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0.784.16

Convenzione internazionale delle telecomunicazioni Conchiusa a Nairobi il 6 novembre 1982 Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 1984 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 1o aprile 1985 Entrata in vigore per la Svizzera il 1o aprile 1985

RU 1985 1093; FF 1984 II 933

Traduzione1

(Stato 5 aprile 2005)

Parte prima Disposizioni fondamentali

Preambolo

1

I plenipotenziari dei Governi contraenti, nell’intento di facilitare le relazioni pacifiche e la cooperazione tra i popoli attraverso il buon funzionamento delle telecomunicazioni, pur riconoscendo pienamente a ciascun Paese il diritto sovrano di disciplinare le proprie telecomunicazioni, e tenuto conto dell’importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo sociale ed economico in tutti i Paesi, hanno, di comune accordo, concluso la presente convenzione, che è lo strumento fondamentale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Capitolo I Composizione, oggetto e struttura dell’Unione

Art. 1 Composizione dell’Unione

2

1. L’Unione internazionale delle telecomunicazioni si compone di Membri che, tenuto conto del principio d’universalità e dell’interesse a che la partecipazione
all’Unione sia universale, sono:

3

  1. ogni Paese elencato nell’allegato 1, che firma e ratifica la Convenzione o
    aderisce a questo Atto;

4

  1. ogni Paese non elencato nell’allegato 1, che diventa Membro delle Nazioni Unite e aderisce alla Convenzione conformemente ai disposti dell’articolo 46;

5

  1. ogni Paese sovrano non elencato nell’allegato 1, e non Membro delle Nazioni Unite, che aderisce alla Convenzione, conformemente ai disposti
    dell’articolo 46, dopo che la sua domanda di ammissione come Membro dell’Unione sia stata accettata dai 2/3 dei Membri dell’Unione.

6

2. In applicazione dei disposti del numero 5, se una domanda d’adesione come Membro è presentata, nell’intervallo fra due Conferenze di plenipotenziari, per via diplomatica e per il tramite del Paese dove è fissata la sede dell’Unione, il segretario generale consulta i Membri dell’Unione; un Membro sarà considerato come astenutosi se non ha risposto nel termine di 4 mesi, a contare dal giorno in cui è stato consultato.

Art. 2 Diritti e obblighi dei Membri

7

1. I Membri dell’Unione hanno i diritti e sono sottoposti agli obblighi previsti nella Convenzione.

8

2. I diritti dei Membri, per quanto concerne la loro partecipazione alle conferenze, riunioni e consultazioni dell’Unione, sono i seguenti:

9

  1. ogni Membro ha il diritto di partecipare alle conferenze dell’Unione, è eleggibile nel Consiglio d’amministrazione e ha il diritto di presentare i candidati ai posti di funzionari eletti di tutti gli organismi permanenti dell’Unione;

10

  1. riservati i disposti dei numeri 117 e 179, ogni Membro ha diritto a un voto in tutte le conferenze dell’Unione, in tutte le riunioni dei comitati consultivi internazionali e, se fa parte del Consiglio d’amministrazione, in tutte le sessioni di questo Consiglio;

11

  1. riservati i disposti dei numeri 117 e 179, ogni Membro ha parimenti diritto a un voto in tutte le consultazioni effettuate per corrispondenza.

Art. 3 Sede dell’Unione

12

La sede dell’Unione è stabilita a Ginevra.

Art. 4 Oggetto dell’Unione

13

1. L’Unione ha per oggetto:

14

  1. di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale fra tutti i Membri dell’Unione per il miglioramento e l’impiego razionale delle telecomunicazioni di ogni genere, nonché di promuovere e di offrire l’assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo, nel campo delle telecomunicazioni;

15

  1. di favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici e il loro sfruttamento più efficace, allo scopo di aumentare il rendimento dei servizi delle telecomunicazioni, di estenderne l’uso e di generalizzare, quanto più possibile, la loro utilizzazione da parte del pubblico;

16

  1. di armonizzare gli sforzi delle nazioni verso questi fini comuni.

17

2. A tale scopo, e più particolarmente, l’Unione:

18

  1. attribuisce le frequenze dello spettro radioelettrico e registra le assegnazioni di frequenze, in modo da evitare disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione dei diversi Paesi;

19

  1. coordina gli sforzi nell’intento di eliminare i disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione dei diversi Paesi e di migliorare l’utilizzazione dello spettro delle frequenze;

20

  1. incoraggia la cooperazione internazionale in vista di assicurare l’assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo, nonché la creazione, lo sviluppo e il perfezionamento degli impianti e delle reti di telecomunicazione nei Paesi in sviluppo, mediante tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l’utilizzazione delle proprie risorse, secondo i bisogni;

21

  1. coordina gli sforzi in vista di permettere lo sviluppo armonioso dei mezzi di telecomunicazione, specialmente quelli facenti capo alle tecniche spaziali, al fine di utilizzare, nel modo migliore, le possibilità che tali mezzi offrono;

22

  1. favorisce la collaborazione tra i suoi Membri nell’intento di stabilire tariffe ai livelli più bassi possibili, compatibili con un servizio efficiente e una
    gestione finanziaria delle telecomunicazioni solida e indipendente;

23

  1. promuove l’adozione di provvedimenti che consentano di garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione;

24

  1. svolge degli studi, promulga regolamenti, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni e suggerimenti, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni.

Art. 5 Struttura dell’Unione

25

L’Unione comprende gli organi seguenti:

26

1. la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell’Unione;

27

2. le conferenze amministrative;

28

3. il Consiglio d’amministrazione;

29

4. gli organi permanenti designati qui appresso:

30

  1. il Segretariato generale;

31

  1. il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB);

32

  1. il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR);

33

  1. il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT).

Art. 6 Conferenza di plenipotenziari

34

1. La Conferenza di plenipotenziari è composta di delegazioni rappresentanti i Membri. Essa è normalmente convocata ogni 5 anni e, in ogni caso, l’intervallo tra le conferenze di plenipotenziari successive non supera 6 anni.

35

2. La Conferenza di plenipotenziari:

36

  1. fissa i principi generali che l’Unione deve osservare per conseguire gli scopi enunciati all’articolo 4 della presente Convenzione;

37

  1. esamina il rapporto del Consiglio d’amministrazione relativo all’attività di tutti gli organismi dell’Unione dopo l’ultima Conferenza di plenipotenziari;

38

  1. fissa le basi del bilancio di previsione dell’Unione e il massimo delle sue spese per il periodo che va fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti all’attività dell’Unione durante questo periodo, compreso il programma delle conferenze e delle riunioni e ogni altro piano a medio termine presentato dal Consiglio d’amministrazione;

39

  1. formula tutte le direttive generali concernenti gli effettivi dell’Unione e fissa, se necessario, gli stipendi di base, le scale degli stipendi e il regime delle indennità e pensioni di tutti i funzionari dell’Unione;

40

  1. esamina i conti dell’Unione e li approva definitivamente, se necessario;

41

  1. elegge i membri dell’Unione chiamati a comporre il Consiglio d’amministrazione;

42

  1. elegge il segretario generale e il vicesegretario generale e fissa la data alla quale essi assumono le loro funzioni;

43

  1. elegge i Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni;

44

  1. elegge i direttori dei Comitati consultivi internazionali e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni;

45

  1. rivede la Convenzione, se lo giudica necessario;

46

  1. conclude o, se è il caso, rivede gli accordi tra l’Unione e le altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio d’amministrazione in nome dell’Unione con queste medesime organizzazioni e dà loro il seguito che giudica opportuno;

47

  1. tratta tutte le altre questioni di telecomunicazione giudicate necessarie.

Art. 7 Conferenze amministrative

48

1. Le conferenze amministrative dell’Unione comprendono:

49

  1. le conferenze amministrative mondiali;

50

  1. le conferenze amministrative regionali.

51

2. Le conferenze amministrative sono convocate, di norma, per trattare questioni particolari inerenti alle telecomunicazioni. Possono essere trattate unicamente le questioni iscritte all’ordine del giorno. Le decisioni prese da queste conferenze devono essere, in ogni caso, conformi ai disposti della Convenzione. Al momento di prendere risoluzioni e decisioni, le conferenze amministrative dovrebbero tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e devono sforzarsi di evitare di prendere risoluzioni e decisioni tali che possono cagionare il sorpasso dei limiti superiori dei crediti fissati dalla Conferenza dei plenipotenziari.

52

  1. (1) L’ordine del giorno di una conferenza amministrativa mondiale può comprendere:

53

a)

la revisione parziale dei Regolamenti amministrativi elencati al numero 643;

54

b)

eccezionalmente, la revisione completa di uno o parecchi di questi Regolamenti;

55

c)

ogni altra questione di carattere mondiale di competenza della confe-renza.

56

  1. L’ordine del giorno di una conferenza amministrativa regionale deve comprendere unicamente questioni particolari delle telecomunicazioni di natura regionale, comprese le direttive destinate al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze per quanto concerne il suo operato nella regione pertinente, sempre che tali direttive non pregiudichino gli interessi di altre regioni. Inoltre, le decisioni di una simile conferenza devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi.

Art. 8 Consiglio d’amministrazione

57

  1. (1) Il Consiglio d’amministrazione è composto di 41 Membri dell’Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari, tenuto conto della necessità di un’equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo. Salvo nei casi di vacanza che si verificano nelle condizioni specificate nel regolamento generale, i Membri dell’Unione eletti nel Consiglio d’amministrazione
    adempiono il loro mandato fino alla data alla quale la Conferenza di plenipotenziari procede all’elezione di un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili.

58

  1. Ogni Membro del Consiglio designa, a far parte del Consiglio, una persona che può essere assistita da uno o parecchi assessori.

59

2. Il Consiglio d’amministrazione emana il suo regolamento interno.

60

3. Nell’intervallo tra Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio d’amministrazione agisce in qualità di mandatario della Conferenza di plenipotenziari entro i limiti dei poteri delegati da quest’ultima.

61

  1. (1) Il Consiglio d’amministrazione è incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per agevolare l’esecuzione, da parte dei Membri, delle disposizioni della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell’Unione, nonché di svolgere tutti gli altri compiti che gli sono assegnati dalla Conferenza di plenipotenziari.

62

  1. Definisce ogni anno la politica d’assistenza tecnica conformemente
    all’oggetto dell’Unione.

63

  1. Assicura una coordinazione efficace delle attività dell’Unione e esercita un controllo finanziario effettivo sugli organismi permanenti.

64

  1. Favorisce la cooperazione internazionale in vista di assicurare, con tutti i mezzi a sua disposizione, e segnatamente con la partecipazione dell’Unione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite, la cooperazione tecnica con i Paesi in sviluppo, conformemente allo scopo dell’Unione, che è di favorire, con tutti i mezzi possibili, lo sviluppo delle telecomunicazioni.

Art. 9 Segretariato generale

65

  1. (1) Il Segretariato generale è diretto da un segretario generale assistito da un vicesegretario generale.

66

  1. Il segretario generale e il vicesegretario generale assumono il loro servizio alla data fissata al momento della loro elezione. Essi rimangono normalmente in carica fino al giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari nel
    corso della sua riunione successiva e sono rieleggibili soltanto una volta.

67

  1. Il segretario generale prende tutti i provvedimenti necessari affinché le risorse dell’Unione siano utilizzate con parsimonia, ed è responsabile verso il Consiglio d’amministrazione per la totalità degli aspetti amministrativi e
    finanziari delle attività dell’Unione. Il vicesegretario generale è responsabile verso il segretario generale.

68

  1. (1) Se il posto di segretario generale diventa vacante, il vicesegretario generale succede al segretario generale nella sua funzione, che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione successiva; egli è eleggibile a questo posto con riserva dei disposti del numero 66. Se, in tali circostanze, il vicesegretario generale succede al segretario generale nella sua funzione, il posto di vicesegretario generale è considerato vacante alla stessa data, e i disposti del numero 69 sono applicabili.

69

  1. Se il posto di vicesegretario generale diventa vacante a una data anteriore di oltre 180 giorni a quella che è stata fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio d’amministrazione nomina un successore per la durata restante del mandato.

70

  1. Se i posti di segretario generale e di vicesegretario generale diventano
    vacanti simultaneamente, il funzionario eletto che è stato più a lungo in
    servizio esercita le funzioni di segretario generale durante una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio d’amministrazione nomina un segretario generale e, se i posti sono divenuti vacanti a una data anteriore di oltre 180 giorni a quella che è stata fissata per la riunione della prossima Conferenza
    di plenipotenziari, nomina parimenti un vicesegretario generale. Un funzionario così nominato resta in servizio per la durata restante del mandato del suo predecessore. Egli può fare atto di candidatura all’elezione al posto di segretario generale o di vicesegretario generale alla Conferenza di plenipotenziari precitata.

71

3. Il segretario generale agisce in qualità di rappresentante legale dell’Unione.

72

4. Il vicesegretario generale assiste il segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e assume i compiti particolari che gli sono affidati dal segretario generale. Egli esercita le funzioni di segretario generale in assenza di quest’ultimo.

Art. 10 Comitato internazionale di registrazione delle frequenze

73

1. Il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB) è composto di 5 Membri indipendenti eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. Questi Membri sono eletti tra i candidati proposti dai Paesi membri dell’Unione, in modo da assicurare una ripartizione equa tra le regioni del mondo. Ogni Membro dell’Unione può proporre un solo candidato, che deve essere cittadino del suo Paese.

74

2. I Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze assumono le loro funzioni alle date che sono state fissate in occasione della loro elezione e restano in funzione fino alle date fissate dalla successiva Conferenza di plenipotenziari.

75

3. I membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, nell’esercizio delle loro funzioni, non rappresentano il loro Paese né una regione, ma sono agenti imparziali investiti di un mandato internazionale,

76

4. I compiti essenziali del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono i seguenti:

77

  1. effettuare l’iscrizione e la registrazione metodiche delle assegnazioni di frequenze fatte dai diversi Paesi, conformemente alla procedura specificata nel regolamento delle radiocomunicazioni e, se del caso, conformemente alle decisioni delle conferenze competenti dell’Unione, al fine di assicurarne il riconoscimento internazionale ufficiale;

78

  1. effettuare, nelle stesse condizioni e allo stesso scopo, un’iscrizione metodica delle ubicazioni assegnate dai Paesi ai satelliti geostazionari;

79

  1. fornire pareri ai Membri, in vista dell’impiego del più gran numero possibile di vie radioelettriche nelle regioni dello spettro delle frequenze dove possono prodursi disturbi nocivi, come pure in vista dell’utilizzazione equa, efficace ed economica dell’orbita dei satelliti geostazionari, tenuto conto dei
    bisogni dei membri che chiedono un’assistenza, dei bisogni particolari dei Paesi in sviluppo, nonché della situazione geografica particolare di certi Paesi;

80

  1. adempiere tutti i compiti suppletivi concernenti l’assegnazione e l’utilizzazione delle frequenze e l’utilizzazione equa dell’orbita dei satelliti geostazionari conformemente alle procedure previste dal regolamento delle radiocomunicazioni, prescritte da una conferenza competente dell’Unione o dal Consiglio d’amministrazione con il consenso della maggioranza dei Membri dell’Unione in vista della preparazione di una tale conferenza o in esecu-
    zione delle sue decisioni;

81

  1. fornire l’aiuto tecnico alla preparazione e all’organizzazione delle conferenze delle radiocomunicazioni consultando, se necessario, gli altri organi permanenti dell’Unione, tenuto conto di tutte le direttive del Consiglio d’amministrazione relative all’esecuzione di questa preparazione; il Comitato fornisce parimenti la sua assistenza ai Paesi in sviluppo riguardo ai lavori preparatori di queste conferenze;

82

  1. tenere a giorno i documenti indispensabili, relativi all’esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 Comitati consultivi internazionali

83

  1. (1) Il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR) è incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni inerenti alle questioni tecniche e d’esercizio relative specificamente alle radiocomunicazioni, senza limitazione quanto alla gamma di frequenze; di regola, questi studi non tengono conto delle questioni di ordine economico, ma qualora esse sottendano paragoni tra parecchie soluzioni tecniche, i fattori economici possono parimenti essere presi in considerazione.

84

  1. Il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) è incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni tecniche, d’esercizio e tariffali concernenti i servizi delle telecomunicazioni, ad eccezione delle questioni tecniche e d’esercizio relative specificamente alle radiocomunicazioni che, giusta il numero 83, dipendono dal CCIR.

85

  1. Nell’adempimento dei suoi compiti, ogni Comitato consultivo internazionale deve prestare particolare attenzione allo studio delle questioni e all’ elaborazione di raccomandazioni direttamente legate all’istituzione, allo sviluppo e al perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in sviluppo, nell’ambito regionale e nel campo internazionale.

86

2. I Comitati consultivi internazionali hanno quali Membri:

87

  1. di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell’Unione;

88

  1. ogni azienda privata riconosciuta che, con l’approvazione del Membro che l’ha riconosciuta, domanda di partecipare ai lavori di questi comitati.

89

3. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale è assicurato:

90

  1. dall’assemblea plenaria;

91

  1. dalle commissioni di studio che costituisce;

92

  1. da un direttore, eletto dalla Conferenza di plenipotenziari e nominato
    conformemente al numero 323.

93

4. Una Commissione mondiale del Piano e Commissioni regionali del Piano sono istituite in virtù di decisioni congiunte delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali. Queste Commissioni elaborano un piano generale per la rete internazionale delle telecomunicazioni, al fine di facilitare lo sviluppo coordinato dei servizi internazionali delle telecomunicazioni. Esse sottomettono ai Comitati consultivi internazionali questioni il cui studio presenta un interesse particolare per i Paesi in sviluppo e che rientrano nel mandato di tali Comitati.

94

5. Le Commissioni regionali del Piano possono associare strettamente ai loro lavori le organizzazioni regionali che lo desiderano.

95

6. I metodi di lavoro dei Comitati consultivi internazionali sono definiti nel regolamento generale.

Art. 12 Comitato di coordinazione

96

1. Il Comitato di coordinazione è composto del segretario generale, del vicesegretario generale, dei direttori dei Comitati consultivi internazionali nonché del presidente e del vicepresidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. È presieduto dal segretario generale e, in sua assenza, dal vicesegretario generale.

97

2. Il Comitato di coordinazione assiste il segretario generale e gli fornisce un aiuto pratico in tutte le questioni amministrative, finanziarie e di cooperazione tecnica interessanti parecchi organismi permanenti, come anche nel campo delle relazioni esterne e dell’informazione pubblica. Durante l’esame di queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto dei disposti della Convenzione, delle decisioni del Consiglio d’amministrazione e degli interessi dell’Unione tutta intera.

98

3. Il Comitato di coordinazione esamina parimenti le altre questioni che gli sono affidate in base alla Convenzione e tutte le questioni che gli sono sottoposte dal Consiglio d’amministrazione. Dopo aver studiato tali questioni, il Comitato presenta al Consiglio d’amministrazione un rapporto in merito, per il tramite del segretario generale.

Art. 13 I funzionari eletti e il personale dell’Unione

99

  1. (1) Nell’adempimento delle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale
    dell’Unione non devono sollecitare né accettare istruzioni da nessun Governo, né da nessuna autorità estranea all’Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali.

100

  1. Ogni membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei funzionari eletti e del personale dell’Unione, e non deve cercare di influenzarli nell’adempimento del loro dovere.

101

  1. Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale dell’Unione non devono avere né partecipazioni né interessi finanziari di qualsiasi natura in un’azienda qualsiasi che si occupa di telecomunicazioni. Tuttavia, l’espressione «interessi finanziari» non dev’essere interpretata come un divieto alla continuazione di versamenti per la pensione a motivo di un impiego o di servizi anteriori.

102

  1. Per garantire un funzionamento efficace dell’Unione, ogni Paese membro di cui un cittadino è stato eletto segretario generale, vicesegretario generale, Membro del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, o
    direttore di un Comitato consultivo internazionale deve, nella misura del possibile, astenersi di richiamarlo tra due Conferenze di plenipotenziari.

103

2. Il segretario generale, il vicesegretario e i direttori dei Comitati consultivi internazionali nonché i Membri del Comitato internazionale di registrazione delle
frequenze devono essere tutti cittadini di Paesi differenti, Membri dell’Unione. In occasione dell’elezione di questi funzionari, occorre tener debitamente conto dei principi esposti al numero 104 e di una ripartizione geografica equa tra le regioni del mondo.

104

3. Il criterio dominante nel reclutamento e nella fissazione delle condizioni d’impiego del personale deve essere la necessità di assicurare all’Unione i servizi di persone che possiedano le più alte qualità d’efficienza, di competenza e d’integrità. L’importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la più larga possibile deve essere debitamente presa in considerazione.

Art. 14 Organizzazione dei lavori e direzione dei dibattiti in occasione
di conferenze di altre riunioni

105

1. Per l’organizzazione dei loro lavori e la direzione dei loro dibattiti, le conferenze, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi internazionali applicano il regolamento interno compreso nel Regolamento generale.

106

2. Le conferenze, il Consiglio d’amministrazione, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi internazionali possono adottare le regole che giudicano indispensabili a complemento di quelle del regolamento interno. Tuttavia, queste regole complementari devono essere compatibili con i disposti della Convenzione; se si tratta di regole complementari adottate da assemblee plenarie e da commissioni di studi, esse sono pubblicate sotto forma di risoluzione nei documenti delle assemblee plenarie.

Art. 15 Finanze dell’Unione

107

1. Le spese dell’Unione comprendono i costi attinenti:

108

  1. al Consiglio d’amministrazione e agli organismi permanenti dell’Unione;

109

  1. alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative mondiali;

110

  1. alla cooperazione e all’assistenza tecnica di cui beneficiano i Paesi in sviluppo.

111

2. Le spese dell’Unione sono coperte dalle contribuzioni dei suoi Membri determinate in funzione del numero d’unità corrispondente alla classe di contribuzione scelta da ogni Membro secondo lo specchietto seguente:

classe di 40 unità
classe di 35 unità
classe di 30 unità
classe di 25 unità
classe di 20 unità
classe di 18 unità
classe di 15 unità
classe di 13 unità
classe di 10 unità
classe di 8 unità
classe di 5 unità

classe di 4 unità
classe di 3 unità
classe di 2 unità
classe di 1½ unità
classe di 1 unità
classe di ½ unità
classe di ¼ unità

classe di 1/8 unità per i Paesi meno avanzati, così come sono censiti dalle Nazioni Unite, e per altri Paesi designati dal Consiglio d’amministrazione.

112

3. In più delle classi di contribuzione menzionate al numero 111, ogni Membro può scegliere un numero d’unità di contribuzione superiore a 40.

113

4. I Membri scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale essi intendono partecipare alle spese dell’Unione.

114

5. Nessuna riduzione della classe di contribuzione scelta conformemente alla Convenzione può prendere effetto durante la validità della presente Convenzione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il lanciamento di programmi d’aiuto internazionale, il Consiglio d’amministrazione può autorizzare una riduzione del numero d’unità di contribubuzione, quando un Membro ne fa domanda e fornisce la prova che non può più mantenere la sua contribuzione nella classe scelta all’inizio.

115

6. Le spese delle conferenze amministrative regionali di cui al numero 50 sono sopportate da tutti i Paesi Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di quest’ultimi e, sulla stessa base, da quei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze.

116

7. I Membri pagano anticipatamente la loro parte di contribuzione annuale, calcolata secondo il bilancio di previsione adottato dal Consiglio d’amministrazione.

117

8. Un Membro in ritardo con i suoi pagamenti all’Unione perde il suo diritto di voto definito ai numeri 10 e 11, dal momento che l’ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore all’importo delle contribuzioni che questo Membro deve pagare per i due anni precedenti.

118

9. Le disposizioni che regolano le contribuzioni finanziarie delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali figurano nel regolamento generale.

Art. 16 Lingue

119

  1. (1) Le lingue ufficiali dell’Unione sono l’arabo, il cinese, il francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo.

120

  1. Le lingue di lavoro dell’Unione sono il francese, l’inglese e lo spagnolo.

121

  1. In caso di contestazione, fa fede il testo francese.

122

  1. (1) I documenti definitivi delle Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative, i loro atti finali, i loro protocolli, le loro risoluzioni, le loro raccomandazioni e i loro suggerimenti sono redatti nelle lingue ufficiali dell’Unione, in base a testi che si equivalgono tanto nella forma quanto nel contenuto.

123

  1. Tutti gli altri documenti di queste conferenze sono redatti nelle lingue di lavoro dell’Unione.

124

  1. (1) I documenti ufficiali e di servizio dell’Unione, prescritti dai Regolamenti amministrativi, sono pubblicati nelle sei lingue ufficiali.

125

  1. Le proposte e le contribuzioni presentate per esame alle conferenze e alle riunioni dei Comitati consultivi internazionali e che sono redatte in una delle lingue ufficiali sono comunicate ai Membri nelle lingue di lavoro
    dell’Unione.

126

  1. Tutti gli altri documenti di cui il segretario generale deve, conformemente alle sue attribuzioni, provvedere alla distribuzione generale, sono redatti
    nelle tre lingue di lavoro.

127

  1. (1) Durante le conferenze dell’Unione e delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali, delle riunioni delle commissioni di studio iscritte nel programma di lavoro approvato da un’assemblea plenaria e di quelle del Consiglio d’amministrazione, deve essere adoperato il sistema efficiente di traduzione simultanea nelle sei lingue ufficiali.

128

  1. Nelle altre riunioni dei Comitati consultivi internazionali, i dibattiti hanno luogo nelle lingue di lavoro, in quanto i Membri che desiderano una traduzione in una lingua di lavoro particolare indichino, con un preavviso di
    almeno 90 giorni, la loro intenzione di partecipare alla riunione.

129

  1. Quando tutti i partecipanti a una conferenza o a una riunione acconsentono, i dibattiti possono essere tenuti in un numero di lingue inferiori a quello indicato qui sopra.

Art. 17 Capacità giuridica dell’Unione

130

L’Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi.

Capitolo II Disposizioni generali relative alle telecomunicazioni

Art. 18 Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale
delle telecomunicazioni

131

I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti, in ogni categoria di corrispondenza, senza priorità né preferenze di qualsiasi genere.

Art. 19 Interruzione delle telecomunicazioni

132

1. I Membri si riservano il diritto d’interrompere la trasmissione di qualsiasi telegramma privato che si reputi pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, all’ordine pubblico o al buon costume, a condizione di avvisare immediatamente l’ufficio di origine dell’interruzione totale del telegramma o di una sua parte qualsiasi, salvo che una tale notificazione non sia considerata pericolosa per la sicurezza dello Stato.

133

2. I Membri si riservano altresì il diritto d’interrompere qualsiasi telecomunicazione privata che possa reputarsi pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all’ordine pubblico o al buon costume.

Art. 20 Sospensione del servizio

134

Ogni Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale delle telecomunicazioni per una durata indeterminata, sia in modo generale, sia per alcune relazioni soltanto e/o per talune specie di corrispondenze in partenza, in arrivo, o in transito, con l’obbligo di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Membri, per il tramite del segretario generale.

Art. 21 Responsabilità

135

I Membri non accettano alcuna responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi internazionali delle telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda i reclami tendenti a ottenere il risarcimento di danni e interessi.

Art. 22 Segreto delle telecomunicazioni

136

1. I Membri si impegnano a prendere tutte le misure possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni usato, per garantire il segreto delle corrispondenze internazionali.

137

2. Essi si riservano tuttavia il diritto di trasmettere tali corrispondenze alle autorità competenti allo scopo di salvaguardare l’applicazione della loro legislazione interna o l’esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui sono parte.

Art. 23 Costruzione, esercizio e protezione delle vie e degli impianti
di telecomunicazione

138

1. I Membri prendono i provvedimenti opportuni per stabilire, nelle migliori condizioni tecniche, le vie e gli impianti necessari per garantire lo scambio rapido e ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali.

139

2. Tali vie e impianti devono essere esercitati quanto più possibile secondo i metodi e i procedimenti che in pratica risultino i migliori, e vanno conservati in buono stato d’esercizio e mantenuti in conformità dei progressi scientifici e tecnici.

140

3. I Membri provvedono alla sicurezza di queste vie e impianti nei limiti della loro giurisdizione.

141

4. Salvo accordi particolari fissanti altre condizioni, tutti i Membri prendono i provvedimenti necessari per garantire l’efficienza dei tratti di circuiti delle telecomunicazioni internazionali che si trovano sotto il loro controllo.

Art. 24 Notificazione delle contravvenzioni

142

Al fine di facilitare l’applicazione dei disposti dell’articolo 44, i Membri si impegnano a informarsi vicendevolmente sulle contravvenzioni ai disposti della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi.

Art. 25 Priorità delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della
vita umana

143

I servizi internazionali delle telecomunicazioni devono concedere la precedenza assoluta a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana sui mari, su terra, nell’aria e nello spazio extraatmosferico e alle telecomunicazioni epidemiologiche d’urgenza eccezionale dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Art. 26 Priorità dei telegrammi di Stato e delle conversazioni telefoniche
di Stato

144

Con riserva dei disposti degli articoli 25 e 36, i telegrammi di Stato godono di un diritto di precedenza sugli altri telegrammi quando il mittente ne fa domanda. Le conversazioni telefoniche di Stato possono parimenti, su espressa domanda e nei limiti del possibile, fruire del diritto di priorità sulle altre conversazioni telefoniche.

Art. 27 Linguaggio segreto

145

1. I telegrammi di Stato, come anche i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni.

146

2. I telegrammi privati in linguaggio segreto possono essere ammessi tra tutti i Paesi, ad eccezione di quelli che hanno precedentemente notificato, per il tramite del segretario generale, che non ammettono tale linguaggio per queste corrispondenze.

147

3. I Membri che non ammettono i telegrammi privati in linguaggio segreto, in provenienza o a destinazione del loro territorio, devono accettarli in transito, salvo nel caso della sospensione del servizio prevista all’articolo 20.

Art. 28 Tasse e franchigia

148

Le disposizioni relative alle tasse delle telecomunicazioni e i diversi casi in cui la franchigia è accordata sono fissati nei Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione.

Art. 29 Allestimento e resa dei conti

149

I regolamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e operati in relazione con gli obblighi internazionali correnti dei Paesi interessati, quando i Governi hanno concluso accordi al riguardo. In mancanza di accordi di tal genere o di accordi speciali, conclusi in virtù dell’articolo 31, questi regolamenti di conti sono effettuati conformemente ai disposti dei Regolamenti amministrativi.

Art. 30 Unità monetaria

150

In mancanza di accordi particolari conclusi tra i Membri, l’Unità monetaria usata nella composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e nell’allestimento dei conti internazionali è:

  1. o l’unità monetaria del fondo monetario internazionale,
  1. o il franco oro,

così come è definito nei Regolamenti amministrativi.

Le modalità d’applicazione sono fissate nell’appendice 1 ai regolamenti telegrafici e telefonici.

Art. 31 Accordi particolari

151

I Membri riservano a sé, alle aziende private da essi riconosciute e alle altre aziende debitamente autorizzate, la facoltà di concludere accordi speciali su questioni di telecomunicazione che non interessano la generalità dei Membri. Tuttavia, tali accordi non devono essere in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi, per quanto riguarda i disturbi nocivi che la loro applicazione potesse causare ai servizi di radiocomunicazione degli altri Paesi.

Art. 32 Conferenze regionali, accordi regionali, organizzazioni regionali

152

I Membri si riservano il diritto di tenere conferenze regionali, di concludere accordi regionali e di creare organizzazioni regionali nell’intento di regolare questioni concernenti le telecomunicazioni, suscettibili d’essere trattate su un piano regionale. Gli accordi regionali non devono però essere in contraddizione con la presente Convenzione.

Capitolo III Disposizioni speciali relative alle radiocomunicazioni

Art. 33 Utilizzazione razionale dello spettro delle frequenze radioelettriche
e dell’orbita dei satelliti geostazionari

153

1. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l’estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per assicurare in modo soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tale scopo, essi si sforzano di applicare, nel minor tempo possibile, gli ultimi ritrovati della tecnica.

154

2. Al momento di utilizzare le bande di frequenze per le radiocomunicazioni spaziali, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l’orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che devono essere utilizzate in modo efficace ed economico, conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni, al fine di permettere un accesso equo a questa orbita e a queste frequenze ai differenti Paesi o gruppi di Paesi, tenuto conto dei bisogni speciali dei Paesi in sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi.

Art. 34 Intercomunicazione

155

1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, nei limiti della loro destinazione abituale, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni senza distinzione del sistema radioelettrico da esse impiegato.

156

2. Tuttavia, per non intralciare il progresso scientifico, le disposizioni del numero 155 non vietano l’uso di un sistema radioelettrico incapace di comunicare con altri sistemi, purché tale incapacità sia dovuta alla natura specifica di detto sistema e non sia l’effetto di dispositivi adoperati unicamente allo scopo di impedire l’intercomunicazione.

157

3. Nonostante le disposizioni del numero 155, una stazione può essere attribuita a un servizio internazionale limitato di telecomunicazione, determinato dallo scopo di questo servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema impiegato.

Art. 35 Disturbi pregiudizievoli

158

1. Tutte le stazioni, qualunque sia il loro scopo, devono essere installate ed esercitate in modo da non cagionare disturbi pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle aziende private riconosciute e delle altre aziende debitamente autorizzate ad esercitare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.

159

2. Ogni Membro si impegna a esigere dalle aziende private da esso riconosciute e dalle altre aziende debitamente autorizzate a tale scopo l’osservanza delle prescrizioni del numero 158.

160

3. Inoltre, i Membri riconoscono l’opportunità che siano presi i provvedimenti praticamente possibili per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di ogni genere arrechi disturbi pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici indicati al numero 158.

Art. 36 Chiamate e messaggi di soccorso

161

Le stazioni di radiocomunicazione sono obbligate ad accettare con priorità assoluta le chiamate e i messaggi di soccorso, qualunque sia la loro provenienza, a rispondere a detti messaggi e a dare loro immediatamente il seguito che richiedono.

Art. 37 Segnali di soccorso, d’urgenza, di sicurezza o d’identificazione
falsi o ingannatori

162

I Membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per reprimere la
trasmissione o la messa in circolazione di segnali di soccorso, d’urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannatori, e a collaborare nell’intento di localizzare e di identificare le stazioni del loro Paese, che emettono questi segnali.

Art. 38 Impianti dei servizi di difesa nazionale

163

1. I Membri conservano intera la loro libertà circa gli impianti radioelettrici militari dei loro eserciti e delle loro forze navali e aeree.

164

2. Tuttavia, tali impianti devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni regolamentari concernenti i soccorsi da prestare in caso di pericolo e i provvedimenti da prendere per impedire i disturbi pregiudizievoli, come pure alle prescrizioni dei Regolamenti amministrativi riguardanti i tipi di emissione e le frequenze da usare, secondo la natura del servizio cui sono destinati.

165

3. Inoltre, detti impianti, qualora siano adoperati nel servizio della corrispondenza pubblica o in altri servizi disciplinati dai Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione, devono conformarsi, in generale, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi.

Capitolo IV Relazioni con le Nazioni Unite e con le organizzazioni internazionali

Art. 39 Relazioni con le Nazioni Unite

166

1. Le relazioni tra le Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell’Accordo concluso tra queste due organizzazioni, il cui testo figura nell’allegato 3 alla presente Convenzione.

167

2. Conformemente alle disposizioni dell’articolo XVI dell’Accordo sopraccitato, i servizi d’esercizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite godono dei diritti e sono sottoposti agli obblighi indicati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi. Di conseguenza, essi hanno il diritto di assistere, a titolo consultivo, a tutte le conferenze dell’Unione, comprese le riunioni dei Comitati consultivi internazionali.

Art. 40 Relazioni con le organizzazioni internazionali

168

Allo scopo di contribuire all’attuazione di una coordinazione internazionale completa nel campo delle telecomunicazioni, l’Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno con essa comunanza d’interessi e di attività.

Capitolo V Applicazione della Convenzione e dei Regolamenti

Art. 41 Disposizioni fondamentali e Regolamento generale

169

In caso di divergenza tra una disposizione della prima parte della Convenzione (disposizioni fondamentali, numeri da 1 a 194) e una disposizione della seconda parte (Regolamento generale, numeri da 201 a 643), la prima parte prevale.

Art. 42 Regolamenti amministrativi

170

1. Le disposizioni della Convenzione sono completate dai Regolamenti amministrativi, che regolano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri.

171

2. La ratificazione della presente Convenzione conformemente all’articolo 45 o l’adesione alla presente Convenzione conformemente all’articolo 46 implica l’accet-tazione dei Regolamenti amministrativi in vigore al momento di questa ratificazione o adesione.

172

3. I Membri devono informare il segretario generale della loro approvazione di ogni revisione di questi Regolamenti da parte delle conferenze amministrative competenti. Il segretario generale notifica queste approvazioni ai Membri man mano che le riceve.

173

4. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione e una disposizione di un Regolamento amministrativo, la Convenzione prevale.

Art. 43 Validità dei Regolamenti amministrativi in vigore

174

I Regolamenti amministrativi di cui al numero 170 sono quelli in vigore al momento della firma della presente Convenzione. Essi sono considerati come allegati alla presente Convenzione e rimangono valevoli, con riserva delle revisioni parziali che possono essere adottate ai sensi del numero 53, fino al momento dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti elaborati dalle conferenze amministrative mondiali competenti e destinati a sostituirli quali allegati alla presente Convenzione.

Art. 44 Esecuzione della Convenzione e dei Regolamenti

175

1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi ad essa allegati in tutti gli uffici e in tutti i posti di telecomunicazione stabiliti e esercitati da essi e che assicurano servizi internazionali o che possono provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto riguarda i servizi non soggetti a questi obblighi in virtù dei disposti dell’articolo 38.

176

2. Essi devono, inoltre, prendere i provvedimenti necessari per imporre l’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi, alle aziende da loro autorizzate a stabilire e a esercitare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che esercitano stazioni che possono provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi.

Art. 45 Ratificazione della Convenzione

177

1. La presente Convenzione sarà ratificata da ciascuno dei Governi firmatari,
secondo le norme costituzionali vigenti nei rispettivi Paesi. Gli strumenti di ratificazione saranno inviati, nel più breve tempo possibile, per via diplomatica e per il tramite del Governo dello Stato in cui si trova la sede dell’Unione, al segretario generale, che provvederà a notificarli ai Membri.

178

  1. (1) Durante un periodo di due anni a contare dalla data d’entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Governo firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell’Unione in conformità dei numeri da 8 a 11, anche se non ha depositato lo strumento di ratificazione conformemente al numero 177.

