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Protocollo speciale concernente le prestazioni non contributive delle assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti Conchiusa il 3 luglio 1975 Approvata dall’Assemblea federale l’11 giugno 1976 Entrata in vigore con scambio di lettere il 1o novembre 1976

RU 19762083; FF 1975 II 2137

Traduzione1

(Stato 1° luglio 1998)

All’atto della firma della convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese, del 3 luglio 1975 2 , i sottoscritti hanno convenuto quanto segue:

I. Da parte svizzera

Art. 1

I cittadini francesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, fintanto che mantengono il loro domicilio in Svizzera e

  1. per quanto concerne le rendite di vecchiaia, se hanno inoltre:–sia risieduto in Svizzera durante almeno dieci anni, in modo ininterrotto, immediatamente prima della domanda di rendita,–sia risieduto in Svizzera durante quindici anni almeno, di cui un anno immediatamente prima di detta domanda,–sia, se una rendita di vecchiaia si sostituisce a una rendita di superstite o d’invalidità, risieduto in Svizzera in modo ininterrotto durante cinque anni prima della domanda;
  2. per quanto concerne le rendite di superstite, se hanno inoltre risieduto in Svizzera ininterrottamente:–sia durante cinque anni almeno immediatamente prima della domanda di rendita,–sia durante quindici anni almeno, di cui un anno immediatamente prima della domanda;
  3. per quanto concerne le rendite d’invalidità, se hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante cinque anni almeno immediatamente prima della domanda di rendita.

I cittadini francesi risiedenti in Svizzera, che lasciano la Svizzera per un periodo di tre mesi al massimo per anno civile, non interrompono la loro residenza in Svizzera, secondo il paragrafo precedente. Nondimeno, i periodi durante i quali i cittadini francesi residenti in Svizzera sono stati esonerati dall’affiliazione all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità svizzere, non sono presi in considerazione per l’adempimento dei termini indicati in detto paragrafo.

I rimborsi di contributi pagati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti svizzera, che sono stati eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente protocollo speciale, non ostano alla concessione di rendite straordinarie, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo; in questo caso però l’ammontare dei contributo rimborsati è computato in quello delle rendite da pagare.

II. Da parte francese

Art. 2

Indennità ai vecchi lavoratori salariati L’indennità ai vecchi lavoratori salariati è concessa, nelle condizioni previste dalla legislazione francese concernente i vecchi lavoratori salariati, ai vecchi lavoratori salariati svizzeri senza risorse sufficienti, i quali contano, nel giorno della domanda, quindici anni di residenza in Francia, di cui uno almeno di residenza ininterrotta precedente immediatamente la domanda.

Indennità di vecchiaia dei non salariati I cittadini svizzeri aventi esercitato in Francia un’attività professionale non salariata, sottoposta al sistema delle indennità di vecchiaia di cui al titolo I del libro VIII del Codice di sicurezza sociale, i quali non hanno fornito contributi a detto sistema, fruiscono dell’indennità di vecchiaia non contributiva dei non salariati, alle stesse condizioni dei cittadini francesi, purché contino in Francia una residenza di quindici anni complessivamente, di cui un anno almeno di residenza ininterrotta, precedente immediatamente la domanda di prestazioni.

Indennità speciale I cittadini svizzeri beneficiano dell’indennità speciale prevista nel titolo II del libro VIII del Codice di sicurezza sociale, alle stesse condizioni dei cittadini francesi, purché contino, in Francia, una residenza di quindici anni complessivamente di cui un anno almeno di residenza ininterrotta, precedente immediatamente la domanda di prestazioni.

Indennità suppletiva del Fondo nazionale di solidarietà I cittadini svizzeri titolari di un vantaggio di vecchiaia o d’invalidità, secondo una delle legislazioni di cui all’articolo 2, A della convenzione generale di sicurezza sociale del 3 luglio 1975 3 , o di una prestazione indicata nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, hanno diritto all’indennità suppletiva alle condizioni previste per i cittadini francesi.

Le indennità menzionate nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo cessano d’essere pagate qualora i beneficiari lasciano il territorio francese.

III. Disposizioni comuni

Art. 3

Le autorità competenti possono designare un organismo autorizzato a ricevere le domande presentate a tale scopo.

Per l’applicazione delle clausole inerenti alle risorse, previste nella legislazione di uno Stato, i servizi e gli enti competenti dell’altro Stato si prestano assistenza per:

  1. a) – accertare le risorse di cui i richiedenti possono beneficiare, segnatamente i vantaggi vitalizi concessi in virtù del sistema di sicurezza sociale, e procedere, a tale scopo, ad ogni indagine o ricerca nelle condizioni previste in materia dalla legislazione di sicurezza sociale;
  2. b) – valutare i beni che essi possiedono;
  3. c) – intervenire, se necessario, presso le persone che sono tenute ad obblighi alimentari verso i richiedenti di cui si tratta.

IV. Disposizioni finali

Art. 4

A contare dalla data d’entrata in vigore del presente Protocollo speciale, sono abrogati

  1. il Protocollo N. 1 relativo alle rendite transitorie della legislazione federale svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all’assegno ai vecchi lavoratori salariati e all’assegno temporaneo ai vecchi, previsti dalla legislazione francese, firmato a Parigi il 9 luglio 19494,
  2. il Protocollo N. 2 concernente gli assegni di vecchiaia nella legislazione francese, firmato a Parigi il 1° giugno 19575,
  3. il Protocollo N. 3 concernente l’assegno suppletivo giusta la legge francese del 30 giugno 1956 che istituisce un Fondo nazionale di solidarietà, firmato a Parigi il 15 aprile 19586 e
  4. l’Aggiunta di detto Protocollo N. 3 firmato a Parigi il 14 aprile 19617.

Art. 5

Il presente Protocollo speciale entra in vigore lo stesso giorno della convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese del 3 luglio 1975 8 ; esso sarà approvato ed avrà effetto per la stessa durata della convenzione. Fatto a Berna, il 3 luglio 1975, in doppio esemplare.

Per il
Consiglio svizzero:

Per il Governo
della Repubblica francese:

C. Motta

B. Doufornier