2 |
1. L’Unione internazionale delle telecomunicazioni si compone di Membri che, tenuto conto del principio d’universalità e dell’interesse a che la partecipazione |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
2. In applicazione dei disposti del numero 5, se una domanda d’adesione come Membro è presentata, nell’intervallo fra due Conferenze di plenipotenziari, per via diplomatica e per il tramite del Paese dove è fissata la sede dell’Unione, il segretario generale consulta i Membri dell’Unione; un Membro sarà considerato come astenutosi se non ha risposto nel termine di 4 mesi, a contare dal giorno in cui è stato consultato. |
0.784.16
Convenzione internazionale delle telecomunicazioni Conchiusa a Nairobi il 6 novembre 1982 Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 1984 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 1o aprile 1985 Entrata in vigore per la Svizzera il 1o aprile 1985
RU 1985 1093; FF 1984 II 933
Traduzione1
(Stato 5 aprile 2005)
Parte prima Disposizioni fondamentali
Preambolo
1 |
I plenipotenziari dei Governi contraenti, nell’intento di facilitare le relazioni pacifiche e la cooperazione tra i popoli attraverso il buon funzionamento delle telecomunicazioni, pur riconoscendo pienamente a ciascun Paese il diritto sovrano di disciplinare le proprie telecomunicazioni, e tenuto conto dell’importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo sociale ed economico in tutti i Paesi, hanno, di comune accordo, concluso la presente convenzione, che è lo strumento fondamentale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. |
Capitolo I Composizione, oggetto e struttura dell’Unione
Art. 1 Composizione dell’Unione
Art. 2 Diritti e obblighi dei Membri
7 |
1. I Membri dell’Unione hanno i diritti e sono sottoposti agli obblighi previsti nella Convenzione. |
8 |
2. I diritti dei Membri, per quanto concerne la loro partecipazione alle conferenze, riunioni e consultazioni dell’Unione, sono i seguenti: |
9 |
|
10 |
|
11 |
|
Art. 3 Sede dell’Unione
12 |
La sede dell’Unione è stabilita a Ginevra. |
Art. 4 Oggetto dell’Unione
13 |
1. L’Unione ha per oggetto: |
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
2. A tale scopo, e più particolarmente, l’Unione: |
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
Art. 5 Struttura dell’Unione
25 |
L’Unione comprende gli organi seguenti: |
26 |
1. la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell’Unione; |
27 |
2. le conferenze amministrative; |
28 |
3. il Consiglio d’amministrazione; |
29 |
4. gli organi permanenti designati qui appresso: |
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
Art. 6 Conferenza di plenipotenziari
34 |
1. La Conferenza di plenipotenziari è composta di delegazioni rappresentanti i Membri. Essa è normalmente convocata ogni 5 anni e, in ogni caso, l’intervallo tra le conferenze di plenipotenziari successive non supera 6 anni. |
35 |
2. La Conferenza di plenipotenziari: |
36 |
|
37 |
|
38 |
|
39 |
|
40 |
|
41 |
|
42 |
|
43 |
|
44 |
|
45 |
|
46 |
|
47 |
|
Art. 7 Conferenze amministrative
48 |
1. Le conferenze amministrative dell’Unione comprendono: |
||
49 |
|
||
50 |
|
||
51 |
2. Le conferenze amministrative sono convocate, di norma, per trattare questioni particolari inerenti alle telecomunicazioni. Possono essere trattate unicamente le questioni iscritte all’ordine del giorno. Le decisioni prese da queste conferenze devono essere, in ogni caso, conformi ai disposti della Convenzione. Al momento di prendere risoluzioni e decisioni, le conferenze amministrative dovrebbero tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e devono sforzarsi di evitare di prendere risoluzioni e decisioni tali che possono cagionare il sorpasso dei limiti superiori dei crediti fissati dalla Conferenza dei plenipotenziari. |
||
52 |
|
||
53 |
a) |
la revisione parziale dei Regolamenti amministrativi elencati al numero 643; |
|
54 |
b) |
eccezionalmente, la revisione completa di uno o parecchi di questi Regolamenti; |
|
55 |
c) |
ogni altra questione di carattere mondiale di competenza della confe-renza. |
|
56 |
|
||
Art. 8 Consiglio d’amministrazione
57 |
|
58 |
|
59 |
2. Il Consiglio d’amministrazione emana il suo regolamento interno. |
60 |
3. Nell’intervallo tra Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio d’amministrazione agisce in qualità di mandatario della Conferenza di plenipotenziari entro i limiti dei poteri delegati da quest’ultima. |
61 |
|
62 |
|
63 |
|
64 |
|
Art. 9 Segretariato generale
65 |
|
66 |
|
67 |
|
68 |
|
69 |
|
70 |
|
71 |
3. Il segretario generale agisce in qualità di rappresentante legale dell’Unione. |
72 |
4. Il vicesegretario generale assiste il segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e assume i compiti particolari che gli sono affidati dal segretario generale. Egli esercita le funzioni di segretario generale in assenza di quest’ultimo. |
Art. 10 Comitato internazionale di registrazione delle frequenze
73 |
1. Il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB) è composto di 5 Membri indipendenti eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. Questi Membri sono eletti tra i candidati proposti dai Paesi membri dell’Unione, in modo da assicurare una ripartizione equa tra le regioni del mondo. Ogni Membro dell’Unione può proporre un solo candidato, che deve essere cittadino del suo Paese. |
74 |
2. I Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze assumono le loro funzioni alle date che sono state fissate in occasione della loro elezione e restano in funzione fino alle date fissate dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. |
75 |
3. I membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, nell’esercizio delle loro funzioni, non rappresentano il loro Paese né una regione, ma sono agenti imparziali investiti di un mandato internazionale, |
76 |
4. I compiti essenziali del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono i seguenti: |
77 |
|
78 |
|
79 |
|
80 |
|
81 |
|
82 |
|
Art. 11 Comitati consultivi internazionali
83 |
|
84 |
|
85 |
|
86 |
2. I Comitati consultivi internazionali hanno quali Membri: |
87 |
|
88 |
|
89 |
3. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale è assicurato: |
90 |
|
91 |
|
92 |
|
93 |
4. Una Commissione mondiale del Piano e Commissioni regionali del Piano sono istituite in virtù di decisioni congiunte delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali. Queste Commissioni elaborano un piano generale per la rete internazionale delle telecomunicazioni, al fine di facilitare lo sviluppo coordinato dei servizi internazionali delle telecomunicazioni. Esse sottomettono ai Comitati consultivi internazionali questioni il cui studio presenta un interesse particolare per i Paesi in sviluppo e che rientrano nel mandato di tali Comitati. |
94 |
5. Le Commissioni regionali del Piano possono associare strettamente ai loro lavori le organizzazioni regionali che lo desiderano. |
95 |
6. I metodi di lavoro dei Comitati consultivi internazionali sono definiti nel regolamento generale. |
Art. 12 Comitato di coordinazione
96 |
1. Il Comitato di coordinazione è composto del segretario generale, del vicesegretario generale, dei direttori dei Comitati consultivi internazionali nonché del presidente e del vicepresidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. È presieduto dal segretario generale e, in sua assenza, dal vicesegretario generale. |
97 |
2. Il Comitato di coordinazione assiste il segretario generale e gli fornisce un aiuto pratico in tutte le questioni amministrative, finanziarie e di cooperazione tecnica interessanti parecchi organismi permanenti, come anche nel campo delle relazioni esterne e dell’informazione pubblica. Durante l’esame di queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto dei disposti della Convenzione, delle decisioni del Consiglio d’amministrazione e degli interessi dell’Unione tutta intera. |
98 |
3. Il Comitato di coordinazione esamina parimenti le altre questioni che gli sono affidate in base alla Convenzione e tutte le questioni che gli sono sottoposte dal Consiglio d’amministrazione. Dopo aver studiato tali questioni, il Comitato presenta al Consiglio d’amministrazione un rapporto in merito, per il tramite del segretario generale. |
Art. 13 I funzionari eletti e il personale dell’Unione
99 |
|
100 |
|
101 |
|
102 |
|
103 |
2. Il segretario generale, il vicesegretario e i direttori dei Comitati consultivi internazionali nonché i Membri del Comitato internazionale di registrazione delle |
104 |
3. Il criterio dominante nel reclutamento e nella fissazione delle condizioni d’impiego del personale deve essere la necessità di assicurare all’Unione i servizi di persone che possiedano le più alte qualità d’efficienza, di competenza e d’integrità. L’importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la più larga possibile deve essere debitamente presa in considerazione. |
Art.
14
Organizzazione dei lavori e direzione dei dibattiti in occasione
di conferenze di altre riunioni
105 |
1. Per l’organizzazione dei loro lavori e la direzione dei loro dibattiti, le conferenze, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi internazionali applicano il regolamento interno compreso nel Regolamento generale. |
106 |
2. Le conferenze, il Consiglio d’amministrazione, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi internazionali possono adottare le regole che giudicano indispensabili a complemento di quelle del regolamento interno. Tuttavia, queste regole complementari devono essere compatibili con i disposti della Convenzione; se si tratta di regole complementari adottate da assemblee plenarie e da commissioni di studi, esse sono pubblicate sotto forma di risoluzione nei documenti delle assemblee plenarie. |
Art. 15 Finanze dell’Unione
107 |
1. Le spese dell’Unione comprendono i costi attinenti: |
108 |
|
109 |
|
110 |
|
111 |
2. Le spese dell’Unione sono coperte dalle contribuzioni dei suoi Membri determinate in funzione del numero d’unità corrispondente alla classe di contribuzione scelta da ogni Membro secondo lo specchietto seguente: |
classe di 40 unità |
classe di 4 unità classe di 1/8 unità per i Paesi meno avanzati, così come sono censiti dalle Nazioni Unite, e per altri Paesi designati dal Consiglio d’amministrazione. |
|
112 |
3. In più delle classi di contribuzione menzionate al numero 111, ogni Membro può scegliere un numero d’unità di contribuzione superiore a 40. |
|
113 |
4. I Membri scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale essi intendono partecipare alle spese dell’Unione. |
|
114 |
5. Nessuna riduzione della classe di contribuzione scelta conformemente alla Convenzione può prendere effetto durante la validità della presente Convenzione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il lanciamento di programmi d’aiuto internazionale, il Consiglio d’amministrazione può autorizzare una riduzione del numero d’unità di contribubuzione, quando un Membro ne fa domanda e fornisce la prova che non può più mantenere la sua contribuzione nella classe scelta all’inizio. |
|
115 |
6. Le spese delle conferenze amministrative regionali di cui al numero 50 sono sopportate da tutti i Paesi Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di quest’ultimi e, sulla stessa base, da quei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze. |
|
116 |
7. I Membri pagano anticipatamente la loro parte di contribuzione annuale, calcolata secondo il bilancio di previsione adottato dal Consiglio d’amministrazione. |
|
117 |
8. Un Membro in ritardo con i suoi pagamenti all’Unione perde il suo diritto di voto definito ai numeri 10 e 11, dal momento che l’ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore all’importo delle contribuzioni che questo Membro deve pagare per i due anni precedenti. |
|
118 |
9. Le disposizioni che regolano le contribuzioni finanziarie delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali figurano nel regolamento generale. |
|
Art. 16 Lingue
119 |
|
120 |
|
121 |
|
122 |
|
123 |
|
124 |
|
125 |
|
126 |
|
127 |
|
128 |
|
129 |
|
Art. 17 Capacità giuridica dell’Unione
130 |
L’Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi. |
Capitolo II Disposizioni generali relative alle telecomunicazioni
Art.
18
Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale
delle telecomunicazioni
131 |
I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti, in ogni categoria di corrispondenza, senza priorità né preferenze di qualsiasi genere. |
Art. 19 Interruzione delle telecomunicazioni
132 |
1. I Membri si riservano il diritto d’interrompere la trasmissione di qualsiasi telegramma privato che si reputi pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, all’ordine pubblico o al buon costume, a condizione di avvisare immediatamente l’ufficio di origine dell’interruzione totale del telegramma o di una sua parte qualsiasi, salvo che una tale notificazione non sia considerata pericolosa per la sicurezza dello Stato. |
133 |
2. I Membri si riservano altresì il diritto d’interrompere qualsiasi telecomunicazione privata che possa reputarsi pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all’ordine pubblico o al buon costume. |
Art. 20 Sospensione del servizio
134 |
Ogni Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale delle telecomunicazioni per una durata indeterminata, sia in modo generale, sia per alcune relazioni soltanto e/o per talune specie di corrispondenze in partenza, in arrivo, o in transito, con l’obbligo di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Membri, per il tramite del segretario generale. |
Art. 21 Responsabilità
135 |
I Membri non accettano alcuna responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi internazionali delle telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda i reclami tendenti a ottenere il risarcimento di danni e interessi. |
Art. 22 Segreto delle telecomunicazioni
136 |
1. I Membri si impegnano a prendere tutte le misure possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni usato, per garantire il segreto delle corrispondenze internazionali. |
137 |
2. Essi si riservano tuttavia il diritto di trasmettere tali corrispondenze alle autorità competenti allo scopo di salvaguardare l’applicazione della loro legislazione interna o l’esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui sono parte. |
Art.
23
Costruzione, esercizio e protezione delle vie e degli impianti
di telecomunicazione
138 |
1. I Membri prendono i provvedimenti opportuni per stabilire, nelle migliori condizioni tecniche, le vie e gli impianti necessari per garantire lo scambio rapido e ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali. |
139 |
2. Tali vie e impianti devono essere esercitati quanto più possibile secondo i metodi e i procedimenti che in pratica risultino i migliori, e vanno conservati in buono stato d’esercizio e mantenuti in conformità dei progressi scientifici e tecnici. |
140 |
3. I Membri provvedono alla sicurezza di queste vie e impianti nei limiti della loro giurisdizione. |
141 |
4. Salvo accordi particolari fissanti altre condizioni, tutti i Membri prendono i provvedimenti necessari per garantire l’efficienza dei tratti di circuiti delle telecomunicazioni internazionali che si trovano sotto il loro controllo. |
Art. 24 Notificazione delle contravvenzioni
142 |
Al fine di facilitare l’applicazione dei disposti dell’articolo 44, i Membri si impegnano a informarsi vicendevolmente sulle contravvenzioni ai disposti della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi. |
Art.
25
Priorità delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della
vita umana
143 |
I servizi internazionali delle telecomunicazioni devono concedere la precedenza assoluta a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana sui mari, su terra, nell’aria e nello spazio extraatmosferico e alle telecomunicazioni epidemiologiche d’urgenza eccezionale dell’Organizzazione mondiale della sanità. |
Art.
26
Priorità dei telegrammi di Stato e delle conversazioni telefoniche
di Stato
144 |
Con riserva dei disposti degli articoli 25 e 36, i telegrammi di Stato godono di un diritto di precedenza sugli altri telegrammi quando il mittente ne fa domanda. Le conversazioni telefoniche di Stato possono parimenti, su espressa domanda e nei limiti del possibile, fruire del diritto di priorità sulle altre conversazioni telefoniche. |
Art. 27 Linguaggio segreto
145 |
1. I telegrammi di Stato, come anche i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni. |
146 |
2. I telegrammi privati in linguaggio segreto possono essere ammessi tra tutti i Paesi, ad eccezione di quelli che hanno precedentemente notificato, per il tramite del segretario generale, che non ammettono tale linguaggio per queste corrispondenze. |
147 |
3. I Membri che non ammettono i telegrammi privati in linguaggio segreto, in provenienza o a destinazione del loro territorio, devono accettarli in transito, salvo nel caso della sospensione del servizio prevista all’articolo 20. |
Art. 28 Tasse e franchigia
148 |
Le disposizioni relative alle tasse delle telecomunicazioni e i diversi casi in cui la franchigia è accordata sono fissati nei Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione. |
Art. 29 Allestimento e resa dei conti
149 |
I regolamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e operati in relazione con gli obblighi internazionali correnti dei Paesi interessati, quando i Governi hanno concluso accordi al riguardo. In mancanza di accordi di tal genere o di accordi speciali, conclusi in virtù dell’articolo 31, questi regolamenti di conti sono effettuati conformemente ai disposti dei Regolamenti amministrativi. |
Art. 30 Unità monetaria
150 |
In mancanza di accordi particolari conclusi tra i Membri, l’Unità monetaria usata nella composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e nell’allestimento dei conti internazionali è: |
|
|
|
|
così come è definito nei Regolamenti amministrativi. |
|
Le modalità d’applicazione sono fissate nell’appendice 1 ai regolamenti telegrafici e telefonici. |
Art. 31 Accordi particolari
151 |
I Membri riservano a sé, alle aziende private da essi riconosciute e alle altre aziende debitamente autorizzate, la facoltà di concludere accordi speciali su questioni di telecomunicazione che non interessano la generalità dei Membri. Tuttavia, tali accordi non devono essere in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi, per quanto riguarda i disturbi nocivi che la loro applicazione potesse causare ai servizi di radiocomunicazione degli altri Paesi. |
Art. 32 Conferenze regionali, accordi regionali, organizzazioni regionali
152 |
I Membri si riservano il diritto di tenere conferenze regionali, di concludere accordi regionali e di creare organizzazioni regionali nell’intento di regolare questioni concernenti le telecomunicazioni, suscettibili d’essere trattate su un piano regionale. Gli accordi regionali non devono però essere in contraddizione con la presente Convenzione. |
Capitolo III Disposizioni speciali relative alle radiocomunicazioni
Art.
33
Utilizzazione razionale dello spettro delle frequenze radioelettriche
e dell’orbita dei satelliti geostazionari
153 |
1. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l’estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per assicurare in modo soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tale scopo, essi si sforzano di applicare, nel minor tempo possibile, gli ultimi ritrovati della tecnica. |
154 |
2. Al momento di utilizzare le bande di frequenze per le radiocomunicazioni spaziali, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l’orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che devono essere utilizzate in modo efficace ed economico, conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni, al fine di permettere un accesso equo a questa orbita e a queste frequenze ai differenti Paesi o gruppi di Paesi, tenuto conto dei bisogni speciali dei Paesi in sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi. |
Art. 34 Intercomunicazione
155 |
1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, nei limiti della loro destinazione abituale, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni senza distinzione del sistema radioelettrico da esse impiegato. |
156 |
2. Tuttavia, per non intralciare il progresso scientifico, le disposizioni del numero 155 non vietano l’uso di un sistema radioelettrico incapace di comunicare con altri sistemi, purché tale incapacità sia dovuta alla natura specifica di detto sistema e non sia l’effetto di dispositivi adoperati unicamente allo scopo di impedire l’intercomunicazione. |
157 |
3. Nonostante le disposizioni del numero 155, una stazione può essere attribuita a un servizio internazionale limitato di telecomunicazione, determinato dallo scopo di questo servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema impiegato. |
Art. 35 Disturbi pregiudizievoli
158 |
1. Tutte le stazioni, qualunque sia il loro scopo, devono essere installate ed esercitate in modo da non cagionare disturbi pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle aziende private riconosciute e delle altre aziende debitamente autorizzate ad esercitare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
159 |
2. Ogni Membro si impegna a esigere dalle aziende private da esso riconosciute e dalle altre aziende debitamente autorizzate a tale scopo l’osservanza delle prescrizioni del numero 158. |
160 |
3. Inoltre, i Membri riconoscono l’opportunità che siano presi i provvedimenti praticamente possibili per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di ogni genere arrechi disturbi pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici indicati al numero 158. |
Art. 36 Chiamate e messaggi di soccorso
161 |
Le stazioni di radiocomunicazione sono obbligate ad accettare con priorità assoluta le chiamate e i messaggi di soccorso, qualunque sia la loro provenienza, a rispondere a detti messaggi e a dare loro immediatamente il seguito che richiedono. |
Art.
37
Segnali di soccorso, d’urgenza, di sicurezza o d’identificazione
falsi o ingannatori
162 |
I Membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per reprimere la |
Art. 38 Impianti dei servizi di difesa nazionale
163 |
1. I Membri conservano intera la loro libertà circa gli impianti radioelettrici militari dei loro eserciti e delle loro forze navali e aeree. |
164 |
2. Tuttavia, tali impianti devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni regolamentari concernenti i soccorsi da prestare in caso di pericolo e i provvedimenti da prendere per impedire i disturbi pregiudizievoli, come pure alle prescrizioni dei Regolamenti amministrativi riguardanti i tipi di emissione e le frequenze da usare, secondo la natura del servizio cui sono destinati. |
165 |
3. Inoltre, detti impianti, qualora siano adoperati nel servizio della corrispondenza pubblica o in altri servizi disciplinati dai Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione, devono conformarsi, in generale, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi. |
Capitolo IV Relazioni con le Nazioni Unite e con le organizzazioni internazionali
Art. 39 Relazioni con le Nazioni Unite
166 |
1. Le relazioni tra le Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell’Accordo concluso tra queste due organizzazioni, il cui testo figura nell’allegato 3 alla presente Convenzione. |
167 |
2. Conformemente alle disposizioni dell’articolo XVI dell’Accordo sopraccitato, i servizi d’esercizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite godono dei diritti e sono sottoposti agli obblighi indicati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi. Di conseguenza, essi hanno il diritto di assistere, a titolo consultivo, a tutte le conferenze dell’Unione, comprese le riunioni dei Comitati consultivi internazionali. |
Art. 40 Relazioni con le organizzazioni internazionali
168 |
Allo scopo di contribuire all’attuazione di una coordinazione internazionale completa nel campo delle telecomunicazioni, l’Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno con essa comunanza d’interessi e di attività. |
Capitolo V Applicazione della Convenzione e dei Regolamenti
Art. 41 Disposizioni fondamentali e Regolamento generale
169 |
In caso di divergenza tra una disposizione della prima parte della Convenzione (disposizioni fondamentali, numeri da 1 a 194) e una disposizione della seconda parte (Regolamento generale, numeri da 201 a 643), la prima parte prevale. |
Art. 42 Regolamenti amministrativi
170 |
1. Le disposizioni della Convenzione sono completate dai Regolamenti amministrativi, che regolano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri. |
171 |
2. La ratificazione della presente Convenzione conformemente all’articolo 45 o l’adesione alla presente Convenzione conformemente all’articolo 46 implica l’accet-tazione dei Regolamenti amministrativi in vigore al momento di questa ratificazione o adesione. |
172 |
3. I Membri devono informare il segretario generale della loro approvazione di ogni revisione di questi Regolamenti da parte delle conferenze amministrative competenti. Il segretario generale notifica queste approvazioni ai Membri man mano che le riceve. |
173 |
4. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione e una disposizione di un Regolamento amministrativo, la Convenzione prevale. |
Art. 43 Validità dei Regolamenti amministrativi in vigore
174 |
I Regolamenti amministrativi di cui al numero 170 sono quelli in vigore al momento della firma della presente Convenzione. Essi sono considerati come allegati alla presente Convenzione e rimangono valevoli, con riserva delle revisioni parziali che possono essere adottate ai sensi del numero 53, fino al momento dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti elaborati dalle conferenze amministrative mondiali competenti e destinati a sostituirli quali allegati alla presente Convenzione. |
Art. 44 Esecuzione della Convenzione e dei Regolamenti
175 |
1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi ad essa allegati in tutti gli uffici e in tutti i posti di telecomunicazione stabiliti e esercitati da essi e che assicurano servizi internazionali o che possono provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto riguarda i servizi non soggetti a questi obblighi in virtù dei disposti dell’articolo 38. |
176 |
2. Essi devono, inoltre, prendere i provvedimenti necessari per imporre l’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi, alle aziende da loro autorizzate a stabilire e a esercitare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che esercitano stazioni che possono provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi. |
Art. 45 Ratificazione della Convenzione
177 |
1. La presente Convenzione sarà ratificata da ciascuno dei Governi firmatari, |
178 |
|
179 |
|
180 |
3. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 52, ogni strumento di ratificazione avrà effetto dalla data del deposito presso il segretario generale. |
181 |
4. Nel caso in cui uno o più Governi firmatari non ratificassero la Convenzione, questa non cessa di essere valida per i Governi che l’avranno ratificata. |
Art. 46 Adesione alla Convenzione
182 |
1. Il Governo di un Paese che non ha firmato la presente Convenzione può aderirvi in qualsiasi momento, riservate le disposizioni dell’articolo 1. |
183 |
2. Lo strumento di adesione è inviato per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell’Unione, al segretario generale. L’adesione ha effetto, sempre che non sia stato convenuto altrimenti, a contare dal giorno del deposito. Il segretario generale notifica l’adesione ai Membri e trasmette a ciascuno di essi una copia autenticata dello strumento. |
Art. 47 Disdetta della Convenzione
184 |
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione o vi ha aderito ha il diritto di disdirla con una notificazione inviata al segretario generale per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell’Unione. Il segretario generale ne dà avviso agli altri Membri. |
185 |
2. Questa disdetta ha effetto allo spirare del termine di un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale. |
Art.
48
Abrogazione della Convenzione internazionale delle
telecomunicazioni di Malaga‑Torre Molinos (1973)
186 |
La presente Convenzione abroga e sostituisce la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga‑Torre Molinos (1973)2 nelle relazioni tra i Governi contraenti. |
Art. 49 Relazioni con gli Stati non contraenti
187 |
Tutti i Membri riservano a sé e alle aziende private riconosciute la facoltà di stabilire le condizioni alle quali essi ammettono le telecomunicazioni scambiate con uno Stato che non è partecipe della presente Convenzione. Se una telecomunicazione originaria di uno Stato non contraente è accettata da un Membro, essa dev’essere trasmessa e, se utilizza le vie di telecomunicazioni d’un Membro, sono applicabili ad essa le disposizioni obbligatorie della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali. |
Art. 50 Composizione delle controversie
188 |
1. I Membri possono comporre le loro controversie, circa le questioni riguardanti l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione o dei Regolamenti previsti all’articolo 42, in via diplomatica, o seguendo le procedure stabilite per i trattati bilaterali o multinazionali conclusi tra loro per la composizione delle controversie internazionali, o con qualsiasi altro modo da essi stabilito di comune accordo. |
189 |
2. Qualora non fosse accettato nessuno di questi mezzi di composizione delle controversie, ogni Membro, parte in una controversia, può fare ricorso all’arbitrato, conformemente alla procedura prevista nel Regolamento generale o nel Protocollo addizionale facoltativo3, secondo il caso. |
Capitolo VI Definizioni
Art. 51 Definizioni
190 |
Nella presente Convenzione, salvo non risulti altrimenti dal contesto: |
191 |
|
192 |
|
Capitolo VII Disposizione finale
Art. 52 Entrata in vigore e registrazione della Convenzione
193 |
La presente Convenzione entrerà in vigore il 1o marzo 1984 tra i Membri per i quali gli strumenti di ratificazione o adesione saranno depositati prima di questa data. |
194 |
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il segretario generale dell’Unione registrerà la presente Convenzione presso il segretariato delle Nazioni Unite. |
Parte seconda Regolamento generale
Capitolo VIII Funzionamento dell’Unione
Art. 53 Conferenza di plenipotenziari
201 |
|
||
202 |
|
||
203 |
|
||
204 |
a) |
a domanda di almeno un quarto dei Membri dell’Unione, presentata individualmente al segretario generale; |
|
205 |
b) |
su proposta del Consiglio d’amministrazione. |
|
206 |
|
||
Art. 54 Conferenze amministrative
207 |
|
||
208 |
|
||
209 |
|
||
210 |
|
||
211 |
a) |
su decisione di una Conferenza di plenipotenziari, che può fissare la data e il luogo della sua riunione; |
|
212 |
b) |
su raccomandazione di una conferenza amministrativa mondiale precedente, con riserva d’approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione; |
|
213 |
c) |
a domanda di almeno un quarto dei Membri dell’Unione, presentata individualmente al segretario generale; |
|
214 |
d) |
su proposta del Consiglio d’amministrazione. |
|
215 |
|
||
216 |
|
||
217 |
a) |
su decisione di una Conferenza di plenipotenziari; |
|
218 |
b) |
su raccomandazione di una precedente conferenza amministrativa mondiale o regionale, con riserva d’approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione; |
|
219 |
c) |
a domanda di almeno un quarto dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al segretario generale; |
|
220 |
d) |
su proposta del Consiglio d’amministrazione. |
|
221 |
|
||
222 |
|
||
223 |
a) |
a domanda di almeno un quarto dei membri dell’Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o di un quarto dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale. Le domande vanno indirizzate individualmente al segretario generale che le sottopone all’approvazione del Consiglio d’amministrazione; |
|
224 |
b) |
su proposta del Consiglio d’amministrazione. |
|
225 |
|
||
226 |
|
||
227 |
|
||
228 |
|
||
229 |
6. Nelle consultazioni di cui ai numeri 207, 215, 221, 225 e 227, i Membri |
||
230 |
7. Se vi è stato invitato da una Conferenza di plenipotenziari, dal Consiglio d’amministrazione o da una conferenza amministrativa precedente, incaricata di stabilire le basi tecniche all’intenzione di una conferenza amministrativa ulteriore, e con riserva che le necessarie disposizioni in materia di conto di previsione siano prese dal Consiglio d’amministrazione, il CCIR può convocare una riunione preparatoria alla conferenza, che si tiene prima di tale conferenza amministrativa. Il direttore della CCIR sottomette il rapporto di questa riunione preparatoria, per il tramite del segretario generale, come contributo ai lavori della conferenza amministrativa. |
||
Art. 55 Consiglio d’amministrazione
231 |
|
||
232 |
|
||
233 |
|
||
234 |
a) |
quando un Membro del Consiglio non si è fatto rappresentare a due sessioni annuali consecutive del Consiglio; |
|
235 |
b) |
quando un Paese membro dell’Unione si dimette dalle funzioni di Membro del Consiglio. |
|
236 |
2. Nella misura del possibile, la persona designata da un Membro del Consiglio d’amministrazione a far parte del Consiglio è un funzionario della sua amministrazione delle telecomunicazioni oppure è direttamente responsabile rispetto a tale amministrazione o in suo nome; questa persona deve essere qualificata per la sua esperienza nei servizi di telecomunicazione. |
||
237 |
3. All’inizio di ogni sessione annuale, il Consiglio d’amministrazione elegge, tra i rappresentanti dei suoi Membri e tenendo conto del principio della rotazione tra le regioni, il presidente e il vicepresidente. Quest’ultimi restano in funzione fino all’apertura della sessione annuale seguente e non sono rieleggibili. Il vicepresidente sostituisce il presidente in assenza di quest’ultimo. |
||
238 |
|
||
239 |
|
||
240 |
|
||
241 |
5. Il segretario generale e il vicesegretario generale, il presidente e il vicepresidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e i direttori dei Comitati consultivi internazionali partecipano di pieno diritto alle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione, ma senza prendere parte alle votazioni. Tuttavia, il Consiglio può tenere sedute riservate ai suoi soli Membri. |
||
242 |
6. Il segretario generale assume le funzioni di segretario del Consiglio d’amministrazione. |
||
243 |
7. Il Consiglio d’amministrazione prende decisioni unicamente quando è in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione può decidere che una questione particolare venga regolata per corrispondenza. |
||
244 |
8. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d’amministrazione ha il diritto di assistere in qualità di osservatore a tutte le riunioni degli organismi permanenti dell’Unione designati ai numeri 31, 32 e 33. |
||
245 |
9. Sono a carico dell’Unione solamente le spese per il viaggio, il vitto e l’alloggio, e le assicurazioni, sostenute dal rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d’amministrazione per l’adempimento delle sue funzioni nelle sessioni del Consiglio. |
||
246 |
10. Per lo svolgimento dei compiti che gli sono devoluti dalla Convenzione, il Consiglio d’amministrazione, in particolare: |
||
247 |
|
||
248 |
|
||
249 |
|
||
250 |
|
||
251 |
|
||
252 |
|
||
253 |
|
||
254 |
|
||
255 |
|
||
256 |
|
||
257 |
1. |
le scale di base degli stipendi del personale della categoria professionale e delle categorie superiori, ad eccezione degli stipendi dei posti ai quali si provvede per via di elezione, al fine di adeguarli alle scale di base degli stipendi fissate dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune; |
|
258 |
2. |
le scale di base degli stipendi del personale della categoria dei servizi generali, per adattarle ai salari applicati dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell’Unione; |
|
259 |
3. |
le indennità di posto della categoria professionale e delle categorie superiori, comprese quelle dei posti ai quali si provvede per via di elezione, conformemente alle decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell’Unione; |
|
260 |
4. |
le indennità di cui beneficia tutto il personale dell’Unione, in armonia con tutte le modificazioni adottate nel regime comune delle Nazioni Unite; |
|
261 |
5. |
i contributi dell’Unione e del personale alla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite, conformemente alle decisioni del Comitato misto di questa Cassa; |
|
262 |
6. |
le indennità di rincaro accordate ai beneficiari della Cassa d’assicurazione del personale dell’Unione secondo la prassi seguita dalle Nazioni Unite; |
|
263 |
|
||
264 |
|
||
265 |
|
||
266 |
|
||
267 |
|
||
268 |
|
||
269 |
|
||
270 |
|
||
271 |
|
||
272 |
|
||
273 |
|
||
274 |
|
||
Art. 56 Segretario generale
275 |
1. Il segretario generale: |
||
276 |
|
||
277 |
|
||
278 |
|
||
279 |
|
||
280 |
|
||
281 |
|
||
282 |
|
||
283 |
|
||
284 |
|
||
285 |
|
||
286 |
|
||
287 |
|
||
288 |
|
||
289 |
|
||
290 |
|
||
291 |
|
||
292 |
1. |
una documentazione che indichi la composizione e la struttura dell’ Unione; |
|
293 |
2. |
le statistiche generali e i documenti ufficiali di servizio dell’Unione specificati nei Regolamenti amministrativi; |
|
294 |
3. |
tutti gli altri documenti la cui compilazione è prescritta dalle conferenze e dal Consiglio d’amministrazione; |
|
295 |
|
||
296 |
|
||
297 |
|
||
298 |
|
||
299 |
|
||
300 |
|
||
301 |
|
||
302 |
|
||
303 |
|
||
304 |
|
||
305 |
|
||
306 |
|
||
307 |
|
||
308 |
|
||
309 |
2. È opportuno che il segretario generale o il vicesegretario generale assistano, a titolo consultivo, alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative dell’Unione, come pure alle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali; la loro partecipazione alle sedute del Consiglio d’amministrazione è disciplinata dalle disposizioni dei numeri 241 e 242; il segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell’Unione. |
||
Art. 57 Comitato internazionale di registrazione delle frequenze
310 |
|
311 |
|
312 |
|
313 |
|
314 |
|
315 |
|
316 |
|
317 |
|
318 |
|
319 |
4. Nessun Membro dei Comitato deve, nell’esercizio delle sue funzioni, chiedere o ricevere istruzioni da alcun Governo, né da alcun Membro d’un Governo qualsiasi, né da alcuna organizzazione o persona pubblica o privata. Inoltre, ciascun Membro deve rispettare il carattere internazionale del Comitato e delle funzioni dei suoi Membri e non deve, in nessun caso, cercare d’influenzare qualcuno di essi nell’esercizio delle sue funzioni. |
Art. 58 Comitati consultivi internazionali
320 |
1. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale è assicurato mediante: |
321 |
|
322 |
|
323 |
|
324 |
|
325 |
|
326 |
|
327 |
|
Art. 59 Comitato di coordinazione
328 |
|
329 |
|
330 |
|
331 |
2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni all’unanimità. Se non è appoggiato dalla maggioranza del Comitato, il presidente può, in circostanze eccezionali, prendere decisioni sotto la sua propria responsabilità, se reputa che la liquidazione delle questioni di cui si tratta non può essere differita alla successiva sessione del Consiglio d’amministrazione. In tali circostanze, egli fa rapporto senza indugio, per iscritto, ai Membri del Consiglio d’amministrazione su queste questioni, indicando le ragioni che l’hanno indotto a prendere tali decisioni, e comunicandogli i punti di vista, presentati per iscritto, dagli altri Membri del Comitato. Se le questioni studiate in simili circostanze non sono urgenti, ma nondimeno importanti, esse devono essere sottomesse all’esame del Consiglio d’amministrazione alla sua successiva sessione. |
332 |
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, almeno una volta al mese; esso può parimenti riunirsi in caso di bisogno, a richiesta di due dei suoi Membri. |
333 |
4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinazione è allestito e comunicato, a domanda, ai Membri del Consiglio d’amministrazione. |
Capitolo IX Disposizioni generali concernenti le conferenze
Art.