179

  1. Allo spirare d’un periodo di due anni a contare dalla data d’entrata in vigore della presente Convenzione, un Governo firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratificazione conformemente al numero 177, non ha più diritto di voto in nessuna conferenza dell’Unione, in nessuna sessione del Consiglio d’amministrazione, in nessuna riunione degli organismi permanenti dell’Unione, né in nessuna consultazione per corrispondenza effettuata in conformità delle disposizioni della Convenzione, e ciò fino a quando lo strumento di ratificazione non sia stato depositato. Non è tuttavia pregiudicato alcun diritto di tale Governo, salvo quello di voto.

180

3. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 52, ogni strumento di ratificazione avrà effetto dalla data del deposito presso il segretario generale.

181

4. Nel caso in cui uno o più Governi firmatari non ratificassero la Convenzione, questa non cessa di essere valida per i Governi che l’avranno ratificata.

Art. 46 Adesione alla Convenzione

182

1. Il Governo di un Paese che non ha firmato la presente Convenzione può aderirvi in qualsiasi momento, riservate le disposizioni dell’articolo 1.

183

2. Lo strumento di adesione è inviato per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell’Unione, al segretario generale. L’adesione ha effetto, sempre che non sia stato convenuto altrimenti, a contare dal giorno del deposito. Il segretario generale notifica l’adesione ai Membri e trasmette a ciascuno di essi una copia autenticata dello strumento.

Art. 47 Disdetta della Convenzione

184

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione o vi ha aderito ha il diritto di disdirla con una notificazione inviata al segretario generale per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell’Unione. Il segretario generale ne dà avviso agli altri Membri.

185

2. Questa disdetta ha effetto allo spirare del termine di un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.

Art. 48 Abrogazione della Convenzione internazionale delle
telecomunicazioni di Malaga‑Torre Molinos (1973)

186

La presente Convenzione abroga e sostituisce la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga‑Torre Molinos (1973)2 nelle relazioni tra i Governi contraenti.

Art. 49 Relazioni con gli Stati non contraenti

187

Tutti i Membri riservano a sé e alle aziende private riconosciute la facoltà di stabilire le condizioni alle quali essi ammettono le telecomunicazioni scambiate con uno Stato che non è partecipe della presente Convenzione. Se una telecomunicazione originaria di uno Stato non contraente è accettata da un Membro, essa dev’essere trasmessa e, se utilizza le vie di telecomunicazioni d’un Membro, sono applicabili ad essa le disposizioni obbligatorie della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali.

Art. 50 Composizione delle controversie

188

1. I Membri possono comporre le loro controversie, circa le questioni riguardanti l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione o dei Regolamenti previsti all’articolo 42, in via diplomatica, o seguendo le procedure stabilite per i trattati bilaterali o multinazionali conclusi tra loro per la composizione delle controversie internazionali, o con qualsiasi altro modo da essi stabilito di comune accordo.

189

2. Qualora non fosse accettato nessuno di questi mezzi di composizione delle controversie, ogni Membro, parte in una controversia, può fare ricorso all’arbitrato, conformemente alla procedura prevista nel Regolamento generale o nel Protocollo addizionale facoltativo3, secondo il caso.

Capitolo VI Definizioni

Art. 51 Definizioni

190

Nella presente Convenzione, salvo non risulti altrimenti dal contesto:

191

  1. i termini definiti all’allegato 2 alla presente Convenzione hanno il senso ivi riconosciuto;

192

  1. gli altri termini definiti nei Regolamenti indicati nell’articolo 42 hanno il senso riconosciuto in questi Regolamenti.

Capitolo VII Disposizione finale

Art. 52 Entrata in vigore e registrazione della Convenzione

193

La presente Convenzione entrerà in vigore il 1o marzo 1984 tra i Membri per i quali gli strumenti di ratificazione o adesione saranno depositati prima di questa data.

194

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il segretario generale dell’Unione registrerà la presente Convenzione presso il segretariato delle Nazioni Unite.

Parte seconda Regolamento generale

Capitolo VIII Funzionamento dell’Unione

Art. 53 Conferenza di plenipotenziari

201

  1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce conformemente al disposto del numero 34.

202

  1. Se ciò è praticamente possibile, la data e il luogo d’una Conferenza di plenipotenziari sono fissati dalla Conferenza di plenipotenziari precedente; in
    caso contrario, tale data e tale luogo sono fissati dal Consiglio d’amministrazione d’intesa con la maggioranza dei Membri dell’Unione.

203

  1. (1) La data e/o il luogo della successiva Conferenza di plenipotenziari possono essere mutati:

204

a)

a domanda di almeno un quarto dei Membri dell’Unione, presentata individualmente al segretario generale;

205

b)

su proposta del Consiglio d’amministrazione.

206

  1. Nei due casi, vanno nuovamente stabiliti la data e/o il luogo, d’intesa con la maggioranza dei Membri dell’Unione.

Art. 54 Conferenze amministrative

207

  1. (1) L’ordine del giorno di una conferenza amministrativa è fissato dal Consiglio d’amministrazione, d’intesa con la maggioranza dei Membri dell’Unione, se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri della regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservati i disposti del numero 229.

208

  1. Ove occorra, l’ordine del giorno comprende le trattande la cui inclusione sia stata stabilita da una Conferenza di plenipotenziari.

209

  1. Una conferenza amministrativa mondiale relativa alle radiocomunicazioni può parimenti comprendere nel suo ordine del giorno direttive da dare al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze riguardo al suo operato e all’esame di quest’ultime. Una conferenza amministrativa mondiale può includere nelle sue decisioni, secondo il caso, istruzioni o domande, agli organi permanenti.

210

  1. (1) Una conferenza amministrativa mondiale è convocata:

211

a)

su decisione di una Conferenza di plenipotenziari, che può fissare la data e il luogo della sua riunione;

212

b)

su raccomandazione di una conferenza amministrativa mondiale precedente, con riserva d’approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione;

213

c)

a domanda di almeno un quarto dei Membri dell’Unione, presentata individualmente al segretario generale;

214

d)

su proposta del Consiglio d’amministrazione.

215

  1. Nei casi di cui ai numeri 212, 213, 214 e eventualmente 211, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio d’amministrazione d’intesa con la maggioranza dei Membri dell’Unione, riservate le disposizioni del numero 229.

216

  1. (1) Una conferenza amministrativa regionale è convocata:

217

a)

su decisione di una Conferenza di plenipotenziari;

218

b)

su raccomandazione di una precedente conferenza amministrativa mondiale o regionale, con riserva d’approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione;

219

c)

a domanda di almeno un quarto dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al segretario generale;

220

d)

su proposta del Consiglio d’amministrazione.

221

  1. Nei casi di cui ai numeri 218, 219 e 220 e eventualmente 217, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio d’amministrazione, d’intesa con la maggioranza dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata, riservate le disposizioni del numero 229.

222

  1. (1) L’ordine del giorno, la data e il luogo di una conferenza amministrativa possono essere mutati:

223

a)

a domanda di almeno un quarto dei membri dell’Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o di un quarto dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale. Le domande vanno indirizzate individualmente al segretario generale che le sottopone all’approvazione del Consiglio d’amministrazione;

224

b)

su proposta del Consiglio d’amministrazione.

225

  1. Nei casi di cui ai numeri 223 e 224, le modificazioni proposte sono adottate definitivamente soltanto d’intesa con la maggioranza dei Membri
    dell’Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservate le disposizioni del numero 229.

226

  1. (1) Una Conferenza di plenipotenziari o il Consiglio d’amministrazione possono giudicare utile di far precedere la sessione principale di una conferenza amministrativa da una sessione preparatoria incaricata di redigere e di sottoporre un rapporto sulle basi tecniche dei lavori per la conferenza.

227

  1. La convocazione di tale riunione preparatoria e il suo ordine dei giorno
    devono essere approvati dalla maggioranza dei Membri dell’Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o dalla maggioranza dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservati i disposti del numero 229.

228

  1. A meno che la riunione preparatoria d’una conferenza amministrativa non decida altrimenti, i testi che essa ha definitivamente approvati vanno raccolti in forma di rapporto che è approvato da questa riunione e firmato dal suo presidente.

229

6. Nelle consultazioni di cui ai numeri 207, 215, 221, 225 e 227, i Membri
dell’Unione che non hanno risposto entro il termine fissato dal Consiglio d’amministrazione sono considerati come se non avessero partecipato a tali consultazioni e di conseguenza non sono presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la metà del numero dei Membri
dell’Unione consultati, si procede a una nuova consultazione il cui risultato sarà determinante qualunque sia il numero dei suffragi espressi.

230

7. Se vi è stato invitato da una Conferenza di plenipotenziari, dal Consiglio d’amministrazione o da una conferenza amministrativa precedente, incaricata di stabilire le basi tecniche all’intenzione di una conferenza amministrativa ulteriore, e con riserva che le necessarie disposizioni in materia di conto di previsione siano prese dal Consiglio d’amministrazione, il CCIR può convocare una riunione preparatoria alla conferenza, che si tiene prima di tale conferenza amministrativa. Il direttore della CCIR sottomette il rapporto di questa riunione preparatoria, per il tramite del segretario generale, come contributo ai lavori della conferenza amministrativa.

Art. 55 Consiglio d’amministrazione

231

  1. (1) Il Consiglio d’amministrazione è composto di Membri dell’Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari.

232

  1. Se tra due Conferenze di plenipotenziari si produce una vacanza in seno al Consiglio d’amministrazione, il seggio spetta di diritto al Membro
    dell’Unione che ha ottenuto, nell’ultimo scrutinio, il maggior numero di voti tra i Membri appartenenti alla stessa regione che non furono eletti.

233

  1. Un seggio in seno al Consiglio è considerato come vacante:

234

a)

quando un Membro del Consiglio non si è fatto rappresentare a due sessioni annuali consecutive del Consiglio;

235

b)

quando un Paese membro dell’Unione si dimette dalle funzioni di Membro del Consiglio.

236

2. Nella misura del possibile, la persona designata da un Membro del Consiglio d’amministrazione a far parte del Consiglio è un funzionario della sua amministrazione delle telecomunicazioni oppure è direttamente responsabile rispetto a tale amministrazione o in suo nome; questa persona deve essere qualificata per la sua esperienza nei servizi di telecomunicazione.

237

3. All’inizio di ogni sessione annuale, il Consiglio d’amministrazione elegge, tra i rappresentanti dei suoi Membri e tenendo conto del principio della rotazione tra le regioni, il presidente e il vicepresidente. Quest’ultimi restano in funzione fino all’apertura della sessione annuale seguente e non sono rieleggibili. Il vicepresidente sostituisce il presidente in assenza di quest’ultimo.

238

  1. (1) Il Consiglio d’amministrazione si riunisce in sessione annuale alla sede dell’Unione.

239

  1. Nel corso di tale sessione, esso può decidere di tenere eccezionalmente una sessione suppletiva.

240

  1. Nell’intervallo tra due sessioni ordinarie, esso può essere convocato, di regola alla sede dell’Unione, dal suo presidente, a domanda della maggioranza dei suoi Membri, o su iniziativa del suo presidente alle condizioni previste al numero 267.

241

5. Il segretario generale e il vicesegretario generale, il presidente e il vicepresidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e i direttori dei Comitati consultivi internazionali partecipano di pieno diritto alle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione, ma senza prendere parte alle votazioni. Tuttavia, il Consiglio può tenere sedute riservate ai suoi soli Membri.

242

6. Il segretario generale assume le funzioni di segretario del Consiglio d’amministrazione.

243

7. Il Consiglio d’amministrazione prende decisioni unicamente quando è in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione può decidere che una questione particolare venga regolata per corrispondenza.

244

8. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d’amministrazione ha il diritto di assistere in qualità di osservatore a tutte le riunioni degli organismi permanenti dell’Unione designati ai numeri 31, 32 e 33.

245

9. Sono a carico dell’Unione solamente le spese per il viaggio, il vitto e l’alloggio, e le assicurazioni, sostenute dal rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d’amministrazione per l’adempimento delle sue funzioni nelle sessioni del Consiglio.

246

10. Per lo svolgimento dei compiti che gli sono devoluti dalla Convenzione, il Consiglio d’amministrazione, in particolare:

247

  1. è incaricato, durante l’intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari, di assicurare la coordinazione con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 39 e 40. A tale riguardo, esso conclude, a nome dell’Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 40 e con le Nazioni Unite, in applicazione dell’accordo tra quest’ultime e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori
    devono essere sottoposti alla Conferenza di plenipotenziari successiva,
    conformemente ai disposti del numero 46;

248

  1. statuisce sull’esecuzione delle decisioni relative alle future conferenze o riunioni aventi ripercussioni finanziarie, che sono prese o presentate dalle conferenze amministrative o dalle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali. Così facendo, il Consiglio d’amministrazione tiene conto dell’articolo 80;

249

  1. decide in merito alla versione di proposte di cambiamento strutturale degli organi permanenti dell’Unione, che gli sono sottoposte dal segretario generale;

250

  1. esamina e decide i piani pluriennali relativi ai posti di lavoro e al personale dell’Unione;

251

  1. fissa l’effettivo e la classificazione del personale del segretariato generale e dei segretariati speciali degli organi permanenti dell’Unione, tenendo conto delle direttive generali date dalla Conferenza di plenipotenziari e, prendendo in considerazione il numero 104, approva una lista d’impieghi delle categorie professionali e superiori che, tenuto conto dei progressi costanti conseguiti nelle tecniche e nell’esercizio delle telecomunicazioni, saranno occupati da titolari di contratti di durata determinata con possibilità di prolungamento, in vista d’impiegare gli specialisti più competenti le cui candidature sono presentate per il tramite dei Membri dell’Unione; questa lista sarà proposta dal segretario generale di concerto con il Comitato di coordinazione e sarà sottoposta regolarmente a riesami;

252

  1. elabora tutti i regolamenti che giudica necessari alle attività amministrative finanziarie dell’Unione, come anche i Regolamenti amministrativi destinati a tener conto della pratica corrente dell’organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano il regime comune degli stipendi, indennità e pensioni;

253

  1. controlla il funzionamento amministrativo dell’Unione e decide misure appropriate tendenti alla razionalizzazione efficace del suo funzionamento;

254

  1. esamina e fissa il bilancio di previsione attuale dell’Unione e il bilancio di previsione per l’anno seguente, tenuto conto dei limiti fissati per le spese dalla Conferenza dei plenipotenziari, realizzando tutte le economie possibili, ma salvaguardando nello spirito l’obbligo fatto all’Unione di ottenere risultati soddisfacenti il più rapidamente possibile per mezzo delle conferenze e dei programmi di lavoro degli organismi permanenti; così facendo, il Consiglio tien conto dei punti di vista del Comitato di coordinazione in merito ai piani di lavoro menzionati al numero 302, così come gli sono comunicati dal segretario generale, e dei risultati di tutte le analisi dei costi menzionati ai numeri 301 e 304;

255

  1. prende ogni provvedimento necessario alla verificazione annuale dei conti dell’Unione compilati dal segretario generale e approva tali conti, se necessario, per sottometterli alla Conferenza dei plenipotenziari successiva;

256

  1. adegua, se necessario:

257

1.

le scale di base degli stipendi del personale della categoria professionale e delle categorie superiori, ad eccezione degli stipendi dei posti ai quali si provvede per via di elezione, al fine di adeguarli alle scale di base degli stipendi fissate dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune;

258

2.

le scale di base degli stipendi del personale della categoria dei servizi generali, per adattarle ai salari applicati dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell’Unione;

259

3.

le indennità di posto della categoria professionale e delle categorie superiori, comprese quelle dei posti ai quali si provvede per via di elezione, conformemente alle decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell’Unione;

260

4.

le indennità di cui beneficia tutto il personale dell’Unione, in armonia con tutte le modificazioni adottate nel regime comune delle Nazioni Unite;

261

5.

i contributi dell’Unione e del personale alla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite, conformemente alle decisioni del Comitato misto di questa Cassa;

262

6.

le indennità di rincaro accordate ai beneficiari della Cassa d’assicurazione del personale dell’Unione secondo la prassi seguita dalle Nazioni Unite;

263

  1. prende le disposizioni necessarie per la convocazione delle Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative dell’Unione conformemente agli articoli 53 e 54;

264

  1. sottopone alla Conferenza di plenipotenziari le raccomandazioni che giudica utili;

265

  1. esamina e coordina i programmi di lavoro nonché i loro progressi, come anche gli accordi di lavoro degli organismi permanenti dell’Unione, compresi i calendari delle riunioni, e prende, in particolare, le misure che stima opportune, concernenti la riduzione del numero e della durata delle conferenze e delle riunioni, nonché la diminuzione delle spese previste per le conferenze e riunioni;

266

  1. con il consenso della maggioranza dei Membri dell’Unione, se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata, se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, fornisce, agli organi permanenti dell’Unione, direttive adeguate per quel che riguarda la loro assistenza tecnica e altro, alla preparazione e all’organizzazione di conferenze amministrative;

267

  1. procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di segretario generale o di vicesegretario generale, riservati i disposti del numero 103, qualora si avverasse la situazione di cui al numero 69 o 70, e ciò nel corso di una delle sue sessioni ordinarie se la vacanza si è prodotta nei 90 giorni che precedono questa sessione, oppure nel corso di una sessione convocata dal suo presidente nei periodi previsti al numero 69 o 70;

268

  1. procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di direttore di un Comitato consultivo internazionale, alla prima sessione regolare tenuta dopo la data in cui la vacanza si è prodotta. Un direttore così nominato resta in funzione fino alla data fissata dalla successiva Conferenza di plenipotenziari come lo stipula il numero 323; egli può essere eletto a questo posto in occasione della successiva Conferenza di plenipotenziari;

269

  1. procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Membro del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze secondo la
    procedura prevista al numero 315;

270

  1. adempie le altre funzioni previste nella Convenzione e, nel quadro di quest’ultima e dei Regolamenti amministrativi, tutte le funzioni giudicate necessarie al buon andamento dell’Unione o dei suoi organismi permanenti presi singolarmente;

271

  1. prende i provvedimenti necessari, dopo accordo della maggioranza dei Membri dell’Unione, per risolvere, a titolo provvisorio, i casi non previsti dalla Convenzione, dai Regolamenti amministrativi e dai loro allegati, la cui soluzione non può essere rinviata alla successiva conferenza competente;

272

  1. sottopone un rapporto sulle attività di tutti gli organi dell’Unione dopo l’ultima Conferenza di plenipotenziari;

273

  1. invia ai Membri dell’Unione, il più presto possibile dopo ciascuna delle sue sessioni, rapporti succinti sui lavori svolti come anche ogni documento che giudica utile;

274

  1. prende le decisioni necessarie per assicurare l’equa ripartizione geografica del personale dell’Unione e controlla l’esecuzione di queste decisioni.

Art. 56 Segretario generale

275

1. Il segretario generale:

276

  1. coordina le attività dei differenti organismi permanenti dell’Unione, tenendo conto dei punti di vista del Comitato di coordinazione di cui al numero 96, al fine di assicurare un impiego il più possibile efficace ed economico del personale, dei fondi e degli altri introiti dell’Unione;

277

  1. organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di tale Segretariato, conformandosi alle direttive date dalla Conferenza di plenipotenziari e ai regolamenti stabiliti dal Consiglio d’amministrazione;

278

  1. prende le misure amministrative circa la costituzione dei segretariati specializzati degli organismi permanenti e nomina il personale di tali segretariati sulla base della scelta e delle proposte del capo di ogni organo permanente; la decisione finale di nomina o di licenziamento spettando tuttavia al segretario generale;

279

  1. comunica al Consiglio d’amministrazione ogni decisione presa dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate che riguardi le condizioni di servizio, d’indennità e di pensioni del regime comune;

280

  1. bada che siano applicati i regolamenti amministrativi e finanziari approvati dal Consiglio d’amministrazione;

281

  1. fornisce pareri giuridici agli organi dell’Unione;

282

  1. vigila, per i bisogni della gestione amministrativa, sul personale della sede dell’Unione, al fine di assicurare un’utilizzazione il più possibile efficace di tale personale e di applicargli le condizioni d’impiego del regime comune. Il personale designato per assistere direttamente i direttori dei Comitati consultivi internazionali e il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze lavora agli ordini diretti degli alti funzionari interessati, ma conformemente alle direttive amministrative generali del Consiglio d’amministrazione e del segretario generale;

283

  1. nell’interesse generale dell’Unione e, dopo aver consultato il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze o il direttore del Comitato consultivo di cui si tratta, assegna temporaneamente funzionari ad altri compiti in funzione delle fluttuazioni del lavoro alla sede dell’Unione. Il segretario generale segnala al Consiglio d’amministrazione tali assegnazioni temporanee e le loro conseguenze finanziarie;

284

  1. sbriga il lavoro di segretariato che precede e segue le conferenze dell’Unione;

285

  1. prepara raccomandazioni per la prima riunione dei capi di delegazione menzionati al numero 450, tenendo conto dei risultati delle eventuali consultazioni regionali;

286

  1. organizza, se necessario, in collaborazione con il governo che ha fatto l’invito, il segretariato delle conferenze dell’Unione e, in collaborazione con il capo dell’organismo permanente interessato, fornisce i servizi necessari alle riunioni di ogni organismo permanente dell’Unione, ricorrendo, nella misura in cui lo ritiene necessario, al personale dell’Unione, conformemente al numero 283. Il segretario generale può parimenti, a domanda, e in base a un contratto, organizzare il segretariato di ogni altra riunione concernente le telecomunicazioni;

287

  1. tiene aggiornate le nomenclature ufficiali compilate secondo le informazioni fornite a tale scopo dagli organismi permanenti dell’Unione o dalle amministrazioni, esclusi gli schedari di consultazione e qualsiasi altro incartamento indispensabile che possono riferirsi alle funzioni del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze;

288

  1. pubblica i principali rapporti degli organismi permanenti dell’Unione, come anche i pareri e le istruzioni d’esercizio da utilizzare nei servizi internazionali delle telecomunicazioni che dipendono da tali pareri;

289

  1. pubblica gli accordi internazionali e regionali concernenti le telecomunicazioni che gli sono comunicati dalle parti interessate e tiene aggiornati i
    documenti che ad essi si riferiscono;

290

  1. pubblica le norme tecniche del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e qualsiasi altro dato concernente l’assegnazione e l’utilizzazione delle frequenze e delle posizioni dei satelliti sull’orbita dei satelliti geostazionari, così come è stata elaborata dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze in adempimento delle sue funzioni.

291

  1. compila, pubblica e tiene aggiornati, facendo capo, se necessario, ad altri
    organismi permanenti dell’Unione:

292

1.

una documentazione che indichi la composizione e la struttura dell’ Unione;

293

2.

le statistiche generali e i documenti ufficiali di servizio dell’Unione specificati nei Regolamenti amministrativi;

294

3.

tutti gli altri documenti la cui compilazione è prescritta dalle conferenze e dal Consiglio d’amministrazione;

295

  1. raccoglie e pubblica, in forma appropriata, le informazioni nazionali e internazionali concernenti le telecomunicazioni nel mondo intero;

296

  1. raccoglie e pubblica, in collaborazione con gli altri organismi permanenti dell’Unione, le informazioni di carattere tecnico o amministrativo che
    potrebbero essere particolarmente utili ai Paesi in sviluppo, al fine di aiutarli a migliorare le loro reti delle telecomunicazioni. L’attenzione di questi Paesi sarà parimenti attirata sulle possibilità offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici delle Nazioni Unite;

297

  1. raccoglie e pubblica tutte le informazioni suscettibili di essere utili ai Membri, concernenti la messa in opera di mezzi tecnici allo scopo di ottenere il miglior rendimento dei servizi delle telecomunicazioni e, soprattutto, il
    migliore impiego possibile delle frequenze radioelettriche per diminuire i
    disturbi;

298

  1. pubblica periodicamente, secondo le informazioni raccolte o che sono messe a sua disposizione, comprese quelle che può raccogliere da altre organizzazioni internazionali, un giornale d’informazione e di documentazione generali sulle telecomunicazioni;

299

  1. stabilisce, dopo aver consultato il direttore del Comitato consultivo internazionale interessato, o, a seconda del caso, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, la forma e la presentazione di tutte le pubblicazioni dell’Unione, tenendo conto della loro natura e del loro contenuto come anche del modo di pubblicazione più appropriato e più economico;

300

  1. prende le misure necessarie affinché i documenti pubblicati siano distribuiti in tempo utile;

301

  1. dopo aver consultato il Comitato di coordinazione e aver realizzato tutte le economie possibili, prepara e sottomette al Consiglio d’amministrazione un progetto di conto preventivo annuale e un conto di previsione per l’anno seguente, che coprono le spese dell’Unione nei limiti fissati dalla Conferenza di plenipotenziari e che comprendono due versioni. Una versione corrisponderà a una crescita zero per l’unità di contribuzione, l’altra a una crescita inferiore o uguale a ogni limite fissato dal protocollo addizionale I dopo eventuale prelevamento dal conto di provvigione. È progetto di conto preventivo e l’annesso contenente un’analisi dei costi sono trasmessi, dopo l’approvazione del Consiglio, a titolo d’informazione a tutti i Membri dell’Unione;

302

  1. dopo aver consultato il Comitato di coordinazione e tenuto conto dei punti di vista di quest’ultimo, prepara e sottomette al Consiglio d’amministrazione piani di lavoro per l’avvenire, relativi alle principali attività esercitate alla sede dell’Unione, conformemente alle direttive del Consiglio d’amministrazione;

303

  1. prepara e sottomette al Consiglio d’amministrazione piani pluriennali di
    riclassificazione dei posti di lavoro, di reclutamento e di soppressione d’impieghi;

304

  1. tenendo conto dell’opinione del Comitato di coordinazione, prepara e sottomette al Consiglio d’amministrazione analisi dei costi delle principali attività esercitate alla sede dell’Unione nel corso dell’anno che precede la sessione, tenendo conto soprattutto degli effetti di razionalizzazione conseguiti;

305

  1. con l’ausilio del Comitato di coordinazione, allestisce un rapporto di gestione finanziario sottoposto ogni anno al Consiglio d’amministrazione e un conto ricapitolativo alla vigilia di ogni Conferenza di plenipotenziari; questi documenti, dopo la verificazione e l’approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione, sono comunicati ai Membri e sottoposti alla successiva Conferenza di plenipotenziari per l’esame e l’approvazione definitiva;

306

  1. con l’ausilio del Comitato di coordinazione, allestisce un rapporto annuale sull’attività dell’Unione che viene trasmesso, dopo l’approvazione del
    Consiglio d’amministrazione, a tutti i Membri;

307

  1. assicura tutte le altre funzioni del segretariato dell’Unione;

308

  1. svolge tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal Consiglio d’amministrazione.

309

2. È opportuno che il segretario generale o il vicesegretario generale assistano, a titolo consultivo, alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative dell’Unione, come pure alle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali; la loro partecipazione alle sedute del Consiglio d’amministrazione è disciplinata dalle disposizioni dei numeri 241 e 242; il segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell’Unione.

Art. 57 Comitato internazionale di registrazione delle frequenze

310

  1. (1) I Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze devono essere pienamente qualificati per la loro competenza tecnica nel campo delle radiocomunicazioni e possedere un’esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze.

311

  1. Inoltre, per permettere una migliore comprensione dei problemi che vengono sottoposti al Comitato in virtù del numero 79, ogni Membro deve conoscere le condizioni geografiche, economiche e demografiche d’una regione particolare del globo.

312

  1. (1) La procedura d’elezione è fissata dalla Conferenza di plenipotenziari nel modo specificato al numero 73.

313

  1. A ogni elezione, qualsiasi Membro del Comitato in carica può essere riproposto come candidato del Paese di cui è cittadino.

314

  1. I Membri del Comitato assumono il loro servizio il giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari che li ha eletti. Essi restano normalmente in carica fino alla data stabilita dalla conferenza che ne elegge i successori.

315

  1. Se, nell’intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari incaricate di eleggere i Membri del Comitato, un Membro eletto di quest’ultimo presenta le dimissioni, abbandona le sue funzioni, o muore, il presidente del Comitato chiede al segretario generale d’invitare i Membri dell’Unione che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l’elezione di un sostituto da parte del Consiglio d’amministrazione in occasione della sua successiva sessione annuale. Tuttavia, se la vacanza si produce più di novanta giorni prima della sessione del Consiglio d’amministrazione o dopo la sessione annuale del Consiglio d’amministrazione che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, il Paese di cui questo Membro era cittadino designa, il più presto possibile e entro novanta giorni, un sostituto parimenti cittadino di questo Paese, che resterà in carica fino all’entrata in funzione del nuovo Membro eletto dal Consiglio d’amministrazione o fino all’entrata in carica dei nuovi Membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. Nei due casi, le spese cagionate dal viaggio del sostituto sono a carico della sua amministrazione. Il sostituto potrà essere presentato come candidato all’elezione da parte del Consiglio d’amministrazione o, se del
    caso, da parte della Conferenza di plenipotenziari.

316

  1. (1) I metodi di lavoro del Comitato sono definiti nel Regolamento delle radiocomunicazioni.

317

  1. I Membri del Comitato eleggono nel loro seno un presidente e un vicepresidente, i quali adempiono le loro funzioni durante un anno. In seguito, il
    vicepresidente succede ogni anno al presidente, e viene eletto un nuovo
    vicepresidente.

318

  1. Il Comitato dispone di un segretariato specializzato.

319

4. Nessun Membro dei Comitato deve, nell’esercizio delle sue funzioni, chiedere o ricevere istruzioni da alcun Governo, né da alcun Membro d’un Governo qualsiasi, né da alcuna organizzazione o persona pubblica o privata. Inoltre, ciascun Membro deve rispettare il carattere internazionale del Comitato e delle funzioni dei suoi Membri e non deve, in nessun caso, cercare d’influenzare qualcuno di essi nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 58 Comitati consultivi internazionali

320

1. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale è assicurato mediante:

321

  1. l’assemblea plenaria, che si riunisce normalmente ogni quattro anni. Quando una conferenza amministrativa mondiale corrispondente è stata convocata, la riunione dell’assemblea plenaria viene tenuta, se possibile, almeno otto mesi prima di questa conferenza;

322

  1. le commissioni di studi istituite dall’assemblea plenaria per trattare le questioni da esaminare;

323

  1. un direttore eletto dalla Conferenza di plenipotenziari per il periodo tra due Conferenze di plenipotenziari. Egli è rieleggibile alla Conferenza di plenipotenziari successiva. Se il posto si trova inopinatamente vacante, il Consiglio d’amministrazione, in occasione della sua sessione annuale successiva, designa il nuovo direttore conformemente ai disposti del numero 268;

324

  1. un segretariato specializzato che assiste il direttore;

325

  1. laboratori o installazioni tecniche istituiti dall’Unione.

326

  1. (1) Le questioni studiate da ogni Comitato consultivo internazionale, e sulle quali è incaricato di emettere pareri, gli sono poste dalla Conferenza di plenipotenziari, da una conferenza amministrativa, dal Consiglio d’amministrazione, da un altro Comitato consultivo o dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. Tali questioni si aggiungono a quelle che l’assemblea plenaria del Comitato consultivo interessato ha deciso di prendere in considerazione, o, nell’intervallo delle assemblee plenarie, a quelle la cui
    iscrizione è stata chiesta o approvata per corrispondenza da almeno venti Membri dell’Unione.

327

  1. A domanda dei Paesi interessati, ogni Comitato consultivo internazionale può parimenti eseguire studi e dare consigli su questioni relative alle telecomunicazioni nazionali di questi Paesi. Lo studio di tali questioni deve essere effettuato conformemente ai disposti del numero 326; nei casi in cui tale studio implica il confronto di parecchie soluzioni tecniche possibili, il fattore economico può essere preso in considerazione.

Art. 59 Comitato di coordinazione

328

  1. (1) Il Comitato di coordinazione assiste e consiglia il segretario generale su tutte le questioni menzionate al numero 97; egli assiste il segretario generale nello svolgimento dei compiti che sono assegnati a quest’ultimo in virtù dei numeri 276, 298, 301, 302, 305 e 306.

329

  1. Il Comitato incaricato di assicurare la coordinazione con ogni organizzazione internazionale menzionata agli articoli 39 e 40, per quanto concerne la rappresentanza degli organismi permanenti dell’Unione nelle conferenze di tali organizzazioni.

330

  1. Il Comitato esamina i risultati delle attività dell’Unione nel campo della
    cooperazione tecnica e presenta raccomandazioni al Consiglio d’amministrazione per il tramite del segretario generale.

331

2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni all’unanimità. Se non è appoggiato dalla maggioranza del Comitato, il presidente può, in circostanze eccezionali, prendere decisioni sotto la sua propria responsabilità, se reputa che la liquidazione delle questioni di cui si tratta non può essere differita alla successiva sessione del Consiglio d’amministrazione. In tali circostanze, egli fa rapporto senza indugio, per iscritto, ai Membri del Consiglio d’amministrazione su queste questioni, indicando le ragioni che l’hanno indotto a prendere tali decisioni, e comunicandogli i punti di vista, presentati per iscritto, dagli altri Membri del Comitato. Se le questioni studiate in simili circostanze non sono urgenti, ma nondimeno importanti, esse devono essere sottomesse all’esame del Consiglio d’amministrazione alla sua successiva sessione.

332

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, almeno una volta al mese; esso può parimenti riunirsi in caso di bisogno, a richiesta di due dei suoi Membri.

333

4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinazione è allestito e comunicato, a domanda, ai Membri del Consiglio d’amministrazione.

Capitolo IX Disposizioni generali concernenti le conferenze

Art. 60 Invito e ammissione alle Conferenze di plenipotenziari quando
vi è invito da parte di un Governo

334

1. Il Governo invitante, d’intesa con il Consiglio d’amministrazione, fissa la data definitiva e il luogo preciso della conferenza.

335

  1. (1) Un anno prima di tale data, il Governo invitante manda un invito al Governo di ciascun Paese membro dell’Unione.

336

  1. Questi inviti possono essere mandati sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite d’un altro Governo.

337

3. Il segretario generale manda un invito alle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell’articolo 39, e, a domanda, alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all’articolo 32.

338

4. Il Governo invitante, d’intesa con il Consiglio d’amministrazione o su proposta di quest’ultimo, può invitare le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, come anche l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, a inviare osservatori, per partecipare alle conferenze a titolo consultivo, sulla base della reciprocità.

339

  1. (1) Le risposte dei Membri devono giungere al Governo invitante al più tardi un mese prima dell’apertura della conferenza; esse devono contenere, per quanto possibile, tutte le indicazioni sulla composizione della delegazione.

340

  1. Tali risposte possono essere indirizzate al Governo invitante, sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite di un altro Governo.

341

6. Tutti gli organismi permanenti dell’Unione sono rappresentati alla conferenza a titolo consultivo.

342

7. Sono ammessi alle Conferenze di plenipotenziari:

343

  1. le delegazioni specificate nell’allegato 2;

344

  1. gli osservatori delle Nazioni Unite;

345

  1. gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni, conformemente al numero 337;

346

  1. gli osservatori delle istituzioni specializzate e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, conformemente al numero 338.

Art. 61 Invito e ammissione alle conferenze amministrative quando
vi è invito da parte di un Governo

347

  1. (1) Le disposizioni dei numeri da 334 a 340 sono applicabili alle conferenze amministrative.

348

  1. I Membri dell’Unione possono informare le aziende private, da esse riconosciute, dell’invito che è stato loro trasmesso.

349

  1. (1) Il Governo invitante, d’intesa con il Consiglio d’amministrazione o su proposta di quest’ultimo, può inviare una notificazione alle organizzazioni internazionali che hanno interesse a mandare osservatori per partecipare alla conferenza a titolo consultivo.

350

  1. Le organizzazioni internazionali interessate presentano ai Governo invitante una domanda d’ammissione nel termine di due mesi a contare dalla data
    della notificazione.

351

  1. Il Governo invitante raccoglie le domande; la decisione di ammissione è
    presa dalla conferenza stessa.

352

3. Sono ammessi alle conferenze amministrative:

353

  1. le delegazioni specificate nell’allegato 2;

354

  1. gli osservatori delle Nazioni Unite;

355

  1. gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all’articolo 32;

356

  1. gli osservatori delle istituzioni specializzate e dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, conformemente al numero 338;

357

  1. gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri da 349 a 351;

358

  1. i rappresentanti delle aziende private riconosciute, debitamente autorizzate dal Membro da cui dipendono;

359

  1. gli organismi permanenti dell’Unione a titolo consultivo, allorquando la
    conferenza tratta affari che sono di loro competenza. In caso di bisogno, la conferenza può invitare un organismo che non avrebbe giudicato utile farsi rappresentare;

360

  1. gli osservatori dei Membri dell’Unione che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza amministrativa regionale d’una regione diversa da quella alla quale appartengono tali Membri.

Art. 62 Procedura per la convocazione di conferenze amministrative
mondiali a domanda di Membri dell’Unione o su proposte del
Consiglio d’amministrazione

361

1. I Membri dell’Unione che desiderano la convocazione d’una conferenza amministrativa mondiale ne informano il segretario generale, indicando l’ordine del giorno, il luogo e la data proposta per la conferenza.

362

2. Il segretario generale, al ricevimento di domande concordanti, provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa tutti i Membri mediante il mezzo di telecomunicazione più adatto, pregandoli di notificargli, nel termine di sei settimane, se accettano o no la proposta presentata.

363

3. Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 229, si pronuncia in favore dell’insieme della proposta, se accetta cioè, sia l’ordine del giorno, sia la data e il luogo di riunione proposti, il segretario generale ne informa tutti i Membri mediante i mezzi di telecomunicazione più idonei.

364

  1. (1) Se la proposta accettata tende a riunire la conferenza in un luogo diverso da quello della sede dell’Unione, il segretario generale domanda al Governo del Paese interessato se accetta di diventare Governo invitante.

365

  1. In caso di risposta affermativa, il segretario generale, d’intesa con questo Governo, prende le disposizioni necessarie per la riunione della conferenza.

366

  1. In caso di risposta negativa, il segretario generale invita i Membri che hanno domandato la convocazione della conferenza a presentare nuove proposte circa il luogo della riunione.

367

5. Quando la proposta accettata tende a riunire la conferenza alla sede dell’Unione, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 64.

368

  1. (1) Se l’insieme della proposta (ordine del giorno, luogo e data) non è accettato dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 229, il segretario generale comunica le risposte ricevute ai Membri
    dell’Unione, invitandoli a pronunciarsi in modo definitivo, entro un termine di sei settimane, sul punto o sui punti controversi.

369

  1. Questi punti sono considerati come accettati quando siano stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 229.

370

7. La procedura sopra indicata è parimenti applicabile quando la proposta di convocazione di una conferenza amministrativa mondiale è presentata dal Consiglio d’amministrazione.

