Da parte svizzera le prestazioni sono accordate di regola secondo le disposizioni della presente Convenzione anche nel caso che l’evento assicurato si sia realizzato prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Le rendite ordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti vengono tuttavia corrisposte secondo le suddette disposizioni solo nel caso che l’evento assicurato si sia verificato dopo il 31 dicembre 1959 e quando i contributi non siano stati o non saranno trasferiti o rimborsati in applicazione della Convenzione del 17 ottobre 1951 , o del paragrafo 5 del presente articolo.
Nel caso in cui l’evento assicurato si sia verificato prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le prestazioni sono concesse in conformità alle sue disposizioni nel modo seguente:
- i provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità a decorrere dall’entrata in vigore della Convenzione;
- le rendite ordinarie e straordinarie e gli assegni per gli invalidi bisognosi di cure e assistenza speciali dell’assicurazione vecchiaia e superstiti e dell’assi-curazione invalidità il cui diritto esiste per il mese durante il quale la Convenzione è entrata in vigore, a decorrere al più presto dal 1° gennaio 1962, con riserva della lettera c) del presente paragrafo;
- le rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti il cui diritto esiste per il mese durante il quale la Convenzione è entrata in vigore, a decorrere al più presto dal 1° gennaio 1961 per i seguenti cittadini italiani:i)le persone nate prima del 1° luglio 1883 e i loro superstiti;ii)le donne rimaste vedove e i figli rimasti orfani prima del 1° dicembre 1948.
Da parte italiana le prestazioni saranno di regola concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione nei casi in cui l’evento assicurato si verifichi a partire dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia nei casi in cui l’evento assicurato si sia verificato anteriormente a questa data, le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione a partire dalla sua entrata in vigore, qualora non sia stato possibile concedere la pensione a causa dell’insufficienza dei periodi di assicurazione e qualora i contributi non siano stati rimborsati dalle assicurazioni sociali italiane.
Salvo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i periodi di assicurazione, di contribuzione e di soggiorno compiuti prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione saranno ugualmente presi in considerazione.
I termini previsti dalla legislazione delle due Parti contraenti per far valere i diritti cominceranno a decorrere al più presto alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
Per un periodo di cinque anni a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga all’articolo 7, di chiedere, al verificarsi dell’evento assicurato in caso di vecchiaia, secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi in Italia o in un terzo Paese prima della fine dell’anno in cui detto evento si sia verificato. Per quanto riguarda l’utilizzazione dei contributi trasferiti, l’eventuale rimborso all’interessato e gli effetti del trasferimento, si applica l’articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Convenzione del 17 ottobre 1951.