Lexipedia

0.831.109.454.2

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale Conchiusa il 14 dicembre 1962 Approvata dall’Assemblea federale il 18 settembre 1963 Entrata in vigore il 1° settembre 1964

RU 1964 730; FF 1963 281

Testo originale

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Italiana,

animati dal desiderio di adattare le relazioni esistenti tra la Svizzera e l’Italia nel campo delle assicurazioni sociali agli sviluppi avvenuti nella legislazione dei due Stati, hanno deciso di concludere una Convenzione che sostituirà quella del 17 ottobre 1951 1 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Parte prima Disposizioni generali

Art. 1

La presente Convenzione si applica:

  1. in Svizzera:i)alla legislazione federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti;ii)alla legislazione federale sull’assicurazione invalidità;iii)alla legislazione federale sull’assicurazione in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali;iv)alla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini.
  2. in Italia:i)alla legislazione sull’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale;ii)alla legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;iii)alla legislazione sugli assegni familiari.

La presente Convenzione si applica anche alle leggi e ai regolamenti che codificano, modificano o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo.

Essa si applicherà ugualmente:

  1. alle leggi e ai regolamenti concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, semprechè un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;
  2. alle leggi e ai regolamenti che estenderanno i regimi esistenti a categorie nuove di beneficiari, semprechè non vi sia al riguardo opposizione della Parte interessata, notificata al Governo dell’altra Parte entro tre mesi dalla pubblicazione di tali atti.

Art. 2

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale i cittadini svizzeri e italiani godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all’articolo 1.

Art. 3

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale i cittadini svizzeri e italiani che possono avanzare diritti a prestazioni in base alle legislazioni sulle assicurazioni sociali di cui all’articolo 1, ricevono dette presta-zioni integralmente e senza limitazione alcuna finchè risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con le stesse riserve dette prestazioni sono accordate dall’una delle Parti contraenti ai cittadini dell’altra Parte residenti in un terzo paese alle stesse condizioni e nella stessa misura come ai propri cittadini residenti in questo paese.

Parte seconda Legislazione applicabile

Art. 4

La legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività determinate ai fini dell’assicurazione.

Nei casi in cui, per le attività esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di reddito realizzata sul rispettivo territorio.

Art. 5

Il principio stabilito all’articolo 4, 1° paragrafo, è soggetto alle seguenti eccezioni:

  1. i lavoratori dipendenti occupati da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti contraenti e distaccati per un periodo di tempo limitato nel territorio dell’altra Parte, rimangono soggetti, durante i primi dodici mesi della loro occupazione nel territorio di quest’ultima Parte, alla legislazione della Parte dove ha sede l’impresa. Se l’occupazione nel territorio dell’altra Parte si protrae oltre tale periodo, l’applicazione della legislazione della prima Parte potrà in via eccezionale essere mantenuta per un ulteriore periodo di dodici mesi, a condizione che vi sia un accordo in proposito tra le autorità competenti delle due Parti.
  2. I lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell’altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l’impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica ai lavoratori occupati in maniera durevole sulle vie di intercomuni-cazione o nelle stazioni di frontiera.
  3. Le persone arruolate per conto di un armatore su una nave adibita alla navigazione marittima sono soggette, per la durata del loro arruolamento, alla legislazione della Parte contraente di cui la nave batte bandiera.
  4. Se delle imprese o aziende si estendono dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte, i lavoratori impiegati da tali imprese o aziende sono soggetti alla legislazione della Parte dove l’impresa o l’azienda ha la propria sede.
  5. I lavoratori di un servizio amministrativo ufficiale (dogana, poste, controllo dei passaporti, ecc.) distaccati dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra sono soggetti alla legislazione della Parte donde sono distaccati.
  6. I capi e i membri delle missioni diplomatiche e consolari di una delle Parti contraenti, ivi compresi i funzionari appartenenti ai ruoli delle cancellerie, inviati nel territorio dell’altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte che li ha inviati se sono cittadini di questa Parte. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti ai ruoli delle cancellerie nonchè alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorchè essi siano cittadini della Parte rappresentata e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio sono occupati.

Art. 6

Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio della legislazione applicabile, oltre quelle previste all’articolo 5.