Art. 63 Procedura per la convocazione di conferenze amministrative
regionali a domanda di membri dell’Unione o su proposta del
Consiglio d’amministrazione

371

Nel caso di conferenze amministrative regionali, la procedura di cui all’articolo 62 si applica ai soli Membri della regione interessata. Se la convocazione deve farsi per iniziativa dei Membri della regione, basta che il segretario generale riceva domande concordanti, provenienti da un quarto dei Membri di questa regione.

Art. 64 Disposizioni relative alle conferenze che si riuniscono senza
che vi sia un Governo invitante

372

Le disposizioni degli articoli 60 e 61 sono applicabili quando una conferenza deve riunirsi senza che vi sia un Governo invitante. Il segretario generale, dopo intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposizioni necessarie per convocare e organizzare la conferenza alla sede dell’Unione.

Art. 65 Disposizioni comuni a tutte le conferenze
Cambiamento della data o del luogo d’una conferenza

373

1. Le disposizioni degli articoli 62 e 63 sono applicabili, per analogia, quando si tratti, a domanda dei Membri dell’Unione o su proposta del Consiglio d’amministrazione, di cambiare la data e/o il luogo d’una conferenza. Tali cambiamenti possono tuttavia essere fatti solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo i disposti del numero 229, si è pronunciata in loro favore.

374

2. Ogni Membro che propone di cambiare la data o il luogo d’una conferenza deve ottenere l’adesione del numero richiesto di altri Membri.

375

3. Se del caso, il segretario generale fa conoscere, nella comunicazione prevista nel numero 362, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento del luogo o della data, per esempio quando sono state fatte spese per preparare la riunione della conferenza al luogo previsto inizialmente.

Art. 66 Termini e modi di presentazione delle proposte e dei rapporti
alle conferenze

376

1. Immediatamente dopo la spedizione degli inviti, il segretario generale prega i Membri di comunicargli, nel termine di quattro mesi, le loro proposte relative ai lavori della conferenza.

377

2. Qualsiasi proposta presentata, la cui accettazione implichi una revisione del testo della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, deve contenere riferimenti ai numeri delle parti del testo che richiedono tale revisione. I motivi della proposta devono essere indicati, in ogni caso, nel modo più conciso possibile.

378

3. Il segretario generale comunica a tutti i Membri le proposte, man mano che le riceve.

379

4. Il segretario generale riunisce e coordina, secondo il caso, le proposte e i rapporti ricevuti dalle amministrazioni, dal Consiglio d’amministrazione, dalle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali e dalle riunioni preparatorie alle conferenze e le trasmette ai Membri almeno quattro mesi prima della data d’apertura della conferenza. I funzionari eletti dall’Unione non sono autorizzati a presentare proposte.

Art. 67 Poteri delle delegazioni alle conferenze

380

1. La delegazione inviata da un Membro dell’Unione per partecipare a una conferenza dev’essere debitamente accreditata in conformità delle disposizioni dei numeri da 381 a 387.

381

  1. (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, o dal capo del Governo, oppure dal ministro degli affari esteri.

382

  1. Le delegazioni alle conferenze amministrative sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, o dal capo del Governo, o dal ministro degli affari esteri, oppure dal ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza.

383

  1. Con riserva della conferma data da una delle autorità indicate al numero 381 o 382 e ricevuta prima della firma degli atti finali, una delegazione può essere accreditata provvisoriamente dal capo della missione diplomatica del suo Paese presso il Governo del Paese nel quale è adunata la conferenza, oppure, se quest’ultimo è la sede dell’Unione, dal capo della delegazione permanente del suo Paese presso l’ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

384

3. I poteri sono accettati se sono firmati da un’autorità di cui ai numeri da 381 a 383 e rispondono a uno dei criteri seguenti:

385

  1. conferimento dei pieni poteri alla delegazione;

386

  1. autorizzazione alla delegazione di rappresentare il proprio Governo senza restrizione alcuna;

387

  1. conferimento alla delegazione o a taluni dei suoi membri del diritto di firmare gli atti finali.

388

  1. (1) Una delegazione, i cui poteri sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, è autorizzata a esercitare il diritto di voto del Membro interessato e a firmare gli atti finali.

389

  1. Una delegazione, i cui poteri non sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, non è autorizzata a esercitare il diritto di voto né a firmare gli atti finali finché non ha provveduto a rimediarvi.

390

5. I poteri devono essere depositati, non appena possibile, presso il segretariato della conferenza. Una commissione speciale così come è descritta al numero 471 è incaricata di verificarli; essa presenta le sue conclusioni, in forma di rapporto, alla seduta plenaria, entro il termine stabilito da quest’ultima. Nell’attesa di una decisione della seduta plenaria a tale riguardo, la delegazione d’un Membro dell’Unione è autorizzata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto di questo Membro.

391

6. Di massima, i Membri dell’Unione devono cercare d’inviare alle conferenze dell’Unione le loro proprie delegazioni. Tuttavia, il Membro che per motivi eccezionali non può inviare la propria delegazione può conferire alla delegazione d’un altro membro il diritto di votare e firmare in suo nome. Questo trasferimento di poteri deve costituire l’oggetto di un atto firmato da una delle autorità menzionate al numero 381 o 382.

392

7. Una delegazione avente il diritto di voto può incaricare un’altra delegazione, avente lo stesso diritto, di votare in suo nome durante una o più adunanze alle quali essa non può assistere. In tale caso, essa deve informare, tempestivamente e per iscritto, il presidente della conferenza.

393

8. Una delegazione non può esercitare più di un voto per procura.

394

9. I poteri e le procure indirizzati per telegramma non sono accettabili. Per contro, sono accettabili i telegrammi di risposta a una domanda di chiarimento del presidente o del segretariato della conferenza concernente i poteri.

Capitolo X Disposizioni generali concernenti i Comitati consultivi internazionali

Art. 68 Condizioni di partecipazione

395

1. I Membri dei Comitati consultivi internazionali menzionati ai numeri 87 e 88 possono partecipare a tutte le attività del Comitato consultivo di cui si tratta.

396

  1. (1) Qualsiasi domanda di partecipazione ai lavori d’un Comitato consultivo presentata da un’azienda privata riconosciuta dev’essere approvata dal Membro che l’ha riconosciuta. La domanda viene indirizzata da questo Membro al segretario generale, che la porta a conoscenza di tutti i Membri e del direttore di questo Comitato. Il direttore del Comitato consultivo comunica a questa azienda il seguito che è stato dato alla sua domanda.

397

  1. Un’azienda privata riconosciuta può intervenire in nome del Membro che l’ha riconosciuta solamente se quest’ultimo, in ogni singolo caso particolare, fa sapere al Comitato consultivo interessato che l’ha autorizzata a tale
    proposito.

398

  1. (1) Le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni menzionate all’articolo 32, che coordinano i loro lavori con quelli dell’Unione e hanno delle attività connesse, possono essere ammesse a partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dei Comitati consultivi.

399

  1. La prima domanda di partecipazione ai lavori di un Comitato consultivo presentata da un’organizzazione internazionale o da un’organizzazione regionale delle telecomunicazioni e menzionata all’articolo 32 va indirizzata al
    segretario generale, il quale la comunica, con i mezzi di telecomunicazione più appropriati, a tutti i Membri e li invita a pronunciarsi sull’accettazione di tale domanda; la domanda è accettata se la maggioranza delle risposte dei Membri giunte nel termine di un mese è favorevole. Il segretario generale comunica il risultato di questa consultazione a tutti i Membri e ai Membri del Comitato di coordinazione.

400

  1. (1) Gli organismi scientifici o industriali che si dedicano allo studio di problemi delle telecomunicazioni oppure allo studio o alla fabbricazione di materiali destinati ai servizi delle telecomunicazioni possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni delle commissioni di studi dei Comitati consultivi, con riserva dell’approvazione delle amministrazioni dei Paesi interessati.

401

  1. Ogni domanda d’ammissione alle riunioni delle commissioni di studi d’un Comitato consultivo, presentata da un organismo scientifico o industriale deve essere approvata dall’amministrazione del Paese interessato. La
    domanda è indirizzata da questa amministrazione al segretario generale, che ne informa tutti i Membri e il direttore di questo Comitato. Il direttore del Comitato consultivo comunica all’organismo scientifico o industriale il
    seguito che è stato dato alla sua domanda.

402

5. Ogni azienda privata riconosciuta, ogni organizzazione internazionale o regionale delle telecomunicazioni, oppure ogni organismo scientifico o industriale che è stato ammesso a partecipare ai lavori d’un Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.

Art. 69 Attribuzioni dell’assemblea plenaria

403

L’assemblea plenaria:

404

  1. esamina i rapporti delle commissioni di studi e approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazione in essi contenuti;

405

  1. esamina le questioni esistenti al fine di vedere se è necessario o no proseguire lo studio, e allestisce la lista delle nuove questioni da studiare conformemente ai disposti del numero 326. In occasione della redazione del testo di nuove questioni, è necessario tener presente che, in via di principio, il loro studio dovrebbe poter essere concluso in un termine uguale al doppio dell’intervallo tra due assemblee plenarie;

406

  1. approva il programma di lavoro conseguente alle disposizioni del numero 405 e fissa l’ordine delle questioni da studiare in base alla loro importanza, alla loro priorità e alla loro urgenza, tenendo conto della necessità di mantenere al minimo le esigenze quanto alle risorse dell’Unione;

407

  1. decide, con riguardo al programma di lavoro approvato, di cui al numero 406, se è necessario mantenere o sciogliere le commissioni di studi esistenti, o istituirne delle nuove;

408

  1. assegna alle commissioni di studi le questioni da studiare;

409

  1. esamina e approva il rapporto del direttore sui lavori del Comitato dopo l’ultima riunione dell’assemblea plenaria;

410

  1. approva, se necessario, in vista di trasmetterla al Consiglio d’amministra-zione, la valutazione, presentata dal direttore entro i limiti delle disposizioni del numero 439, dei bisogni finanziari del Comitato fino alla prossima assemblea plenaria;

411

  1. al momento di prendere risoluzioni o decisioni, l’assemblea plenaria dovrebbe tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e deve sforzarsi d’evitare di prendere risoluzioni e decisioni che possono cagionare il sorpasso dei limiti superiori dei crediti fissati dalla Conferenza di plenipotenziari;

412

  1. esamina i rapporti della commissione mondiale del Piano e tutte le altre
    questioni giudicate necessarie nell’ambito dei disposti dell’articolo 11 e del presente capitolo.

Art. 70 Riunioni dell’assemblea plenaria

413

1. L’assemblea plenaria si riunisce, normalmente, alla data e nel luogo fissati dall’assemblea plenaria precedente.

414

2. La data e/o il luogo d’una riunione dell’assemblea plenaria possono essere modificati con l’approvazione della maggioranza dei Membri dell’Unione che hanno risposto alla domanda del segretario generale intesa a conoscere il loro parere.

415

3. A ognuna di queste riunioni, l’assemblea plenaria di un Comitato consultivo è presieduta dal capo della delegazione del Paese nel quale la riunione ha luogo o, se questa riunione si tiene alla sede dell’Unione, da una persona eletta dall’assemblea plenaria stessa; il presidente è assistito da vicepresidenti eletti dall’assemblea plenaria.

416

4. Il segretario generale è incaricato di prendere, d’intesa con il direttore dei Comitato consultivo interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle riunioni dell’assemblea plenaria e delle commissioni di studi.

Art. 71 Lingue e diritto di voto alle assemblee plenarie

417

  1. (1) Le lingue da usarsi durante le assemblee plenarie sono quelle previste negli articoli 16 e 78.

418

  1. I documenti preparatori delle commissioni di studi, i documenti e i verbali delle assemblee plenarie e i documenti pubblicati in seguito a quest’ultime dai Comitati consultivi internazionali sono redatti nelle tre lingue di lavoro dell’Unione.

419

2. I Membri autorizzati a votare nelle sedute delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi sono quelli designati al numero 10. Tuttavia, quando un Membro dell’Unione non è rappresentato da un’amministrazione, i delegati delle aziende private riconosciute dal Paese interessato hanno, insieme, e qualunque sia il loro numero, diritto a un solo voto, salvi restando i disposti del numero 397.

420

3. Le disposizioni dei numeri da 391 a 394, relative alla procura, si applicano alle assemblee plenarie.

Art. 72 Commissioni di studi

421

1. L’assemblea plenaria istituisce e mantiene, secondo i bisogni, le commissioni di studi necessarie per trattare le questioni messe allo studio. Le amministrazioni, le aziende private riconosciute, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali di telecomunicazione ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 398 e 399, che desiderano partecipare ai lavori di commissioni di studi, si annunciano, sia durante l’assemblea plenaria, sia ulteriormente, al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta.

422

2. Inoltre, riservate le disposizioni dei numeri 400 e 401, i periti degli organismi scientifici o industriali possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, ad ogni riunione d’una qualsiasi delle commissioni di studi.

423

3. L’assemblea plenaria nomina normalmente un relatore principale e un vicerelatore principale per ogni commissione di studi. Se il volume di lavoro d’una commissione di studi lo richiede, l’assemblea plenaria nomina, per questa commissione, tanti vicerelatori principali supplementari quanti ne ritiene necessari. Al momento della nomina dei relatori principali e dei vicerelatori principali, si dovrà tener conto segnatamente dei criteri di competenza e dell’esigenza d’una ripartizione geografica equa, nonché della necessità di favorire la partecipazione più efficace dei Paesi in sviluppo. Se, nell’intervallo tra due riunioni dell’assemblea plenaria, un relatore principale è impedito a esercitare le sue funzioni, e se la sua commissione di studi aveva un solo vicerelatore principale, quest’ultimo prende il suo posto. Qualora si tratti di una commissione di studi per la quale l’assemblea plenaria aveva nominato parecchi vicerelatori principali, questa commissione, nel corso della sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo relatore principale e, se necessario, un nuovo vicerelatore principale tra i suoi Membri. Una tale commissione di studi elegge parimenti un nuovo vicerelatore principale qualora uno dei suoi vicerelatori principali sia impedito di esercitare le sue funzioni nell’intervallo tra due riunioni dell’assemblea plenaria.

Art. 73 Trattamento degli affari delle commissioni di studi

424

1. Le questioni affidate alle commissioni di studi sono, se possibile, trattate per corrispondenza.

425

  1. (1) Tuttavia, l’assemblea plenaria può impartire appropriate direttive concernenti le riunioni di commissioni di studi, che sembrino necessarie per trattare gruppi importanti di questioni.

426

  1. Di regola, nell’intervallo tra due assemblee plenarie, una commissione di studi non tiene più di due riunioni, compresa la sua riunione finale che precede l’assemblea plenaria.

427

  1. Inoltre, se dopo un’assemblea plenaria, un relatore principale è del parere che una o parecchie riunioni della sua commissione di studi, non previste dall’assemblea plenaria, siano necessarie per discutere verbalmente questioni che non hanno potuto essere trattate per corrispondenza, può, con l’autorizzazione della sua amministrazione e dopo aver sentito il direttore
    interessato e i Membri della sua commissione, proporre una riunione in un luogo adatto, tenendo conto della necessità di ridurre al minimo le spese.

428

3. L’assemblea plenaria, può, in caso di bisogno, costituire gruppi di lavoro misti per lo studio delle questioni che richiedono la partecipazione di periti di parecchie commissioni di studi.

429

4. Dopo aver consultato il segretario generale, il direttore d’un Comitato consultivo, d’intesa con i relatori principali delle diverse commissioni di studi interessate, allestisce il piano generale delle riunioni del gruppo delle commissioni di studi che devono riunirsi in uno stesso luogo durante lo stesso periodo.

430

5. Il direttore trasmette i rapporti finali delle commissioni di studi alle amministrazioni partecipanti, alle aziende private riconosciute dal Comitato consultivo e, se del caso, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni regionali di telecomunicazione che vi hanno partecipato. Questi rapporti sono inviati al più presto possibile e, in ogni caso, in modo che giungano ai destinatari almeno un mese prima del giorno della successiva assemblea plenaria. Si può derogare a questa clausola soltanto qualora riunioni delle commissioni di studi siano tenute immediatamente prima della riunione dell’assemblea plenaria. Le questioni che non sono state oggetto di un rapporto giunto come alle condizioni sopra indicate non possono essere iscritte all’ordine del giorno dell’assemblea plenaria.

Art. 74 Funzioni del direttore; segretariato specializzato

431

  1. (1) Il direttore d’un Comitato consultivo coordina i lavori dell’assemblea plenaria e delle commissioni di studi, egli è responsabile dell’organizzazione dei lavori del Comitato.

432

  1. Il direttore ha la responsabilità dei documenti del Comitato e prende, di
    concerto con il segretario generale, le misure necessarie affinché tali documenti siano pubblicati nelle lingue di lavoro dell’Unione.

433

  1. Il direttore è assistito da un segretariato composto di personale specializzato che lavora, sotto la sua autorità diretta, all’organizzazione dei lavori del
    Comitato.

434

  1. Il personale dei segretariati specializzati, dei laboratori e degli impianti tecnici dei Comitati consultivi dipende, dal lato amministrativo, dall’autorità del segretario generale conformemente ai disposti del numero 282.

435

2. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo del segretariato anzi detto, nei limiti del bilancio di previsione approvato dalla Conferenza di plenipotenziari o dal Consiglio d’amministrazione. La nomina di detto personale tecnico e amministrativo è fatta dal segretario generale, d’intesa con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento incombe al segretario generale.

436

3. Il direttore partecipa di pieno diritto a titolo consultivo alle deliberazioni dell’assemblea plenaria e delle commissioni di studi. Egli prende tutte le misure concernenti la preparazione delle riunioni dell’assemblea plenaria e delle commissioni di studi, riservate le disposizioni del numero 416.

437

4. Il direttore riferisce, in un rapporto presentato all’assemblea plenaria, sull’attività del Comitato consultivo dall’ultima riunione dell’assemblea plenaria. Detto rapporto è inviato, dopo approvazione, al segretario generale, il quale lo trasmette al Consiglio d’amministrazione.

438

5. Il direttore presenta al Consiglio d’amministrazione, nella sua seduta annuale, un rapporto sulle attività del Comitato durante l’anno precedente, per informazione del Consiglio e dei Membri dell’Unione.

439

6. Il direttore, dopo aver consultato il segretario generale, sottopone all’approva-zione dell’assemblea plenaria una valutazione dei bisogni finanziari del Comitato consultivo fino alla successiva assemblea plenaria. Questa valutazione, dopo approvazione, è trasmessa al segretario generale che la sottoporrà al Consiglio d’amministrazione.

440

7. Il direttore, affinché il segretario generale le incorpori nel bilancio di previsione annuale dell’Unione, determina le spese del Comitato previste per l’anno seguente, fondandosi sulla valutazione dei bisogni finanziari del Comitato approvata
dall’assemblea plenaria.

441

8. Il direttore partecipa, in tutta la misura necessaria, alle attività di cooperazione e di assistenza tecnica dell’Unione nell’ambito delle disposizioni della Convenzione.

Art. 75 Proposte per le conferenze amministrative

442

1. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali sono autorizzate a sottomettere, alle conferenze amministrative, proposte derivanti direttamente da loro raccomandazioni o da conclusioni di loro studi in corso.

443

2. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono parimenti formulare proposte di modificazione dei regolamenti amministrativi.

444

3. Queste proposte vanno indirizzate in tempo utile al segretario generale per essere riunite, coordinate e comunicate come alle condizioni previste al numero 379.

Art. 76 Relazioni dei Comitati consultivi fra loro e con le organizzazioni internazionali

445

  1. (1) Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono istituire commissioni miste per effettuare studi e emanare raccomandazioni su questioni d’inte-resse comune.

