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Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera ed il Regno dei Paesi Bassi Conchiusa a Berna il 27 maggio 1970 Approvata dall’Assemblea federale il 2 marzo 1971 Ratificata con strumenti scambiati il 26 maggio 1971 Entrata in vigore il 1o luglio 1971

RU 1971 1038; FF 1970 II 277

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno dei Paesi Bassi

animati dal desiderio di adeguare le relazioni esistenti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale agli sviluppi avvenuti nelle loro rispettive legislazioni a contare dalla firma della Convenzione di sicurezza sociale del 28 marzo 1958 2 e dell’accordo completivo del 14 ottobre 1960 3 ,

avendo convenuto di conchiudere una convenzione destinata a sostituire i due strumenti suddetti,

hanno risolto quanto segue:

Titolo I Definizioni e legislazione

Art. 1

Per l’applicazione della presente Convenzione,

  1. «territorio» designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, il territorio del Regno situato in Europa;
  2. «cittadino» indica, per quanto concerne la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera e, per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, una persona di nazionalità olandese:
  3. «Legislazione» designa, secondo il contesto, gli atti legislativi e regolamentari di una Parte contraente, menzionati nell’articolo 2 della Convenzione;
  4. «Assicurazione pensione svizzera» designa la legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  5. «autorità competente» indica, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, il Ministero degli affari sociali e della salute pubblica:
  6. «risiedere» significa soggiornare abitualmente.

Art. 2

La presente Convenzione si applica:

a) in Svizzera alla:
  1. egislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti:
  2. legislazione federale sull’assicurazione contro l’invalidità;
  3. legislazione federale sull’assicurazione in caso di infortuni professionali e non‑professionali e di malattie professionali;
  4. legislazione federale che stabilisce il sistema degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini;
b) nei Paesi Bassi alla:
  1. legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia;
  2. legislazione sull’assicurazione delle vedove e degli orfani:
  3. egislazione sull’assicurazione per incapacità al lavoro (assicurazione invalidità);
  4. legislazione sugli assegni familiari.

La presente Convenzione si applica parimenti a tutti gli atti legislativi e regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.

Essa si applica parimente:

  1. alle leggi e ai regolamenti concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, sempreché un accordo intervenga a tale scopo fra le Parti contraenti;
  2. alle leggi e ai regolamenti che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, purché a tale riguardo non sia presentata un’opposizione dalla Parte interessata, notificata al Governo dell’altra Parte entro un termine di tre mesi a contare dalla pubblicazione ufficiale degli atti suddetti.

Titolo II Disposizioni generali

Art. 3

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, i cittadini di una Parte contraente soggiacciono agli obblighi e fruiscono dei diritti della legislazione dell’altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultima Parte.

Art. 4

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, i cittadini svizzeri e olandesi, che possono pretendere prestazioni pecuniarie giusta le legislazioni di cui all’articolo 2, ricevono siffatte prestazioni integralmente e senza limitazione alcuna, finché risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con le stesse riserve, dette prestazioni sono accordate da una Parte ai cittadini dell’altra, risiedenti in un terzo Stato, alle stesse condizioni e nella misura in cui sono accordate ai propri cittadini residenti in detto Paese.

Art. 5

Il principio della parità di trattamento, di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, non è applicabile per quanto concerne le disposizioni legali svizzere riguardanti l’assicurazione pensioni facoltativa dei cittadini svizzeri all’estero, l’assicurazione pensione dei cittadini svizzeri occupati all’estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e le prestazioni di soccorso pagate a cittadini svizzeri risiedenti all’estero.

Il principio della parità di trattamento, stabilito all’articolo 3 della presente Convenzione, non è applicabile quanto alle disposizioni legali olandesi concernenti il pagamento di contributi ridotti per l’assicurazione vecchiaia facoltativa e l’assicurazione facoltativa delle vedove e degli orfani.

Titolo III Legislazione applicabile

Art. 6

Con riserva delle disposizioni contrarie dei presente titolo, i cittadini delle Parti contraenti esercitanti un’attività professionale soggiacciono alle legislazioni della Parte sul cui territorio esplicano la loro attività, anche qualora risiedano sul territorio dell’altra Parte.

Se l’applicazione del paragrafo 1 provoca l’assoggettamento obbligatorio e simultaneo alle assicurazioni delle due Parti, valgono le norme seguenti:

  1. nel caso d’esercizio simultaneo di un’attività lucrativa salariata e d’una attività lucrativa indipendente, l’assoggettamento all’assicurazione è determinato secondo la legislazione della Parte sul cui territorio è esplicata l’attività lucrativa salariata;
  2. nel caso d’esercizio simultaneo d’attività‑lucrative indipendenti, l’assoggettamento è determinato secondo la legislazione della Parte sul cui territorio risiede il lavoratore.

Art. 7

Al principio stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1, può essere derogato come segue:

  1. i lavoratori salariati, appartenenti ad un’azienda avente sede sul territorio di una Parte contraente ed inviati per un periodo limitato sul territorio dell’altra Parte al fine di eseguire lavori, rimangono assoggettati, per una durata di 24 mesi, alla legislazione della prima Parte, come se fossero stati occupati nel luogo dove ha la sede l’azienda che li ha inviati. Se la durata del trasferimento si prolunga oltre detto termine, l’assoggettamento alla legislazione della prima Parte può eccezionalmente essere mantenuto per un periodo che le autorità competenti delle due Parti convengono di comune intesa.
  2. I lavoratori salariati delle aziende di trasporto di una Parte occupati sul territorio dell’altra, sia temporaneamente sia come personale ambulante, soggiacciono alla legislazione del Paese dove è la sede dell’azienda.
  3. I lavoratori salariati delle aziende di trasporti aerei, aventi sede sul territorio di una Parte, soggiaciono alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l’azienda. Nondimeno, se l’azienda possiede, sul territorio dell’altra Parte, una succursale o una rappresentanza permanente, i lavoratori ivi occupati soggiacciono alla legislazione del Paese dove essa si trova, ad eccezione di quelli che sono inviati temporaneamente.
  4. I lavoratori di un servizio amministrativo ufficiale trasferiti da una Parte nel territorio dell’altra soggiacciono alla legislazione del Paese dal quale sono stati trasferiti.

Le disposizioni del paragrafo 1 dei presente articolo si applicano ai lavoratori salariati indipendentemente dalla loro nazionalità.

Art. 8

I cittadini di una Parte contraente, inviati come membri della missione diplomatica o di una sede consolare di questa Parte sul territorio dell’altra, soggiacciono alla legislazione della prima Parte.

I cittadini di una Parte contraente, occupati sul territorio dell’altra Parte al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare della prima Parte, sono assicurati, qualora siano stati impiegati in Svizzera, secondo le legislazioni indicate all’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) numeri 1 e 2, e, se sono stati impiegati nei Paesi Bassi, secondo le legislazioni indicate alla lettera b) del paragrafo suddetto. Essi possono però optare per l’applicazione della legislazione della prima Parte entro un termine di tre mesi dopo l’inizio dell’impiego o l’entrata in vigore della presente Convenzione.

Le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili per analogia:

  1. ai cittadini svizzeri occupati al servizio personale di cittadini svizzeri impiegati nella missione diplomatica o in una sede consolare svizzera nei Paesi Bassi;
  2. ai cittadini olandesi occupati al servizio personale di cittadini olandesi impiegati nella missione diplomatica o in una sede consolare olandese in Svizzera.

I paragrafi 1 a 3 non sono applicabili ai membri onorari di una sede consolare o ai loro impiegati.

Art. 9

Le autorità competenti delle Parti possono, in casi particolari e tenuto conto delle esigenze sociali degli interessati, prevedere di comune intesa, per talune persone o talune categorie di persone, deroghe alle disposizioni degli articoli 6 a 8.

Titolo IV Disposizioni particolari concernenti le prestazioni

Capitolo I Applicazione della legislazione svizzera sull’assicurazione pensioni

Art. 10

I cittadini olandesi hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Nondimeno, le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d’invalidità è inferiore al 50% non possono essere pagate ai cittadini olandesi che lasciano definitivamente la Svizzera.

Per stabilire i periodi di contribuzione, che sono determinanti per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta a cittadini olandesi e svizzeri, i periodi assicurativi compiuti secondo la legislazione olandese sull’assicurazione per incapacità al lavoro sono parificati ai periodi contributivi svizzeri, purché non si sovrappongano.

Art. 11

I cittadini olandesi risiedenti in Svizzera possono pretendere i provvedimenti di integrazione dell’assicurazione invalidità in Svizzera qualora, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, abbiano pagato i contributi all’assicurazione svizzera durante almeno un anno intero.

Le mogli e le vedove di nazionalità olandese, che non esercitano alcuna attività lucrativa, come anche i figli minorenni della stessa nazionalità possono pretendere i provvedimenti di integrazione della assicurazione invalidità svizzera finché risiedono in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno; inoltre, i figli minorenni hanno diritto a tali provvedimenti, ove risiedano in Svizzera ed ivi sono nati invalidi o abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita.

Art. 12

I cittadini olandesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione pensioni svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, finché conservano il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del momento in cui chiedono la rendita, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno 10 anni qualora trattasi di una rendita di vecchiaia, e durante almeno 5 anni qualora trattasi di una rendita di superstite o di una rendita di invalidità come anche di una rendita di vecchiaia sostituente le due precedenti rendite.

Capitolo II Applicazione della legislazione olandese sull’assicurazione
per la vecchiaia ed i superstiti

Art. 13

I cittadini svizzeri hanno diritto alle pensioni transitorie di cui all’articolo 46 della legge olandese sull’assicurazione per la vecchiaia generale alle stesse condizioni dei cittadini olandesi, finché risiedono nei Paesi Bassi e se, immediatamente prima della data a contare dalla quale chiedono la pensione, hanno risieduto nei Paesi Bassi ininterrottamente durante almeno 10 anni.

Art. 14

Qualora un cittadino di una Parte contraente, al momento della morte, sia assicurato obbligatoriamente in virtù dell’assicurazione pensioni svizzera ed abbia compiuto i periodi assicurativi in virtù della legislazione olandese sull’assicurazione delle vedove e degli orfani, la vedova o gli orfani possono far valere un diritto alla pensione in virtù di quest’ultima legislazione.

L’ammontare della pensione indicata nel paragrafo precedente è calcolato in base al rapporto esistente tra la durata effettiva d’assicurazione individuale del defunto, secondo la legislazione olandese sull’assicurazione per le vedove e gli orfani, e la durata massima possibile dell’assicurazione, secondo detta legislazione e per lo stesso assicurato.

Capitolo III Assegni familiari

Art. 15

Le persone esercitanti un’attività professionale sul territorio di una Parte hanno diritto, per i figli risiedenti o allevati sul territorio dell’altra, agli assegni familiari, secondo le disposizioni della legislazione della prima Parte, come se i figli risiedessero sul territorio di questa Parte.

Titolo V Disposizioni diverse

Art. 16

Le autorità competenti, delle Parti

  1. prendono ogni disposizione amministrativa necessaria all’applicazione della presente Convenzione e designano i loro organismi di collegamento;
  2. disciplinano i particolari dell’assistenza reciproca, come anche la partecipazione alle spese per le indagini mediche e amministrative;
  3. si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l’applicazione della presente Convenzione;
  4. si comunicano, non appena possibile, ogni utile informazione sulle modificazioni della loro legislazione.

Art. 17

Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità amministrative come anche le istituzioni competenti di ciascuna Parte contraente si prestano vicendevolmente i loro buoni uffici.

Le autorità competenti disciplinano segnatamente di comune accordo le modalità del controllo medico e amministrativo dei beneficiari della presente Convenzione.

