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0.822.721.9

Convenzione n. 119
concernente la sicurezza delle macchine

RU1993 1738; FF1991III 689

Traduzione1

Conclusa a Ginevra il 25 giugno 1963
Approvata dall’Assemblea federale il 28 gennaio 19922
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 giugno 1992
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 giugno 1993

(Stato 18 agosto 2010)

La Conferenza generale dell ’ Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitavisi il 5 giugno 1963 nella quarantasettesima sessione;

Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative al divieto di vendita, locazione ed impiego di macchine sprovviste di appropriati dispositivi di sicurezza, questione che costituisce il quarto punto dell’ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale;

Adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno millenovecentosessantatré, la convenzione qui di seguito, che sarà denominata Convenzione sulla sicurezza delle macchine, 1963:

Parte I Disposizioni generali

Art. 1

Tutte le macchine, nuove o d’occasione, mosse da una forza che non sia umana, sono da considerarsi macchine ai fini dell’applicazione della presente convenzione.

L’autorità competente di ogni Paese determina se e in quale misura macchine, nuove o d’occasione, mosse dalla forza umana, presentano pericoli per l’integrità fisica dei lavoratori e sono da considerarsi macchine ai fini dell’applicazione della presente convenzione. Tali decisioni vengono prese dopo consultazione delle organizzazioni operaie e padronali interessate più rappresentative. L’iniziativa della consultazione può essere presa da una qualsiasi di tali organizzazioni.

Le disposizioni della presente convenzione:

  1. si applicano ai veicoli stradali o ferroviari, in movimento, soltanto nei casi in cui è messa in pericolo la sicurezza del personale di guida;
  2. si applicano alle macchine agricole mobili soltanto nei casi in cui è messa in pericolo la sicurezza dei lavoratori a contatto con le medesime.

Parte II Vendita, locazione, cessione ad altro titolo e esposizione

Art. 2

La vendita e la locazione di macchine i cui elementi pericolosi, specificati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, sono sprovvisti di dispositivi di sicurezza appropriati devono essere vietate dalla legislazione nazionale o impedite mediante altri provvedimenti di pari efficacia.

La cessione ad altro titolo e l’esposizione di macchine i cui elementi pericolosi, specificati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, sono sprovvisti di dispositivi di sicurezza appropriati devono, nella misura stabilita dalle autorità competenti, essere vietate dalla legislazione nazionale o impedite mediante altri provvedimenti di pari efficacia. Tuttavia, il fatto di togliere provvisoriamente, durante l’esposizione di una macchina, dispositivi di sicurezza a fini dimostrativi, non è da considerarsi un’infrazione della presente disposizione, a condizione che vengano prese le precauzioni adatte a proteggere le persone da qualsiasi rischio.

Ogni bullone, vite di arresto e chiavetta, nonché altri pezzi che sporgono sulle parti mobili delle macchine in movimento, che potrebbero anch’essi presentare pericoli per le persone che vi entrano in contatto e che sono designati dall’autorità competente, devono essere concepiti, incassati o protetti in modo da prevenire tali pericoli.

Ogni volano, ingranaggio, cono o cilindro di frizione, camma, puleggia, cinghia, pignone, vite senza fine, biella e guida di scorrimento, nonché gli alberi (comprese le estremità) e altri elementi di trasmissione che potrebbero anch’essi presentare pericoli per le persone che vi entrano in contatto – quando sono in movimento – e che sono designati dall’autorità competente, devono essere concepiti o protetti in modo da prevenire tali pericoli. I comandi delle macchine devono essere concepiti o protetti in modo da prevenire qualsiasi pericolo.

Art. 3

Le disposizioni dell’articolo 2 non si applicano alle macchine o a componenti pericolose specificate in detto articolo:

  1. costruite in maniera da offrire una sicurezza identica a quella di dispositivi di sicurezza adeguati;
  2. installate o collocate in modo tale da offrire una sicurezza identica a quella di dispositivi di sicurezza adeguati.

