Nella presente Convenzione si intendono per:
- «norme giuridiche»:–le leggi e ordinanze degli Stati contraenti menzionate nell’articolo 2;
- «territorio»:–per quanto riguarda la Bosnia ed Erzegovina: il territorio della Bosnia ed Erzegovina,–per quanto riguarda la Svizzera: il territorio della Confederazione Svizzera;
- «cittadini»:–per quanto riguarda la Bosnia ed Erzegovina: le persone in possesso della nazionalità della Bosnia ed Erzegovina,–per quanto riguarda la Svizzera: le persone di nazionalità svizzera;
- «familiari e superstiti»:–i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi;
- «periodi di assicurazione»:–i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata esercitata un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;
- «domicilio»:–per principio il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «luogo di dimora»:–il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;
- «autorità competente»:–per quanto riguarda la Bosnia ed Erzegovina: i ministeri competenti per le norme giuridiche secondo l’articolo 2 paragrafo 1 della presente Convenzione,–per quanto riguarda la Svizzera: l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- «istituzione»:–l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche di cui all’articolo 2;
- «rifugiati»:–i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati;
- «apolidi»:–le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi;
- «prestazioni»:–le prestazioni pecuniarie o in natura.
I termini non definiti nel presente articolo e contenuti nella presente Convenzione hanno il significato attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili.