Tutte le macchine, nuove o d’occasione, mosse da una forza che non sia umana, sono da considerarsi macchine ai fini dell’applicazione della presente convenzione.
L’autorità competente di ogni Paese determina se e in quale misura macchine, nuove o d’occasione, mosse dalla forza umana, presentano pericoli per l’integrità fisica dei lavoratori e sono da considerarsi macchine ai fini dell’applicazione della presente convenzione. Tali decisioni vengono prese dopo consultazione delle organizzazioni operaie e padronali interessate più rappresentative. L’iniziativa della consultazione può essere presa da una qualsiasi di tali organizzazioni.
Le disposizioni della presente convenzione:
- si applicano ai veicoli stradali o ferroviari, in movimento, soltanto nei casi in cui è messa in pericolo la sicurezza del personale di guida;
- si applicano alle macchine agricole mobili soltanto nei casi in cui è messa in pericolo la sicurezza dei lavoratori a contatto con le medesime.