Macchine costruite in modo tale che le condizioni previste ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 2 non sarebbero soddisfatte completamente durante le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di sostituzione di parti operanti, di messa a punto – a condizione tuttavia che tali operazioni possano essere effettuate conformemente alle norme di sicurezza comuni – non sono, per questo motivo, oggetto del divieto di vendita, di locazione, di cessione ad altro titolo o d’esposizione, previsto ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo.

Le disposizioni dell’articolo 2 non si applicano laddove la vendita o la cessione ad altro titolo siano effettuate allo scopo di mettere le macchine in deposito, tra i materiali di scarto o in riparazione. Tuttavia, tali macchine non devono essere vendute, affittate, cedute ad altro titolo o esposte dopo il deposito o la riparazione, a meno che non rispondano alle condizioni previste all’articolo 2.

Art. 4

L’obbligo di applicare le disposizioni dell’articolo 2 deve incombere al venditore, al noleggiatore, a chi cede la macchina ad altro titolo o all’espositore, nonché, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale, ai loro rispettivi mandatari. Il fabbricante che vende, affitta, cede ad altro titolo o espone macchine ha lo stesso obbligo.

Art. 5

Ogni Membro può prevedere una deroga provvisoria alle disposizioni dell’articolo 2.

Le condizioni e la durata di tale deroga provvisoria, che non può superare i tre anni a partire dell’entrata in vigore della presente convenzione per i Membri interessati, devono essere determinate dalla legislazione nazionale o mediante altri provvedimenti di pari efficacia.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’autorità competente deve consultare le organizzazioni padronali e operaie interessate più rappresentative, nonché, se del caso, le organizzazioni di fabbricanti.

Parte III Impiego

Art. 6

L’impiego di macchine di cui un qualsiasi elemento pericoloso, comprese la parti operanti (zone d’operazione), sia sprovvisto di dispositivi di sicurezza appropriati deve essere impedito dalla legislazione nazionale o mediante altri provvedimenti di pari efficacia. Tuttavia, il divieto può essere allentato qualora il rispetto integrale pregiudichi l’impiego della macchina.

Le macchine devono essere protette onde rispettare il disciplinamento e le norme nazionali di sicurezza e di igiene del lavoro.

Art. 7

L’obbligo di applicare le disposizioni dell’articolo 6 deve incombere al datore di lavoro.

Art. 8

Le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano alle macchine o alle componenti di macchine costruite in maniera da offrire una sicurezza identica a quella di dispositivi di sicurezza adeguati.

Le disposizioni dell’articolo 6 e dell’articolo 11 non ostacolano le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di sostituzione di parti operanti o di messa a punto delle macchine o componenti di macchine, effettuate conformemente alle comuni norme di sicurezza.

Art. 9

Ogni Membro può prevedere una deroga provvisoria alle disposizioni dell’articolo 6.

Le condizioni e la durata di tale deroga provvisoria, che non può superare i tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione devono essere stabilite dalla legislazione nazionale o mediante altri provvedimenti di pari efficacia.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’autorità competente deve consultare le organizzazioni padronali e operaie interessate più rappresentative.

Art. 10

Il datore di lavoro deve prendere provvedimenti per mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale nell’ambito della sicurezza delle macchine e deve informarli, in modo adeguato, dei pericoli comportati dall’uso delle macchine, nonché delle precauzioni da prendere.

Il datore di lavoro deve creare e mantenere un ambiente di lavoro tale da mettere i lavoratori addetti alle macchine, oggetto della presente convenzione, al riparo da qualsiasi pericolo.

Art. 11

I lavoratori non devono usare una macchina senza che siano messi in funzione i dispositivi di sicurezza di cui essa è dotata. Non potrà essere richiesto a nessun lavoratore di utilizzare una macchina senza che il dispositivo di sicurezza di cui essa è dotata sia in funzione.

I lavoratori non devono rendere inoperanti i dispositivi di sicurezza di cui à dotata la macchina che utilizzano. I dispositivi di sicurezza di cui è dotata una macchina destinata a essere impiegata da un lavoratore non devono essere resi inoperanti.

Art. 12

La ratificazione della presente convenzione non pregiudica i diritti che derivano per i lavoratori dalle legislazioni nazionali nell’ambito della sicurezza sociale e dell’assicurazione sociale.

Art. 13

Le disposizioni della presente parte della convenzione relative agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori si applicano, se l’autorità competente decide in tal senso e nella misura da essa stabilita, ai lavoratori indipendenti.

Art. 14

Ai fini dell’applicazione della presente parte della convenzione, il termine «datore di lavoro» designa ugualmente, ove occorra, il mandatario del datore di lavoro come inteso nella legislazione nazionale.

Parte IV Provvedimenti d’applicazione

Art. 15

Onde assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione, occorre prendere tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli che prevedono sanzioni adeguate.

Ogni Membro che ratifica la presente convenzione si impegna a incaricare servizi di ispezione appropriati del controllo dell’applicazione delle disposizioni o di verificare che un’ispezione adeguata sia assicurata.

Art. 16

Ogni legislazione nazionale che rende efficaci le disposizioni della presente convenzione deve essere elaborata dall’autorità competente dopo la consultazione delle organizzazioni padronali e operaie interessate più rappresentative, nonché, se del caso, delle organizzazioni di fabbricanti.

Parte V Campo d’applicazione

Art. 17

Le disposizioni della presente convenzione si applicano a tutti i settori di attività economica, a meno che il Membro che ratifica la convenzione non ne limiti l’applicazione allegando una dichiarazione all’atto di ratifica.

Nel caso di una dichiarazione che limita in tal modo l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione:

  1. le disposizioni della convenzione sono da applicarsi almeno alle imprese o ai settori di attività economica che l’autorità competente, dopo aver consultato i servizi dell’ispezione del lavoro e le organizzazioni padronali e operaie interessate più rappresentative, ritiene importanti utenti di macchine. L’iniziativa della consultazione può essere presa da una qualsiasi di dette organizzazioni;
  2. il Membro deve indicare, nei rapporti da sottoporre in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro3, quali sono stati i progressi realizzati in vista di un’applicazione più estesa delle disposizioni della convenzione.

Ogni Membro che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può annullarla in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, mediante una dichiarazione ulteriore.

Parte VI Disposizioni finali

Art. 18

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 19

La presente Convenzione vincolerà unicamente i membri dell’Organizzazione Generale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

In seguito, detta Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Art. 20

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dall’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e potrà in seguito denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Art. 21

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.

Il Direttore Generale, notificando ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sia stata comunicata, richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 22

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 4 , informazioni esaurienti concernenti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, in conformità dei precedenti articoli.

Art. 23

Ogni qualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 24

Qualora la Conferenza adottasse una nuova Convenzione avente per oggetto una revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

  1. la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l’articolo 20 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, con la riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione riveduta.

Art. 25

I testi in lingua francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Campo d'applicazione il 18 agosto 20105

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

12 giugno

1969

12 giugno

1970

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Belarus

11 marzo

1970

11 marzo

1971

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Brasile

16 aprile

1992

16 aprile

1993

Cipro

29 marzo

1965

29 marzo

1966

Congo (Brazzaville)

23 novembre

1964

23 novembre

1965

Congo (Kinshasa)

