Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 12 lettera c della Convenzione sono:
- in Svizzera la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra,
- in Israele l’Istituto nazionale delle assicurazioni sociali, organismo di collegamento, a Gerusalemme.
Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse s’informano reciprocamente a tale riguardo.