Parte terza Disposizioni particolari

Capitolo I Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Art. 7

Ai cittadini italiani e ai loro superstiti si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera:

  1. 2 Qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennità forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennità.
  2. La stessa regolamentazione è applicabile ai superstiti di un cittadino italiano che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente e che hanno diritto ad una rendita ordinaria parziale per superstiti il cui ammontare non superi il 10 per cento della rendita completa corrispondente.
  3. Qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale alla quale possono aver diritto le persone in questione sia superiore ai limiti sopra enunciati ma sia inferiore al 20 per cento della rendita completa corrispondente, queste persone possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di una indennità forfettaria. Tale scelta deve effettuarsi durante la procedura di determinazione della rendita se queste persone risiedono fuori della Svizzera al momento della realizzazione dell’evento assicurato, e al momento della loro partenza dalla Svizzera se hanno già beneficiato di una rendita in tale paese.
  4. Qualora l’indennità forfettaria sia stata versata dalla assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati.
  5. L’indennità forfettaria è versata direttamente ai beneficiari residenti fuori della Svizzera. I cittadini italiani hanno la facoltà di domandare, entro il termine di un anno a partire dalla data del pagamento, che la detta indennità sia utilizzata nelle assicurazioni sociali obbligatorie italiane. A tale riguardo, le disposizioni dell’articolo primo, paragrafo 3, del primo Accordo aggiuntivo3 sono applicabili per analogia.
  6. I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie fino a quando conservino il domicilio in Svizzera e se immediatamente prima della data da cui domandano la rendita abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno 10 anni interi quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per almeno 5 anni interi quando si tratta di una rendita di superstiti o di una rendita di vecchiaia che la sostituisce.

Art. 84

Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell’assicurazione invalidità svizzera:

  1. I cittadini italiani non domiciliati in Svizzera che hanno dovuto abbandonare la loro attività in tale paese a seguito di un infortunio o di una malattia e che vi restino fino alla realizzazione del rischio assicurato sono considerati come assicurati ai sensi della legislazione svizzera per quanto riguarda la concessione delle prestazioni dell’assicurazione invalidità. Essi devono versare i contributi all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità come se avessero il loro domicilio in Svizzera.
  2. Per quanto riguarda il diritto alla rendita ordinaria di invalidità, i cittadini italiani iscritti nell’assicurazione italiana o che hanno già beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera, sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera.
  3. I cittadini italiani hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino la loro residenza in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi della invalidità, abbiano pagato i contributi all’assicurazione svizzera almeno per un anno intero.
  4. Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano una attività lucrativa, come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza, hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi dell’invalidità, abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno un anno; i figli minorenni domiciliati in Svizzera hanno inoltre diritto a tali provvedimenti quando siano nati invalidi in Svizzera o quando vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita.
  5. L’articolo 7 lettera b si applica per analogia alle rendite straordinarie dell’assicurazione invalidità; peraltro il periodo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che le sostituiscono, è di almeno 5 anni interi.
  6. Le rendite ordinarie di invalidità previste per gli assicurati con grado di invalidità inferiore al 50 per cento come pure gli assegni per grandi invalidi possono essere concesse ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera.

Art. 9

Quando in base ai soli periodi d’assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l’invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno totalizzati con i periodi compiuti nell’assicurazione italiano per l’apertura del diritto alle prestazioni suddette, in quanto questi periodi non si sovrappongano. Quando un assicurato non può far valere un diritto a prestazioni, anche tenendo conto di quanto disposto nel capoverso precedente, vengono totalizzati anche i periodi d’assicurazione compiuti in paesi terzi legati contemporaneamente all’Italia e alla Svizzera da Convenzioni di sicurezza sociale concernenti le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti 5 .

Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente è subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l’ammissione al beneficio di tali presta-zioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Svizzera nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l’assicurato non adempie le condizioni che gli permettano di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati l’ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

Quando, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione delle assicurazione sociali italiane è concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzera, essa è calcolata come segue:

  1. L’organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l’ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l’assicurato se tutti i periodi di assicurazione, di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane. Tuttavia per periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svizzera, i contributi relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana.
  2. In base a questo ammontare elevato, ove occorra, fino all’ammontare della pensione minima garantita dalla legislazione italiana, l’organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni delle due Parti, tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell’assicurazione svizzera solo in quanto non si sovrappongano ai periodi italiani.

Art. 10

I cittadini svizzeri i quali, nonostante l’applicazione dell’articolo 9, non possono far valere un diritto ad una prestazione delle assicurazioni sociali italiane, hanno diritto al rimborso dei contributi obbligatori versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro a tali assicurazioni.

Il cittadino svizzero che abbia ottenuto il rimborso dei contributi non può più far valere diritti nei riguardi delle assicurazioni sociali italiane in base a detti contributi.

Capitolo II Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Art. 11

I cittadini svizzeri e italiani assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraente i quali siano vittime di un infortunio o contraggono una malattia professionale sul territorio dell’altra Parte, possono domandare tutte le cure mediche necessarie all’organismo per l’assicurazione infortuni o l’assicurazione malattie della Parte sul cui territorio si trovano. In questi casi l’organismo assicuratore da cui dipende l’assicurato deve rimborsare le spese delle cure mediche all’organismo assicuratore che le ha concesse.

Art. 12

Quando un organismo assicuratore di una delle Parti contraenti debba versare delle prestazioni ad un assicurato, l’organismo assicuratore dell’altra Parte che debba liquidare delle prestazioni per un nuovo infortunio o una nuova malattia professionale per lo stesso assicurato tiene conto, come se fossero a proprio carico delle prestazioni concesse dal primo organismo assicuratore.

Art. 13

Nel caso di una malattia professionale suscettibile di essere indennizzata in base alla legislazione di ambedue le Parti, le prestazioni sono concesse solo in base alla legislazione della Parte sul cui territorio è stata per ultima esercitata l’attività suscettibile di provocare una malattia professionale di tale natura e a condizione che l’interessato adempia le condizioni previste da detta legislazione.

Tuttavia le Autorità competenti possono, nell’interesse dei lavoratori, convenire l’adozione di una regolamentazione che introduca la totalizzazione dei periodi di lavoro da prendere in considerazione compiuti nel territorio delle due Parti contraenti, come pure la ripartizione degli oneri delle prestazioni secondo la durata dei periodi predetti.

Art. 14

Quando, in caso di aggravamento di una malattia professionale, un lavoratore che ha beneficiato o che beneficia di un indennizzo per una malattia professionale in base alla legislazione di una delle Parti faccia valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in base alla legislazione dell’altra Parte, si applicano le seguenti regole:

  1. Se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di questa ultima Parte un’attività suscettibile di provocare la malattia professionale o di aggravarla, l’organismo assicuratore della prima Parte deve assumere a proprio carico le prestazioni in base alla propria legislazione, tenuto conto dell’aggravamento.
  2. Se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di quest’ultima Parte tale attività, l’organismo assicuratore della prima Parte deve concedere le presta-zioni in base alla propria legislazione, senza tenere conto dell’aggravamento; l’organismo assicuratore dell’altra Parte concede al lavoratore un supple-mento il cui ammontare è determinato in base alla legislazione della seconda Parte e che è uguale alla differenza tra l’ammontare della prestazione dovuta dopo l’aggravamento e l’ammontare che sarebbe stato dovuto se la malattia prima dell’aggravamento si fosse prodotta sul suo territorio.

Nei casi considerati al paragrafo precedente del presente articolo, il lavoratore deve fornire all’organismo assicuratore della Parte, in base alla cui legislazione fa valere diritti a prestazioni, le informazioni necessarie relative alla prestazioni liquidate anteriormente a titolo di indennizzo per la malattia professionale di cui si tratta. Se tale organismo lo ritiene necessario, può documentarsi su tali prestazioni presso l’organismo che ha concesso all’interessato le prestazioni anteriori.

Art. 14bis6

I cittadini italiani e svizzeri che hanno diritto alle prestazioni in natura a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano ugualmente di tali vantaggi quando si trasferiscono sul territorio dell’altro Stato nel corso del trattamento medico, alla condizione che abbiano ricevuto l’autorizzazione preventiva da parte dell’organismo competente. Tale autorizzazione deve essere accordata se non viene sollevata alcuna obiezione di ordine medico.

Capitolo III Assegni familiari

Art. 15

I lavoratori agricoli di cittadinanza italiana beneficiano, per la durata della loro occupazione in Svizzera degli assegni per i figli, previsti dalla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni per i figli.

Art. 16

I cittadini svizzeri beneficiano, per la durata della loro occupazione in Italia, degli assegni familiari previsti dalla legislazione italiana, qualunque sia il luogo residenza delle persone che danno diritto agli assegni familiari.

