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0.814.021.5

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono Adottato dalla 28a riunione delle Parti a Kigali il 15 ottobre 2016 Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 7 novembre 2018 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2019

RU 2018 5421

(Stato 10 aprile 2026)

Traduzione

Art. 1 Emendamento

Art. 1 par. 4

All’articolo 1 paragrafo 4 del Protocollo 1 , la parte di frase : «Allegato C o Allegato E» è sostituita dalla seguente : «Allegato C, Allegato E o Allegato F».

Art. 2 par. 5

All’articolo 2 paragrafo 5 del Protocollo, la parte di frase: «e all’articolo 2H» è sostituita dalla seguente: «e agli articoli 2H e 2J».

Art. 2 par. 8 lett. a), par. 9 lett. a) e par. 11

All’articolo 2 paragrafo 8 lettera a) e paragrafo 11 del Protocollo, la parte di frase: «articoli che vanno da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: «articoli che vanno da 2A a 2J». La modifica proposta all’articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto i) del Protocollo non concerne il testo italiano. All’articolo 2 paragrafo 9, la lettera a) punto ii) del Protocollo è rinumerata come lettera a) punto iii).

Alla fine dell’articolo 2 paragrafo 8 lettera a) del Protocollo è aggiunto il testo seguente:

  1. «Qualsiasi accordo di questo tipo può essere ampliato per comprendere obblighi relativi al consumo o alla produzione di cui all’articolo 2J, purché il totale combinato dei livelli calcolati di consumo o di produzione delle parti in causa non superi i livelli fissati dall’articolo 2J.».

All’articolo 2 paragrafo 9 del Protocollo dopo la lettera a) punto i) è aggiunta la seguente lettera a) punto ii):

  1. occorra adeguare i potenziali di riscaldamento globale specificati per le sostanze del gruppo I dell’Allegato A, dell’Allegato C e dell’Allegato F e, se occorre, quali adeguamenti dovrebbero essere apportati; e»
Art. 2J

Dopo l’articolo 2I del Protocollo è inserito il seguente articolo:

«Art. 2JIdrofluorocarburi

1. Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C, come indicato all’articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente:

  1. dal 2019 al 2023: 90 %
  2. dal 2024 al 2028: 60 %
  3. dal 2029 al 2033: 30 %
  4. dal 2034 al 2035: 20 %
  5. 2036 e anni successivi: 15 %

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente:

  1. dal 2020 al 2024: 95 %
  2. dal 2025 al 2028: 65 %
  3. dal 2029 al 2033: 30 %
  4. dal 2034 al 2035: 20 %
  5. 2036 e anni successivi: 15 %

3. Ciascuna Parte che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO2 equivalente:

  1. dal 2019 al 2023: 90 %
  2. dal 2024 al 2028: 60 %
  3. dal 2029 al 2033: 30 %
  4. dal 2034 al 2035: 20 %
  5. 2036 e anni successivi: 15 %

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate di cui all’Allegato F, per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO2 equivalente:

  1. dal 2020 al 2024: 95 %
  2. dal 2025 al 2028: 65 %
  3. dal 2029 al 2033: 30 %
  4. dal 2034 al 2035: 20 %
  5. 2036 e anni successivi: 15 %

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano tranne se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle Parti, beneficiano di una deroga.

6. Ciascuna Parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o delle sostanze dell’Allegato F assicura che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, le sue emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F, generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o All’allegato F sono distrutte nella misura del possibile avvalendosi di tecnologie approvate dalle Parti nel corso dello stesso periodo di dodici mesi.

7. Ciascuna Parte garantisce che la distruzione delle sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F generate da impianti che producono sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o all’Allegato F avviene unicamente ricorrendo alle tecnologie approvate dalle Parti.»

Art. 3

Il preambolo dell’articolo 3 del Protocollo è sostituito dal testo seguente:

«1. Ai fini degli articoli 2, da 2A a 2J e 5, ciascuna Parte stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze di cui all’allegato A, allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli calcolati di:»

All’articolo 3 del Protocollo, alla fine della lettera a), punto i), viene aggiunto il testo seguente: «, salvo se altrimenti specificato al paragrafo 2;»

Il testo seguente è aggiunto alla fine dell’articolo 3 del Protocollo:

  1. «; e
  2. delle emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o all’Allegato F, includendovi, tra l’altro, le emissioni provenienti da eventuali perdite dagli impianti, dagli sfiatatoi dei processi e dai dispositivi di distruzione, escludendo le emissioni catturate a fini di utilizzo, distruzione o stoccaggio.

2. Nel calcolo dei livelli, espressi in CO 2 equivalente, della produzione, del consumo, delle importazioni, delle esportazioni e delle emissioni di sostanze dell’Allegato F e delle sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C ai fini dell’articolo 2J, dell’articolo 2 paragrafo 5 e dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d), ciascuna Parte utilizza i potenziali di riscaldamento globale delle sostanze riportate nel gruppo I dell’Allegato A, nell’Allegato C e nell’Allegato F.»

Art. 4 par. 1 septies

All’articolo 4 del Protocollo, dopo il paragrafo 1 sexies è inserito il paragrafo seguente:

«1 septies . Sin dall’entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione delle sostanze controllate dell’Allegato F dagli Stati non aderenti al presente Protocollo.»

Art. 4 par. 2 septies

All’articolo 4 del Protocollo, dopo il paragrafo 2 sexies è inserito il paragrafo seguente:

«2 septies . Sin dall’entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato F verso gli Stati non aderenti al presente Protocollo.»

Art. 4 par. 5, 6 e 7

All’articolo 4 paragrafi 5, 6 e 7 del Protocollo, la parte di frase: «Allegati A, B, C, ed E» è sostituita dalla seguente: «Allegati A, B, C, E e F».

Art. 4 par. 8

All’articolo 4 paragrafo 8 del Protocollo, la parte di frase: «articoli che vanno da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: «articoli da 2A a 2J».

Art. 4B

All’articolo 4B del Protocollo, dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis . Ciascuna Parte istituisce e attua, entro il 1º gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo per quanto la riguarda, se tale data è posteriore, un sistema per il rilascio di licenze per l’importazione e l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato F siano esse nuove, usate, riciclate e rigenerate. Le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1, che stabiliscono di non essere in grado di istituire e attuare un tale sistema entro il 1º gennaio 2019 possono rinviare l’adozione di questi provvedimenti al 1º gennaio 2021.»

Art. 5

All’articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo, la parte di frase «2I» è sostituita dalla seguente: «2J».

All’articolo 5 paragrafi 5 e 6 del Protocollo, la parte di frase: «articolo 2I» è sostituita da: «articoli 2I e 2J».

La modifica proposta all’articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo non concerne il testo italiano .

All’articolo 5 del Protocollo, dopo il paragrafo 8 ter è inserito il paragrafo seguente:

«8 quater .

  1. Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all’articolo 2J, conformemente all’articolo 2 paragrafo 9, a ritardare l’osservanza delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:i)dal 2024 al 2028: 100 %ii)dal 2029 al 2034: 90 %iii)dal 2035 al 2039: 70 %iv)dal 2040 al 2044: 50 %v)2045 e anni successivi: 20 %;
  2. In deroga alla lettera a) di cui sopra, le Parti possono decidere che una delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all’articolo 2J, conformemente all’articolo 2 paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:(i)dal 2028 al 2031: 100 %(ii)dal 2032 al 2036: 90 %(iii)dal 2037 al 2041: 80 %(iv)dal 2042 al 2046: 70 %(v)2047 e anni successivi: 15 %;
  3. Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo.
  4. In deroga alla lettera c) di cui sopra, le Parti possono decidere che una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo.
  5. Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo.
  6. In deroga alla lettera e) di cui sopra, le Parti possono decidere che una Parte, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo.
  7. Le lettere da a) a f) del presente paragrafo si applicano ai livelli calcolati di produzione e di consumo, a meno che non si applichi una deroga per temperature ambienti elevate sulla base di criteri stabiliti dalle Parti.»

Art. 6

All’articolo 6 del Protocollo, la parte di frase: «negli articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: «negli articoli da 2A a 2J».

