È istituita un’organizzazione permanente per promuovere l’attuazione del programma esposto nel preambolo della presente Costituzione e nella Dichiarazione sugli scopi dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, adottata a Filadelfia il 10 maggio 1944, il testo della quale si trova allegato alla presente Costituzione.
Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro sono gli Stati che erano Membri dell’Organizzazione il 1 o novembre 1945 e tutti gli altri Stati che lo diventeranno conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Qualsiasi Membro originario delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato ammesso in qualità di membro delle Nazioni Unite con decisione dell’Assemblea generale, conformemente alle disposizioni della Carta può diventare Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro comunicando al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro può parimente ammettere dei Membri nell’Organizzazione a maggioranza dei due terzi dei delegati presenti alla sessione, compresi i due terzi dei delegati governativi presenti e volanti. Questa ammissione diventerà effettiva quando il governo del nuovo Membro avrà comunicato al Direttore dell’Ufficio internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell’Organizzazione.
Nessun Membro potrà uscire dall’Organizzazione internazionale del Lavoro senza avere preventivamente comunicato la sua intenzione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. Siffatta dichiarazione avrà effetto due anni dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore generale con la riserva che il Membro a questa data abbia adempito tutti gli obblighi finanziari risultanti dalla sua qualità di Membro. Nel caso in cui un Membro abbia ratificato una convenzione internazionale del lavoro, questa uscita non infirmerà in modo alcuno la validità, per il periodo previsto dalla convenzione, degli obblighi risultanti dalla convenzione stessa o che ad essa si riferiscono.
Nel caso in cui uno Stato avesse cessato di essere Membro dell’Organizzazione, la sua riammissione come Membro sarà disciplinata dalle norme dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo.