Sono designati come uffici di collegamento nel senso dell’articolo 13, primo capoverso, lettera a, seconda frase, della Convenzione:
- In Svizzera:a.per l’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera e le assicurazioni lussemburghesi per la vecchiaia invalidità e morte, la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, chiamata qui di seguito «Cassa svizzera»;b.per le assicurazioni contro gli infortuni svizzera e lussemburghese, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gl’infortuni, a Lucerna, chiamato qui di seguito «Istituto nazionale».
- Nel Granducato del Lussemburgo:a.per le assicurazioni lussemburghesi per la vecchiaia, invalidità e morte e per l’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, l’«Inspection des institutions sociales», a Lussemburgo;b.per le assicurazioni contro gl’infortuni lussemburghese e svizzera, l’«Association d’assurance contre les accidents, section industrielle», a Lussemburgo.
I compiti degli uffici di collegamento sono definiti nel presente Accordo amministrativo.
Le supreme autorità amministrative delle due Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri uffici di collegamento.