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Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera ed il Regno di Grecia Conchiusa il 1o giugno 1973 Approvata dall’Assemblea federale il 4 marzo 1974 Ratificata con strumenti scambiati il 24 ottobre 1974 Entrata in vigore il 1o dicembre 1974

RU 1974 1683; FF 1973 II 69

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno di Grecia,

animati dal desiderio di disciplinare la situazione dei cittadini dei due Stati per quanto concerne le legislazioni svizzera e greca sulla sicurezza sociale,

hanno deciso di conchiudere una convenzione e, a tale scopo, hanno designato i loro plenipotenziari,

(si omettono i nomi)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Per l’applicazione della presente convenzione,

  1. «Territorio» designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto concerne la Grecia, il territorio del Regno di Grecia;
  2. «Cittadino» designa, per quanto concerne la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera e, per quanto concerne la Grecia, una persona di nazionalità greca;
  3. «Legislazione» designa, secondo il contesto, gli atti legislativi e regolamentari dell’una o dell’altra Parte contraente, menzionati nell’articolo 2 della Convenzione;
  4. «Autorità competenti» designa:
  5. per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e, per quanto concerne la Grecia, i Ministeri incaricati, ciascuno per quanto lo concerne, dell’applicazione dei sistemi elencati nell’articolo 2 della Convenzione;
  6. «Assicurazione-pensione svizzera» designa la legislazione svizzera sull’assicurazione-vecchiaia, superstiti e invalidità;
  7. «Risiedere» significa soggiornare abitualmente.
Art. 2

La presente Convenzione si applica

  1. in Svizzera:(i)alla legislazione federale sull’assicurazione-vecchiaia e superstiti;(ii)alla legislazione federale sull’assicurazione-invalidità;(iii)alla legislazione federale sull’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali;(iv)alla legislazione federale che istituisce il sistema degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini;
  2. in Grecia:(i)alla legislazione generale sulle assicurazioni sociali, applicabile ai lavoratori salariati o assimilati, per i rischi di vecchiaia, decesso, invalidità, malattie-maternità, infortuni del lavoro, malattie professionali;(ii)alle legislazioni concernenti i sistemi particolari delle assicurazioni sociali applicabili, per rischi determinati, a talune categorie di lavoratori salariati o assimilati e a persone esercitanti un’attività indipendente o una professione liberale, eccettuati i sistemi degli agricoltori e dei marinai della marina mercantile, cui la Convenzione s’applicherà soltanto se verrà concluso un accordo completivo pertinente tra le due Parti;(iii)alla legislazione in materia d’assegni familiari ai lavoratori salariati.

La presente Convenzione s’applica parimente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.

La presente Convenzione s’applica ugualmente:

  1. alle disposizioni legali istitutive di un nuovo ramo di sicurezza sociale, purché tra le Parti contraenti venga conchiuso un corrispondente accordo;
  2. alle disposizioni legali che allargano i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, ove la Parte interessata non vi si opponga, mediante notificazione all’altra Parte nel termine di tre mesi, a contare dalla data della pubblicazione ufficiale di dette disposizioni.
Art. 3

Con riserva di disposizioni contrarie della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, i cittadini di una Parte contraente come anche i loro familiari e superstiti, i cui diritti siano fondati su detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi ed ammessi al beneficio della legislazione dell’altra Parte, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini di questa Parte.

Art. 4

Con riserva delle disposizioni contrarie della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, i cittadini svizzeri e greci aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale in applicazione delle legislazioni indicate all’articolo 2, ottengono dette prestazioni integralmente e illimitatamente, finché risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con la stessa riserva, siffatte prestazioni sono accordate da una Parte ai cittadini dell’altra, che risiedono in uno Stato terzo, alle stesse condizioni e nella misura valida per i propri cittadini residenti in detto Paese.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 5

Con riserva delle disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di una Parte contraente, esercitanti un’attività professionale, soggiacciono alla legislazione della Parte, sul territorio della quale esplicano detta attività.

Art. 6

Il principio stabilito nell’articolo 5 comporta le seguenti eccezioni:

  1. I lavoratori salariati di un’azienda avente sede sul territorio di una Parte contraente, inviati temporaneamente sul territorio dell’altra Parte per eseguirvi lavori, permangono soggetti, a contare dal giorno del loro arrivo sul territorio della seconda Parte e per una durata di 24 mesi, alle disposizioni legali della prima Parte come se fossero occupati nel luogo in cui ha sede l’azienda. Se l’occupazione sul territorio della seconda Parte supera questo termine, le disposizioni legali della prima Parte permangono applicabili, purché una pertinente domanda sia stata precedentemente fatta dal lavoratore con l’assenso del suo datore di lavoro o da quest’ultimo con l’assenso del lavoratore e l’autorità competente della Parte contraente, le cui disposizioni legali dovrebbero applicarsi secondo l’articolo 5, abbia dato il suo accordo ed ottenuto il consenso dell’autorità competente dell’altra Parte.
  2. I lavoratori salariati delle imprese di trasporto aventi la loro sede sul territorio di una delle Parti contraenti, inviati sul territorio dell’altra Parte, soggiacciono alla legislazione della Parte sul cui territorio l’impresa ha la sede, come se fossero occupati su questo territorio. Nondimeno, quando l’impresa dispone, sul territorio dell’altra Parte, di una succursale o di una rappresentanza permanente, i lavoratori che ivi sono occupati durevolmente, vengono, a domanda di questa impresa, subordinati alla legislazione della Parte in cui si trova la succursale o la rappresentanza permanente.
  3. I lavoratori salariati di un servizio ufficiale, inviati da una delle Parti contraenti nell’altra, soggiacciono alle disposizioni legali della Parte dalla quale sono stati inviati.
  4. Le lettere a) e b) s’applicano a tutti i lavoratori salariati, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Art. 7

I cittadini di una delle Parti contraenti, inviati come membri di missioni diplomatiche o di sedi consolari di questa Parte sul territorio dell’altra, soggiacciono alla legislazione della prima Parte.

I cittadini di una delle Parti contraenti, assunti sul territorio dell’altra presso una missione diplomatica o una sede consolare della prima Parte, sono assicurati secondo la legislazione della seconda Parte. Essi possono optare per l’applicazione della legislazione della prima Parte, entro sei mesi dall’inizio del loro impiego o dalla data della messa in vigore della presente Convenzione.

Le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili per analogia ai cittadini di una Parte contraente, impiegati al servizio personale di una persona di cui al paragrafo 1, qualora abbiano la stessa nazionalità di quest’ultima.

I paragrafi 1 a 3 non sono applicabili ai membri onorari delle sedi consolari e ai loro impiegati.

Art. 8

Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono, a domanda delle persone interessate e, ove trattisi di lavoratori salariati, con l’assenso del datore di lavoro, convenire deroghe alle norme indicate negli articoli da 5 a 7.

Titolo III Disposizioni particolari concernenti le prestazioni

Capo 1 Assicurazione-vecchiaia, superstiti e invalidità

A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 9

I cittadini greci hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, con riserva del paragrafo 2 del presente articolo, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

Qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale, cui può avere diritto un cittadino greco che non risiede in Svizzera, sia pari ad una somma inferiore del 10 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino greco ha diritto soltanto ad un’indennità unica uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino greco che ha fruito di una siffatta rendita parziale e lascia definitivamente il territorio elvetico riscuote parimenti la stessa indennità. Qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale sia superiore al 10 per cento, ma inferiore al 20 per cento della rendita ordinaria completa, il cittadino greco, che non risiede in Svizzera o che lascia definitivamente il nostro Paese, può scegliere tra il pagamento della rendita o il versamento di un’indennità unica. La scelta deve operarsi qualora l’assicurato risieda fuori della Svizzera, domandi la rendita e, nei casi in cui abbia già fruito di una rendita in Svizzera, ove lasci detto Paese. Se l’indennità unica è stata pagata dall’assicurazione svizzera, né il beneficiario, né i suoi superstiti possono far valere un diritto rispetto a questa assicurazione, in virtù dei contributi costituenti oggetto di detta indennità.

Art. 10

I cittadini greci residenti in Svizzera possono pretendere i provvedimenti di reintegrazione dell’assicurazione invalidità svizzera se, immediatamente prima del momento in cui è insorta l’invalidità, hanno pagato contributi all’assicurazione svizzera, durante almeno un anno intero.

Le mogli e le vedove di nazionalità greca, che non esercitano attività lucrativa, come anche i figli minorenni della stessa nazionalità, residenti in Svizzera, possono pretendere i provvedimenti di reintegrazione dell’assicurazione invalidità svizzera se, immediatamente prima del momento in cui è insorta l’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere siffatti provvedimenti qualora risiedano in Svizzera ed ivi siano nati invalidi od ivi abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita.

Art. 11

I cittadini greci hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione invalidità svizzera, con riserva dei paragrafi 2 e 3, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

Le rendite ordinarie degli assicurati il cui grado di invalidità sia inferiore al 50 per cento non possono essere pagate ai cittadini greci che lasciano definitivamente la Svizzera. Se un cittadino greco, beneficiario d’una mezza rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera, risiede all’estero, la rendita continua ad essergli pagata, anche se l’invalidità di cui soffre subisce un aggravamento.

Per stabilire i periodi di contribuzione, determinanti quanto al calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta a un cittadino greco o svizzero, i periodi d’assicurazione e i periodi assimilati, compiuti secondo le disposizioni legali greche, sono considerati come periodi di contribuzione svizzeri, nella misura in cui non si sovrappongano a questi ultimi. Per stabilire il reddito annuo medio, è tenuto però conto soltanto dei periodi di contribuzione svizzeri.

Art. 12

I cittadini greci, in deroga agli articoli 9 e 15, possono, al momento in cui insorge l’evento assicurato per vecchiaia secondo la legislazione greca, chiedere di trasferire alle assicurazioni greche i loro contributi e quelli pagati dai loro datori di lavoro all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, purché non abbiano ancora beneficiato di corrispondenti prestazioni e a condizione che abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Grecia o in un terzo Paese. I coniugi, se hanno ambedue pagato contributi all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, possono chiedere individualmente il trasferimento dei contributi pagati in loro favore. Nondimeno, qualora sia eseguito soltanto il trasferimento dei contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto a una rendita semplice dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità; resta pertanto esclusa la rendita complementare per la moglie.

I cittadini greci, i cui contributi siano stati trasferiti alle assicurazioni sociali greche in applicazione del paragrafo 1, come anche i loro superstiti, non possono far valere alcun diritto rispetto all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera. Anche i contributi eventualmente pagati a detta assicurazione, posteriormente al trasferimento summenzionato, non danno diritto a prestazioni; tuttavia, i contributi pagati all’assicurazione vecchiaia e superstiti possono costituire, a richiesta, l’oggetto di un trasferimento alle assicurazioni greche, al momento in cui insorge l’evento assicurato secondo la legislazione svizzera.

I contributi sono trasferiti all’Istituto greco delle assicurazioni sociali (IKA), che li assegna all’ente assicuratore competente secondo la legislazione greca. Quest’ultimo li utilizza in favore dell’assicurato o dei suoi superstiti, onde possano beneficiare dei vantaggi risultanti dalla legislazione ellenica, di cui all’articolo 2 della Convenzione secondo i disposti particolari emanati dalle autorità greche. Se dal trasferimento dei contributi non risulta alcun vantaggio per l’assicurato o per i suoi superstiti, nel campo delle pensioni riscosse secondo le disposizioni della legislazione greca, le assicurazioni sociali greche rimborsano a quest’ultimi i contributi trasferiti.

Art. 13

I cittadini greci hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, finché conservano il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del momento in cui chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni interi almeno, nel caso di una rendita di vecchiaia, e durante cinque anni interi almeno, nel caso di una rendita di superstiti, di una rendita d’invalidità o d’una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.

B. Applicazione della legislazione greca

Art. 14

I cittadini svizzeri hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione superstiti greca alle stesse condizioni dei cittadini greci.

Art. 15

Qualora, meramente in virtù dei periodi d’assicurazione e dei periodi assimilati trascorsi secondo la legislazione greca, un assicurato di nazionalità svizzera o greca, non possa far valere il diritto a una prestazione di vecchiaia o di superstiti giusta detta legislazione, i periodi d’assicurazione compiuti nell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera sono cumulati, per il diritto alle prestazioni suddette, ai periodi compiuti nell’assicurazione greca, nella misura in cui questi periodi non si sovrappongono e a condizione che sia stato compiuto, secondo la legislazione greca, almeno un periodo d’assicurazione di dodici mesi.

Se un cittadino greco o svizzero è stato affiliato all’assicurazione delle due Parti contraenti, la prestazione dell’assicurazione greca cui ha diritto è determinata come segue:

  1. L’ente assicuratore greco, incaricato del calcolo, stabilisce avantutto l’ammontare della prestazione, tenendo conto dei periodi d’assicurazione svizzeri, che non si sovrappongono a quelli greci, come se fossero stati compiuti nelle assicurazioni greche. Il salario o il reddito medio preso in considerazione per il calcolo della prestazione è stabilito esclusivamente in base ai salari o ai redditi riscossi durante i periodi d’affiliazione alle assicurazioni greche.
  2. Sul fondamento della somma della pensione così calcolata (e, se necessario, stabilita al minimo della pensione garantita), l’ente assicuratore greco fissa la prestazione in base al rapporto tra la durata dei periodi compiuti nell’assicurazione greca e la durata totale dei periodi trascorsi nelle assicurazioni delle due Parti.
Art. 16

Riguardo alle prestazioni d’invalidità delle assicurazioni greche, i periodi compiuti nell’assicurazione-pensioni svizzera sono parificati, tanto per l’apertura, il mantenimento e il riscatto del diritto alla prestazione, quanto per il calcolo di quest’ultima, ai periodi d’assicurazione greca, nella misura in cui non si sovrappongono a quest’ultimi. In questo caso è parimente applicabile l’articolo 15 paragrafo 2 lettera a) ultima frase.