Art. 17

Se un figlio dà diritto ad assegni per figli sia in base alla legislazione svizzera sia in base alle legislazione italiana, gli assegni dovuti saranno solo quelli delle legislazione del luogo di lavoro del padre.

Parte quarta Disposizioni di applicazione

Art. 18

Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità e gli organismi di ciascuna delle Parti si presteranno i loro buoni uffici come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.

Le autorità competenti:

  1. prendono gli accordi amministrativi necessari per l’applicazione della presente Convenzione. Esse regoleranno in particolare le modalità della reciproca collaborazione come pure la partecipazione alle spese per gli accertamenti medici o amministrativi nei casi in cui le persone che si trovano sul territorio di una delle Parti chiedano la concessione o beneficino di prestazioni delle assicurazioni dell’altra Parte;
  2. possono convenire, al fine di facilitare le relazioni tra gli organismi assicuratori delle Parti contraenti, di designare ciascuna degli organismi accentratori;
  3. si comunicano, tutte le informazioni relativi alle misure prese per l’applicazione della presente Convenzione;
  4. si comunicano, appena possibile, tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione.

Per l’applicazione della presente Convenzione il termine «autorità competente» designa:

  1. per quanto riguarda la Svizzera: l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
  2. per quanto riguarda l’Italia: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19

Gli organismi assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in base alla presente Convenzione se ne liberano validamente nella moneta del loro paese.

I trasferimenti delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione hanno luogo in conformità agli accordi vigenti in materia tra le Parti contraenti al momento del trasferimento stesso.

Nel caso in cui siano emanate disposizioni dall’una o dall’altra Parte contraente intese a sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, saranno prese immediatamente misure, con accordo tra le due Parti, per assicurare il trasferimento delle somme dovuta da una parte e dall’altra, in conformità alle disposizioni delle presente Convenzione.

Art. 20

Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e delle tasse previste dalla legislazione di una delle Parti contraenti per i documenti da produrre, per l’applicazione della legislazione di questa Parte, è esteso ai documenti da produrre per l’applicazione della legislazione dell’altra Parte.

Le autorità o organismi dell’una o dell’altra Parte contraente dispenseranno dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari, tutti gli atti, certificati o documenti, da produrre per l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 20bis7

Le autorità, tribunali e istituti di assicurazione di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di esaminare le richieste e di prendere in considerazione altri documenti per il fatto di essere redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato.

Art. 21

Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato ad un organismo di una delle Parti contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine ad un organismo corrispondente dell’altra Parte. In tal caso, quest’ultimo organismo trasmette senza indugio dette domande, dichiarazioni o ricorsi all’organismo competente della prima Parte.

Art. 21bis8

Qualora una persona abbia diritto a prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno sopravvenuto sul territorio dell’altro Stato contraente e qualora essa abbia diritto di richiedere ad un terzo la riparazione di tale danno in virtù della legislazione di quest’ultimo Stato, tale Stato riconosce all’isti-tuto del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di essere surrogato nel diritto alla riparazione secondo la legislazione che gli è applicabile.

Qualora in applicazione del paragrafo primo gli istituti dei due Stati contraenti abbiano il diritto di richiedere la riparazione di un danno per prestazioni accordate per lo stesso evento, essi sono creditori in solido. Nei loro rapporti reciproci devono procedere alla ripartizione delle somme recuperate in proporzione alle prestazioni dovute da ciascuno.

Art. 22

I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sarà incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione e di com-porre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta commissione può, ove occorra, fare proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell’Accordo amministrativo relativi.

La commissione mista sarà composta in numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti. Ogni delegazione potrà farsi assistere da esperti.

La commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Svizzera e in Italia.

La commissione mista stabilirà la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.

Nel caso che una controversia non possa essere risolta per tale via, essa verrà sottoposta ad un organismo arbitrale composto di un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti e di un presidente appartenente ad un terzo Paese.

Parte quinta Disposizioni transitorie

Capitolo I Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Art. 23

Da parte svizzera le prestazioni sono accordate di regola secondo le disposizioni della presente Convenzione anche nel caso che l’evento assicurato si sia realizzato prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Le rendite ordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti vengono tuttavia corrisposte secondo le suddette disposizioni solo nel caso che l’evento assicurato si sia verificato dopo il 31 dicembre 1959 e quando i contributi non siano stati o non saranno trasferiti o rimborsati in applicazione della Convenzione del 17 ottobre 1951 9 , o del paragrafo 5 del presente articolo.

Nel caso in cui l’evento assicurato si sia verificato prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le prestazioni sono concesse in conformità alle sue disposizioni nel modo seguente:

  1. i provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità a decorrere dall’entrata in vigore della Convenzione;
  2. le rendite ordinarie e straordinarie e gli assegni per gli invalidi bisognosi di cure e assistenza speciali dell’assicurazione vecchiaia e superstiti e dell’assi-curazione invalidità il cui diritto esiste per il mese durante il quale la Convenzione è entrata in vigore, a decorrere al più presto dal 1° gennaio 1962, con riserva della lettera c) del presente paragrafo;
  3. le rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti il cui diritto esiste per il mese durante il quale la Convenzione è entrata in vigore, a decorrere al più presto dal 1° gennaio 1961 per i seguenti cittadini italiani:i)le persone nate prima del 1° luglio 1883 e i loro superstiti;ii)le donne rimaste vedove e i figli rimasti orfani prima del 1° dicembre 1948.

Da parte italiana le prestazioni saranno di regola concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione nei casi in cui l’evento assicurato si verifichi a partire dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia nei casi in cui l’evento assicurato si sia verificato anteriormente a questa data, le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione a partire dalla sua entrata in vigore, qualora non sia stato possibile concedere la pensione a causa dell’insufficienza dei periodi di assicurazione e qualora i contributi non siano stati rimborsati dalle assicurazioni sociali italiane.

Salvo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i periodi di assicurazione, di contribuzione e di soggiorno compiuti prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione saranno ugualmente presi in considerazione.

I termini previsti dalla legislazione delle due Parti contraenti per far valere i diritti cominceranno a decorrere al più presto alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Per un periodo di cinque anni a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga all’articolo 7, di chiedere, al verificarsi dell’evento assicurato in caso di vecchiaia, secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi in Italia o in un terzo Paese prima della fine dell’anno in cui detto evento si sia verificato. Per quanto riguarda l’utilizzazione dei contributi trasferiti, l’eventuale rimborso all’interessato e gli effetti del trasferimento, si applica l’articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Convenzione del 17 ottobre 1951.

Capitolo II Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Art. 24

I cittadini italiani i quali, durante il periodo anteriore all’entrata in vigore della presente Convenzione, non abbiano beneficiato di un’assicurazione complementare che compensi la riduzione delle prestazioni nell’assicurazione infortuni non professionali in base all’articolo 90 della legge federale svizzera sull’assicurazione in caso di malattie e di infortuni riceveranno, per gli infortuni di cui saranno vittime dopo l’entrata in vigore della Convenzione, le prestazioni complete secondo la citata legge. Per gli infortuni verificatisi anteriormente alla data dell’entrata in vigore della Convenzione, le prestazioni di invalidità e le prestazioni dei superstiti per i coniugi e per i figli saranno corrisposte senza riduzioni a partire da tale data.

I cittadini italiani che abbiano usufruito di un’assicurazione complementare ai sensi del paragrafo precedente anteriormente al 1° gennaio successivo all’entrata in vigore della presente Convenzione, riceveranno, per gli infortuni verificatisi dal 1° gennaio predetto, le prestazioni complete in conformità della legge federale svizzera del 13 giugno 1911 10 sulle assicurazioni in caso di malattie e di infortuni. Qualora fossero stati vittime di un infortunio prima di tale data, la riduzione delle prestazioni in base all’articolo 90 11 della citata legge continuerà ad essere applicata.

Capitolo III Assegni familiari

Art. 25

Gli assegni familiari saranno concessi secondo le disposizioni della presente Convenzione a partire dal 1° gennaio 1963.

Parte sesta Disposizioni finali

Art. 26

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.

La Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Svizzera e l’Italia del 17 ottobre 1951 12 è abrogata dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, con riserva tuttavia dell’articolo 14, paragrafo 2, e per l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 5, della presente Convenzione, dell’articolo 5, paragrafi 4 e 5.

Art. 27

La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia dell’una o dell’altra Parte contraente notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti già acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari regoleranno i diritti in corso di acquisizione in base alle sue disposizioni.