60
Invito e ammissione alle Conferenze di plenipotenziari quando
vi è invito da parte di un Governo
334 |
1. Il Governo invitante, d’intesa con il Consiglio d’amministrazione, fissa la data definitiva e il luogo preciso della conferenza. |
335 |
|
336 |
|
337 |
3. Il segretario generale manda un invito alle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell’articolo 39, e, a domanda, alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all’articolo 32. |
338 |
4. Il Governo invitante, d’intesa con il Consiglio d’amministrazione o su proposta di quest’ultimo, può invitare le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, come anche l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, a inviare osservatori, per partecipare alle conferenze a titolo consultivo, sulla base della reciprocità. |
339 |
|
340 |
|
341 |
6. Tutti gli organismi permanenti dell’Unione sono rappresentati alla conferenza a titolo consultivo. |
342 |
7. Sono ammessi alle Conferenze di plenipotenziari: |
343 |
|
344 |
|
345 |
|
346 |
|
Art.
61
Invito e ammissione alle conferenze amministrative quando
vi è invito da parte di un Governo
347 |
|
348 |
|
349 |
|
350 |
|
351 |
|
352 |
3. Sono ammessi alle conferenze amministrative: |
353 |
|
354 |
|
355 |
|
356 |
|
357 |
|
358 |
|
359 |
|
360 |
|
Art.
62
Procedura per la convocazione di conferenze amministrative
mondiali a domanda di Membri dell’Unione o su proposte del
Consiglio d’amministrazione
361 |
1. I Membri dell’Unione che desiderano la convocazione d’una conferenza amministrativa mondiale ne informano il segretario generale, indicando l’ordine del giorno, il luogo e la data proposta per la conferenza. |
362 |
2. Il segretario generale, al ricevimento di domande concordanti, provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa tutti i Membri mediante il mezzo di telecomunicazione più adatto, pregandoli di notificargli, nel termine di sei settimane, se accettano o no la proposta presentata. |
363 |
3. Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 229, si pronuncia in favore dell’insieme della proposta, se accetta cioè, sia l’ordine del giorno, sia la data e il luogo di riunione proposti, il segretario generale ne informa tutti i Membri mediante i mezzi di telecomunicazione più idonei. |
364 |
|
365 |
|
366 |
|
367 |
5. Quando la proposta accettata tende a riunire la conferenza alla sede dell’Unione, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 64. |
368 |
|
369 |
|
370 |
7. La procedura sopra indicata è parimenti applicabile quando la proposta di convocazione di una conferenza amministrativa mondiale è presentata dal Consiglio d’amministrazione. |
Art.
63
Procedura per la convocazione di conferenze amministrative
regionali a domanda di membri dell’Unione o su proposta del
Consiglio d’amministrazione
371 |
Nel caso di conferenze amministrative regionali, la procedura di cui all’articolo 62 si applica ai soli Membri della regione interessata. Se la convocazione deve farsi per iniziativa dei Membri della regione, basta che il segretario generale riceva domande concordanti, provenienti da un quarto dei Membri di questa regione. |
Art.
64
Disposizioni relative alle conferenze che si riuniscono senza
che vi sia un Governo invitante
372 |
Le disposizioni degli articoli 60 e 61 sono applicabili quando una conferenza deve riunirsi senza che vi sia un Governo invitante. Il segretario generale, dopo intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposizioni necessarie per convocare e organizzare la conferenza alla sede dell’Unione. |
Art.
65
Disposizioni comuni a tutte le conferenze
Cambiamento della data o del luogo d’una conferenza
373 |
1. Le disposizioni degli articoli 62 e 63 sono applicabili, per analogia, quando si tratti, a domanda dei Membri dell’Unione o su proposta del Consiglio d’amministrazione, di cambiare la data e/o il luogo d’una conferenza. Tali cambiamenti possono tuttavia essere fatti solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo i disposti del numero 229, si è pronunciata in loro favore. |
374 |
2. Ogni Membro che propone di cambiare la data o il luogo d’una conferenza deve ottenere l’adesione del numero richiesto di altri Membri. |
375 |
3. Se del caso, il segretario generale fa conoscere, nella comunicazione prevista nel numero 362, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento del luogo o della data, per esempio quando sono state fatte spese per preparare la riunione della conferenza al luogo previsto inizialmente. |
Art.
66
Termini e modi di presentazione delle proposte e dei rapporti
alle conferenze
376 |
1. Immediatamente dopo la spedizione degli inviti, il segretario generale prega i Membri di comunicargli, nel termine di quattro mesi, le loro proposte relative ai lavori della conferenza. |
377 |
2. Qualsiasi proposta presentata, la cui accettazione implichi una revisione del testo della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, deve contenere riferimenti ai numeri delle parti del testo che richiedono tale revisione. I motivi della proposta devono essere indicati, in ogni caso, nel modo più conciso possibile. |
378 |
3. Il segretario generale comunica a tutti i Membri le proposte, man mano che le riceve. |
379 |
4. Il segretario generale riunisce e coordina, secondo il caso, le proposte e i rapporti ricevuti dalle amministrazioni, dal Consiglio d’amministrazione, dalle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali e dalle riunioni preparatorie alle conferenze e le trasmette ai Membri almeno quattro mesi prima della data d’apertura della conferenza. I funzionari eletti dall’Unione non sono autorizzati a presentare proposte. |
Art. 67 Poteri delle delegazioni alle conferenze
380 |
1. La delegazione inviata da un Membro dell’Unione per partecipare a una conferenza dev’essere debitamente accreditata in conformità delle disposizioni dei numeri da 381 a 387. |
381 |
|
382 |
|
383 |
|
384 |
3. I poteri sono accettati se sono firmati da un’autorità di cui ai numeri da 381 a 383 e rispondono a uno dei criteri seguenti: |
385 |
|
386 |
|
387 |
|
388 |
|
389 |
|
390 |
5. I poteri devono essere depositati, non appena possibile, presso il segretariato della conferenza. Una commissione speciale così come è descritta al numero 471 è incaricata di verificarli; essa presenta le sue conclusioni, in forma di rapporto, alla seduta plenaria, entro il termine stabilito da quest’ultima. Nell’attesa di una decisione della seduta plenaria a tale riguardo, la delegazione d’un Membro dell’Unione è autorizzata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto di questo Membro. |
391 |
6. Di massima, i Membri dell’Unione devono cercare d’inviare alle conferenze dell’Unione le loro proprie delegazioni. Tuttavia, il Membro che per motivi eccezionali non può inviare la propria delegazione può conferire alla delegazione d’un altro membro il diritto di votare e firmare in suo nome. Questo trasferimento di poteri deve costituire l’oggetto di un atto firmato da una delle autorità menzionate al numero 381 o 382. |
392 |
7. Una delegazione avente il diritto di voto può incaricare un’altra delegazione, avente lo stesso diritto, di votare in suo nome durante una o più adunanze alle quali essa non può assistere. In tale caso, essa deve informare, tempestivamente e per iscritto, il presidente della conferenza. |
393 |
8. Una delegazione non può esercitare più di un voto per procura. |
394 |
9. I poteri e le procure indirizzati per telegramma non sono accettabili. Per contro, sono accettabili i telegrammi di risposta a una domanda di chiarimento del presidente o del segretariato della conferenza concernente i poteri. |
Capitolo X Disposizioni generali concernenti i Comitati consultivi internazionali
Art. 68 Condizioni di partecipazione
395 |
1. I Membri dei Comitati consultivi internazionali menzionati ai numeri 87 e 88 possono partecipare a tutte le attività del Comitato consultivo di cui si tratta. |
396 |
|
397 |
|
398 |
|
399 |
|
400 |
|
401 |
|
402 |
5. Ogni azienda privata riconosciuta, ogni organizzazione internazionale o regionale delle telecomunicazioni, oppure ogni organismo scientifico o industriale che è stato ammesso a partecipare ai lavori d’un Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale. |
Art. 69 Attribuzioni dell’assemblea plenaria |
|
403 |
L’assemblea plenaria: |
404 |
|
405 |
|
406 |
|
407 |
|
408 |
|
409 |
|
410 |
|
411 |
|
412 |
|
Art. 70 Riunioni dell’assemblea plenaria
413 |
1. L’assemblea plenaria si riunisce, normalmente, alla data e nel luogo fissati dall’assemblea plenaria precedente. |
414 |
2. La data e/o il luogo d’una riunione dell’assemblea plenaria possono essere modificati con l’approvazione della maggioranza dei Membri dell’Unione che hanno risposto alla domanda del segretario generale intesa a conoscere il loro parere. |
415 |
3. A ognuna di queste riunioni, l’assemblea plenaria di un Comitato consultivo è presieduta dal capo della delegazione del Paese nel quale la riunione ha luogo o, se questa riunione si tiene alla sede dell’Unione, da una persona eletta dall’assemblea plenaria stessa; il presidente è assistito da vicepresidenti eletti dall’assemblea plenaria. |
416 |
4. Il segretario generale è incaricato di prendere, d’intesa con il direttore dei Comitato consultivo interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle riunioni dell’assemblea plenaria e delle commissioni di studi. |
Art. 71 Lingue e diritto di voto alle assemblee plenarie
417 |
|
418 |
|
419 |
2. I Membri autorizzati a votare nelle sedute delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi sono quelli designati al numero 10. Tuttavia, quando un Membro dell’Unione non è rappresentato da un’amministrazione, i delegati delle aziende private riconosciute dal Paese interessato hanno, insieme, e qualunque sia il loro numero, diritto a un solo voto, salvi restando i disposti del numero 397. |
420 |
3. Le disposizioni dei numeri da 391 a 394, relative alla procura, si applicano alle assemblee plenarie. |
Art. 72 Commissioni di studi
421 |
1. L’assemblea plenaria istituisce e mantiene, secondo i bisogni, le commissioni di studi necessarie per trattare le questioni messe allo studio. Le amministrazioni, le aziende private riconosciute, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali di telecomunicazione ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 398 e 399, che desiderano partecipare ai lavori di commissioni di studi, si annunciano, sia durante l’assemblea plenaria, sia ulteriormente, al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta. |
422 |
2. Inoltre, riservate le disposizioni dei numeri 400 e 401, i periti degli organismi scientifici o industriali possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, ad ogni riunione d’una qualsiasi delle commissioni di studi. |
423 |
3. L’assemblea plenaria nomina normalmente un relatore principale e un vicerelatore principale per ogni commissione di studi. Se il volume di lavoro d’una commissione di studi lo richiede, l’assemblea plenaria nomina, per questa commissione, tanti vicerelatori principali supplementari quanti ne ritiene necessari. Al momento della nomina dei relatori principali e dei vicerelatori principali, si dovrà tener conto segnatamente dei criteri di competenza e dell’esigenza d’una ripartizione geografica equa, nonché della necessità di favorire la partecipazione più efficace dei Paesi in sviluppo. Se, nell’intervallo tra due riunioni dell’assemblea plenaria, un relatore principale è impedito a esercitare le sue funzioni, e se la sua commissione di studi aveva un solo vicerelatore principale, quest’ultimo prende il suo posto. Qualora si tratti di una commissione di studi per la quale l’assemblea plenaria aveva nominato parecchi vicerelatori principali, questa commissione, nel corso della sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo relatore principale e, se necessario, un nuovo vicerelatore principale tra i suoi Membri. Una tale commissione di studi elegge parimenti un nuovo vicerelatore principale qualora uno dei suoi vicerelatori principali sia impedito di esercitare le sue funzioni nell’intervallo tra due riunioni dell’assemblea plenaria. |
Art. 73 Trattamento degli affari delle commissioni di studi
424 |
1. Le questioni affidate alle commissioni di studi sono, se possibile, trattate per corrispondenza. |
425 |
|
426 |
|
427 |
|
428 |
3. L’assemblea plenaria, può, in caso di bisogno, costituire gruppi di lavoro misti per lo studio delle questioni che richiedono la partecipazione di periti di parecchie commissioni di studi. |
429 |
4. Dopo aver consultato il segretario generale, il direttore d’un Comitato consultivo, d’intesa con i relatori principali delle diverse commissioni di studi interessate, allestisce il piano generale delle riunioni del gruppo delle commissioni di studi che devono riunirsi in uno stesso luogo durante lo stesso periodo. |
430 |
5. Il direttore trasmette i rapporti finali delle commissioni di studi alle amministrazioni partecipanti, alle aziende private riconosciute dal Comitato consultivo e, se del caso, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni regionali di telecomunicazione che vi hanno partecipato. Questi rapporti sono inviati al più presto possibile e, in ogni caso, in modo che giungano ai destinatari almeno un mese prima del giorno della successiva assemblea plenaria. Si può derogare a questa clausola soltanto qualora riunioni delle commissioni di studi siano tenute immediatamente prima della riunione dell’assemblea plenaria. Le questioni che non sono state oggetto di un rapporto giunto come alle condizioni sopra indicate non possono essere iscritte all’ordine del giorno dell’assemblea plenaria. |
Art. 74 Funzioni del direttore; segretariato specializzato
431 |
|
432 |
|
433 |
|
434 |
|
435 |
2. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo del segretariato anzi detto, nei limiti del bilancio di previsione approvato dalla Conferenza di plenipotenziari o dal Consiglio d’amministrazione. La nomina di detto personale tecnico e amministrativo è fatta dal segretario generale, d’intesa con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento incombe al segretario generale. |
436 |
3. Il direttore partecipa di pieno diritto a titolo consultivo alle deliberazioni dell’assemblea plenaria e delle commissioni di studi. Egli prende tutte le misure concernenti la preparazione delle riunioni dell’assemblea plenaria e delle commissioni di studi, riservate le disposizioni del numero 416. |
437 |
4. Il direttore riferisce, in un rapporto presentato all’assemblea plenaria, sull’attività del Comitato consultivo dall’ultima riunione dell’assemblea plenaria. Detto rapporto è inviato, dopo approvazione, al segretario generale, il quale lo trasmette al Consiglio d’amministrazione. |
438 |
5. Il direttore presenta al Consiglio d’amministrazione, nella sua seduta annuale, un rapporto sulle attività del Comitato durante l’anno precedente, per informazione del Consiglio e dei Membri dell’Unione. |
439 |
6. Il direttore, dopo aver consultato il segretario generale, sottopone all’approva-zione dell’assemblea plenaria una valutazione dei bisogni finanziari del Comitato consultivo fino alla successiva assemblea plenaria. Questa valutazione, dopo approvazione, è trasmessa al segretario generale che la sottoporrà al Consiglio d’amministrazione. |
440 |
7. Il direttore, affinché il segretario generale le incorpori nel bilancio di previsione annuale dell’Unione, determina le spese del Comitato previste per l’anno seguente, fondandosi sulla valutazione dei bisogni finanziari del Comitato approvata |
441 |
8. Il direttore partecipa, in tutta la misura necessaria, alle attività di cooperazione e di assistenza tecnica dell’Unione nell’ambito delle disposizioni della Convenzione. |
Art. 75 Proposte per le conferenze amministrative
442 |
1. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali sono autorizzate a sottomettere, alle conferenze amministrative, proposte derivanti direttamente da loro raccomandazioni o da conclusioni di loro studi in corso. |
443 |
2. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono parimenti formulare proposte di modificazione dei regolamenti amministrativi. |
444 |
3. Queste proposte vanno indirizzate in tempo utile al segretario generale per essere riunite, coordinate e comunicate come alle condizioni previste al numero 379. |
Art. 76 Relazioni dei Comitati consultivi fra loro e con le organizzazioni internazionali
445 |
|
446 |
|
447 |
2. Allorquando uno dei Comitati consultivi è invitato a farsi rappresentare a una riunione dell’altro Comitato consultivo o di un’organizzazione internazionale, la sua assemblea plenaria o il suo direttore sono autorizzati, tenendo conto del numero 329, a prendere disposizioni per assicurare questa rappresentanza a titolo consultivo. |
448 |
3. Il segretario generale, il vicesegretario generale, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e il direttore dell’altro Comitato consultivo, o i loro rappresentanti, possono assistere a titolo consultivo alle riunioni d’un Comitato consultivo. In caso di bisogno, un Comitato può invitare alle sue riunioni, a titolo consultivo, rappresentanti di qualsiasi organismo permanente dell’Unione che non abbia giudicato necessario di farsi rappresentare. |
Capitolo XI Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni
Art. 77 Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni
Ordine dei posti
449 |
Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l’ordine alfabetico dei nomi in francese, dei Paesi rappresentati. |
Inaugurazione della conferenza
450 |
|
451 |
|
452 |
|
453 |
|
454 |
|
455 |
|
456 |
4. Durante la prima seduta plenaria si procede pure: |
457 |
|
458 |
|
459 |
|
Prerogative del presidente della conferenza
460 |
1. Oltre all’esercizio di tutte le altre prerogative che gli sono conferite dal presente Regolamento, il presidente apre e chiude ogni seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull’applicazione del regolamento interno, dà la parola, mette ai voti le trattande e proclama le decisioni adottate. |
461 |
2. Il presidente ha la direzione generale dei lavori della conferenza e veglia al mantenimento dell’ordine durante le sedute plenarie. Egli decide in merito alle mozioni e alle questioni d’ordine e ha, in particolare, il potere di proporre il rinvio o la chiusura della discussione, la levata o la sospensione di una seduta. Egli può anche decidere di rinviare la convocazione di un’assemblea o di una seduta plenaria, qualora lo ritenga necessario. |
462 |
3. Egli protegge il diritto di tutte le delegazioni d’esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull’oggetto in discussione. |
463 |
4. Egli vigila a che i dibattiti siano limitati all’oggetto in discussione e può interrompere qualsiasi oratore che si scostasse dall’argomento trattato, rammentandogli la necessità d’attenersi allo stesso. |
Istituzione delle commissioni
464 |
1. La seduta plenaria può istituire commissioni per esaminare le questioni sottoposte alle deliberazioni della conferenza. Dette commissioni possono istituire delle sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni possono parimenti formare gruppi di lavoro. |
465 |
2. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono istituiti solo se assolutamente necessari. |
466 |
3. Riservati i disposti di cui ai numeri 464 e 465, verranno formate le commissioni seguenti: |
467 |
4.1 Commissione di direzione |
468 |
|
469 |
|
470 |
4.2 Commissione dei poteri |
471 |
Questa commissione verifica i poteri delle delegazioni alle conferenze e presenta le sue conclusioni alla seduta plenaria entro il termine fissato da quest’ultima. |
472 |
4.3 Commissione di redazione |
473 |
|
474 |
|
475 |
4.4 Commissione di controllo del bilancio di previsione |
476 |
|
477 |
|
478 |
|
479 |
|
Composizione delle commissioni
480 |
5.1 Conferenze di plenipotenziari |
481 |
Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri e degli osservatori previsti ai numeri 344, 345 e 346, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum. |
482 |
5.2 Conferenze amministrative |
483 |
Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri, degli osservatori e dei rappresentanti previsti ai numeri da 354 a 358, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum. |
484 |
6. Presidenti e vicepresidenti delle sottocommissioni |
485 |
Il presidente di ogni commissione propone alla sua commissione la scelta dei presidenti e dei vicepresidenti delle sottocommissioni che essa istituisce. |
Convocazione alle sedute
486 |
Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro sono annunciate tempestivamente alla sede della conferenza. |
Proposte presentate prima dell’apertura della conferenza
487 |
Le proposte presentate prima dell’apertura della conferenza sono ripartite dal plenum tra le commissioni competenti istituite conformemente alle disposizioni del comma 4 del presente regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria può trattare direttamente qualsiasi proposta. |
Proposte o emendamenti presentati nel corso della conferenza
488 |
1. Le proposte o gli emendamenti presentati dopo l’apertura della conferenza sono consegnati, secondo il caso, al presidente della conferenza, o al presidente della commissione competente, oppure al segretariato della conferenza per la loro pubblicazione e distribuzione come documento della conferenza. |
489 |
2. Nessuna proposta o nessun emendamento scritto può essere presentato se non è firmato dal capo della delegazione interessata o dal suo sostituto. |
490 |
3. Il presidente della conferenza, di una commissione, di una sottocommissione o di un gruppo di lavoro può presentare in ogni momento, proposte suscettibili di accelerare il corso dei dibattiti. |
491 |
4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare. |
492 |
|
493 |
|
494 |
|
495 |
6. Ogni persona autorizzata può leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria qualsiasi proposta o emendamento da essa presentato nel corso della conferenza ed esporne i motivi. |
Condizioni richieste per l’esame e la votazione d’una proposta
o di un emendamento
496 |
1. Nessuna proposta o nessun emendamento presentato prima dell’apertura della conferenza, o da una delegazione durante la conferenza, può essere messo in discussione se, al momento dell’esame, non è appoggiato da almeno un’altra delegazione. |
497 |
2. Ogni proposta o emendamento debitamente appoggiati devono essere, dopo discussione, messi ai voti. |
Proposte o emendamenti omessi o rinviati
498 |
Quando una proposta o un emendamento sono stati omessi, o quando ne è stato differito l’esame, la delegazione sotto i cui auspici sono stati presentati deve vigilare affinché la proposta o l’emendamento non siano in seguito perduti di vista. |
Condotta dei dibattiti in seduta plenaria
499 |
12.1 Quorum |
500 |
Perché una votazione fatta nel corso di una seduta plenaria sia valida, è necessario che più della metà delle delegazioni accreditate alla conferenza e aventi diritto di voto siano presenti o rappresentate alla seduta. |
501 |
12.2 Ordine delle discussioni |
502 |
(1) Le persone che desiderano prendere la parola devono averne ottenuto il consenso dal presidente. Di regola, esse cominciano col dichiarare a quale titolo parlano. |
503 |
(2) Ogni persona che ha la parola deve esprimersi lentamente e distintamente, separando le parole e facendo delle pause frequenti, per dar modo a tutti di comprendere bene il suo pensiero. |
504 |
12.3 Mozioni d’ordine e questioni d’ordine |
505 |
(1) Nel corso dei dibattiti, una delegazione può, quando lo giudichi opportuno, presentare qualsiasi mozione d’ordine o sollevare qualsiasi questione d’ordine sulle quali il presidente deve risolvere subito, conformemente alle disposizioni del presente regolamento interno. Ogni delegazione può appellarsi alla decisione del presidente, ma quest’ultima resta interamente valevole, se non è annullata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti. |
506 |
(2) La delegazione che presenta una mozione d’ordine non può, nel suo intervento, trattare il merito dell’oggetto in discussione. |
507 |
12.4 Ordine di priorità delle m ozioni e delle questioni d’ordine |
508 |
L’ordine di priorità da assegnare alle mozioni e alle questioni d’ordine, menzionate ai numeri 505 e 506, è il seguente: |
509 |
|
510 |
|
511 |
|
512 |
|
513 |
|
514 |
|
515 |
12.5 Mozione per la sospensione o la levata della seduta |
516 |
Durante la discussione d’un oggetto, una delegazione può proporre di sospendere o levare la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se quest’ultima è appoggiata, la parola è data a due oratori che si esprimono contro la chiusura e unicamente su questo oggetto, dopo di che la mozione è messa ai voti. |
517 |
12.6 Mozione per l’aggiornamento del dibattito |
518 |
Durante la discussione di qualsiasi questione, una delegazione può proporre l’aggiornamento del dibattito per un periodo di tempo determinato. Qualora tale mozione sia seguita da una discussione, soltanto tre oratori, oltre l’autore della mozione, possono parteciparvi, uno a favore della mozione e due contro, dopo di che la |
519 |
12.7 Mozione per la chiusura del dibattito |
520 |
Una delegazione può in ogni tempo proporre che il dibattito sulla questione in |
521 |
12.8 Limitazione degli interventi |
522 |
(1) Il plenum può eventualmente limitare la durata e il numero degli interventi d’una medesima delegazione su un determinato oggetto. |
523 |
(2) Tuttavia, sulle questioni di procedura, il presidente limita la durata di ogni intervento a cinque minuti al massimo. |
524 |
(3) Quando un oratore supera il tempo che gli è stato concesso, il presidente ne avverte l’assemblea e prega l’oratore di chiudere in breve tempo la sua relazione. |
525 |
12.9 Chiusura dell’elenco degli oratori |
526 |
(1) Nel corso di un dibattito, il presidente può dar lettura dell’elenco degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che desiderano prendere la parola e, con il consenso dell’assemblea, può dichiarare chiuso l’elenco. Tuttavia, il presidente può, se lo ritiene opportuno, concedere eccezionalmente il diritto di rispondere a qualsiasi intervento precedente, anche dopo la chiusura dell’elenco. |
527 |
(2) Quando l’elenco degli oratori è esaurito, il presidente dichiara chiuso il dibattito. |
528 |
12.10 Questioni di competenza |
529 |
Le questioni di competenza che possono presentarsi devono essere regolate prima che si voti sul merito della questione dibattuta. |
530 |
12.11 Ritiro e nuova presentazione d’una mozione |
531 |
L’autore d’una mozione può ritirarla prima che sia messa ai voti. Qualsiasi mozione, emendata o no, così ritirata, può essere presentata di nuovo o ripresa dalla delegazione che ha presentato l’emendamento o da qualsiasi altra delegazione. |
Diritto di voto
532 |
1. A tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell’Unione, debitamente accreditata da quest’ultimo per partecipare ai lavori della conferenza, ha diritto a un voto, conformemente all’articolo 2. |
533 |
2. La delegazione di un Membro dell’Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all’articolo 67. |
Votazione
534 |
14.1 Definizione della maggioranza |
||
535 |
(1) La maggioranza è costituita da più della metà delle delegazioni presenti e votanti. |
||
536 |
(2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel computo dei voti necessari per costituire la maggioranza. |
||
537 |
(3) In caso di parità di voti, la proposta o l’emendamento sono considerati come respinti. |
||
538 |
(4) Ai fini del presente regolamento, si considera come «delegazione presente e votante» qualsiasi delegazione che si pronuncia per o contro una proposta. |
||
539 |
14.2 Noti partecipazione al voto |
||
540 |
Le delegazioni presenti che non partecipano a una determinata votazione o che dichiarano espressamente di non volervi partecipare non sono considerate come assenti agli effetti della determinazione del quorum ai sensi del numero 500, né come se si fossero astenute, per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni del numero 544. |
||
541 |
14.3 Maggioranza speciale |
||
542 |
Per quanto concerne l’ammissione di nuovi Membri dell’Unione, la maggioranza richiesta è fissata all’articolo 1. |
||
543 |
14.4 Più del cinquanta per cento d’astensioni |
||
544 |
Quando il numero delle astensioni supera la metà del numero di voti emessi (pro, contro, astensioni), l’esame dell’oggetto in discussione è rinviato a una successiva seduta, nel corso della quale le astensioni non saranno più prese in considerazione. |
||
545 |
14.5 Procedure di volo |
||
546 |
(1) Le procedure di voto sono le seguenti: |
||
547 |
|
||
548 |
|
||
549 |
1. |
se almeno due delegazioni, presenti e abilitate a votare, lo domandano prima dell’inizio del voto, a meno che non sia stato chiesto un voto a scrutinio segreto giusta la procedura c), oppure |
|
550 |
2. |
se una maggioranza non si manifesta chiaramente dopo un voto giusta la procedura a); |
|
551 |
|
||
552 |
(2) Prima di far procedere al voto, il presidente esamina ogni domanda concernente il modo in cui quest’ultimo sarà espresso, poi annuncia ufficialmente la procedura di voto che sarà applicata e la questione messa ai voti. Egli dichiara in seguito che la votazione è incominciata e, quando quest’ultima è terminata, ne proclama i risultati. |
||
553 |
(3) In caso di voto a scrutinio segreto, il segretariato prende immediatamente le disposizioni necessarie per assicurare il segreto dello scrutinio. |
||
554 |
(4) Se un sistema elettronico adeguato è disponibile, e se la conferenza decide in questo senso, il voto può essere espresso per mezzo di un sistema elettronico. |
||
555 |
14.6 Divieto d’interrompere la votazione quando è incominciata |
||
556 |
Allorquando lo scrutinio è incominciato, nessuna delegazione può interromperlo, a meno che non si tratti di presentare una mozione d’ordine relativa allo svolgimento dello scrutinio. Questa mozione d’ordine non può comprendere proposte cagionanti una modificazione della votazione in corso o una modificazione del fondo della questione messa ai voti. La votazione incomincia con la dichiarazione del presidente con la quale egli annuncia che le operazioni di voto sono incominciate e che termineranno con la dichiarazione di proclamazione dei risultati. |
||
557 |
14.7 Dichiarazioni di voto |
||
558 |
Il presidente dà la parola alle delegazioni che desiderano fare una dichiarazione di voto posteriormente alla votazione stessa. |
||
559 |
14.8 Votazione di una proposta per parti |
||
560 |
(1) Quando l’autore di una proposta lo domanda, o quando l’assemblea lo giudica opportuno, o quando il presidente, con l’approvazione dell’autore lo propone, la proposta è suddivisa e le sue parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono in seguito messe ai voti nell’insieme. |
||
561 |
(2) Se tutte le parti d’una proposta sono respinte, la proposta stessa è considerata respinta. |
||
562 |
14.9 Ordine di votazione delle proposte relative a una medesima questione |
||
563 |
(1) Se la medesima questione è oggetto di parecchie proposte, queste sono messe ai voti nell’ordine di presentazione, a meno che l’assemblea non risolva altrimenti. |
||
564 |
(2) Dopo ogni votazione, l’assemblea decide se debbasi o no mettere ai voti la proposta seguente. |
||
565 |
14.10 Emendamenti |
||
566 |
(1) Si considera come emendamento ogni proposta di modificazione che implichi unicamente una soppressione, un’aggiunta a una parte della proposta iniziale, o la revisione di una parte di questa proposta. |
||
567 |
(2) Qualsiasi emendamento a una proposta, accettato dalla delegazione che la |
||
568 |
(3) Nessuna proposta di modificazione è considerata come un emendamento, se l’assemblea è del parere che essa si riveli incompatibile con la proposta iniziale. |
||
569 |
14.11 Votazione sugli emendamenti |
||
570 |
(1) Se una proposta è oggetto d’un emendamento, si vota in primo luogo su questo emendamento. |
||
571 |
(2) Se una proposta è oggetto di parecchi emendamenti, si vota in primo luogo sull’emendamento che si scosta maggiormente dal testo originale. Se questo emendamento non raccoglie la maggioranza dei voti, quello tra i restanti, che del pari si scosta maggiormente dal testo originale, è in seguito messo ai voti, e così di seguito fino a quando uno degli emendamenti ha raccolto la maggioranza dei voti; se tutti gli emendamenti proposti sono stati esaminati senza che nessuno abbia raccolto una maggioranza, la proposta originale non emendata è messa ai voti. |
||
572 |
(3) Se uno o parecchi emendamenti sono approvati, la proposta così modificata è in seguito messa ai voti. |
||
573 |
14.12 Ripetizione di una votazione |
||
574 |
(1) Se si tratta di commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro di una conferenza o di una riunione, una proposta, una parte di proposta o un emendamento che ha già formato oggetto d’una decisione in seguito a un voto in una delle commissioni, sottocommissioni o in un gruppo di lavoro, non può essere rimessa ai voti nella stessa commissione o sottocommissione o nello stesso gruppo di lavoro. Questa disposizione si applica qualunque sia la procedura di voto scelta. |
||
575 |
(2) Se si tratta di sedute plenarie, una proposta, una parte di proposta o un emendamento non deve essere rimesso ai voti, a meno che le due condizioni seguenti siano adempiute: |
||
576 |
|
||
577 |
|
||
Commissioni e sottocommissioni
Condotta dei dibattiti e procedura di voto578 |
1. I presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della conferenza del comma 3 del presente regolamento interno. |
579 |
2. Le disposizioni fissate al comma 12 del presente regolamento interno per la condotta dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o delle sottocommissioni, salvo in materia di quorum. |
580 |
3. Le disposizioni fissate al comma 14 del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni in seno alle commissioni o sottocommissioni. |
Riserve
581 |
1. Di massima, le delegazioni che non possono far condividere il loro modo di vedere dalle altre delegazioni devono sforzarsi, nei limiti del possibile, di conformarsi al parere della maggioranza. |
582 |
2. Tuttavia, se una delegazione giudica che una decisione qualsiasi possa impedire al suo Governo di ratificare la Convenzione o di approvare la revisione di un regolamento, essa può fare delle riserve a titolo provvisorio o definitivo in merito a questa decisione. |
Verbali delle sedute plenarie
583 |
1. I verbali delle sedute plenarie sono redatti dal segretariato della conferenza, che provvede alla loro distribuzione alle delegazioni il più presto possibile, ma in ogni caso non oltre cinque giorni feriali dopo ogni seduta. |
584 |
2. Quando i verbali sono stati distribuiti, le delegazioni interessate possono presentare per iscritto al segretariato della conferenza, nel più breve termine possibile, le correzioni che giudicano giustificate; ciò non impedisce alle delegazioni di presentare oralmente delle modificazioni alla seduta, nel corso della quale i verbali sono approvati. |
585 |
|
586 |
|
587 |
4. Della facoltà prevista al numero 586, di far inserire dichiarazioni nei verbali, deve in ogni caso essere fatto uso con discrezione. |
Resoconti e rapporti delle commissioni e sottocommissioni
588 |
|
589 |
|
590 |
|
591 |
2. Le commissioni e le sottocommissioni possono redigere i rapporti parziali che giudicano necessari e, eventualmente, alla fine dei loro lavori possono presentare un rapporto finale nel quale siano riassunte, in forma concisa, le proposte e le conclusioni risultanti dagli studi che sono stati loro affidati. |
Approvazione dei verbali, dei resoconti e dei rapporti
592 |
|
593 |
|
594 |
|
595 |
|
Numerazione
596 |
1. I numeri dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura in seduta plenaria. I testi aggiunti recano provvisoriamente il numero dell’ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, al quale si aggiunge «A», «B», ecc. |
597 |
2. La numerazione definitiva dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi è normalmente affidata alla commissione di redazione, dopo la loro approvazione in prima lettura, ma può essere affidata al segretario generale su decisione presa in seduta plenaria. |
Approvazione definitiva
598 |
I testi degli Atti finali sono considerati come definitivi quando sono stati approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria. |
Firma
599 |
I testi definitivi approvati dalla conferenza sono sottoposti alla firma dei delegati provvisti dei poteri definiti all’articolo 67, secondo l’ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati. |
Comunicati stampa
600 |
Alla stampa si possono trasmettere comunicati ufficiali sui lavori della conferenza soltanto con l’autorizzazione del presidente della conferenza. |
Franchigia
601 |
Per la durata della conferenza, i Membri delle delegazioni, i Membri del Consiglio d’amministrazione, gli alti funzionari degli organismi permanenti dell’Unione che assistono alla conferenza e il personale del segretario dell’Unione distaccato alla conferenza hanno il diritto alla franchigia postale, alla franchigia dei telegrammi e alla franchigia telefonica e telex nella misura in cui il Governo del Paese dove si tiene la conferenza sia riuscito a intendersi, in merito, con gli altri Governi e con le aziende private riconosciute che vi sono interessate. |
Capitolo XII Altre disposizioni
Art. 78 Lingue
602 |
|
||
603 |
a) |
quando sia domandato al segretario generale o al capo dell’organismo permanente interessato di permettere l’uso d’una o di parecchie lingue supplementari, orali o scritte, sempre che le relative spese suppletive siano sopportate dai Membri che hanno fatto la domanda o che l’hanno appoggiata; |
|
604 |
b) |
quando una delegazione prende essa stessa tutte le disposizioni per assicurare a sue spese la traduzione orale dalla sua propria lingua in una delle lingue indicate al numero 127. |
|
605 |
|
||
606 |
|
||
607 |
2. Tutti i documenti di cui ai numeri da 122 a 126 possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle previste, a condizione che i Membri che domandano questa pubblicazione si impegnino ad assumere tutte le spese di traduzione e di pubblicazione. |
||
Art. 79 Finanze
608 |
|
609 |
|
610 |
|
611 |
|
612 |
|
613 |
|
614 |
3. Le somme dovute fruttano interessi a contare dall’inizio di ogni anno finanziario dell’Unione. Questo interesse è fissato al saggio del 3 per cento (tre per cento) l’anno, durante i primi sei mesi, e del 6 per cento (sei per cento) l’anno, a decorrere dal settimo mese. |
615 |
4. Le disposizioni seguenti si applicano ai contributi delle aziende private riconosciute, agli organismi scientifici o industriali e alle organizzazioni internazionali: |
616 |
|
617 |
|
618 |
|
619 |
|
620 |
|
621 |
|
622 |
|
623 |
|
624 |
5. Le spese di laboratorio e per impianti tecnici dell’Unione, cagionate da misurazioni, esperimenti o ricerche speciali per conto di taluni Membri, gruppi di Membri, organizzazioni regionali o altri enti, sono sopportate da questi Membri, gruppi, organizzazioni o enti. |
625 |
6. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni alle amministrazioni, alle aziende private riconosciute o ai privati è fissato dal segretario generale, in collaborazione con il Consiglio d’amministrazione, tenuto conto del principio che le spese di pubblicazione, di riproduzione e di distribuzione devono di regola essere coperte. |
626 |
7. L’Unione gestisce un conto di riserva costituente un capitale d’esercizio che permette di far fronte alle spese essenziali e mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover far ricorso a prestiti. Il Consiglio d’amministrazione fissa annualmente l’importo del fondo di riserva in funzione dei bisogni previsti. Alla fine di ogni anno finanziario, tutti i crediti compresi nel bilancio di previsione che non sono stati spesi o investiti sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questo conto di riserva sono contenuti nel regolamento finanziario. |
Art.