Capo 2 Infortuni del lavoro e malattie professionali

Art. 17

I cittadini svizzeri e greci, come anche i cittadini di un Paese terzo, assicurati in applicazione della legislazione di una delle Parti contraenti e divenuti vittime di un infortunio del lavoro o di una malattia professionale sul territorio dell’altra Parte, possono chiedere all’ente assicuratore competente di quest’ultima Parte di pagare tutte le prestazioni in natura necessarie.

I cittadini svizzeri e greci, come anche i cittadini di un Paese terzo, che possono pretendere prestazioni in natura a cagione di un infortunio del lavoro o di una malattia professionale, conformemente alla legislazione di una delle Parti contraenti, fruiscono parimente di detti vantaggi qualora, previa autorizzazione dell’ente assicuratore competente, trasferiscano la loro residenza, durante la cura medica, sul territorio dell’altra Parte. L’autorizzazione dev’essere concessa se non viene sollevata alcuna opposizione di natura medica e se la persona interessata si reca presso la famiglia. Essa può essere d’altronde concessa anche posticipatamente, alle stesse condizioni, ma per una durata non superiore a due mesi, se l’interessato ha dovuto lasciare repentinamente il territorio dell’una delle Parti contraenti per rendersi in quello dell’altra Parte, senza essere stato in grado di chiederla, per motivi indipendenti dalla sua volontà.

Le prestazioni in natura, che le persone indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono pretendere, sono concesse conformemente alle disposizioni legali applicabili all’ente assicuratore del luogo di residenza, designato dalle autorità competenti.

La concessione di protesi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza è subordinata, salvo in caso d’urgenza assoluta, all’autorizzazione anticipata dell’ente assicuratore debitore.

Art. 18

Le indennità giornaliere, cui hanno diritto i cittadini svizzeri e greci secondo le disposizioni legali di una Parte contraente, sono pagate, nei casi previsti dall’articolo 17 paragrafi 1 e 2, dall’ente della Parte in cui soggiorna l’avente diritto, a domanda dell’ente competente e conformemente alla legislazione applicabile a quest’ultimo.

L’ente competente deve precisare nella sua domanda la somma e il limite di durata delle indennità giornaliere dovute all’interessato.

Art. 19

L’ente assicuratore competente rifonde l’importo delle prestazioni concesse, in applicazione degli articoli 17 e 18, all’organismo che le ha anticipate, salvo le spese d’amministrazione. Per quanto concerne le prestazioni di cui all’articolo 17, il rimborso può essere operato globalmente, secondo una procedura da convenire tra le autorità competenti.

Art. 20

Se, per valutare il grado di riduzione della capacità di guadagno nel caso di un infortunio del lavoro o di una malattia professionale, dev’essere tenuto conto, secondo disposizioni esplicite od implicite della legislazione di una delle Parti, degli infortuni del lavoro o delle malattie professionali insorti anteriormente, è pure tenuto conto degli infortuni del lavoro o delle malattie professionali, insorti anteriormente sotto la legislazione dell’altra Parte, come se fossero insorti sotto la legislazione della prima Parte.

Nel caso di infortuni del lavoro (malattie professionali) susseguenti, per cui è dovuto un risarcimento dalle assicurazioni delle due Parti, alle prestazioni pecuniarie, calcolate proporzionatamente al grado di riduzione della capacità di guadagno, sono applicabili le disposizioni seguenti:

  1. L’ente assicuratore competente per l’infortunio del lavoro (malattia professionale), insorto anteriormente, continua a versare le prestazioni pecuniarie già accordate. Se il diritto alle prestazioni è unicamente acquisito con l’applicazione del paragrafo 1, detto ente versa le prestazioni pecuniarie conformemente al grado di riduzione della capacità di guadagno, risultante dall’infortunio del lavoro (malattia professionale), insorto anteriormente.
  2. L’ente assicuratore competente per il nuovo infortunio del lavoro (malattia professionale) determina la prestazione secondo il grado della riduzione della capacità di guadagno risultante da questo infortunio del lavoro (malattia professionale), conformemente alla legislazione che gli è applicabile.

Capo 3 Assegni familiari

Art. 21

I cittadini di una Parte contraente, residenti sul territorio dell’altra Parte, beneficiano della legislazione in materia d’assegni familiari alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultima Parte. Gli assegni familiari sono parimente pagati a favore dei figli residenti sul territorio dell’altra Parte.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 22

Le autorità competenti:

  1. convengono qualsiasi accordo amministrativo necessario all’applicazione della presente Convenzione;
  2. disciplinano le modalità dell’assistenza reciproca come anche la partecipazione alle spese per le indagini mediche e amministrative;
  3. si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati in applicazione della presente Convenzione;
  4. si comunicano qualsiasi informazione concernente le modificazioni della loro legislazione;
  5. possono stabilire di comune intesa disposizioni concernenti la notificazione d’atti giudiziari.

Le autorità competenti possono designare altri enti di collegamento.

Per agevolare l’applicazione della presente Convenzione e segnatamente i rapporti tra gli istituti assicuratori, sono designati i seguenti organi competenti:

  1. in Svizzera
  2. per l’assicurazione vecchiaia e superstiti e l’assicurazione invalidità:
    la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra,
  3. per l’assicurazione-infortuni: l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, a Lucerna,
  4. per gli assegni familiari e le questioni relative all’assicurazione-malattia:
    l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna;
  5. in Grecia
  6. l’Istituto delle assicurazioni sociali (IKA) per quanto concerne l’applicazione delle legislazioni menzionate nell’articolo 2, ad eccezione di quella sugli assegni familiari, per la quale è designato l’Organismo dell’impiego e della monodopera (OAED).
Art. 23

Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e gli enti assicuratori delle due Parti contraenti si prestano i loro buoni uffici nel modo in cui li prestano alle autorità, ai tribunali e agli enti assicuratori del loro proprio Paese. I buoni uffici sono gratuiti.

Gli esami medici necessari per l’applicazione delle disposizioni legali di una delle Parti contraenti, concernenti una persona residente sul territorio dell’altra Parte, sono eseguiti, a domanda dell’ente assicuratore competente, dall’ente assicuratore della Parte sul territorio della quale si trova la persona interessata. Le spese di questi esami, quelle di viaggio come anche le indennità per perdita di guadagno, le spese per l’osservazione e gli altri costi accessori sono rimborsati dall’ente assicuratore competente.

Per la valutazione del grado d’invalidità o di riduzione della capacità di guadagno, gli enti di ciascuna Parte contraente tengono parimente conto degli accertamenti medici e delle informazioni fornite dagli enti dell’altra Parte. Essi si riservano tuttavia il diritto di far esaminare l’assicurato da un medico di loro scelta.

Art. 24

Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e gli enti assicuratori delle due Parti contraenti possono corrispondere fra di loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti, nella loro lingua ufficiale, sia direttamente, sia per il tramite degli organi di collegamento.

Le autorità, i tribunali e gli enti assicuratori di una Parte contraente non possono rifiutare richieste o altri documenti, per il motivo che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altra Parte.

Le decisioni degli enti assicuratori di una Parte contraente possono essere trasmesse a una persona residente sul territorio dell’altra Parte, sia per il tramite dell’ente di collegamento di quest’ultima Parte, sia direttamente, con invio raccomandato.

Art. 25

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi, che devono essere presentati, entro un termine determinato, ad un’autorità amministrativa o giudiziale oppure ad un’istituzione di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di una delle Parti contraenti, sono ricevibili ove siano stati presentati, entro lo stesso termine, ad un’autorità o ad un’istituzione corrispondente oppure all’organo di collegamento competente dell’altra Parte. L’autorità, l’organo o l’istituzione che ha ricevuto le domande, le dichiarazioni e i ricorsi, vi iscrive la data di ricezione e li trasmette senza indugio alle autorità o all’istituzione competente dell’altra Parte, sia direttamente, sia per il tramite dell’organo di collegamento corrispondente di questa Parte.

Art. 26

L’esenzione e la riduzione dei diritti di bollo e delle tasse, previste della legislazione di una delle Parti contraenti per i documenti da produrre in applicazione della legislazione di questa Parte, s’applicano pure ai documenti da produrre in applicazione della legislazione dell’altra Parte.

Le autorità o gli organi competenti delle due Parti rinunciano al visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari, per gli atti, i certificati e documenti che devono loro essere prodotti in applicazione della presente Convenzione.

