Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 23 lettera c della Convenzione sono:
in Svizzera:
- la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna, per tutti gli altri casi;
in Finlandia:
- l’Istituto delle Assicurazioni Sociali («Kansaneläkelaitos») per l’ordinamento nazionale d’assicurazione pensioni, l’assicurazione pensioni familiare generalizzata e l’assicurazione contro le malattie;
- l’Istituto centrale delle pensioni («Eläketurvakeskus») per il sistema delle pensioni delle persone attive;
- l’Associazione degli Istituti d’assicurazione contro gli infortuni («Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto») per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- il Ministero degli affari sociali e della sanità («Sosiaali‑ja terveysministeriö») per tutti gli altri casi.
Le autorità competenti di ogni Stato contraente si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si scambiano informazioni in merito.