Per l’applicazione della presente Convenzione si intendono per:
- «Svizzera»
- Confederazione Svizzera,
- «Bulgaria»
- Repubblica di Bulgaria;
- «territorio»
- in relazione alla Svizzera: il territorio della Confederazione Svizzera,
- in relazione alla Bulgaria: il territorio della Repubblica di Bulgaria;
- «cittadini»
- in relazione alla Svizzera: le persone di nazionalità svizzera,
- in relazione alla Bulgaria: le persone in possesso della nazionalità della Repubblica di Bulgaria ai sensi della Costituzione di detto Stato;
- «norme giuridiche»
- le leggi menzionate nell’articolo 2 e le relative ordinanze;
- «autorità competente»
- in relazione alla Svizzera: l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
- in relazione alla Bulgaria: il Ministro per il lavoro e la politica sociale;
- «istituzione d’assicurazione»
- in relazione alla Svizzera: l’ente cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche di cui all’articolo 2 capoverso 1 numero 1,
- in relazione alla Bulgaria: l’Istituto nazionale di assicurazione;
- «risiedere»
- dimorare abitualmente;
- «soggiornare»
- dimorare temporaneamente o abitualmente;
- «domicilio»
- in relazione alla Svizzera, ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «periodi d’assicurazione»
- i periodi di contribuzione o i periodi ad essi parificati, riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;
- «rendita» o «prestazione in denaro»
- rendita o prestazione in denaro, inclusi i supplementi e gli aumenti versati allo stesso tempo;
- «familiari e superstiti»
- i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o apolidi;
- «rifugiati»
- i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19513 e del Protocollo del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati;
- «apolidi»
- le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il significato attribuito loro nelle norme giuridiche applicabili.