5 settembre

1967

5 settembre

1968

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Danimarca*

22 dicembre

1989

22 dicembre

1990

Dominicana, Repubblica

9 marzo

1965

9 marzo

1966

Ecuador

3 ottobre

1969

3 ottobre

1970

Finlandia

15 agosto

1969

15 agosto

1970

Ghana

18 marzo

1965

18 marzo

1966

Giappone

31 luglio

1973

31 luglio

1974

Giordania

4 maggio

1964

4 maggio

1965

Guatemala

26 febbraio

1964

21 aprile

1965

Guinea

12 dicembre

1966

12 dicembre

1967

Iraq

6 marzo

1987

6 marzo

1988

Italia

5 maggio

1971

5 maggio

1972

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Kuwait

23 novembre

1964

23 novembre

1965

Lettonia

8 marzo

1993

8 marzo

1994

Lussemburgo

8 aprile

2008

8 aprile

2009

Macedonia

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

1° giugno

1964

1° giugno

1965

Malaysia

6 giugno

1974

6 giugno

1975

Malta

9 giugno

1988

9 giugno

1989

Marocco

22 luglio

1974

22 luglio

1975

Moldova

4 aprile

2003

4 aprile

2004

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Nicaragua

1° ottobre

1981

1° ottobre

1982

Niger

23 novembre

1964

23 novembre

1965

Norvegia*

10 dicembre

1969

10 dicembre

1970

Panama

15 luglio

1971

15 luglio

1972

Paraguay

10 luglio

1967

10 luglio

1968

Polonia

3 febbraio

1977

3 febbraio

1978

Rep. Centrafricana

9 giugno

1964

9 giugno

1965

Russia

4 novembre

1969

4 novembre

1970

San Marino

19 aprile

1988

19 aprile

1989

Serbia

24 novembre

2000 S

24 novembre

2000

Sierra Leone

21 aprile

1964

21 aprile

1965

Siria

10 giugno

1965

10 giugno

1966

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

30 novembre

1971

30 novembre

1972

Svezia

29 dicembre

1964

29 dicembre

1965

Svizzera*

16 giugno

1992

16 giugno

1993

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tunisia

14 aprile

1970

14 aprile

1971

Turchia

13 novembre

1967

13 novembre

1968

Ucraina

17 giugno

1970

17 giugno

1971

Uruguay

2 giugno

1977

2 giugno

1978

*

Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Riserve e dichiarazioni

Danimarca

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 paragrafo 1 della convenzione, la Danimarca ha escluso dal campo d’applicazione le macchine sottoposte all’ispezione navale nazionale.

Norvegia

Conformemente all’articolo 17 paragrafo 1 della convenzione, lo strumento di ratificazione contiene la dichiarazione seguente:

La convenzione si applica soltanto:

  1. Alle imprese che occupano almeno un lavoratore o che utilizzano una forza motrice superiore a 1 CV (cfr. legge relativa alla protezione dei lavoratori, del 7 dicembre 1956, ari. 1) e
  2. Alle navi, imbarcazioni e chiatte sottoposte al controllo conformemente alla legge relativa al controllo dello Stato sullo stato di navigabilità delle navi, ecc., dei 9 giugno 1903 (cfr. in particolare l’art. 1, 2), alla legge relativa all’ispezione pubblica delle spedizioni alle regioni artiche che implicano lo svernamento, dei 6 agosto 1915, e
  3. Alle prescrizioni promulgate in virtù di queste leggi.

Secondo le regole del diritto vigente, le navi, imbarcazioni e chiatte seguenti sono sottoposte al controllo obbligatorio:

  1. Navi e imbarcazioni passeggeri, di tutte le grandezze.
  2. Navi esistenti di 50 o più tonnellate di stazza lorda che non sono utilizzate per la pesca, la caccia alla balena e alle foche o alla navigazione di diporto (ossia le navi da carico) come pure siffatte navi e imbarcazioni a propulsione meccanica in costruzione, tra le 25 e le 50 tonnellate di stazza lorda.
  3. Le navi da pesca, le navi utilizzate per la caccia alle foche e le baleniere di una lunghezza fuori tutta di almeno 10,67 metri.
  4. Le navi di tutte le grandezze utilizzate per la caccia alla balena e alle foche nell’Oceano Glaciale.
  5. Le chiatte di lungo corso e le chiatte che navigano lungo la costa di Jaeren e attraverso i Vestfjord e utilizzate per la navigazione costiera in altri luoghi (compresa la costa occidentale della Svezia, il Cattegat e i Belts danesi) su distanze di oltre 25 miglia marine fuori dall’arcipelago costiero.
  6. Le navi, imbarcazioni e chiatte di tutte le grandezze per quanto concerne gli equipaggiamenti di carico e scarico e l’attrezzatura come pure le caldaie e altri equipaggiamenti per i quali il controllo è stato reso obbligatorio in virtù di prescrizioni particolari.

Svizzera

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, la Svizzera non intende far uso della possibilità di estendere ai lavoratori indipendenti l’applicazione della convenzione.