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Convenzione
mediante scambio di note del 23 febbraio e 5 marzo 1999
tra il Governo della Confederazione svizzera
e il Governo della Repubblica federale di Germania
su un disciplinamento liberalizzato applicabile al personale
di stand d’esposizioni e di montaggio

RU 2000 2664

RU 2000 2664

Entrata in vigore il 5 marzo 1999

(Stato 5 marzo 1999)

Traduzione 1

Il capo
del Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna, 5 marzo 1999

S.E.
Signor Klaus Bald
Ambasciatore della Repubblica federale
di Germania
Willadingweg 83

3000 Berna 16

Signor Ambasciatore,

ho l’onore di accusare buona ricevuta della Sua nota del 23 febbraio 1999, il cui tenore è il seguente:

«A nome del Governo della Repubblica federale di Germania, con riferimento al colloquio svoltosi a Berlino l’11 settembre 1996 in vista dell’ulteriore sviluppo delle relazioni economiche, ho l’onore di proporle la conclusione della seguente Convenzione tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Confederazione svizzera su un disciplinamento liberalizzato applicabile al personale di stand d’esposizioni e di montaggio:

  1. Stand d’esposizioni: I lavoratori qualificati cittadini di uno Stato contraente e impiegati da imprese con sede in quello Stato, che sono inviati temporaneamente nell’altro Stato contraente per montare, smontare o tenere stand d’esposizioni, sono esentati dall’obbligo di ottenere un permesso di dimora e di lavoro per una durata di 90 giorni al massimo per anno civile.
  2. Montatori: I lavoratori cittadini di uno Stato contraente e impiegati da imprese con sede in quello Stato, che sono inviati temporaneamente nell’altro Stato contraente per:a.eseguire lavori di montaggio, manutenzione o riparazione d’impianti, di macchine o di apparecchi operazionali forniti dall’impresa o assicurarne la messa in servizio, oppureb.controllare, al momento del loro arrivo, le macchine operazionali comandate o altri oggetti o ricevere istruzioni sul loro funzionamento
  3. sono esentati dall’obbligo di ottenere un permesso di dimora e di lavoro per una durata di 90 giorni al massimo per anno civile.
  4. Proroga del soggiorno:3.1Se l’attività supera eccezionalmente la durata massima stabilita ai numeri 1 e 2, la durata dell’esenzione dall’obbligo del permesso di lavoro nella Repubblica federale di Germania è prorogata fino alla fine dei lavori, previo assenso della competente autorità tedesca giusta il numero 9. In tal caso, il lavoratore deve tuttavia essere in possesso di un permesso di dimora. Questo va richiesto senza indugio presso la competente autorità locale.3.2Se l’attività supera eccezionalmente la durata massima stabilita alle cifre 1 e 2, i lavoratori devono richiedere senza indugio, in Svizzera, un permesso di dimora e di lavoro, rilasciato dalla competente autorità locale preposta al mercato del lavoro (Uffici cantonali del lavoro).
  5. Assegnazioni più prolungate: Se un’assegnazione supera i 90 giorni per anno civile, il lavoratore deve, per risiedere nel territorio dell’altro Stato contraente, essere titolare di un permesso di dimora e di lavoro. Questo va richiesto nei termini prescritti presso la competente autorità di tale Stato.
  6. Cittadini di Stati terzi: La presente convenzione si applica parimenti ai lavoratori che non sono cittadini di uno Stato contraente, a condizione che facciano parte del personale permanente dell’impresa da almeno 12 mesi. Sono fatte salve le prescrizioni degli Stati contraenti in materia di visti.
  7. Entrata: L’esenzione dall’obbligo del permesso di dimora giusta i numeri 1 e 2 implica che il lavoratore sia titolare di un passaporto nazionale o di un documento d’identità o altri titoli di viaggio ufficiali che gli conferiscano il diritto di entrare senza visto nel territorio nazionale dell’altro Stato contraente.
  8. Obbligo di notifica: Il datore di lavoro è tenuto a notificare a mezzo del modulo ad hoc, se possibile almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’attività, i lavoratori chiamati a recarsi nel territorio dell’altro Stato contraente, alla competente autorità giusta il numero 9 o al servizio designato dalla competente autorità della Repubblica federale di Germania, nonché alla competente autorità della Confederazione svizzera giusta il numero 3.2. Un esemplare del modulo è ritornato al datore di lavoro prima dell’inizio dell’attività. Tale documento attesta la legalità dell’attività. Nei casi urgenti che rivestono un carattere eccezionale, basta un giustificativo che attesti l’invio del modulo.
  9. Condizioni salariali e lavorative: Le competenti autorità degli Stati contraenti possono verificare se le condizioni salariali e lavorative accordate ai lavoratori sono conformi all’uso locale. Gli Stati contraenti s’informano mutuamente e senza indugio circa gli eventuali provvedimenti presi nei confronti di un’impresa.
  10. Competenza: L’applicazione della presente convenzione è di competenza:–per la Repubblica federale di Germania:dell’Ufficio federale del lavoro (Bundesanstalt für Arbeit),–per la Confederazione Svizzera:Ufficio federale degli stranieri2 e degli Uffici cantonali del lavoro.
  11. Gruppo di lavoro: Se necessario, un gruppo di lavoro dei due Governi si riunisce per risolvere in comune i problemi sorti nel quadro dell’applicazione della presente convenzione.
  12. La presente convenzione è conclusa per una durata di tre anni. Salvo denuncia scritta da parte di uno degli Stati contraenti almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, la stessa è poi prorogata tacitamente di anno in anno. Essa continua ad essere applicata ai lavori non ancora terminati al momento della denuncia.

Nel caso in cui il Governo della Confederazione Svizzera consenta alle proposte sottopostegli ai numeri 1 a 11, la presente nota e la nota con cui Lei vorrà esprimere il consenso della Confederazione svizzera costituiranno una convenzione tra i nostri Governi, la quale entrerà in vigore a decorrere dalla data della Sua nota in risposta alla presente.»

A nome del Consiglio federale svizzero ho l’onore di comunicarLe che lo stesso è d’accordo con quanto sopra.

La Sua nota del 23 febbraio 1999 e la presente risposta costituiscono indi una convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, la quale entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta stima.

Flavio Cotti

Consigliere federale