Nella presente convenzione le espressioni seguenti significano:
- «Austria» la Repubblica d’Austria,
«Svizzera» la Confederazione Svizzera; - «nazionali»
riferita all’Austria,
i suoi cittadini
riferita alla Svizzera
i cittadini svizzeri; - «legislazioni» e «disposizioni legali»
le leggi, le ordinanze e le disposizioni statuari, in vigore in uno Stato contraente, che concernono i rami dell’assicurazione sociale menzionati nell’articolo 2, capoverso 1; - 4 «autorità competente»
- per quanto concerne l’Austria,
i Ministeri federali incaricati dell’applicazione delle disposizioni legali enumerate nell’articolo 2 capoverso 1 numero 1, - per quanto concerne la Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; - 5 «frontalieri»
i cittadini che dimorano abitualmente sul territorio di una delle Parti contraenti o di uno Stato terzo e che esercitano un’attività lucrativa regolare sul territorio dell’altra Parte contraente;» - «assicuratore»
l’istituto o l’autorità competente, in tutto o in parte, per l’esecuzione delle disposizioni legali menzionate nell’articolo 2; - «assicuratore competente»
l’assicuratore competente secondo le disposizioni legali applicabili; - «periodi d’assicurazione»
periodi di contributo e altri periodi equivalenti; - «periodo di contributo»
periodo per cui, secondo le disposizioni legali d’uno Stato contraente, sono pagati i contributi o contano come fossero stati pagati; - «periodi equivalenti»
periodi equiparati a quelli di contributo; - «prestazione pecuniaria», «rendita», pensione»
una prestazione in denaro, rendita o pensione compresi tutti i supplementi e gli aumenti tranne l’indennità di compensazione secondo le prescrizioni legali austriache; - 6 «assegni familiari»
- per quanto concerne l’Austria,
l’assegno familiare, - per quanto concerne la Svizzera,
gli assegni familiari.