80
Responsabilità finanziarie delle conferenze amministrative e
delle assemblee plenarie dei CCI
627 |
1. Prima di adottare proposte aventi incidenze finanziarie, le conferenze amministrative e le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali tengono conto di tutte le previsioni del bilancio dell’Unione in vista di garantire che tali proposte non cagionino spese superiori ai crediti di cui il Consiglio d’amministrazione può disporre. |
628 |
2. Non sarà quindi dato seguito a nessuna decisione d’una conferenza amministrativa o d’una assemblea plenaria di un Comitato consultivo internazionale avente per conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre i crediti di cui il Consiglio d’amministrazione può disporre. |
Art. 81 Allestimento e resa dei conti
629 |
1. Le amministrazioni dei membri e le aziende private riconosciute che esercitano servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d’accordo sull’ammon-tare dei loro crediti e dei loro debiti. |
630 |
2. I conti relativi ai debiti e ai crediti, di cui al numero 629, sono compilati conformemente alle disposizioni dei regolamenti amministrativi, salvo accordi particolari tra le parti interessate. |
Art. 82 Arbitrato: procedura (si veda l’articolo 50)
631 |
1. La parte che chiede l’arbitrato inizia la procedura trasmettendo all’altra parte una notificazione di domanda d’arbitrato. |
632 |
2. Le parti decidono di comune accordo se l’arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a Governi. Nel caso in cui, nel termine di un mese a contare dal giorno della notificazione della domanda d’arbitrato, le parti non abbiano potuto mettersi d’accordo su questo punto, l’arbitrato è affidato a Governi. |
633 |
3. Se l’arbitrato è affidato a persone, gli arbitri non devono essere cittadini di un Paese che è parte interessata nella vertenza, né avere il domicilio in uno di questi Paesi né essere al loro servizio. |
634 |
4. Se l’arbitrato è affidato a Governi o a loro amministrazioni, questi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella vertenza, ma non di meno parti nell’accordo la cui applicazione ha dato origine alla vertenza. |
635 |
5. Entro tre mesi a decorrere dalla data del ricevimento della notificazione della domanda d’arbitrato, ognuna delle due parti in causa designa un arbitro. Se, alla scadenza di questo termine, una delle parti non avesse designato il suo arbitro, questa designazione verrà fatta, a domanda dell’altra parte, dal segretario generale, che procede conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 82 della Convenzione4. |
636 |
6. Se nella vertenza sono implicate più di due parti, ciascuno dei due gruppi di parti che ha interessi comuni nella vertenza designa un arbitro in conformità della procedura prevista ai numeri 634 e 635. |
637 |
7. I due arbitri così designati si accordano per nominare un terzo arbitro, il quale, se i due primi sono persone e non Governi o amministrazioni, deve avere i requisiti indicati al numero 633 e una cittadinanza diversa da quella degli altri due. In mancanza d’accordo fra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ogni arbitro propone un terzo arbitro che non abbia alcun interesse nella vertenza. Il segretario generale dell’Unione designa allora per sorteggio il terzo arbitro. |
638 |
8. Le parti in causa possono intendersi per far risolvere la loro vertenza da un arbitro unico designato di comune accordo; esse possono anche designare ciascuna un arbitro e chiedere al segretario generale di designare per sorteggio l’arbitro unico. |
639 |
9. L’arbitro o gli arbitri sono liberi di stabilire la loro procedura. |
640 |
10. La decisione dell’arbitro unico è definitiva e vincola le parti in causa. Se l’arbitratro è affidato a più arbitri, la decisione presa dagli arbitri a maggioranza dei voti è definitiva e vincola le parti. |
641 |
11. Ogni parte sostiene le spese d’istruzione e d’introduzione dell’arbitrato. Le spese per l’arbitrato, eccettuate quelle delle parti stesse, sono divise in parti uguali fra le parti in causa. |
642 |
12. L’Unione fornisce tutte le informazioni, che riguardano la vertenza, delle quali l’arbitro o gli arbitri abbiano bisogno. |
Capitolo XIII Regolamenti amministrativi
Art. 83 Regolamenti amministrativi
643 |
Le disposizioni della Convenzione sono completate con i Regolamenti amministrativi seguenti: |
|
|
|
|
|
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la Convenzione in un esemplare in ognuna delle lingue cinese, francese, inglese, russa e spagnola, di cui il testo francese fa fede in caso di contestazione; tale esemplare resterà depositato negli archivi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne invierà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.
Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.
(Seguono le firme)
Allegato 1
(Si veda il numero 3)
Alto Volta (Repubblica dell’) Angola (Repubblica Popolare d’) Arabia Saudita (Regno dell’) Argentina (Repubblica) Australia Austria Bahamas (Commenwelt delle) Bahrein (Stato di)
Barbados Belgio Belize Benin (Repubblica Popolare del)
Birmania (Repubblica Socialista dell’Unione di) Bolivia (Repubblica di) Botswana (Repubblica di) Brasile (Repubblica Federativa del) Bulgaria (Repubblica Popolare di) Burundi (Repubblica del) Camerun (Repubblica Unita del) Canada Capo Verde (Repubblica del)
Centroafricana (Repubblica) Ciad (Repubblica del) Cile Cina (Repubblica Popolare di) Cipro (Repubblica di) Città del Vaticano (Stato della) Colombia (Repubblica di)
Congo (Repubblica Popolare del) Kenia (Repubblica del) Kuwait (Stato del) |
Corea (Repubblica di) Costa d’Avorio (Repubblica della) Costarica Cuba Danimarca Dominicana (Repubblica) Egitto (Repubblica Araba d’) El Salvador (Repubblica di) Emirati Arabi Uniti Equatore Etiopia Figi Filippine (Repubblica delle) Finlandia Francia Gabon (Repubblica del) Gambia (Repubblica di) Germania (Repubblica Federale di) Ghana Giamaica Giappone Gibuti (Repubblica di) Giordania (Regno Hascemita di) Grecia Grenada Guatemala (Repubblica di) Guiana
Guinea Equatoriale (Repubblica della) Guinea‑Bissau (Repubblica di) Haiti (Repubblica di) Honduras (Repubblica di) India (Repubblica dell’) Indonesia (Repubblica d’) Iran (Repubblica Islamica d’) Iraq (Repubblica d’) Irlanda Islanda Israele (Stato d’) Italia
Kampukea Democratica
|
Lesoto (Regno del) Libano Liberia (Repubblica della)
Liechtenstein (Principato del) Lussemburgo
Malaisia Malawi Maldive (Repubblica delle) Mali (Repubblica del) Malta (Repubblica di) Marocco (Regno del) Mauritania (Repubblica Islamica di) Maurizio Messico Monaco
Namibia Nauru (Repubblica di) Nepal Nicaragua Niger (Repubblica del) Nigeria (Repubblica Federale della) Norvegia Nuova Zelanda Oman (Sultanato di) Paesi Bassi (Regno dei) Pakistan (Repubblica Islamica del) Panama (Repubblica di) Papua‑Nuova Guinea Paraguay (Repubblica del) Perù Polonia (Repubblica Popolare di) Portogallo Qatar (Stato del) |
Repubblica Araba Siriana Repubblica Democratica Tedesca
Romania (Repubblica Socialista di) Rwanda (Repubblica) San Marino (Repubblica di)
Senegal (Repubblica del) Sierra Leone Singapore (Repubblica di) Somalia (Repubblica Democratica) Spagna
Stati Uniti d’America Sudafrica (Repubblica del) Sudan (Repubblica Democratica del) Suriname (Repubblica del) Svezia Svizzera (Confederazione) Swaziland (Regno dello) Tailandia Tanzania (Repubblica Unita di) Togo (Repubblica del) Tonga (Regno dei) Trinità e Tobago Tunisia Turchia Uganda (Repubblica dell’) Ungheria (Repubblica Popolare di)
Uruguay (Repubblica Orientale dell’) Venezuela (Repubblica del) Viet Nam (Repubblica Socialista del) Yemen (Repubblica Araba dello)
Zaire (Repubblica dello) Zambia (Repubblica di) Zimbabwe (Repubblica dello) |
Allegato 2
Definizione di certi termini usati nella Convenzione e nei Regolamenti dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
2001 |
Ai fini della presente Convenzione, i termini seguenti hanno il senso dato dalle definizioni che lo accompagnano. |
2002 |
Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile dei provvedimenti da prendere per adempiere gli obblighi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti. |
2003 |
Disturbo pregiudizievole: Disturbo che compromette il funzionamento d’un servizio di radionavigazione o altri servizi di sicurezza, o che deteriora gravemente, interrompe ripetutamente o impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazioni utilizzato in conformità del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
2004 |
Corrispondenza pubblica: Qualsiasi telecomunicazione che gli uffici e i posti messi a disposizione del pubblico devono accettare per la trasmissione. |
2005 |
Delegazione: L’insieme dei delegati e, se è il caso, dei rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati da uno stesso Paese. |
Ogni Membro è libero di comporre la sua delegazione a suo piacimento. Esso può segnatamente includervi, come delegati, consiglieri o addetti, delle persone appartenenti ad aziende private da lui riconosciute o persone appartenenti ad altre aziende private che si interessano delle telecomunicazioni. |
|
2006 |
Delegato: Persona inviata dal Governo d’un Membro dell’Unione a una Conferenza di plenipotenziari o persona che rappresenta il Governo o l’amministrazione d’un Membro dell’Unione a una conferenza amministrativa o a una riunione d’un Comitato consultivo internazionale. |
2007 |
Perito: Persona inviata da un organismo nazionale scientifico o industriale, autorizzato dal Governo o dall’amministrazione del suo Paese ad assistere alle riunioni delle commissioni di studi d’un Comitato consultivo internazionale. |
2008 |
Azienda privata: Ogni privato o società, per quanto non sia un’istituzione o un’agenzia governativa, che gestisce un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio di telecomunicazione internazionale o suscettibile di produrre disturbi nocivi a tale servizio. |
2009 |
Azienda privata riconosciuta: Ogni azienda privata che risponde alla definizione sopra indicata, la quale gestisce un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed alla quale gli obblighi indicati all’articolo 44 della Convenzione sono imposti dal Membro sul territorio del quale è situata la sede sociale di detta azienda oppure dal Membro che ha autorizzato questa azienda a stabilire e a esercitare un servizio di telecomunicazione sul suo territorio. |
2010 |
Osservatore: Persona inviata: |
|
|
|
|
|
|
conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione. |
|
2011 |
Radiocomunicazione: Telecomunicazione mediante le onde radioelettriche. |
Nota 1:
|
|
Nota 2:
|
|
2012 |
Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui emissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico in genere. Questo servizio può comprendere emissioni sonore, di televisione, o altre. |
2013 |
Servizio internazionale: Servizio di telecomunicazione tra uffici o posti di telecomunicazione di qualsiasi natura situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi. |
2014 |
Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra posti mobili e posti terrestri, o fra posti mobili. |
2015 |
Telecomunicazione: Ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura, per filo, per via radioelettrica, ottica o mediante altri sistemi elettromagnetici. |
2016 |
Telegramma: Scritto destinato a essere trasmesso per telegrafia, per essere recapitato al destinatario. Questo termine comprende pure il radiotelegramma, salvo specificazione contraria. |
2017 |
Telegrammi di servizio: Telegrammi scambiati tra: |
|
|
|
|
|
|
|
|
relativi alle telecomunicazioni pubbliche internazionali. |
|
2018 |
Telegrammi e conversazioni telefoniche di Stato: Sono i telegrammi e le conversazioni telefoniche che provengono da una delle autorità qui appresso indicate: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le risposte ai telegrammi di Stato qui sopra specificati sono pure considerate come telegrammi di Stato. |
|
2019 |
Telegrammi privati: Telegrammi che non siano telegrammi di Stato o di servizio. |
2020 |
Telegrafia: Forma di telecomunicazione nella quale le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all’arrivo sottoforma di un documento grafico; queste informazioni possono in certi casi essere presentate sotto un’ altra forma o registrate per un uso ulteriore. |
Nota:
|
|
2021 |
Telefonia: Forma di telecomunicazione essenzialmente destinata allo scambio d’informazioni in forma di parola. |
Allegato 3
(Si veda l’articolo 39)
Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni
Preambolo
In base alle disposizioni dell’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite e dell’articolo 26 della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, le Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni convengono quanto segue:
Protocollo addizionale I
Spese dell’Unione per il periodo dal 1983 al 1989
1.1 Il Consiglio d’amministrazione è autorizzato a stabilire il bilancio di previsione annuale dell’Unione in modo che le spese annue:
- del Consiglio d’amministrazione,
- del Segretariato generale,
- del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze,
- dei segretariati dei Comitati consultivi internazionali,
- dei laboratori e degli impianti tecnici dell’Unione,
- della cooperazione e dell’assistenza tecnica di cui beneficiano i Paesi in sviluppo
non superino le somme qui appresso per gli anni 1983 e seguenti, fino alla prossima Conferenza di plenipotenziari:
66 950 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
72 300 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
72 850 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
74 100 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
75 050 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
75 400 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
76 550 000 franchi svizzeri per l’anno 1989
1.2 Per gli anni posteriori al 1989, i bilanci di previsione annuali non dovranno oltrepassare la somma fissata per l’anno precedente.