Art. 27

Gli organi debitori di prestazioni secondo la presente Convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi corrispondenti nella valuta del loro Paese, al saggio di cambio vigente nel giorno del trasferimento.

Il trasferimento delle somme, giusta la presente Convenzione e il suo protocollo finale, non può essere sottoposto a disposizioni limitative del commercio delle divise.

Art. 28

Qualora una persona possa pretendere prestazioni secondo le disposizioni legali di una Parte per un danno insorto sul territorio dell’altra Parte ed abbia il diritto di esigere da un terzo la riparazione di questo danno in virtù delle disposizioni legali di quest’ultima Parte, l’istituto assicuratore debitore delle prestazioni della prima Parte le è surrogato nel diritto d’esigere la riparazione dal terzo, secondo le disposizioni legali che gli sono applicabili. L’altra Parte riconosce la surrogazione, a condizione che anche le disposizioni della sua legislazione nazionale, applicabile al ramo assicurativo corrispondente, prevedano siffatto trasferimento del diritto.

Art. 29

Le vertenze riguardo all’interpretazione e all’applicazione della presente Convenzione devono essere composte, per quanto possibile, dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

La vertenza, che non possa essere composta in questo modo, verrà sottoposta, a domanda di una delle Parti contraenti, a un organo arbitrale.

L’organo arbitrale è costituito per un caso determinato; ciascuna Parte designa un rappresentante; i due rappresentanti scelgono di comune intesa, tra i cittadini di uno Stato terzo, un presidente che verrà poi designato dai governi delle due Parti. I rappresentanti devono essere designati entro due mesi e il presidente entro tre mesi a contare dal giorno in cui una delle Parti ha comunicato all’altra che intende sottoporre la vertenza all’organo arbitrale.

Se i termini previsti nel paragrafo 3 sono disattesi, ciascuna Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di Giustizia dell’Aia di provvedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino di una Parte contraente oppure se è impedito, alle nomine provvede il vice-presidente. Se quest’ultimo è pure cittadino di una Parte contraente oppure se anch’egli è impedito, alle nomine procederà il membro più elevato della Corte di giustizia, che non sia cittadino di una Parte contraente.

L’organo arbitrale risolve alla maggioranza dei voti. Le decisioni sono definitive. Ciascuna Parte sopporta le spese del suo rappresentante nell’organo arbitrale e provvede analogamente quanto alle spese di rappresentanza nella procedura arbitrale; le spese della presidenza e le altre spese sono invece ripartite in parti uguali tra le Parti contraenti. L’Organo arbitrale può stabilire un’altra divisione delle spese. Inoltre, disciplina direttamente la propria procedura.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi precedenti la data della sua entrata in vigore.

Per la determinazione di un diritto alle prestazioni, nato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, è tenuto conto di qualsiasi periodo di contribuzione o periodo assimilato come anche di qualsiasi periodo di residenza compiuto nell’ambito della legislazione di una delle Parti contraenti, innanzi la data d’entrata in vigore della presente Convenzione.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 1, la presente Convenzione s’applica pure agli eventi assicurati insorti precedentemente alla sua entrata in vigore. Nondimeno,

  1. per quanto concerne il rischio dell’invalidità, un diritto nasce soltanto se, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, il richiedente risiedeva ancora sul territorio della Parte dove è insorta l’invalidità;
  2. le rendite ordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera sono unicamente concesse, secondo le disposizioni della presente Convenzione, se l’evento assicurato si è realizzato dopo il 31 dicembre 1959 e a condizione che i contributi non siano stati rifusi, in applicazione dell’articolo 18 paragrafo 3 della legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti2;
  3. le rendite dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali svizzera possono essere concesse soltanto agli assicurati stessi o alla loro vedova e ai loro orfani.

La presente Convenzione non si applica alle pretese già tacitate mediante la concessione di un’indennità globale o il rimborso dei contributi.

Art. 31

I diritti degli interessati, che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o di una rendita precedentemente all’entrata in vigore della presente Convenzione, verranno riesaminati, a domanda, tenuto conto delle disposizioni della Convenzione. I diritti possono parimente essere riveduti d’ufficio. In nessun caso, una siffatta revisione deve provocare la riduzione di diritti anteriori degli interessati.

Art. 32

Nei casi in cui le disposizioni della legislazione applicabile ostino alla liquidazione di diritti, a cagione della nazionalità o della residenza dell’interessato, e laddove la presente Convenzione sopprima un tale ostacolo, i termini per far valere i diritti come anche quelli di prescrizione, previsti dalle legislazioni delle Parti contraenti, decorrono al più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 33

Il Protocollo finale riprodotto in allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 34

La presente Convenzione verrà ratificata e gli strumenti di ratificazione verranno scambiati ad Atene non appena possibile.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese seguente quello durante il quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

Art. 35

La presente Convenzione è conchiusa per un periodo di un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una Parte contraente, con un preavviso di tre mesi innanzi la scadenza del termine.

In caso di disdetta della Convenzione, qualsiasi diritto acquisito da una persona, in virtù delle disposizioni convenzionali, dev’essere mantenuto. In accordi particolari verrà disciplinata la determinazione dei diritti in corso d’acquisizione, secondo le disposizioni della presente Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 1 o giugno 1973, in due esemplari in lingua francese e greca, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero,

Per il Governo
del Regno di Grecia

C. Motta

J. Georgiou

Protocollo finale
relativo alla Convenzione di sicurezza sociale
tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Grecia

All’atto della firma, in data odierna, della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Grecia, chiamata in seguito «Convenzione», i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