Art. 7 par. 2, 3 e 3 ter

All’articolo 7 paragrafo 2 del Protocollo dopo la frase«– all’Allegato E, per l’anno 1991,» è aggiunto il testo seguente:

  1. all’Allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, restando intesi che le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 forniranno tali dati per gli anni dal 2020 al 2022, ma che le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1, cui si applicano le lettere d) e f) del paragrafo 8quater dell’articolo 5, forniranno tali dati per gli anni dal 2024 al 2026;»

All’articolo 7 paragrafi 2 e 3 del Protocollo, le parole: «C e E» sono sostituite da: «C, E e F»

All’articolo 7 del Protocollo, dopo il paragrafo 3 bis , è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 ter . Ogni Parte fornisce al segretariato dei dati statistici sulle sue emissioni annuali delle sostanze controllate appartenenti al gruppo II dell’Allegato F per ciascun impianto di produzione, in conformità dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d) del Protocollo.»

Art. 7 par. 4

All’articolo 7 paragrafo 4 del Protocollo, dopo le parole: «dati statistici relativi» e «fornisce i dati», si aggiungono le parole seguenti: «alla produzione,», rispettivamente «sulla produzione,»

Art. 10 par. 1

All’articolo 10 paragrafo 1 del Protocollo, la parte di frase: «e articolo 2I» è sostituita dalla seguente: «, articolo 2I e articolo 2J».

All’articolo 10 del Protocollo, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«Se una delle Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 sceglie di avvalersi dei finanziamenti di un altro meccanismo di finanziamento per coprire una parte dei suoi costi incrementali convenuti, detta parte non è coperta dal meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 10 del presente Protocollo.»

Art. 17

All’articolo 17 del Protocollo, la parte di frase: «2A a 2I» è sostituita dalla se guente: «2A a 2J»

Allegato A

La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell’Allegato A del Protocollo:

Gruppo

Sostanze

Potenziale di riduzione dello strato d’ozono *

Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni

Gruppo I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7370

Nella tabella dell’Allegato A del Protocollo, l’espressione «Categoria II» è sostituita dall’espressione «Gruppo II».

Allegato C e Allegato F

La tabella riportata di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell’Allegato C del Protocollo:

Gruppo

Sostanza

Numero di isomeri

Ozono Riduzione Potenziale*

100 anni Potenziale Mondiale di riscaldamento***

Gruppo I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0,055

1810

CH2FCl

(HCFC-31)

1

0,02

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01 –0,04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02 –0,08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02 –0,06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

0,02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02 –0,04

609

CHFClCF3

(HCFC-124)**

0,022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007–0,05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008–0,05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02 –0,06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005–0,07

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

0,11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008–0,07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

0,065

2310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003–0,005

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015–0,07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01 –0,09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01 –0,08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01 –0,09

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02 –0,07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02 –0,10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05 –0,09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008–0,10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007–0,23

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01 –0,28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03 –0,52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004–0,09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005–0,13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007–0,12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009–0,14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001–0,01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005–0,04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003–0,03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002–0,02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002–0,02

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001–0,03

  1. Nei casi in cui è indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione dello strato di ozono), ai fini del Protocollo si considera il valore più elevato. Gli ODP elencati come un valore unico sono stati determinati mediante calcoli basati su misurazioni di laboratorio. I valori indicati per la gamma si basano su delle stime e sono meno affidabili. La gamma riguarda un gruppo di isomeri. Il valore superiore è la stima dell’ODP dell’isomero con l’ODP più elevato, e il valore inferiore è la stima dell’ODP dell’isomero con l’ODP più basso.
  2. Identifica le sostanze più sostenibili sotto il profilo commerciale i cui ODP devono essere utilizzati ai fini del Protocollo.
  3. Per le sostanze per le quali non è indicato un GWP si applica il valore per difetto 0 fino a quando non viene inserito un valore di GWP mediante la procedura di cui all’articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto ii).

L’Allegato seguente è aggiunto al Protocollo, dopo l’Allegato E:

«Allegato F

Sostanze controllate

Gruppo

Sostanza

Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni

Gruppo I

CHF2CHF2

HFC-134

1100

CH2FCF3

HFC-134a

1430

CH2FCHF2

HFC-143

353

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

1030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

1640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3500

CH3CF3

HFC-143a

4470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

Gruppo

Sostanza

Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni

Gruppo II

CHF3

HFC-23

14800»

Art. 2 Relazioni con l’emendamento del 1999

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all’emendamento adottato in occasione dell’undicesima riunione delle Parti, tenutasi a Pechino il 3 dicembre 1999 2 .

Art. 3 Relazioni con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici3 e il relativo Protocollo di Kyoto4

Questo emendamento non è destinato ad escludere gli idrofluorocarburi dal campo di applicazione degli impegni di cui agli articoli 4 e 12 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o agli articoli 2, 5, 7 e 10 del relativo Protocollo di Kyoto.

Art. 4 Entrata in vigore

Sotto riserva delle disposizioni del successivo paragrafo 2, il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.

I cambiamenti all’articolo 4 del Protocollo, «Regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati non parti del Protocollo» di cui all’articolo 1 del presente emendamento entrano in vigore il 1° gennaio 2033, a condizione che siano stati depositati almeno settanta strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.

Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un’organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge al numero di strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Dopo l’entrata in vigore del presente emendamento, come indicato ai paragrafi 1 e 2, questo emendamento entra in vigore per tutte le altre Parti aderenti al Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 5 Applicazione provvisoria

Ogni Parte può, in qualsiasi momento prima che il presente emendamento entri in vigore, dichiarare che applicherà provvisoriamente le misure di regolamentazione di cui all’articolo 2J e i corrispondenti obblighi di informazione di cui all’articolo 7, in attesa dell’entrata in vigore dell’emendamento. (Seguono le firme)

0.814.021.5

Campo d’applicazione il 10 aprile 20265

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania*

18 gennaio

2019

18 aprile

2019

Andorra

23 gennaio

2019

23 aprile

2019

Angola

16 novembre

2020

14 febbraio

2021

Arabia Saudita

10 settembre

2025

9 dicembre

2025

Argentina

22 novembre

2019

20 febbraio

2020

Armenia

2 maggio

2019

31 luglio

2019

Australia

27 ottobre

2017

1° gennaio

2019

Austria

27 settembre

2018

1° gennaio

2019

Azerbaigian

24 novembre

2025

22 febbraio

2026

Bahamas

30 maggio

2023

28 agosto

2023

Bahrein

1° luglio

2024

29 settembre

2024

Bangladesh

8 giugno

2020

6 settembre

2020

Barbados

19 aprile

2018

1° gennaio

2019

Belgio

4 giugno

2018

1° gennaio

2019

Belize

3 ottobre

2023

1° gennaio

2024

Benin

19 marzo

2018

1° gennaio

2019

Bhutan

27 settembre

2019

26 dicembre

2019

Bielorussia

3 novembre

2022

1° febbraio

2023

Bolivia

9 ottobre

2020

7 gennaio

2021

Bosnia ed Erzegovina

26 maggio

2021

24 agosto

2021

Botswana

19 settembre

2020

18 dicembre

2020

Brasile

19 ottobre

2022

17 gennaio

2023

Brunei

18 settembre

2025

17 dicembre

2025

Bulgaria

1° maggio

2018

1° gennaio

2019

Burkina Faso

26 luglio

2018

1° gennaio

2019

Burundi

26 marzo

2021

24 giugno

2021

Cambogia

8 aprile

2021

7 luglio

2021

Camerun

24 agosto

2021

22 novembre

2021

Canada

3 novembre

2017

1° gennaio

2019

Capo Verde

28 ottobre

2020

26 gennaio

2021

Ceca, Repubblica

27 settembre

2018

1° gennaio

2019

Ciad

26 marzo

2019

24 giugno

2019

Cile

19 settembre

2017

1° gennaio

2019

Cina*

17 giugno

2021

15 settembre

2021

Macao

17 giugno

2021

15 settembre

2021

Cipro**

22 luglio

2019

20 ottobre

2019

Colombia

25 febbraio

2021

26 maggio

2021

Comore

16 novembre

2017

1° gennaio

2019

Congo (Brazzaville)

16 giugno

2022

14 settembre

2022

Corea (Nord)

21 settembre

2017

1° gennaio

2019

Corea (Sud)

19 gennaio

2023

19 aprile

2023

Costa Rica

23 maggio

2018

1° gennaio

2019

Côte d’Ivoire

29 novembre

2017

1° gennaio

2019

Croazia

6 dicembre

2018

1° gennaio

2019

Cuba

20 giugno

2019

18 settembre

2019

Danimarca a

6 dicembre

2018

1° gennaio

2019

Ecuador

22 gennaio

2018

1° gennaio

2019

Egitto

22 agosto

2023

20 novembre

2023

El Salvador

13 settembre

2021

12 dicembre

2021

Emirati Arabi Uniti

19 aprile

2024

18 luglio

2024

Eritrea

7 febbraio

2023

8 maggio

2023

Estonia

27 settembre

2018

1° gennaio

2019

Eswatini

24 novembre

2020

22 febbraio

2021

Etiopia

5 luglio

2019

3 ottobre

2019

Figi

16 giugno

2020

14 settembre

2020

Filippine

3 novembre

2022

1° febbraio

2023

Finlandia

14 novembre

2017

1° gennaio

2019

Francia

29 marzo

2018

1° gennaio

2019

Gabon

28 febbraio

2018

1° gennaio

2019

Gambia

5 maggio

2021

3 agosto

2021

Georgia

11 luglio

2023

9 ottobre

2023

Germania**

14 novembre

2017

1° gennaio

2019

Ghana

2 agosto

2019

31 ottobre

2019

Giappone

18 dicembre

2018

1° gennaio

2019

Gibuti

8 marzo

2024

6 giugno

2024

Giordania

16 ottobre

2019

14 gennaio

2020

Grecia*

5 ottobre

2018

1° gennaio

2019

Grenada

29 maggio

2018

1° gennaio

2019

Guatemala

11 gennaio

2024

10 aprile

2024

Guinea

5 dicembre

2019

4 marzo

2020

Guinea-Bissau

22 ottobre

2018

1° gennaio

2019

Haiti

8 aprile

2026

7 luglio

2026

Honduras

28 gennaio

2019

28 aprile

2019

India

27 settembre

2021

26 dicembre

2021

Indonesia

14 dicembre

2022

14 marzo

2023

Irlanda

12 marzo

2018

1° gennaio

2019

Islanda

25 gennaio

2021

25 aprile

2021

Isole Marshall

15 maggio

2017

1° gennaio

2019

Isole Salomone

23 maggio

2022

21 agosto

2022

Italia

25 maggio

2022

23 agosto

2022

Kenya

22 settembre

2023

21 dicembre

2023

Kirghizistan

8 settembre

2020

7 dicembre

2020

Kiribati

26 ottobre

2018

1° gennaio

2019

Kuwait

4 novembre

2024

2 febbraio

2025

Laos

16 novembre

2017

1° gennaio

2019

Lesotho

7 ottobre

2019

5 gennaio

2020

Lettonia

17 agosto

2018

1° gennaio

2019

Libano

5 febbraio

2020

5 maggio

2020

Liberia

12 luglio

2020

10 ottobre

2020

Liechtenstein

16 settembre

2020

15 dicembre

2020

Lituania

24 luglio

2018

1° gennaio

2019

Lussemburgo

16 novembre

2017

1° gennaio

2019

Macedonia del Nord

12 marzo

2020

10 giugno

2020

Malawi

21 novembre

2017

1° gennaio

2019

Malaysia

21 ottobre

2020

19 gennaio

2021

Maldive

13 novembre

2017

1° gennaio

2019

Mali

31 marzo

2017

1° gennaio

2019

Malta

19 dicembre

2025

19 marzo

2026

Marocco

22 aprile

2022

21 luglio

2022

Mauritania

11 novembre

2025

9 febbraio

2026

Maurizio

1° ottobre

2019

30 dicembre

2019

Messico

25 settembre

2018

1° gennaio

2019

Micronesia

12 maggio

2017

1° gennaio

2019

Moldova

22 settembre

2023

21 dicembre

2023

Mongolia

27 luglio

2022

25 ottobre

2022

Montenegro

23 aprile

2019

22 luglio

2019

Mozambico

16 gennaio

2020

15 aprile

2020

Namibia

16 maggio

2019

14 agosto

2019

Nauru

3 novembre

2022

1° febbraio

2023

Nepal

6 agosto

2025

4 novembre

2025

Nicaragua

30 settembre

2020

29 dicembre

2020

Niger

