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0.831.109.449.11

Accordo amministrativo
concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza
sociale conclusa il 23 marzo 1984 tra la Confederazione
Svizzera e lo Stato d’Israele

RU 1985 1795

Traduzione1

Concluso il 18 settembre 1985

Entrato in vigore il 1° ottobre 1985

In applicazione dell’articolo 12 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 23 marzo 1984 2 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato d’Israele, chiamata in seguito «Convenzione», le autorità competenti hanno concordato le seguenti disposizioni:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 12 lettera c della Convenzione sono:

  1. in Svizzera la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra,
  2. in Israele l’Istituto nazionale delle assicurazioni sociali, organismo di collegamento, a Gerusalemme.

Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse s’informano reciprocamente a tale riguardo.

Art. 2

Le autorità competenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento compilano di comune accordo i formulari necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 3

Nei casi citati all’articolo 6 capoverso 1 primo periodo della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente, la cui legislazione rimane applicabile e che sono indicate nel capoverso 2, attestano a richiesta che il lavoratore trasferito resta sottoposto alla legislazione di questo Stato.

L’attestazione è redatta

  1. in Svizzera dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
  2. in Israele dall’Istituto nazionale delle assicurazioni sociali.

Se la durata del trasferimento dovesse prolungarsi oltre il periodo iniziale di 24 mesi prevista nell’articolo 6 capoverso 1 primo periodo della Convenzione, una domanda di proroga dev’essere presentata prima della scadenza di questo termine conformemente al secondo e terzo periodo del capoverso 1, e precisamente Queste autorità si accordano con scambio di lettere e comunicano la loro decisione alle istituzioni interessate del loro Paese.

  1. in Svizzera all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna,
  2. in Israele al Ministero del lavoro e della previdenza, a Gerusalemme, all’attenzione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni sociali, organismo di collegamento, a Gerusalemme.

Titolo III Disposizioni particolari

Art. 4

Le persone residenti in Israele che pretendono prestazioni dell’assicurazione di rendita svizzera possono inoltrare la loro domanda all’Istituto nazionale delle assicurazioni sociali, organismo di collegamento, a Gerusalemme.

Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dell’assicurazione-pensioni isrealiana possono inoltrare la loro domanda alla Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra.

Le domande di prestazioni devono essere presentate sugli appositi formulari.

L’organismo di collegamento cui è stata rivolta la domanda di prestazioni iscrive la data di ricezione sul formulario, verifica se la richiesta è stata redatta in modo completo e attesta l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente, se ciò è previsto nel formulario. Trasmette in seguito la domanda all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.

Art. 5

Per l’applicazione dell’articolo 11 capoverso 1 della Convenzione, la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, trasmette, su richiesta dell’Istituto nazionale delle assicurazioni sociali, organismo di collegamento, a Gerusalemme, un estratto dei periodi d’assicurazione assolti dal richiedente conformemente alla legislazione svizzera.

Art. 6

Se una persona, titolare di una rendita d’invalidità, conformemente alla legislazione di uno degli Stati contraenti, ha trasferito la sua dimora nel territorio dell’altro Stato contraente, l’istituto che assegna la prestazione può sempre chiedere all’organismo di collegamento di quest’ultimo Stato di far procedere a esami medici e di procurarsi altre informazioni richieste dalla legislazione che applica. In questo caso, la domanda dev’essere corredata di una dichiarazione scritta del beneficiario della rendita in cui quest’ultimo rinuncia alla garanzia del segreto medico. L’istituto debitore della prestazione continua tuttavia ad avvalersi della facoltà di far procedere all’esame da un medico di sua scelta.

Art. 7

L’istituto competente notifica direttamente al richiedente la sua decisione riguardante il diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici. Esso ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.

Art. 8

Le prestazioni pecuniarie cui esiste diritto secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti sono pagate direttamente all’avente diritto che dimora sul territorio dell’altro Stato contraente. Le autorità competenti possono concordare un’altra procedura di pagamento.

Art. 9

Gli organismi di collegamento si trasmettono ogni anno un estratto statistico sui pagamenti effettuati nell’altro Stato contraente.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 10

Su domanda generica o richiesta specifica, le istituzioni e gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si prestano l’assistenza necessaria all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Art. 11

I beneficiari di prestazioni concesse in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, che dimorano sul territorio dell’altro Stato contraente, sono tenuti a comunicare all’istituzione debitrice, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento della loro situazione personale, familiare o finanziaria, del loro stato di salute o della loro capacità di lavoro e di guadagno suscettibile d’influire sui loro diritti e obblighi nei confronti delle legislazioni enumerate nell’articolo 2 della Convenzione o delle disposizioni di quest’ultima.

Le istituzioni si comunicano tutte le informazioni della stessa natura di cui vengono a conoscenza per il tramite degli organismi di collegamento.

Art. 12

Le spese amministrative risultanti dall’applicazione del presente Accordo sono a carico degli organismi incaricati di applicarlo.

Le spese derivanti da esami medici, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio o da altri costi afferenti sono anticipate dall’istituto incaricato di effettuare questi esami e rimborsate separamente per ogni singolo caso dall’istituto che ha richiesto gli esami medici.

Art. 13

Il presente Accordo entra in vigore alla medesima data della Convenzione ed è valido per la sua stessa durata.

Fatto in due versioni originali, una in tedesco e l’altra in ebraico; entrambi i testi fanno ugualmente fede.

Berna, il 18 settembre 1985

Gerusalemme, il 18 settembre 1985

Per l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Per il Ministero
del lavoro e della previdenza:

J.-D. Baechtold

Dvora Avineri

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