1.3 Gli importi fissati qui sopra non comprendono gli importi destinati alle conferenze, alle riunioni, ai cicli di studi e ai progetti speciali inclusi nei paragrafi 2 e 3.
2. Il Consiglio d’amministrazione può autorizzare le spese relative alle conferenze citate al numero 109 della Convenzione nonché alle riunioni dei Comitati consultivi internazionali e dei cicli di studi. L’importo destinato a questo scopo deve coprire le spese relative alle riunioni preparatorie alle conferenze, ai lavori tra le sessioni, alle riunioni propriamente dette e a quelle che seguono immediatamente queste riunioni, comprese, se l’informazione è disponibile, le spese immediate che possono derivare dalle decisioni di queste conferenze o riunioni.
2.1 Durante gli anni dal 1983 al 1989, il bilancio di previsione adottato dal Consiglio d’amministrazione per le conferenze, le riunioni e i cicli di studi non deve superare gli importi seguenti:
a) Conferenze
1 950 000 |
di franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili, 1983. |
10 000 000 |
di franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande d’onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione 1984/1986 (bilancio di previsione 1983–1986). |
11 100 000 |
franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni su l’utilizzazione dell’orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest’orbita, 1985/1988 (bilancio di previsione 1983–1988). |
4 600 000 |
franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili, 1987 (bilancio di previsione 1986 e 1987). |
1 130 000 |
franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica, 1988 (bilancio di previsione 1987 e 1988). |
4 130 000 |
franchi svizzeri per la Conferenza di plenipotenziari, 1989. |
4 550 000 |
franchi svizzeri, per la messa in opera delle sole decisioni delle conferenze; questo importo, se non è utilizzato, non potrà essere trasferito ad altre rubriche del bilancio di previsione. Le spese relative sono sotto riserva d’approvazione del Consiglio d’amministrazione. |
b) Riunioni del CCIR
2 700 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
2 200 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
5 250 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
1 100 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
3 450 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
3 500 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
5 300 000 franchi svizzeri per l’anno 1989
c) Riunioni del CCITT
4 800 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
6 900 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
6 100 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
6 300 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
6 500 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
6 650 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
7 000 000 franchi svizzeri per l’anno 1989
d) Cicli di studi
800 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
200 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
420 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
200 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
330 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
200 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
330 000 franchi svizzeri per l’anno 1989
2.2 Se la Conferenza di plenipotenziari non si riunisce nel 1989, il Consiglio d’amministrazione deve stabilire il costo di ciascuna delle conferenze previste al numero 109 nonché un bilancio di previsione annuale per le riunioni dei Comitati consultivi internazionali tenuti dopo il 1989; in questo caso l’approvazione dei corrispondenti crediti a bilancio di previsione deve essere ottenuta in anticipo dai Membri dell’Unione conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 del presente Protocollo. I crediti corrispondenti non sono trasferibili.
2.3 Il Consiglio d’amministrazione può autorizzare un sorpasso dei limiti fissati per le riunioni e i cicli di studi in ognuno dei paragrafi 2.1 b), 2.1 c) e 2.1 d) qui sopra se tale sorpasso può essere compensato con somme stanziate entro i limiti delle spese:
- rimaste disponibili da un anno precedente, o
- da prelevare su un anno futuro.
3. Le spese consacrate al Progetto «Utilizzazione accresciuta del calcolatore da parte dell’IFRB», autorizzate dal Consiglio d’amministrazione, non possono eccedere le somme seguenti:
3 976 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1989
3.1 Il Consiglio d’amministrazione può autorizzare un sorpasso dei limiti summenzionati se tale sorpasso può essere compensato con somme stanziate entro i limiti delle spese:
- rimaste disponibili da un anno precedente, o
- da prelevare su un anno futuro.
4. Il Consiglio d’amministrazione valuta retrospettivamente ogni anno gli scarti intervenuti nei due anni trascorsi, gli scarti suscettibili di prodursi nell’ anno corrente e gli scarti probabili fondati sulle migliori valutazioni, suscettibili di prodursi nei due anni successivi (l’esercizio del preventivo successivo e quello che segue), sotto le rubriche seguenti:
4.1 scala degli stipendi, contributi a titolo di pensioni o indennità, comprese le indennità di posto, ammesse dalle Nazioni Unite per essere applicate al loro personale in funzione a Ginevra;
4.2 corso del cambio tra il franco svizzero e il dollaro degli Stati Uniti, nella misura in cui influisce sulle spese di personale pagato secondo la scala delle Nazioni Unite;
4.3 potere d’acquisto del franco svizzero in rapporto alle spese diverse da quelle concernenti il personale.
5. In funzione di questi dati, il Consiglio può autorizzare per l’esercizio del preventivo successivo (e provvisoriamente per l’esercizio che segue) spese fino a concorrenza degli importi indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 qui sopra, adattati in funzione del paragrafo 4 e tenuto conto dell’opportunità di finanziare una buona parte di questi aumenti mediante economie in seno all’organizzazione pur riconoscendo che certe spese non possono essere adattate rapidamente a scarti che sfuggono al controllo dell’Unione. Tuttavia, le spese effettive non possono superare l’importo risultante dagli scarti effettivi di cui al paragrafo 4 qui sopra.
6. Il Consiglio d’amministrazione ha l’obbligo di realizzare tutte le economie possibili. A tale scopo, esso deve fissare ogni anno le spese autorizzate al livello più basso possibile compatibile con i bisogni dell’Unione, entro i limiti fissati nei paragrafi 1, 2 e 3 qui sopra, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni del paragrafo 4.
7. Se i crediti che possono essere utilizzati dal Consiglio d’amministrazione in virtù dei paragrafi da 1 a 4 qui sopra non bastano per finanziare attività impreviste ma urgenti, il Consiglio può superare di meno dell’1 per cento i crediti del limite fissato dalla Conferenza di plenipotenziari. Se i crediti proposti superano il limite dell’1 per cento o più, il Consiglio può autorizzare questi crediti soltanto con l’approvazione della maggioranza dei Membri dell’ Unione debitamente consultati. Ogni consultazione dei Membri dell’Unione deve basarsi su un esposto completo dei fatti giustificanti una tale domanda.
8. Per fissare l’importo dell’unità contributiva di un anno qualsiasi, il Consiglio d’amministrazione tiene conto del programma delle conferenze e delle riunioni future e del loro costo rispettivo valutato, al fine di evitare vaste fluttuazioni da un anno all’altro.
Protocollo addizionale II
Procedura che devono seguire i Membri per scegliere la loro classe
di contribuzione
1. Ogni Membro informa il segretario generale, prima del 1 o luglio 1983, della classe di contribuzione che ha scelto nella tabella delle classi di contribuzione di cui al numero 111 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).
2. I Membri che non avranno fatto conoscere la loro decisione prima del 1 o luglio 1983 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 qui sopra saranno tenuti a versare un numero di unità identico a quello che versavano in virtù della Convenzione di Malaga‑Torremolinos (1973) 5 .
3. Alla prima riunione del Consiglio d’amministrazione che segue la messa in vigore della presente Convenzione, i Membri possono, con l’approvazione del Consiglio d’amministrazione, ridurre il livello di unità contributiva che hanno scelto se la loro posizione relativa di contribuzione in virtù della nuova Convenzione è sensibilmente meno buona della loro posizione in virtù della vecchia.
Protocollo addizionale III
Misure atte a dare alle Nazioni Unite la possibilità di applicare la Convenzione per quanto concerne qualsiasi mandato esercitato in virtù dell’articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite
La Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha deciso di prendere le misure seguenti al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di continuare ad applicare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni in seguito alla decisione della Conferenza di plenipotenziari di Malaga‑Torremolinos (1973) di sopprimere la qualità di Membro associato.
Si è convenuto che la possibilità di cui godono attualmente le Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell’articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite, ai sensi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Montreux (1965) 6 , sarà ricondotta ai sensi della Convenzione di Nairobi (1982) a partire dall’entrata in vigore di questa Convenzione. Ogni caso sarà esaminato dal Consiglio d’amministrazione dell’Unione.
Protocollo addizionale IV
Data d’entrata in funzione del segretario generale e del vicesegretario generale
Il segretario generale e il vicesegretario generale, eletti dalla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) nelle condizioni fissate da questa stessa Conferenza, entreranno in funzione il 1 o gennaio 1983.
Protocollo addizionale V
Data d’entrata in funzione dei membri del Comitato internazionale
di registrazione delle frequenze
I membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, eletti dalla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) nelle condizioni fissate da questa stessa Conferenza entreranno in funzione il 1 o maggio 1983.
Protocollo addizionale VI
Elezione dei direttori dei Comitati consultivi internazionali
La Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha adottato disposizioni che prevedono l’elezione dei direttori dei Comitati consultivi internazionali da parte della Conferenza di plenipotenziari. È stato deciso di applicare le misure seguenti a titolo interinale:
1. Fino alla prossima Conferenza di plenipotenziari, i direttori dei Comitati consultivi internazionali saranno eletti dalle loro assemblee plenarie, conformemente alla procedura stabilita dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga‑Torremolinos (1973) 7 .
2. I direttori dei Comitati consultivi internazionali, eletti in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 qui sopra, resteranno in funzione fino alla data alla quale i loro successori eletti dalla prossima Conferenza di plenipotenziari assumeranno le loro funzioni secondo la decisione di questa Conferenza.
Protocollo addizionale VII
Disposizioni transitorie
La Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha adottato le disposizioni seguenti che saranno applicate a titolo provvisorio fino all’entrata in vigore della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982):
1. Il Consiglio d’amministrazione, che sarà composto di 41 Membri eletti dalla Conferenza secondo la procedura fissata da detta Conferenza, potrà riunirsi subito dopo la sua elezione e svolgere i compiti che la Convenzione gli assegna.
2. Il presidente e il vicepresidente che il Consiglio d’amministrazione eleggerà nel corso della sua prima sessione resteranno in funzione fino all’elezione dei loro successori, che avrà luogo all’apertura della sessione annuale del 1984 del Consiglio.
In fede di che, i pienipotenziari rispettivi hanno firmato questi Protocolli addizionali in un esemplare e in ciascuna delle lingue inglese, cinese, spagnola, francese e russa. Questi Protocolli resteranno depositati negli archivi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne consegnerà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.
Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 27 dicembre 2004
La Svizzera rimane vincolata da tutte le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 1982 nei confronti dei seguenti Stati, che non hanno ratificato la Convenzione né la Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni del 22 dicembre 1992 o che non vi hanno aderito:
Afghanistan
Angola
Antigua e Barbuda
Iraq
Kiribati
Liberia
Libia
Sierra Leone
Somalia