In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, il 14 dicembre 1962, in due esemplari, uno in francese e l’altro in italiano, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Saxer

G. Lupis

Protocollo finale

Al momento della firma in data odierna della Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Italia (denominata qui appresso «la Convenzione»), i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno concordato le seguenti dichiarazioni:

  1. La Convenzione si applica ugualmente ai superstiti di cittadini svizzeri e italiani, qualunque sia la loro cittadinanza.
  2. Sono considerate superstiti o figli ai sensi della Convenzione le persone designate come tali dalla legislazione applicabile.
  3. Il principio dell’uguaglianza di trattamento enunciato all’articolo 2 della Convenzione non si estende da parte svizzera alle disposizioni relative alle assicurazioni facoltative di vecchiaia, superstiti e invalidità dei cittadini svizzeri all’estero, alle assicurazioni di vecchiaia, superstiti e invalidità dei cittadini svizzeri occupati all’estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e alle prestazioni di assistenza corrisposte a invalidi svizzeri residenti all’estero.
  4. La regolamentazione dell’articolo 5 della Convenzione si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ad eccezione della lettera f) del citato articolo.
  5. Quando, in applicazione dell’articolo 5 della Convenzione, un lavoratore è soggetto alle disposizioni della legislazione svizzera, ciò significa che, per quel che riguarda la sua posizione nelle assicurazioni svizzere, egli è considerato come se esercitasse la sua attività in Svizzera, salvo i casi previsti alla lettera c).
  6. Sono assimilati alle persone dipendenti da servizi ufficiali ai sensi dell’arti-colo 5, lettera e), della Convenzione:i)i dipendenti di cittadinanza svizzera dell’Ufficio nazionale svizzero per il turismo inviati in Italia;ii)il corpo insegnante svizzero delle scuole svizzere in Italia;iii)il personale di cittadinanza svizzera presso l’Istituto svizzero di Roma.
  7. I cittadini svizzeri che sono stati iscritti alle assicurazioni sociali italiane di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, i quali ritornano in Svizzera, possono proseguire volontariamente tali assicurazioni alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
  8. L’indennità forfetaria prevista agli articoli 7, lettera a, e 8, lettera c, della Convenzione, è pari al valore attuale della rendita dovuta al verificarsi dell’evento assicurato in base alle disposizioni delle leggi svizzere oppure al valore attuale di detta rendita al momento in cui l’assicurato lascia definitivamente la Svizzera, qualora questa partenza abbia luogo dopo la concessione della rendita.
  9. Per l’applicazione degli articoli 7, lettera b), e 8, lettere a) e d), della Convenzione, il termine «domicilio» deve essere inteso nel senso del Codice civile svizzero. Secondo quest’ultimo il domicilio è di regola il luogo dove una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
  10. Per quel che riguarda il diritto alle rendite straordinarie, un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non superi tre mesi all’anno, non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi degli articoli 7, lettera b), e 8, lettera d), della Convenzione. D’altra parte i periodi durante i quali un cittadino italiano residente in Svizzera è stato esonerato dalle assicurazioni svizzere per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non verranno considerati nel computo dei termini previsti dagli articoli 7, lettera b), e 8, lettera d), della Convenzione.
  11. I lavoratori frontalieri domiciliati in Svizzera i quali, prima dell’entrata in vigore della Convenzione, sono stati esonerati dalle assicurazioni sociali italiane in conformità al punto 2 del Protocollo finale allegato alla Conven-zione italo-svizzera sulle assicurazioni sociali del 17 ottobre 195113, conti-nuano ad esserne esonerati.
  12. I contributi versati nell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera che sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane in applicazione delle Convenzioni italo-svizzere del 4 aprile 194914 e del 17 ottobre 1951 non possono più essere ritrasferiti all’assicurazione svizzera. Nessun diritto può più derivare dai suddetti contributi nei confronti di questa assicurazione.
  13. 15 Qualora i lavoratori italiani – fatta eccezione per i frontalieri e per coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno – non godano già di un’assicurazione per le cure mediche e farmaceutiche ai sensi della legge federale del 13 giugno 191116 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il datore di lavoro deve curare che essi contraggano tale assicurazione e, se non lo fanno, deve concluderla egli stesso per loro. Egli può detrarre dal salario il contributo necessario, salvo differente intesa fra le parti interessate.

Il presente Protocollo finale, che costituisce parte integrante della Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa in data odierna tra la Svizzera e l’Italia, sarà ratificato e sarà valido alle stesse condizioni e per la stessa durata stabilite per la Convenzione medesima.

Fatto in Roma, il 14 dicembre 1962, in due esemplari, uno in francese l’altro in italiano, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Saxer

G. Lupis