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0.831.109.345.11

Accordo amministrativo
concernente l’applicazione della Convenzione
di sicurezza sociale del 28 giugno 1985 tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia

RU 1986 1556

Traduzione1

Concluso il 28 giugno 1985
Entrato in vigore il 1° ottobre 1986

In conformità all’articolo 23 lettera a della Convenzione 2 di sicurezza sociale conclusa il 28 giugno 1985 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti hanno concordato le seguenti disposizioni:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 23 lettera c della Convenzione sono:

in Svizzera:

  1. la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  2. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna, per tutti gli altri casi;

in Finlandia:

  1. l’Istituto delle Assicurazioni Sociali («Kansaneläkelaitos») per l’ordinamento nazionale d’assicurazione pensioni, l’assicurazione pensioni familiare generalizzata e l’assicurazione contro le malattie;
  2. l’Istituto centrale delle pensioni («Eläketurvakeskus») per il sistema delle pensioni delle persone attive;
  3. l’Associazione degli Istituti d’assicurazione contro gli infortuni («Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto») per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
  4. il Ministero degli affari sociali e della sanità («Sosiaali‑ja terveysministeriö») per tutti gli altri casi.

Le autorità competenti di ogni Stato contraente si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si scambiano informazioni in merito.

Art. 2

Le autorità competenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento compilano di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Titolo Il Legislazione applicabile

Art. 3

Nei casi citati nell’articolo 7 capoverso 1 della Convenzione, gli istituti dello Stato, la cui legislazione è applicabile e che sono indicati nel capoverso 2, attestano a richiesta che il lavoratore trasferito rimane sottoposto alla legislazione di questo Stato.

L’attestazione è rilasciata in due copie sull’apposito modulo in Svizzera:
dalla competente Cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore competente in materia d’infortuni, in Finlandia:
dall’Istituto centrale delle pensioni.

Nello Stato in cui il lavoratore è occupato temporaneamente, l’attestazione prevista nei capoversi 1 e 2 in Svizzera:
dev’essere esibita dal rappresentante del datore di lavoro in questo Stato all’attenzione dell’organismo competente, in Finlandia:
dev’essere inviata in duplice copia all’Istituto centrale delle pensioni dal rappresentante del datore di lavoro in questo Stato o dal lavoratore. Quest’ultimo ne conserva una copia.

Se la durata del trasferimento dovesse prolungarsi oltre il periodo iniziale di 24 mesi previsto nell’articolo 7 capoverso 1 della Convenzione, il datore di lavoro interessato deve presentare prima della scadenza di detto termine e con il consenso del lavoratore stesso una domanda di proroga conformemente all’articolo 9 della Convenzione Queste autorità si accordano con uno scambio di lettere e comunicano la loro decisione agli istituti interessati del loro Paese.

  1. all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna,
  2. al Ministero degli affari sociali e della sanità.

Art. 4

Per esercitare il diritto d’opzione previsto nell’articolo 8 capoversi 2 e 4 della Convenzione,

  1. i lavoratori occupati in Svizzera comunicano la loro scelta
  2. al Ministero degli affari esteri «Ulkoasiainministeriö»),
  3. e quelli occupati in Finlandia
  4. alla Cassa federale di compensazione a Berna e all’agenzia circondariale di Berna dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

Se i lavoratori citati nell’articolo 8 capoversi 2 e 4 della Convenzione optano a favore della legislazione dello Stato contraente rappresentato, gli istituti competenti di questo Stato rilasciano un’attestazione da cui risulta che sono sottoposti a questa legislazione.

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo 1 Malattia

Art. 5

Per beneficiare delle agevolazioni previste nell’articolo 10 della Convenzione, le persone interessate presentano a una delle casse malati svizzere che partecipano all’applicazione della regolamentazione suddetta un’attestazione che indica la data dell’uscita dall’assicurazione malattia finlandese e i periodi d’assicurazione assolti nel corso degli ultimi sei mesi. Se necessario, la cassa malati svizzera può chiedere all’Istituto delle Assicurazione Sociali conferma di periodi d’assicurazione anteriori.

Su richiesta dell’interessato, l’attestazione è rilasciata dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali. Se il richiedente non è in possesso dell’attestazione, la cassa malati svizzera che si occupa della domanda d’affiliazione può rivolgersi, sia direttamente, sia tramite l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, all’lstituto delle Assicurazioni Sociali per ottenere l’attestazione richiesta.

L’autorità competente svizzera indica all’Istituto delle Assicurazioni Sociali quali sono le casse malati che partecipano all’applicazione dell’articolo 10 della Convenzione.

Art. 6

Per beneficiare del computo dei periodi d’assicurazione contro le malattie previsto nell’articolo 11 della Convenzione, la persona che ha trasferito la sua dimora in Finlandia presenta un’attestazione della cassa malati svizzera riguardante i periodi d’assicurazione assolti in Svizzera nel corso degli ultimi 180 giorni. L’Istituto delle Assicurazioni Sociali può, all’occorrenza, chiedere conferma di periodi d’assicurazione anteriori all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Se la persona non è in possesso dell’attestazione richiesta, l’Istituto delle Assicurazioni Sociali può richiederla all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e morte

Art. 7

I cittadini finlandesi residenti in Finlandia che pretendono prestazioni dall’assicurazione rendite svizzera, inoltrano la loro richiesta sia all’Istituto delle Assicurazioni Sociali, sia a un istituto che gestisce il sistema delle pensioni delle persone attive, o alla rappresentanza locale di detto istituto.

Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dall’assicurazione pensioni finlandese inviano la loro domanda alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra.

Le persone residenti in un altro Stato che pretendono prestazioni dall’assicurazione rendite svizzera o finlandese si rivolgono all’istituto competente direttamente o per il tramite di un organismo di collegamento.

Le domande di prestazioni devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli.

L’organismo di collegamento a cui è stata trasmessa la domanda annota la data di ricezione sul modulo, verifica se la richiesta è stesa in modo completo e attesta, se previsto nel modulo, l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente. Trasmette in seguito il modulo all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.

Art. 8

I rapporti medici e i risultati d’indagini indispensabili alla valutazione dell’invalidità ai sensi della legislazione applicata da uno degli istituti sono portati a conoscenza dell’istituto dell’altro Stato contraente mediante originali o copie, a condizione che una domanda di prestazioni sia stata pure presentata a quest’ultimo istituto e che il richiedente abbia dato il proprio assenso a questa comunicazione.

Art. 9

Quando in applicazione dell’articolo 14 capoverso 3 della Convenzione, un cittadino finlandese può scegliere fra il versamento della rendita o quello di una indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione gli comunica contemporaneamente l’importo della rendita mensile cui ha diritto e quello dell’indennità unica che gli sarebbe versata, all’occorrenza, al posto della rendita. Essa gli indica parimenti la durata complessiva dei periodi d’assicurazione presi in considerazione.

L’avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a contare dalla ricezione della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione.

Se l’avente diritto non ha fatto la propria scelta entro il termine previsto, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l’indennità unica.

Art. 10

L’istituto competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.

Art. 11

Quando il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti dimora sul territorio dell’altro Stato contraente, l’istituto competente può chiedere in qualsiasi momento all’organismo di collegamento di questo Stato contraente di procedere a esami medici e fornire altre informazioni richieste dalla propria legislazione. L’istituto competente conserva il diritto di fare esaminare il richiedente o il beneficiario da un medico di sua scelta.

Capitolo 3 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 12

Le persone residenti in Finlandia o i loro superstiti, che pretendono prestazioni secondo la legislazione svizzera in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, inoltrano la loro richiesta direttamente al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni. La domanda può essere pure inviata all’organismo di collegamento finlandese citato nell’articolo 1 capoverso 1, che la trasmette al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni. Se quest’ultimo non è menzionato nella domanda di prestazioni, l’organismo di collegamento finlandese invia la richiesta all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna.

Le persone domiciliate in Svizzera o i loro superstiti, che pretendono prestazioni secondo la legislazione finlandese in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, inoltrano la loro richiesta direttamente all’Istituto finlandese d’assicurazione contro gli infortuni competente. La domanda può essere pure inviata all’Istituto finlandese d’assicurazione contro gli infortuni competente tramite l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni. Se l’Istituto finlandese d’assicurazione contro gli infortuni competente non è citato nella domanda di prestazioni inoltrata all’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, quest’ultimo invia la domanda all’organismo di collegamento finlandese.

Art. 13

L’istituto competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici.

Art. 14

Nei casi citati nell’articolo 20 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono assegnate in Svizzera dall’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni e in Finlandia dall’Associazione degli Istituti d’assicurazione contro gli infortuni, a condizione che il richiedente produca la prova del diritto alle prestazioni.

L’istituto del luogo di residenza domanda all’occorrenza all’istituto competente di fornirgli un’attestazione che certifichi il diritto alle prestazioni.

Art. 15

Per l’applicazione dell’articolo 20 capoverso 2 della Convenzione, l’istituto competente rilascia all’assicurato un’attestazione che dichiara il suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della residenza. Questa attestazione può essere inviata anche all’istituto del luogo di residenza.

Art. 16

Gli importi che devono essere rimborsati dagli istituti degli Stati contraenti giusta l’articolo 20 della Convenzione sono conteggiati separatamente per ogni caso.

Art. 17

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia agli infortuni non professionali coperti dalla legislazione svizzera.

Capitolo 4 Disposizioni comuni

Art. 18

Con riserva delle disposizioni della Convenzione, le prestazioni pecuniarie dovute in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti sono pagate direttamente all’avente diritto dall’istituto competente se l’interessato risiede sul territorio dell’altro Stato contraente.

Capitolo 4 Disposizioni diverse

Art. 19

I beneficiari di prestazioni assegnate in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti che dimorano sul territorio dell’altro Stato contraente, comunicano all’istituto competente, sia direttamente, sia per mezzo degli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità di lavoro e di guadagno, suscettibile d’influenzare i loro diritti o obblighi riguardo alle legislazioni menzionate nell’articolo 2 della Convenzione o ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

Gli istituti trasmettono reciprocamente tramite gli organismi di collegamento qualsiasi informazione analoga di cui avrebbero conoscenza.

Art. 20

Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e dal presente Accordo sono a carico degli organismi incaricati dell’esecuzione.

Le spese risultanti da esami medici, comprese quelle di viaggio, di vitto e alloggio o altre spese relative, sono anticipate dall’istituto incaricato di effettuare questi esami e rimborsate separatamente per ogni caso dall’istituto che li ha richiesti.

Art. 21

Il presente Accordo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e rimane in vigore per la sua stessa durata. Fatto a Berna il 28 giugno 1985, in due versioni originali, una in tedesco e l’altra in finlandese; entrambi i testi fanno ugualmente fede.

Per l’Ufficio federale

Per il Governo delle assicurazioni sociali:

J.‑D. Baechtold

Heimer Sundberg

(Ministero degli affari sociali e della sanità)