446

  1. I direttori dei Comitati consultivi possono, in collaborazione con i relatori principali, organizzare riunioni miste di commissioni di studi dei due Comitati consultivi, al fine di effettuare studi e preparare progetti di raccomandazione su questioni d’interesse comune. Questi progetti di raccomandazione sono sottoposti alla prossima riunione dell’assemblea plenaria di ognuno dei Comitati consultivi.

447

2. Allorquando uno dei Comitati consultivi è invitato a farsi rappresentare a una riunione dell’altro Comitato consultivo o di un’organizzazione internazionale, la sua assemblea plenaria o il suo direttore sono autorizzati, tenendo conto del numero 329, a prendere disposizioni per assicurare questa rappresentanza a titolo consultivo.

448

3. Il segretario generale, il vicesegretario generale, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e il direttore dell’altro Comitato consultivo, o i loro rappresentanti, possono assistere a titolo consultivo alle riunioni d’un Comitato consultivo. In caso di bisogno, un Comitato può invitare alle sue riunioni, a titolo consultivo, rappresentanti di qualsiasi organismo permanente dell’Unione che non abbia giudicato necessario di farsi rappresentare.

Capitolo XI Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni

Art. 77 Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni

Ordine dei posti

449

Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l’ordine alfabetico dei nomi in francese, dei Paesi rappresentati.

Inaugurazione della conferenza

450

  1. (1) La seduta inaugurale della conferenza è preceduta da una riunione dei capi di delegazione, nel corso della quale viene preparato l’ordine del giorno della prima sessione plenaria e sono presentate le proposte concernenti l’organizzazione e la designazione dei presidenti e dei vicepresidenti della conferenza e delle commissioni, tenuto conto del principio del turno secondo la ripartizione geografica, della competenza necessaria e dei disposti del numero 454.

451

  1. Il presidente della riunione dei capi di delegazione è designato conformemente ai disposti dei numeri 452 e 453.

452

  1. (1) La conferenza è inaugurata da una personalità designata dal Governo invitante.

453

  1. Se non c’è un Governo invitante, essa è inaugurata dal più anziano dei capi di delegazione.

454

  1. (1) Alla prima seduta plenaria, si procede all’elezione del presidente che, generalmente, è una personalità designata dal Governo invitante.

455

  1. Se non c’è Governo invitante, si sceglie il presidente tenendo conto della proposta fatta dai capi di delegazione nel corso della riunione di cui al numero 450.

456

4. Durante la prima seduta plenaria si procede pure:

457

  1. all’elezione dei vicepresidenti della conferenza;

458

  1. alla costituzione delle commissioni della conferenza e all’elezione dei presidenti e vicepresidenti rispettivi;

459

  1. alla costituzione del segretariato della conferenza, composto di personale del segretariato generale dell’Unione e, eventualmente, di personale messo a disposizione dall’amministrazione del Governo invitante.

Prerogative del presidente della conferenza

460

1. Oltre all’esercizio di tutte le altre prerogative che gli sono conferite dal presente Regolamento, il presidente apre e chiude ogni seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull’applicazione del regolamento interno, dà la parola, mette ai voti le trattande e proclama le decisioni adottate.

461

2. Il presidente ha la direzione generale dei lavori della conferenza e veglia al mantenimento dell’ordine durante le sedute plenarie. Egli decide in merito alle mozioni e alle questioni d’ordine e ha, in particolare, il potere di proporre il rinvio o la chiusura della discussione, la levata o la sospensione di una seduta. Egli può anche decidere di rinviare la convocazione di un’assemblea o di una seduta plenaria, qualora lo ritenga necessario.

462

3. Egli protegge il diritto di tutte le delegazioni d’esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull’oggetto in discussione.

463

4. Egli vigila a che i dibattiti siano limitati all’oggetto in discussione e può interrompere qualsiasi oratore che si scostasse dall’argomento trattato, rammentandogli la necessità d’attenersi allo stesso.

Istituzione delle commissioni

464

1. La seduta plenaria può istituire commissioni per esaminare le questioni sottoposte alle deliberazioni della conferenza. Dette commissioni possono istituire delle sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni possono parimenti formare gruppi di lavoro.

465

2. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono istituiti solo se assolutamente necessari.

466

3. Riservati i disposti di cui ai numeri 464 e 465, verranno formate le commissioni seguenti:

467

4.1 Commissione di direzione

468

  1. Questa commissione è normalmente costituita dal presidente della conferenza o della riunione, che la presiede, dai vicepresidenti, dai presidenti e dai vicepresidenti delle commissioni.

469

  1. La commissione di direzione coordina tutte le attività relative al buon funzionamento del lavoro e fissa l’ordine e il numero delle sedute evitando, se possibile, ogni simultaneità, visto il numero ridotto dei Membri di certe
    delegazioni.

470

4.2 Commissione dei poteri

471

Questa commissione verifica i poteri delle delegazioni alle conferenze e presenta le sue conclusioni alla seduta plenaria entro il termine fissato da quest’ultima.

472

4.3 Commissione di redazione

473

  1. I testi redatti, per quanto possibile nella loro forma definitiva, dalle diverse commissioni, tenuto conto dei pareri espressi, sono sottoposti alla Commissione di redazione, la quale è incaricata di perfezionarne la forma senza alterarne il senso e, se necessario, di inserirli nei testi anteriori non emendati.

474

  1. La commissione di redazione sottopone questi testi alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, per nuovo esame, alla commissione competente.

475

4.4 Commissione di controllo del bilancio di previsione

476

  1. All’apertura di ogni conferenza o riunione, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio di previsione incaricata di apprezzare l’organizzazione e i mezzi d’azione messi a disposizione dei delegati, di esaminare e di approvare i conti delle spese sostenute per tutta la durata della conferenza o della riunione. Questa commissione comprende, indipendentemente dai Membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del segretario generale e, se c’è un Governo invitante, un rappresentante di quest’ultimo.

477

  1. Prima dell’esaurimento del preventivo approvato dal Consiglio d’amministrazione per la conferenza o la riunione, la Commissione di controllo del
    bilancio di previsione, in collaborazione con il segretariato della conferenza o riunione, presenta al plenum uno stato provvisorio delle spese. La seduta plenaria ne tiene conto, per decidere se i progressi conseguiti giustificano un prolungamento oltre il giorno in cui il preventivo approvato sarà esaurito.

478

  1. Alla fine di ogni conferenza o riunione, la commissione di controllo del bilancio di previsione presenta al plenum un rapporto indicante, nel modo più preciso possibile, la somma presumibile delle spese della conferenza o
    riunione, nonché quelle dei rischi derivanti dall’esecuzione delle decisioni prese da questa conferenza o riunione.

479

  1. Dopo averlo esaminato e approvato, il plenum trasmette questo rapporto, con le proprie osservazioni, al segretario generale, affinché lo sottoponga al Consiglio d’amministrazione in occasione della sua successiva sessione
    annuale.

Composizione delle commissioni

480

5.1 Conferenze di plenipotenziari

481

Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri e degli osservatori previsti ai numeri 344, 345 e 346, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum.

482

5.2 Conferenze amministrative

483

Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri, degli osservatori e dei rappresentanti previsti ai numeri da 354 a 358, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum.

484

6. Presidenti e vicepresidenti delle sottocommissioni

485

Il presidente di ogni commissione propone alla sua commissione la scelta dei presidenti e dei vicepresidenti delle sottocommissioni che essa istituisce.

Convocazione alle sedute

486

Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro sono annunciate tempestivamente alla sede della conferenza.

Proposte presentate prima dell’apertura della conferenza

487

Le proposte presentate prima dell’apertura della conferenza sono ripartite dal plenum tra le commissioni competenti istituite conformemente alle disposizioni del comma 4 del presente regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria può trattare direttamente qualsiasi proposta.

Proposte o emendamenti presentati nel corso della conferenza

488

1. Le proposte o gli emendamenti presentati dopo l’apertura della conferenza sono consegnati, secondo il caso, al presidente della conferenza, o al presidente della commissione competente, oppure al segretariato della conferenza per la loro pubblicazione e distribuzione come documento della conferenza.

489

2. Nessuna proposta o nessun emendamento scritto può essere presentato se non è firmato dal capo della delegazione interessata o dal suo sostituto.

490

3. Il presidente della conferenza, di una commissione, di una sottocommissione o di un gruppo di lavoro può presentare in ogni momento, proposte suscettibili di accelerare il corso dei dibattiti.

491

4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare.

492

  1. (1) Il presidente della conferenza o il presidente della commissione, della sottocommissione o del gruppo di lavoro competente, decide in ogni singolo caso se una proposta o un emendamento presentato nel corso di seduta può fare l’oggetto d’una comunicazione verbale o se deve essere consegnato per
    iscritto per la pubblicazione e la distribuzione come alle condizioni previste al numero 488.

493

  1. Di regola, il testo di ogni proposta importante che deve formare oggetto d’una votazione deve essere distribuito, tempestivamente, nelle lingue di lavoro della conferenza in modo da permettere lo studio prima della discussione.

494

  1. Inoltre, il presidente della conferenza che riceve le proposte o gli emendamenti menzionati al numero 488, li trasmette, secondo il caso, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria.

495

6. Ogni persona autorizzata può leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria qualsiasi proposta o emendamento da essa presentato nel corso della conferenza ed esporne i motivi.

Condizioni richieste per l’esame e la votazione d’una proposta
o di un emendamento

496

1. Nessuna proposta o nessun emendamento presentato prima dell’apertura della conferenza, o da una delegazione durante la conferenza, può essere messo in discussione se, al momento dell’esame, non è appoggiato da almeno un’altra delegazione.

497

2. Ogni proposta o emendamento debitamente appoggiati devono essere, dopo discussione, messi ai voti.

Proposte o emendamenti omessi o rinviati

498

Quando una proposta o un emendamento sono stati omessi, o quando ne è stato differito l’esame, la delegazione sotto i cui auspici sono stati presentati deve vigilare affinché la proposta o l’emendamento non siano in seguito perduti di vista.

Condotta dei dibattiti in seduta plenaria

499

12.1 Quorum

500

Perché una votazione fatta nel corso di una seduta plenaria sia valida, è necessario che più della metà delle delegazioni accreditate alla conferenza e aventi diritto di voto siano presenti o rappresentate alla seduta.

501

12.2 Ordine delle discussioni

502

(1) Le persone che desiderano prendere la parola devono averne ottenuto il consenso dal presidente. Di regola, esse cominciano col dichiarare a quale titolo parlano.

503

(2) Ogni persona che ha la parola deve esprimersi lentamente e distintamente, separando le parole e facendo delle pause frequenti, per dar modo a tutti di comprendere bene il suo pensiero.

504

12.3 Mozioni d’ordine e questioni d’ordine

505

(1) Nel corso dei dibattiti, una delegazione può, quando lo giudichi opportuno, presentare qualsiasi mozione d’ordine o sollevare qualsiasi questione d’ordine sulle quali il presidente deve risolvere subito, conformemente alle disposizioni del presente regolamento interno. Ogni delegazione può appellarsi alla decisione del presidente, ma quest’ultima resta interamente valevole, se non è annullata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti.

506

(2) La delegazione che presenta una mozione d’ordine non può, nel suo intervento, trattare il merito dell’oggetto in discussione.

507

12.4 Ordine di priorità delle m ozioni e delle questioni d’ordine

508

L’ordine di priorità da assegnare alle mozioni e alle questioni d’ordine, menzionate ai numeri 505 e 506, è il seguente:

509

  1. qualsiasi questione d’ordine relativa all’applicazione del presente regolamento interno, comprese le procedure di voto;

510

  1. sospensione della seduta;

511

  1. levata della seduta;

512

  1. aggiornamento del dibattito sull’oggetto in discussione;

513

  1. chiusura del dibattito sull’oggetto in discussione;

514

  1. qualsiasi altra mozione o questione d’ordine che potrebbe essere presentata e la cui priorità è fissata dal presidente.

515

12.5 Mozione per la sospensione o la levata della seduta

516

Durante la discussione d’un oggetto, una delegazione può proporre di sospendere o levare la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se quest’ultima è appoggiata, la parola è data a due oratori che si esprimono contro la chiusura e unicamente su questo oggetto, dopo di che la mozione è messa ai voti.

517

12.6 Mozione per l’aggiornamento del dibattito

518

Durante la discussione di qualsiasi questione, una delegazione può proporre l’aggiornamento del dibattito per un periodo di tempo determinato. Qualora tale mozione sia seguita da una discussione, soltanto tre oratori, oltre l’autore della mozione, possono parteciparvi, uno a favore della mozione e due contro, dopo di che la
mozione è messa ai voti.

519

12.7 Mozione per la chiusura del dibattito

520

Una delegazione può in ogni tempo proporre che il dibattito sulla questione in
discussione sia chiuso. In tal caso, la parola è data soltanto a due oratori contrari alla chiusura, dopo di che la mozione è messa ai voti. Se la mozione è adottata, il presidente domanda immediatamente che sia votato sulla questione in discussione.

521

12.8 Limitazione degli interventi

522

(1) Il plenum può eventualmente limitare la durata e il numero degli interventi d’una medesima delegazione su un determinato oggetto.

523

(2) Tuttavia, sulle questioni di procedura, il presidente limita la durata di ogni intervento a cinque minuti al massimo.

524

(3) Quando un oratore supera il tempo che gli è stato concesso, il presidente ne avverte l’assemblea e prega l’oratore di chiudere in breve tempo la sua relazione.

525

12.9 Chiusura dell’elenco degli oratori

526

(1) Nel corso di un dibattito, il presidente può dar lettura dell’elenco degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che desiderano prendere la parola e, con il consenso dell’assemblea, può dichiarare chiuso l’elenco. Tuttavia, il presidente può, se lo ritiene opportuno, concedere eccezionalmente il diritto di rispondere a qualsiasi intervento precedente, anche dopo la chiusura dell’elenco.

527

(2) Quando l’elenco degli oratori è esaurito, il presidente dichiara chiuso il dibattito.

528

12.10 Questioni di competenza

529

Le questioni di competenza che possono presentarsi devono essere regolate prima che si voti sul merito della questione dibattuta.

530

12.11 Ritiro e nuova presentazione d’una mozione

531

L’autore d’una mozione può ritirarla prima che sia messa ai voti. Qualsiasi mozione, emendata o no, così ritirata, può essere presentata di nuovo o ripresa dalla delegazione che ha presentato l’emendamento o da qualsiasi altra delegazione.

Diritto di voto

532

1. A tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell’Unione, debitamente accreditata da quest’ultimo per partecipare ai lavori della conferenza, ha diritto a un voto, conformemente all’articolo 2.

533

2. La delegazione di un Membro dell’Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all’articolo 67.

Votazione

534

14.1 Definizione della maggioranza

535

(1) La maggioranza è costituita da più della metà delle delegazioni presenti e votanti.

536

(2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel computo dei voti necessari per costituire la maggioranza.

537

(3) In caso di parità di voti, la proposta o l’emendamento sono considerati come respinti.

538

(4) Ai fini del presente regolamento, si considera come «delegazione presente e votante» qualsiasi delegazione che si pronuncia per o contro una proposta.

539

14.2 Noti partecipazione al voto

540

Le delegazioni presenti che non partecipano a una determinata votazione o che dichiarano espressamente di non volervi partecipare non sono considerate come assenti agli effetti della determinazione del quorum ai sensi del numero 500, né come se si fossero astenute, per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni del numero 544.

541

14.3 Maggioranza speciale

542

Per quanto concerne l’ammissione di nuovi Membri dell’Unione, la maggioranza richiesta è fissata all’articolo 1.

543

14.4 Più del cinquanta per cento d’astensioni

544

Quando il numero delle astensioni supera la metà del numero di voti emessi (pro, contro, astensioni), l’esame dell’oggetto in discussione è rinviato a una successiva seduta, nel corso della quale le astensioni non saranno più prese in considerazione.

545

14.5 Procedure di volo

546

(1) Le procedure di voto sono le seguenti:

547

  1. di regola per alzata di mano, a meno che non venga chiesto un voto per appello nominale giusta la procedura b) oppure un voto a scrutinio, giusta la procedura c);

548

  1. per appello nominale nell’ordine alfabetico francese dei nomi dei Membri presenti e abilitati a votare:

549

1.

se almeno due delegazioni, presenti e abilitate a votare, lo domandano prima dell’inizio del voto, a meno che non sia stato chiesto un voto a scrutinio segreto giusta la procedura c), oppure

550

2.

se una maggioranza non si manifesta chiaramente dopo un voto giusta la procedura a);

551

  1. a scrutinio segreto, se almeno cinque delle delegazioni presenti e autorizzate a votare lo chiedono prima dell’inizio del voto.

552

(2) Prima di far procedere al voto, il presidente esamina ogni domanda concernente il modo in cui quest’ultimo sarà espresso, poi annuncia ufficialmente la procedura di voto che sarà applicata e la questione messa ai voti. Egli dichiara in seguito che la votazione è incominciata e, quando quest’ultima è terminata, ne proclama i risultati.

553

(3) In caso di voto a scrutinio segreto, il segretariato prende immediatamente le disposizioni necessarie per assicurare il segreto dello scrutinio.

554

(4) Se un sistema elettronico adeguato è disponibile, e se la conferenza decide in questo senso, il voto può essere espresso per mezzo di un sistema elettronico.

555

14.6 Divieto d’interrompere la votazione quando è incominciata

556

Allorquando lo scrutinio è incominciato, nessuna delegazione può interromperlo, a meno che non si tratti di presentare una mozione d’ordine relativa allo svolgimento dello scrutinio. Questa mozione d’ordine non può comprendere proposte cagionanti una modificazione della votazione in corso o una modificazione del fondo della questione messa ai voti. La votazione incomincia con la dichiarazione del presidente con la quale egli annuncia che le operazioni di voto sono incominciate e che termineranno con la dichiarazione di proclamazione dei risultati.

557

14.7 Dichiarazioni di voto

558

Il presidente dà la parola alle delegazioni che desiderano fare una dichiarazione di voto posteriormente alla votazione stessa.

559

14.8 Votazione di una proposta per parti

560

(1) Quando l’autore di una proposta lo domanda, o quando l’assemblea lo giudica opportuno, o quando il presidente, con l’approvazione dell’autore lo propone, la proposta è suddivisa e le sue parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono in seguito messe ai voti nell’insieme.

561

(2) Se tutte le parti d’una proposta sono respinte, la proposta stessa è considerata respinta.

562

14.9 Ordine di votazione delle proposte relative a una medesima questione

563

(1) Se la medesima questione è oggetto di parecchie proposte, queste sono messe ai voti nell’ordine di presentazione, a meno che l’assemblea non risolva altrimenti.

564

(2) Dopo ogni votazione, l’assemblea decide se debbasi o no mettere ai voti la proposta seguente.

565

14.10 Emendamenti

566

(1) Si considera come emendamento ogni proposta di modificazione che implichi unicamente una soppressione, un’aggiunta a una parte della proposta iniziale, o la revisione di una parte di questa proposta.

567

(2) Qualsiasi emendamento a una proposta, accettato dalla delegazione che la
presenta, è senz’altro inserito nel testo primitivo della medesima.

568

(3) Nessuna proposta di modificazione è considerata come un emendamento, se l’assemblea è del parere che essa si riveli incompatibile con la proposta iniziale.

569

14.11 Votazione sugli emendamenti

570

(1) Se una proposta è oggetto d’un emendamento, si vota in primo luogo su questo emendamento.