29 agosto

2018

1° gennaio

2019

Nigeria

20 dicembre

2018

1° gennaio

2019

Norvegia

6 settembre

2017

1° gennaio

2019

Nuova Zelanda b

3 ottobre

2019

1° gennaio

2020

Cook, Isole

22 agosto

2019

20 novembre

2019

Niue

24 aprile

2018

1° gennaio

2019

Oman

8 novembre

2024

6 febbraio

2025

Paesi Bassi

8 febbraio

2018

1° gennaio

2019

Pakistan

22 ottobre

2025

20 gennaio

2026

Palau

29 agosto

2017

1° gennaio

2019

Panama

28 settembre

2018

1° gennaio

2019

Papua Nuova Guinea

12 novembre

2024

10 febbraio

2025

Paraguay

1° novembre

2018

1° gennaio

2019

Perù

7 agosto

2019

5 novembre

2019

Polonia

7 gennaio

2019

7 aprile

2019

Portogallo

17 luglio

2018

1° gennaio

2019

Regno Unito

14 novembre

2017

1° gennaio

2019

Gibilterra

18 ottobre

2019

18 ottobre

2019

Isola di Man

25 febbraio

2021

25 febbraio

2021

Repubblica Centrafricana

15 ottobre

2025

13 gennaio

2026

Repubblica Dominicana

14 aprile

2021

13 luglio

2021

Romania

1° luglio

2020

29 settembre

2020

Ruanda

23 maggio

2017

1° gennaio

2019

Russia

3 ottobre

2020

1o gennaio

2021

Saint Kitts e Nevis

29 agosto

2025

27 novembre

2025

Saint Vincent e Grenadine

7 novembre

2022

5 febbraio

3023

Samoa

23 marzo

2018

1° gennaio

2019

San Marino

20 ottobre

2020

18 gennaio

2021

Santa Lucia

2 novembre

2021

31 gennaio

2022

Santa Sede*

17 giugno

2020 A

15 settembre

2020

São Tomé e Príncipe

4 ottobre

2019

2 gennaio

2020

Seicelle

20 agosto

2019

18 novembre

2019

Senegal

31 agosto

2018

1° gennaio

2019

Serbia

8 ottobre

2021

6 gennaio

2022

Sierra Leone

15 giugno

2020

13 settembre

2020

Singapore

1° giugno

2022

30 agosto

2022

Siria

5 aprile

2021

4 luglio

2021

Slovacchia

16 novembre

2017

1° gennaio

2019

Slovenia

7 dicembre

2018

1° gennaio

2019

Somalia

27 novembre

2019

25 febbraio

2020

Spagna

9 giugno

2023

7 settembre

2023

Sri Lanka

28 settembre

2018

1° gennaio

2019

Stati Uniti

31 ottobre

2022

29 gennaio

2023

Sudafrica

1° agosto

2019

30 ottobre

2019

Svezia

17 novembre

2017

1° gennaio

2019

Svizzera

7 novembre

2018

1° gennaio

2019

Tagikistan

29 giugno

2022

27 settembre

2022

Thailandia

3 aprile

2024

2 luglio

2024

Tanzania

25 marzo

2022

23 giugno

2022

Togo

8 marzo

2018

1° gennaio

2019

Tonga

17 settembre

2018

1° gennaio

2019

Trinidad e Tobago

17 novembre

2017

1° gennaio

2019

Tunisia

27 agosto

2021

25 novembre

2021

Turchia*

10 novembre

2021

8 febbraio

2022

Turkmenistan

31 agosto

2020

29 novembre

2020

Tuvalu

21 settembre

2017

1° gennaio

2019

Uganda

21 giugno

2018

1° gennaio

2019

Ungheria

14 settembre

2018

1° gennaio

2019

Unione europea*

27 settembre

2018

1° gennaio

2019

Uruguay

12 settembre

2018

1° gennaio

2019

Vanuatu

20 aprile

2018

1° gennaio

2019

Venezuela

5 dicembre

2022

5 marzo

2023

Vietnam

27 settembre

2019

26 dicembre

2019

Zambia

15 marzo

2021

13 giugno

2021

Zimbabwe

18 ottobre

2022

16 gennaio

2023

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. L’Emendamento al Prot. di Montreal non si applica alla Groenlandia.
  5. L’Emendamento al Prot. di Montreal non si applica a Tokelau.