  1. Ciascuna Parte contraente dichiara di non ostacolare, sul suo territorio, l’applicazione dell’assicurazione facoltativa o continuata dell’altra Parte.
  2. L’articolo 2 paragrafi 2 e 3 della Convenzione non è applicabile ai sistemi d’assicurazione-pensioni complementari, previsti dalla legislazione greca, né alla futura legislazione federale svizzera sulla previdenza professionale.
  3. In applicazione dell’articolo 3 della Convenzione, l’articolo 90 della legge federale del 13 giugno 19113 sull’assicurazione in caso di malattie e infortuni, che stabilisce una riduzione delle prestazioni pagate agli stranieri, non è applicabile ai cittadini greci né ai loro superstiti, di qualsiasi nazionalità.
  4. La Convenzione è parimente applicabile ai rifugiati, giusta la Convenzione internazionale relativa allo Statuto dei rifugiati del 28 luglio 19514 e al relativo protocollo del 31 gennaio 19675, qualora risiedano sul territorio di una delle Parti contraenti. Essa s’applica, alle stesse condizioni, ai loro familiari e ai loro superstiti, nella misura in cui fondano i loro diritti su detti rifugiati. Sono riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
  5. 5. a) Il principio della parità di trattamento, di cui all’articolo 3 della Convenzione, non è applicabile alle disposizioni legali svizzere concernenti l’assicurazione-pensioni facoltativa dei cittadini svizzeri all’estero, all’assicurazione-pensioni dei cittadini svizzeri che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e alle prestazioni di soccorso pagate a persone anziane e a invalidi svizzeri residenti all’estero. b)Il principio della parità di trattamento, di cui all’articolo 3 della Convenzione, non è applicabile alle disposizioni legali greche, relative all’assicurazione-pensioni obbligatoria dei cittadini greci che lavorano all’estero, per conto di un datore di lavoro in Grecia.
  6. In deroga all’articolo 4 della Convenzione, gli assegni per grandi invalidi della legislazione federale svizzera in materia d’assicurazioni pensioni non sono pagati agli aventi diritto svizzeri e greci, residenti fuori di Svizzera.
  7. L’indennità unica prevista all’articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione è pari al valore della rendita, dovuta al momento in cui insorge l’evento assicurato secondo il diritto svizzero, oppure al valore di detta rendita quando l’assicurato lascia definitivamente la Svizzera, sempreché la partenza avvenga dopo la concessione della rendita.
  8. I cittadini greci domiciliati in Svizzera, che lasciano la Svizzera per un periodo di tre mesi al massimo durante un anno civile, non interrompono la loro residenza in Svizzera giusta l’articolo 13 della Convenzione.
  9. I cittadini greci occupati in Svizzera, che debbono abbandonare la loro attività in questo Paese a cagione di una malattia o di un infortunio, sono, ove dimorino in Svizzera fino all’insorgenza dell’invalidità, considerati assicurati per quanto concerne l’apertura del diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità svizzera, e devono pagare i contributi come se avessero il loro domicilio in Svizzera.
  10. Il rimborso dei contributi pagati all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, eseguito innanzi l’entrata in vigore della Convenzione, non ostacola la concessione di rendite straordinarie in applicazione dell’articolo 13 della Convenzione; in questo caso, però, l’importo dei contributi rifusi è computato in quello delle rendite da pagare.
  11. I contributi pagati all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, rimborsati ai cittadini greci, non possono più essere ritrasferiti all’assicurazione svizzera. Da detta contribuzione non può più nascere alcun diritto a prestazioni rispetto a detta assicurazione.
  12. Le disposizioni della Convenzione concernenti l’assistenza amministrativa e medicale come anche gli articoli 17, 18 27 e 28 s’applicano parimente agli infortuni non professionali, avvenuti sul territorio di una delle Parti contraenti e coperti dall’ente assicuratore competente dell’altra Parte.
  13. Al momento della firma della Convenzione, si constata che per «ramo assicurativo corrispondente» giusta l’articolo 28 della Convenzione, occorre intendere, in Svizzera, la legislazione secondo l’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) (iii) e in Grecia la legislazione secondo l’articolo 2 paragrafo 1 lettera b) (i) e (ii) della Convenzione.
  14. Si constata che in virtù delle legislazioni vigenti nei Cantoni svizzeri i lavoratori greci, in quali in Svizzera non sono occupati nell’agricoltura, hanno parimente diritto agli assegni in favore dei loro figli viventi fuori della Svizzera. Si contata inoltre che secondo le legislazioni federale e cantonale sugli assegni familiari, gli assegni possono essere pagati anche a terze persone, che risiedono fuori della Svizzera e provvedono al sostentamento dei figli, qualora dette prestazioni non siano utilizzate conformemente al loro scopo. La procedura verrà disciplinata nell’accordo amministrativo.
  15. I trasferimenti di cui all’articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione comprendono segnatamente le prestazioni assicurative, i contributi alle assicurazioni facoltative o continuate e i risarcimenti di danni per i quali interviene la surrogazione nel diritto, giusta l’articolo 28 della Convenzione, come anche i contributi pagati dai cittadini Svizzeri in Grecia che hanno aderito al Fondo di solidarietà degli svizzeri all’estero.
  16. Se i lavoratori greci non beneficiano ancora di un’assicurazione per cure medicali e farmaceutiche, giusta la legge federale del 13 giugno 19116 sull’assicurazione in caso di malattia e d’infortunio, il datore di lavoro deve provvedere affinché essi concludano una siffatta assicurazione e, ove lo omettano, deve provvedervi direttamente. Egli può dedurre dai loro salari i contributi dovuti a questa assicurazione, salvi restando accordi diversi intervenuti fra le Parti interessate.
  17. 17. a) L’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera è agevolata nel modo seguente: Il cittadino di una delle Parti contraenti, ove trasferisca la sua residenza dalla Grecia in Svizzera e lasci l’assicurazione malattia greca, dev’essere ammesso, indipendentemente dalla sua età, ad una delle casse malati svizzere riconosciute, designate dall’autorità competente svizzera ed ha facoltà di assicurarsi tanto per un’indennità giornaliera, quanto per le cure mediche e farmaceutiche, a condizione –che osservi le altre prescrizioni statutarie d’ammissione,–che sia stato affiliato a un’istituzione d’assicurazione malattie in Grecia innanzi il trasferimento della residenza,–che domandi l’ammissione in una cassa svizzera entro tre mesi a contare dalla cessazione del suo rapporto d’affiliazione in Grecia e–che non muti residenza unicamente a scopo di seguire un trattamento medicale o curativo;la moglie e i figli in età inferiore a 20 anni di un cittadino di una delle Parti contraenti fruiscono dello stesso diritto d’ammissione in una cassa malati riconosciuta, per cure mediche e farmaceutiche, qualora soddisfino alle condizioni sopraindicate, tenendo conto che la coassicurazione è parificata all’affiliazione;per l’apertura del diritto alle prestazioni, è tenuto conto dei periodi d’assicurazione trascorsi nell’assicurazione malattia greca, a condizione però, per quanto concerne le prestazioni di maternità, che l’assicurata sia stata affiliata da tre mesi ad una cassa malati svizzera.b)La concessione di prestazioni dell’assicurazione malattia greca è agevolata nel modo seguente:I cittadini di una delle Parti contraenti, che si recano dalla Svizzera in Grecia e sono affiliati all’assicurazione malattie-maternità greca, come anche i loro familiari residenti in Grecia, fruiscono delle prestazioni di detta assicurazione, sempreché soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione greca, tenuto conto, ove occorra, dei periodi d’assicurazione e dei periodi assimilati, trascorsi nell’assicurazione malattie svizzera.

Fatto a Berna, il 1° giugno 1973, in due esemplari in lingua francese e greca, i due testi facenti parimente fede.

Berna, 4 novembre 1974

Per il
Consiglio federale svizzero,

Per il Governo
del Regno di Grecia

C. Motta

J. Georgiou