571

(2) Se una proposta è oggetto di parecchi emendamenti, si vota in primo luogo sull’emendamento che si scosta maggiormente dal testo originale. Se questo emendamento non raccoglie la maggioranza dei voti, quello tra i restanti, che del pari si scosta maggiormente dal testo originale, è in seguito messo ai voti, e così di seguito fino a quando uno degli emendamenti ha raccolto la maggioranza dei voti; se tutti gli emendamenti proposti sono stati esaminati senza che nessuno abbia raccolto una maggioranza, la proposta originale non emendata è messa ai voti.

572

(3) Se uno o parecchi emendamenti sono approvati, la proposta così modificata è in seguito messa ai voti.

573

14.12 Ripetizione di una votazione

574

(1) Se si tratta di commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro di una conferenza o di una riunione, una proposta, una parte di proposta o un emendamento che ha già formato oggetto d’una decisione in seguito a un voto in una delle commissioni, sottocommissioni o in un gruppo di lavoro, non può essere rimessa ai voti nella stessa commissione o sottocommissione o nello stesso gruppo di lavoro. Questa disposizione si applica qualunque sia la procedura di voto scelta.

575

(2) Se si tratta di sedute plenarie, una proposta, una parte di proposta o un emendamento non deve essere rimesso ai voti, a meno che le due condizioni seguenti siano adempiute:

576

  1. la maggioranza dei Membri abilitata a votare ne fa domanda;

577

  1. la domanda di ripetizione della votazione è fatta almeno un giorno intero dopo la votazione.

Commissioni e sottocommissioni

Condotta dei dibattiti e procedura di voto

578

1. I presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della conferenza del comma 3 del presente regolamento interno.

579

2. Le disposizioni fissate al comma 12 del presente regolamento interno per la condotta dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o delle sottocommissioni, salvo in materia di quorum.

580

3. Le disposizioni fissate al comma 14 del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni in seno alle commissioni o sottocommissioni.

Riserve

581

1. Di massima, le delegazioni che non possono far condividere il loro modo di vedere dalle altre delegazioni devono sforzarsi, nei limiti del possibile, di conformarsi al parere della maggioranza.

582

2. Tuttavia, se una delegazione giudica che una decisione qualsiasi possa impedire al suo Governo di ratificare la Convenzione o di approvare la revisione di un regolamento, essa può fare delle riserve a titolo provvisorio o definitivo in merito a questa decisione.

Verbali delle sedute plenarie

583

1. I verbali delle sedute plenarie sono redatti dal segretariato della conferenza, che provvede alla loro distribuzione alle delegazioni il più presto possibile, ma in ogni caso non oltre cinque giorni feriali dopo ogni seduta.

584

2. Quando i verbali sono stati distribuiti, le delegazioni interessate possono presentare per iscritto al segretariato della conferenza, nel più breve termine possibile, le correzioni che giudicano giustificate; ciò non impedisce alle delegazioni di presentare oralmente delle modificazioni alla seduta, nel corso della quale i verbali sono approvati.

585

  1. (1) Di regola, i verbali contengono soltanto le proposte e le conclusioni, con gli argomenti principali sui quali esse sono fondate, in un testo per quanto possibile conciso.

586

  1. Ogni delegazione ha nondimeno il diritto di domandare l’inserimento, in forma abbreviata o per esteso, di ogni dichiarazione da essa fatta nel corso dei dibattiti. In tal caso essa deve, di regola, darne comunicazione all’inizio del suo intervento, allo scopo di agevolare il compito dei relatori. Essa deve inoltre fornire il testo al segretariato della conferenza entro due ore dalla fine della seduta.

587

4. Della facoltà prevista al numero 586, di far inserire dichiarazioni nei verbali, deve in ogni caso essere fatto uso con discrezione.

Resoconti e rapporti delle commissioni e sottocommissioni

588

  1. (1) I dibattiti delle commissioni e delle sottocommissioni sono riassunti, seduta per seduta, nei resoconti allestiti dal segretariato della conferenza e distribuiti al più tardi cinque giorni feriali dopo ogni seduta. 1 resoconti mettono in evidenza i punti essenziali delle discussioni, le varie opinioni degne di nota, le proposte e le conclusioni risultate dall’insieme delle deliberazioni.

589

  1. Tuttavia, ogni delegazione può parimenti fare uso del diritto previsto al numero 586.

590

  1. Della facoltà prevista al numero precedente, dev’essere fatto uso con discrezione.

591

2. Le commissioni e le sottocommissioni possono redigere i rapporti parziali che giudicano necessari e, eventualmente, alla fine dei loro lavori possono presentare un rapporto finale nel quale siano riassunte, in forma concisa, le proposte e le conclusioni risultanti dagli studi che sono stati loro affidati.

Approvazione dei verbali, dei resoconti e dei rapporti

592

  1. (1) All’inizio di ogni seduta plenaria o di ogni seduta d’una commissione o sottocommissione, il presidente domanda, di regola, se le delegazioni hanno osservazioni da fare circa il verbale o il resoconto della seduta precedente. Questi si considerano come approvati se nessuna correzione è stata comunicata al segretariato o se nessuna opposizione è stata fatta verbalmente. In caso contrario, le correzioni necessarie sono apportate al verbale o alla relazione.

593

  1. Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o dalla sottocommissione interessata.

594

  1. (1) I verbali delle ultime sedute plenarie sono esaminati e approvati dal presidente.

595

  1. I resoconti delle ultime sedute d’una commissione o sottocommissione sono esaminati e approvati dal presidente di questa commissione o sottocommissione.

Numerazione

596

1. I numeri dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura in seduta plenaria. I testi aggiunti recano provvisoriamente il numero dell’ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, al quale si aggiunge «A», «B», ecc.

597

2. La numerazione definitiva dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi è normalmente affidata alla commissione di redazione, dopo la loro approvazione in prima lettura, ma può essere affidata al segretario generale su decisione presa in seduta plenaria.

Approvazione definitiva

598

I testi degli Atti finali sono considerati come definitivi quando sono stati approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria.

Firma

599

I testi definitivi approvati dalla conferenza sono sottoposti alla firma dei delegati provvisti dei poteri definiti all’articolo 67, secondo l’ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati.

Comunicati stampa

600

Alla stampa si possono trasmettere comunicati ufficiali sui lavori della conferenza soltanto con l’autorizzazione del presidente della conferenza.

Franchigia

601

Per la durata della conferenza, i Membri delle delegazioni, i Membri del Consiglio d’amministrazione, gli alti funzionari degli organismi permanenti dell’Unione che assistono alla conferenza e il personale del segretario dell’Unione distaccato alla conferenza hanno il diritto alla franchigia postale, alla franchigia dei telegrammi e alla franchigia telefonica e telex nella misura in cui il Governo del Paese dove si tiene la conferenza sia riuscito a intendersi, in merito, con gli altri Governi e con le aziende private riconosciute che vi sono interessate.

Capitolo XII Altre disposizioni

Art. 78 Lingue

602

  1. (1) Alle conferenze dell’Unione e alle riunioni del Consiglio d’amministrazione e dei suoi Comitati consultivi internazionali possono essere usate lingue
    diverse da quelle indicate ai numeri 120 e 127:

603

a)

quando sia domandato al segretario generale o al capo dell’organismo permanente interessato di permettere l’uso d’una o di parecchie lingue supplementari, orali o scritte, sempre che le relative spese suppletive siano sopportate dai Membri che hanno fatto la domanda o che l’hanno appoggiata;

604

b)

quando una delegazione prende essa stessa tutte le disposizioni per assicurare a sue spese la traduzione orale dalla sua propria lingua in una delle lingue indicate al numero 127.

605

  1. Nel caso previsto al numero 603, il segretario generale o il capo dell’orga-nismo permanente interessato accoglie la domanda nei limiti del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati la garanzia che le spese saranno debitamente rimborsate all’Unione.

606

  1. Nel caso previsto al numero 604, la delegazione interessata può inoltre, se lo desidera, assicurare a proprie spese la traduzione orale nella sua propria lingua da una delle lingue indicate al numero 127.

607

2. Tutti i documenti di cui ai numeri da 122 a 126 possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle previste, a condizione che i Membri che domandano questa pubblicazione si impegnino ad assumere tutte le spese di traduzione e di pubblicazione.

Art. 79 Finanze

608

  1. (1) Ogni Membro comunica al segretario generale, almeno sei mesi prima
    dell’entrata in vigore della Convenzione, la classe di contribuzione che ha scelto.

609

  1. Il segretario generale notifica questa decisione ai Membri.

610

  1. I Membri che non hanno comunicato la loro decisione entro il termine previsto al numero 608 conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente.

611

  1. I Membri possono, in ogni momento, scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato precedentemente.

612

  1. (1) Ogni nuovo Membro corrisponde, per l’anno della sua adesione, un contributo calcolato a contare dal primo giorno del mese d’adesione.

613

  1. In caso di disdetta della Convenzione da parte di un Membro, il contributo deve essere corrisposto sino all’ultimo giorno del mese in cui ha effetto la disdetta.

614

3. Le somme dovute fruttano interessi a contare dall’inizio di ogni anno finanziario dell’Unione. Questo interesse è fissato al saggio del 3 per cento (tre per cento) l’anno, durante i primi sei mesi, e del 6 per cento (sei per cento) l’anno, a decorrere dal settimo mese.

615

4. Le disposizioni seguenti si applicano ai contributi delle aziende private riconosciute, agli organismi scientifici o industriali e alle organizzazioni internazionali:

616

  1. le aziende private riconosciute e gli organismi scientifici o industriali contribuiscono alle spese dei Comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare. Le aziende private riconosciute contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze amministrative ai cui lavori hanno convenuto di partecipare o hanno partecipato conformemente al numero 358;

617

  1. le organizzazioni internazionali contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze o riunioni alle quali possono partecipare, sempre che non siano state esonerate, con riserva di reciprocità, dal Consiglio d’amministrazione;

618

  1. le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni giusta le disposizioni dei numeri 616 e 617 scelgono liberamente, nella tabella di cui al numero 111 della Convenzione, la classe di contribuzione secondo la quale intendono partecipare alle spese, ad esclusione delle classi di un quarto e di un ottavo d’unità riservate ai Membri dell’Unione, e informano il segretario generale circa la classe scelta;

619

  1. le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni, possono scegliere, in ogni momento, una classe di contribuzione superiore a quella precedentemente scelta.

620

  1. il numero d’unità di contribuzione non può essere diminuito durante la validità della Convenzione;

621

  1. nel caso di disdetta della partecipazione ai lavori di un comitato consultivo internazionale, il contributo deve essere corrisposto fino all’ultimo giorno del mese in cui ha effetto la disdetta;

622

  1. l’ammontare dell’unità di contribuzione delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali alle spese dei comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare, è fissato a un quinto dell’unità contributiva dei Membri dell’Unione; questi contributi sono considerati come un introito dell’Unione. Essi fruttano interessi conformemente alle disposizioni del numero 614;

623

  1. l’ammontare dell’unità di contribuzione alle spese di una conferenza amministrativa delle aziende private riconosciute che vi partecipano giusta il
    numero 358 e delle organizzazioni internazionali partecipanti, si stabilisce dividendo la somma complessiva del bilancio di previsione della conferenza per il numero complessivo delle unità versate dai Membri a titolo di contributo alle spese dell’Unione. I contributi sono considerati un introito
    dell’Unione. Essi fruttano interessi a partire dal 60o giorno successivo all’invio delle fatture, conformemente ai tassi stabiliti al numero 614.

624

5. Le spese di laboratorio e per impianti tecnici dell’Unione, cagionate da misurazioni, esperimenti o ricerche speciali per conto di taluni Membri, gruppi di Membri, organizzazioni regionali o altri enti, sono sopportate da questi Membri, gruppi, organizzazioni o enti.

625

6. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni alle amministrazioni, alle aziende private riconosciute o ai privati è fissato dal segretario generale, in collaborazione con il Consiglio d’amministrazione, tenuto conto del principio che le spese di pubblicazione, di riproduzione e di distribuzione devono di regola essere coperte.

626

7. L’Unione gestisce un conto di riserva costituente un capitale d’esercizio che permette di far fronte alle spese essenziali e mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover far ricorso a prestiti. Il Consiglio d’amministrazione fissa annualmente l’importo del fondo di riserva in funzione dei bisogni previsti. Alla fine di ogni anno finanziario, tutti i crediti compresi nel bilancio di previsione che non sono stati spesi o investiti sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questo conto di riserva sono contenuti nel regolamento finanziario.

Art. 80 Responsabilità finanziarie delle conferenze amministrative e
delle assemblee plenarie dei CCI

627

1. Prima di adottare proposte aventi incidenze finanziarie, le conferenze amministrative e le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali tengono conto di tutte le previsioni del bilancio dell’Unione in vista di garantire che tali proposte non cagionino spese superiori ai crediti di cui il Consiglio d’amministrazione può disporre.

628

2. Non sarà quindi dato seguito a nessuna decisione d’una conferenza amministrativa o d’una assemblea plenaria di un Comitato consultivo internazionale avente per conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre i crediti di cui il Consiglio d’amministrazione può disporre.

Art. 81 Allestimento e resa dei conti

629

1. Le amministrazioni dei membri e le aziende private riconosciute che esercitano servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d’accordo sull’ammon-tare dei loro crediti e dei loro debiti.

630

2. I conti relativi ai debiti e ai crediti, di cui al numero 629, sono compilati conformemente alle disposizioni dei regolamenti amministrativi, salvo accordi particolari tra le parti interessate.

Art. 82 Arbitrato: procedura (si veda l’articolo 50)

631

1. La parte che chiede l’arbitrato inizia la procedura trasmettendo all’altra parte una notificazione di domanda d’arbitrato.

632

2. Le parti decidono di comune accordo se l’arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a Governi. Nel caso in cui, nel termine di un mese a contare dal giorno della notificazione della domanda d’arbitrato, le parti non abbiano potuto mettersi d’accordo su questo punto, l’arbitrato è affidato a Governi.

633

3. Se l’arbitrato è affidato a persone, gli arbitri non devono essere cittadini di un Paese che è parte interessata nella vertenza, né avere il domicilio in uno di questi Paesi né essere al loro servizio.

634

4. Se l’arbitrato è affidato a Governi o a loro amministrazioni, questi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella vertenza, ma non di meno parti nell’accordo la cui applicazione ha dato origine alla vertenza.

635

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data del ricevimento della notificazione della domanda d’arbitrato, ognuna delle due parti in causa designa un arbitro. Se, alla scadenza di questo termine, una delle parti non avesse designato il suo arbitro, questa designazione verrà fatta, a domanda dell’altra parte, dal segretario generale, che procede conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 82 della Convenzione4.

636

6. Se nella vertenza sono implicate più di due parti, ciascuno dei due gruppi di parti che ha interessi comuni nella vertenza designa un arbitro in conformità della procedura prevista ai numeri 634 e 635.

637

7. I due arbitri così designati si accordano per nominare un terzo arbitro, il quale, se i due primi sono persone e non Governi o amministrazioni, deve avere i requisiti indicati al numero 633 e una cittadinanza diversa da quella degli altri due. In mancanza d’accordo fra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ogni arbitro propone un terzo arbitro che non abbia alcun interesse nella vertenza. Il segretario generale dell’Unione designa allora per sorteggio il terzo arbitro.

638

8. Le parti in causa possono intendersi per far risolvere la loro vertenza da un arbitro unico designato di comune accordo; esse possono anche designare ciascuna un arbitro e chiedere al segretario generale di designare per sorteggio l’arbitro unico.

639

9. L’arbitro o gli arbitri sono liberi di stabilire la loro procedura.

640

10. La decisione dell’arbitro unico è definitiva e vincola le parti in causa. Se l’arbitratro è affidato a più arbitri, la decisione presa dagli arbitri a maggioranza dei voti è definitiva e vincola le parti.

641

11. Ogni parte sostiene le spese d’istruzione e d’introduzione dell’arbitrato. Le spese per l’arbitrato, eccettuate quelle delle parti stesse, sono divise in parti uguali fra le parti in causa.

642

12. L’Unione fornisce tutte le informazioni, che riguardano la vertenza, delle quali l’arbitro o gli arbitri abbiano bisogno.

Capitolo XIII Regolamenti amministrativi

Art. 83 Regolamenti amministrativi

643

Le disposizioni della Convenzione sono completate con i Regolamenti amministrativi seguenti:

  1. il Regolamento telegrafico,
  1. il Regolamento telefonico,
  1. il Regolamento delle radiocomunicazioni.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la Convenzione in un esemplare in ognuna delle lingue cinese, francese, inglese, russa e spagnola, di cui il testo francese fa fede in caso di contestazione; tale esemplare resterà depositato negli archivi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne invierà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.

Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.

(Seguono le firme)

Allegato 1

(Si veda il numero 3)

  1. Afganistan (Repubblica
    Democratica dell’)
  2. Albania (Repubblica Popolare
    Socialista di)
  3. Algeria (Repubblica Algerina
    Democratica e Popolare)

Alto Volta (Repubblica dell’)

Angola (Repubblica Popolare d’)

Arabia Saudita (Regno dell’)

Argentina (Repubblica)

Australia

Austria

Bahamas (Commenwelt delle)

Bahrein (Stato di)

  1. Bangladesh (Repubblica
    Popolare del)

Barbados

Belgio

Belize

Benin (Repubblica Popolare del)

  1. Bielorussia (Repubblica Socialista
    Sovietica di)

Birmania (Repubblica Socialista dell’Unione di)

Bolivia (Repubblica di)

Botswana (Repubblica di)

Brasile (Repubblica Federativa del)

Bulgaria (Repubblica Popolare di)

Burundi (Repubblica del)

Camerun (Repubblica Unita del)

Canada

Capo Verde (Repubblica del)

  1. Cecoslovacchia (Repubblica
    Socialista)

Centroafricana (Repubblica)

Ciad (Repubblica del)

Cile

Cina (Repubblica Popolare di)

Cipro (Repubblica di)

Città del Vaticano (Stato della)

Colombia (Repubblica di)

  1. Comorre (Repubblica Federale
    Islamica delle)

Congo (Repubblica Popolare del)

Kenia (Repubblica del)

Kuwait (Stato del)

Corea (Repubblica di)

Costa d’Avorio (Repubblica della)

Costarica

Cuba

Danimarca

Dominicana (Repubblica)

Egitto (Repubblica Araba d’)

El Salvador (Repubblica di)

Emirati Arabi Uniti

Equatore

Etiopia

Figi

Filippine (Repubblica delle)

Finlandia

Francia

Gabon (Repubblica del)

Gambia (Repubblica di)

Germania (Repubblica Federale di)

Ghana

Giamaica

Giappone

Gibuti (Repubblica di)

Giordania (Regno Hascemita di)

Grecia

Grenada

Guatemala (Repubblica di)

Guiana

  1. Guinea (Repubblica Popolare
    Rivoluzionaria di)

Guinea Equatoriale (Repubblica della)

Guinea‑Bissau (Repubblica di)

Haiti (Repubblica di)

Honduras (Repubblica di)

India (Repubblica dell’)

Indonesia (Repubblica d’)

Iran (Repubblica Islamica d’)

Iraq (Repubblica d’)

Irlanda

Islanda

Israele (Stato d’)

Italia

  1. Jugoslavia (Repubblica Socialista
    Federativa di)

Kampukea Democratica

  1. Regno Unito della Gran Bretagna
    e dell’Irlanda del Nord
  1. Laos (Repubblica Democratica
    Popolare)

Lesoto (Regno del)

Libano

Liberia (Repubblica della)

  1. Libia (Jamahiriya Araba Libica
    Popolare e Socialista)

Liechtenstein (Principato del)

Lussemburgo

  1. Madagascar (Repubblica
    Democratica di)

Malaisia

Malawi

Maldive (Repubblica delle)

Mali (Repubblica del)

Malta (Repubblica di)

Marocco (Regno del)

Mauritania (Repubblica Islamica di)

Maurizio

Messico

Monaco

  1. Mongolia (Repubblica Popolare
    della)
  2. Mozambico (Repubblica Popolare
    del)

Namibia

Nauru (Repubblica di)

Nepal

Nicaragua

Niger (Repubblica del)

Nigeria (Repubblica Federale della)

Norvegia

Nuova Zelanda

Oman (Sultanato di)

Paesi Bassi (Regno dei)

Pakistan (Repubblica Islamica del)

Panama (Repubblica di)

Papua‑Nuova Guinea

Paraguay (Repubblica del)

Perù

Polonia (Repubblica Popolare di)

Portogallo

Qatar (Stato del)

Repubblica Araba Siriana

Repubblica Democratica Tedesca

  1. Repubblica Popolare Democratica
    di Corea
  2. Repubblica Socialista Sovietica
    dell’Ucraina

Romania (Repubblica Socialista di)

Rwanda (Repubblica)

San Marino (Repubblica di)

  1. Sao Tomè e Principe (Repubblica
    Democratica di)

Senegal (Repubblica del)

Sierra Leone

Singapore (Repubblica di)

Somalia (Repubblica Democratica)

Spagna

  1. Sri Lanka (Repubblica Socialista
    Democratica di)

Stati Uniti d’America

Sudafrica (Repubblica del)

Sudan (Repubblica Democratica del)

Suriname (Repubblica del)

Svezia

Svizzera (Confederazione)

Swaziland (Regno dello)

Tailandia

Tanzania (Repubblica Unita di)

Togo (Repubblica del)

Tonga (Regno dei)

Trinità e Tobago

Tunisia

Turchia

Uganda (Repubblica dell’)

Ungheria (Repubblica Popolare di)

  1. Unione delle Repubbliche Socialiste
    Sovietiche

Uruguay (Repubblica Orientale dell’)

Venezuela (Repubblica del)

Viet Nam (Repubblica Socialista del)

Yemen (Repubblica Araba dello)

  1. Yemen (Repubblica Democratica
    Popolare dello)

Zaire (Repubblica dello)

Zambia (Repubblica di)

Zimbabwe (Repubblica dello)

Allegato 2

Definizione di certi termini usati nella Convenzione e nei Regolamenti dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni

2001

Ai fini della presente Convenzione, i termini seguenti hanno il senso dato dalle definizioni che lo accompagnano.

2002

Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile dei provvedimenti da prendere per adempiere gli obblighi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti.

2003

Disturbo pregiudizievole: Disturbo che compromette il funzionamento d’un servizio di radionavigazione o altri servizi di sicurezza, o che deteriora gravemente, interrompe ripetutamente o impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazioni utilizzato in conformità del Regolamento delle radiocomunicazioni.

2004

Corrispondenza pubblica: Qualsiasi telecomunicazione che gli uffici e i posti messi a disposizione del pubblico devono accettare per la trasmissione.

2005

Delegazione: L’insieme dei delegati e, se è il caso, dei rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati da uno stesso Paese.

Ogni Membro è libero di comporre la sua delegazione a suo piacimento. Esso può segnatamente includervi, come delegati, consiglieri o addetti, delle persone appartenenti ad aziende private da lui riconosciute o persone appartenenti ad altre aziende private che si interessano delle telecomunicazioni.

2006

Delegato: Persona inviata dal Governo d’un Membro dell’Unione a una Conferenza di plenipotenziari o persona che rappresenta il Governo o l’amministrazione d’un Membro dell’Unione a una conferenza amministrativa o a una riunione d’un Comitato consultivo internazionale.

2007

Perito: Persona inviata da un organismo nazionale scientifico o industriale, autorizzato dal Governo o dall’amministrazione del suo Paese ad assistere alle riunioni delle commissioni di studi d’un Comitato consultivo internazionale.

2008

Azienda privata: Ogni privato o società, per quanto non sia un’istituzione o un’agenzia governativa, che gestisce un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio di telecomunicazione internazionale o suscettibile di produrre disturbi nocivi a tale servizio.

2009

Azienda privata riconosciuta: Ogni azienda privata che risponde alla definizione sopra indicata, la quale gestisce un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed alla quale gli obblighi indicati all’articolo 44 della Convenzione sono imposti dal Membro sul territorio del quale è situata la sede sociale di detta azienda oppure dal Membro che ha autorizzato questa azienda a stabilire e a esercitare un servizio di telecomunicazione sul suo territorio.

2010

Osservatore: Persona inviata:

  1. dalle Nazioni Unite, da una istituzione specializzata delle Nazioni Unite, dall’agenzia internazionale dell’energia atomica o da un’organizzazione
    regionale di telecomunicazioni per partecipare a titolo consultivo alla Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza amministrativa o a una riunione di un Comitato consultivo internazionale;
  1. da un’organizzazione internazionale, per partecipare a titolo consultivo a una conferenza amministrativa o a una riunione di un Comitato consultivo internazionale;
  1. dal Governo d’un Membro dell’Unione, per partecipare senza diritto di voto a una conferenza amministrativa regionale;

conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione.

2011

Radiocomunicazione: Telecomunicazione mediante le onde radioelettriche.

Nota 1:
Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche la cui frequenza è per convenzione inferiore a 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

Nota 2:
Per i bisogni di cui al numero 83 della Convenzione, il termine «radiocomunicazione» comprende parimenti le telecomunicazioni realizzate mediante l’ausilio di onde elettromagnetiche la cui frequenza è superiore a 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

2012

Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui emissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico in genere. Questo servizio può comprendere emissioni sonore, di televisione, o altre.

2013

Servizio internazionale: Servizio di telecomunicazione tra uffici o posti di telecomunicazione di qualsiasi natura situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi.

2014

Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra posti mobili e posti terrestri, o fra posti mobili.

2015

Telecomunicazione: Ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura, per filo, per via radioelettrica, ottica o mediante altri sistemi elettromagnetici.

2016

Telegramma: Scritto destinato a essere trasmesso per telegrafia, per essere recapitato al destinatario. Questo termine comprende pure il radiotelegramma, salvo specificazione contraria.

2017

Telegrammi di servizio: Telegrammi scambiati tra:

  1. le amministrazioni;
  1. le aziende private riconosciute;
  1. le amministrazioni e le aziende private riconosciute;
  1. le amministrazioni e le aziende private riconosciute, da una parte, e il segretario generale dell’Unione, dall’altra;

relativi alle telecomunicazioni pubbliche internazionali.

2018

Telegrammi e conversazioni telefoniche di Stato: Sono i telegrammi e le conversazioni telefoniche che provengono da una delle autorità qui appresso indicate:

  1. capo d’uno Stato;
  1. capo e membri d’un Governo;
  1. comandanti in capo delle forze militari terrestri, navali o aeree;
  1. agenti diplomatici o consolari;
  1. segretario generale delle Nazioni Unite; capi degli organi principali delle Nazioni Unite;
  1. Corte internazionale di giustizia.

Le risposte ai telegrammi di Stato qui sopra specificati sono pure considerate come telegrammi di Stato.

2019

Telegrammi privati: Telegrammi che non siano telegrammi di Stato o di servizio.

2020

Telegrafia: Forma di telecomunicazione nella quale le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all’arrivo sottoforma di un documento grafico; queste informazioni possono in certi casi essere presentate sotto un’ altra forma o registrate per un uso ulteriore.

Nota:
Un documento grafico è un supporto d’informazione sul quale è registrato in modo permanente un testo scritto o stampato o un’immagine fissa, e che è suscettibile di essere classificato e consultato.

2021

Telefonia: Forma di telecomunicazione essenzialmente destinata allo scambio d’informazioni in forma di parola.

Allegato 3

(Si veda l’articolo 39)

Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni

Preambolo

In base alle disposizioni dell’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite e dell’articolo 26 della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, le Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni convengono quanto segue:

Protocollo addizionale I

Spese dell’Unione per il periodo dal 1983 al 1989

1.1 Il Consiglio d’amministrazione è autorizzato a stabilire il bilancio di previsione annuale dell’Unione in modo che le spese annue:

  1. del Consiglio d’amministrazione,
  2. del Segretariato generale,
  3. del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze,
  4. dei segretariati dei Comitati consultivi internazionali,
  5. dei laboratori e degli impianti tecnici dell’Unione,
  6. della cooperazione e dell’assistenza tecnica di cui beneficiano i Paesi in sviluppo

non superino le somme qui appresso per gli anni 1983 e seguenti, fino alla prossima Conferenza di plenipotenziari:
66 950 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
72 300 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
72 850 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
74 100 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
75 050 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
75 400 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
76 550 000 franchi svizzeri per l’anno 1989

1.2 Per gli anni posteriori al 1989, i bilanci di previsione annuali non dovranno oltrepassare la somma fissata per l’anno precedente.

1.3 Gli importi fissati qui sopra non comprendono gli importi destinati alle conferenze, alle riunioni, ai cicli di studi e ai progetti speciali inclusi nei paragrafi 2 e 3.

2. Il Consiglio d’amministrazione può autorizzare le spese relative alle conferenze citate al numero 109 della Convenzione nonché alle riunioni dei Comitati consultivi internazionali e dei cicli di studi. L’importo destinato a questo scopo deve coprire le spese relative alle riunioni preparatorie alle conferenze, ai lavori tra le sessioni, alle riunioni propriamente dette e a quelle che seguono immediatamente queste riunioni, comprese, se l’informazione è disponibile, le spese immediate che possono derivare dalle decisioni di queste conferenze o riunioni.

2.1 Durante gli anni dal 1983 al 1989, il bilancio di previsione adottato dal Consiglio d’amministrazione per le conferenze, le riunioni e i cicli di studi non deve superare gli importi seguenti:

a) Conferenze

1 950 000

di franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili, 1983.

10 000 000

di franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande d’onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione 1984/1986 (bilancio di previsione 1983–1986).

11 100 000

franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni su l’utilizzazione dell’orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest’orbita, 1985/1988 (bilancio di previsione 1983–1988).

4 600 000

franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili, 1987 (bilancio di previsione 1986 e 1987).

1 130 000

franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica, 1988 (bilancio di previsione 1987 e 1988).

4 130 000

franchi svizzeri per la Conferenza di plenipotenziari, 1989.

4 550 000

franchi svizzeri, per la messa in opera delle sole decisioni delle conferenze; questo importo, se non è utilizzato, non potrà essere trasferito ad altre rubriche del bilancio di previsione. Le spese relative sono sotto riserva d’approvazione del Consiglio d’amministrazione.

b) Riunioni del CCIR

2 700 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
2 200 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
5 250 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
1 100 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
3 450 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
3 500 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
5 300 000 franchi svizzeri per l’anno 1989

c) Riunioni del CCITT

4 800 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
6 900 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
6 100 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
6 300 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
6 500 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
6 650 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
7 000 000 franchi svizzeri per l’anno 1989

d) Cicli di studi

800 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
200 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
420 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
200 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
330 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
200 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
330 000 franchi svizzeri per l’anno 1989

2.2 Se la Conferenza di plenipotenziari non si riunisce nel 1989, il Consiglio d’amministrazione deve stabilire il costo di ciascuna delle conferenze previste al numero 109 nonché un bilancio di previsione annuale per le riunioni dei Comitati consultivi internazionali tenuti dopo il 1989; in questo caso l’approvazione dei corrispondenti crediti a bilancio di previsione deve essere ottenuta in anticipo dai Membri dell’Unione conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 del presente Protocollo. I crediti corrispondenti non sono trasferibili.

2.3 Il Consiglio d’amministrazione può autorizzare un sorpasso dei limiti fissati per le riunioni e i cicli di studi in ognuno dei paragrafi 2.1 b), 2.1 c) e 2.1 d) qui sopra se tale sorpasso può essere compensato con somme stanziate entro i limiti delle spese:

  1. rimaste disponibili da un anno precedente, o
  2. da prelevare su un anno futuro.

3. Le spese consacrate al Progetto «Utilizzazione accresciuta del calcolatore da parte dell’IFRB», autorizzate dal Consiglio d’amministrazione, non possono eccedere le somme seguenti:

3 976 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1989

3.1 Il Consiglio d’amministrazione può autorizzare un sorpasso dei limiti summenzionati se tale sorpasso può essere compensato con somme stanziate entro i limiti delle spese:

  1. rimaste disponibili da un anno precedente, o
  2. da prelevare su un anno futuro.

4. Il Consiglio d’amministrazione valuta retrospettivamente ogni anno gli scarti intervenuti nei due anni trascorsi, gli scarti suscettibili di prodursi nell’ anno corrente e gli scarti probabili fondati sulle migliori valutazioni, suscettibili di prodursi nei due anni successivi (l’esercizio del preventivo successivo e quello che segue), sotto le rubriche seguenti:

4.1 scala degli stipendi, contributi a titolo di pensioni o indennità, comprese le indennità di posto, ammesse dalle Nazioni Unite per essere applicate al loro personale in funzione a Ginevra;

4.2 corso del cambio tra il franco svizzero e il dollaro degli Stati Uniti, nella misura in cui influisce sulle spese di personale pagato secondo la scala delle Nazioni Unite;

4.3 potere d’acquisto del franco svizzero in rapporto alle spese diverse da quelle concernenti il personale.

5. In funzione di questi dati, il Consiglio può autorizzare per l’esercizio del preventivo successivo (e provvisoriamente per l’esercizio che segue) spese fino a concorrenza degli importi indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 qui sopra, adattati in funzione del paragrafo 4 e tenuto conto dell’opportunità di finanziare una buona parte di questi aumenti mediante economie in seno all’organizzazione pur riconoscendo che certe spese non possono essere adattate rapidamente a scarti che sfuggono al controllo dell’Unione. Tuttavia, le spese effettive non possono superare l’importo risultante dagli scarti effettivi di cui al paragrafo 4 qui sopra.

6. Il Consiglio d’amministrazione ha l’obbligo di realizzare tutte le economie possibili. A tale scopo, esso deve fissare ogni anno le spese autorizzate al livello più basso possibile compatibile con i bisogni dell’Unione, entro i limiti fissati nei paragrafi 1, 2 e 3 qui sopra, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni del paragrafo 4.

7. Se i crediti che possono essere utilizzati dal Consiglio d’amministrazione in virtù dei paragrafi da 1 a 4 qui sopra non bastano per finanziare attività impreviste ma urgenti, il Consiglio può superare di meno dell’1 per cento i crediti del limite fissato dalla Conferenza di plenipotenziari. Se i crediti proposti superano il limite dell’1 per cento o più, il Consiglio può autorizzare questi crediti soltanto con l’approvazione della maggioranza dei Membri dell’ Unione debitamente consultati. Ogni consultazione dei Membri dell’Unione deve basarsi su un esposto completo dei fatti giustificanti una tale domanda.

8. Per fissare l’importo dell’unità contributiva di un anno qualsiasi, il Consiglio d’amministrazione tiene conto del programma delle conferenze e delle riunioni future e del loro costo rispettivo valutato, al fine di evitare vaste fluttuazioni da un anno all’altro.

Protocollo addizionale II

Procedura che devono seguire i Membri per scegliere la loro classe
di contribuzione

1. Ogni Membro informa il segretario generale, prima del 1 o luglio 1983, della classe di contribuzione che ha scelto nella tabella delle classi di contribuzione di cui al numero 111 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).

2. I Membri che non avranno fatto conoscere la loro decisione prima del 1 o luglio 1983 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 qui sopra saranno tenuti a versare un numero di unità identico a quello che versavano in virtù della Convenzione di Malaga‑Torremolinos (1973) 5 .

3. Alla prima riunione del Consiglio d’amministrazione che segue la messa in vigore della presente Convenzione, i Membri possono, con l’approvazione del Consiglio d’amministrazione, ridurre il livello di unità contributiva che hanno scelto se la loro posizione relativa di contribuzione in virtù della nuova Convenzione è sensibilmente meno buona della loro posizione in virtù della vecchia.

Protocollo addizionale III

Misure atte a dare alle Nazioni Unite la possibilità di applicare la Convenzione per quanto concerne qualsiasi mandato esercitato in virtù dell’articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite

La Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha deciso di prendere le misure seguenti al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di continuare ad applicare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni in seguito alla decisione della Conferenza di plenipotenziari di Malaga‑Torremolinos (1973) di sopprimere la qualità di Membro associato.

Si è convenuto che la possibilità di cui godono attualmente le Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell’articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite, ai sensi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Montreux (1965) 6 , sarà ricondotta ai sensi della Convenzione di Nairobi (1982) a partire dall’entrata in vigore di questa Convenzione. Ogni caso sarà esaminato dal Consiglio d’amministrazione dell’Unione.

Protocollo addizionale IV

Data d’entrata in funzione del segretario generale e del vicesegretario generale

Il segretario generale e il vicesegretario generale, eletti dalla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) nelle condizioni fissate da questa stessa Conferenza, entreranno in funzione il 1 o gennaio 1983.

Protocollo addizionale V

Data d’entrata in funzione dei membri del Comitato internazionale
di registrazione delle frequenze

I membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, eletti dalla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) nelle condizioni fissate da questa stessa Conferenza entreranno in funzione il 1 o maggio 1983.

Protocollo addizionale VI

Elezione dei direttori dei Comitati consultivi internazionali

La Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha adottato disposizioni che prevedono l’elezione dei direttori dei Comitati consultivi internazionali da parte della Conferenza di plenipotenziari. È stato deciso di applicare le misure seguenti a titolo interinale:

1. Fino alla prossima Conferenza di plenipotenziari, i direttori dei Comitati consultivi internazionali saranno eletti dalle loro assemblee plenarie, conformemente alla procedura stabilita dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga‑Torremolinos (1973) 7 .

2. I direttori dei Comitati consultivi internazionali, eletti in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 qui sopra, resteranno in funzione fino alla data alla quale i loro successori eletti dalla prossima Conferenza di plenipotenziari assumeranno le loro funzioni secondo la decisione di questa Conferenza.

Protocollo addizionale VII

Disposizioni transitorie

La Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha adottato le disposizioni seguenti che saranno applicate a titolo provvisorio fino all’entrata in vigore della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982):

1. Il Consiglio d’amministrazione, che sarà composto di 41 Membri eletti dalla Conferenza secondo la procedura fissata da detta Conferenza, potrà riunirsi subito dopo la sua elezione e svolgere i compiti che la Convenzione gli assegna.

2. Il presidente e il vicepresidente che il Consiglio d’amministrazione eleggerà nel corso della sua prima sessione resteranno in funzione fino all’elezione dei loro successori, che avrà luogo all’apertura della sessione annuale del 1984 del Consiglio.

In fede di che, i pienipotenziari rispettivi hanno firmato questi Protocolli addizionali in un esemplare e in ciascuna delle lingue inglese, cinese, spagnola, francese e russa. Questi Protocolli resteranno depositati negli archivi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne consegnerà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.

Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 27 dicembre 2004

La Svizzera rimane vincolata da tutte le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 1982 nei confronti dei seguenti Stati, che non hanno ratificato la Convenzione né la Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni del 22 dicembre 1992 o che non vi hanno aderito:

Afghanistan

Angola

Antigua e Barbuda

Iraq

Kiribati

Liberia

Libia

Sierra Leone

Somalia