Il diritto all’esenzione o alla riduzione riguardo ad imposte, diritti di bollo, tasse di cancelleria o di registrazione previste dalla legislazione di una Parte contraente per gli atti o i documenti da prodursi in applicazione della legislazione di questa ultima Parte, è esteso agli atti e ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione dell’altra Parte.

Qualsiasi atto e documento da produrre in applicazione della presente Convenzione è esonerato dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari, qualora sia provvisto del timbro di servizio o del sigillo ufficiale dell’autorità o dell’istituzione da cui emanano.

Art. 18

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che devono essere presentati entro un termine determinato ad un’autorità amministrativa o giurisdizionale oppure ad un’istituzione di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di una Parte contraente, sono ricevibili qualora siano stati depositati entro lo stesso termine presso un’autorità o un’istituzione corrispondente dell’altra Parte. In questo caso, detto organismo trasmette senza indugio le domande, le dichiarazioni o i ricorsi all’organismo competente della prima Parte.

Le autorità amministrative e giurisdizionali come anche le istituzioni competenti di una Parte contraente non possono ricusare le istanze e gli altri documenti per il motivo che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altra Parte.

Art. 19

Gli organismi di sicurezza sociale, tenuti a pagare prestazioni in virtù della presente Convenzione, si liberano validamente dal loro obbligo pagando nella moneta del loro Paese.

Ove una Parte contraente emani disposizioni intese a sottoporre a restrizione il commercio delle valute, le due Parti, di comune intesa, prendono senza indugio le misure necessarie per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da ciascuna di esse.

Art. 20

Ove una persona, cui spetti il diritto a prestazioni, secondo le disposizioni legali di una Parte contraente per un danno cagionato sul territorio dell’altra Parte, abbia pure il diritto di esigere da un terzo la riparazione di tale danno in virtù della legislazione di quest’ultima Parte, l’organismo assicuratore debitore delle prestazioni della prima Parte è surrogato nel diritto alla riparazione rispetto al terzo, secondo la legislazione applicabile. L’altra Parte riconosce tale surrogazione sempreché le disposizioni applicabili della sua legislazione nazionale prevedano pure un trasferimento del diritto al risarcimento.

Art. 21

Ove un organismo o un’istituzione di una Parte contraente abbia versato prestazioni, sia come anticipazione, sia come assistenza pubblica, e se, per lo stesso periodo, siano dovute prestazioni in virtù della legislazione sulle assicurazioni sociali dell’altra Parte, le somme pagate dall’organismo o dall’istituzione della prima Parte possono essere computate nell’ammontare degli arretrati dovuti dall’organismo della seconda Parte, nella misura in cui lo consentano le disposizioni legali applicabili.

Art. 22

Qualsiasi vertenza fra le Parti contraenti, riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta in modo soddisfacente dalle autorità competenti delle due Parti, va sottoposta, a domanda di una delle Parti, ad una procedura d’arbitrato.

Ciascuna Parte designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un terzo arbitro, che non deve essere cittadino di una delle Parti.

Se una Parte non ha designato il suo arbitro e se tale designazione non avviene entro tre mesi a contare dalla data in cui tale Parte è stata invitata dall’altra a provvedervi, l’arbitro è nominato, a richiesta della seconda Parte, dal Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo. Se il Presidente non può assumere tale funzione o se egli è cittadino di una delle Parti, la designazione dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte o, se quest’ultimo è pure un cittadino di una delle Parti, al giudice più anziano che non sia cittadino di una delle Parti.

La stessa procedura vale nel caso in cui i due arbitri designati dalle Parti non possono accordarsi sulla cooptazione dei terzo arbitro.

Sempreché le Parti non dispongano altrimenti, l’organismo arbitrale stabilisce la propria procedura.

L’organismo arbitrale risolve secondo il principio del rispetto del diritto. Esso decide alla maggioranza dei voti. La decisione è definitiva ed obbligatoria per le Parti.

Titolo VI Disposizioni transitorie finali

Art. 23

La presente Convenzione è applicabile parimente agli eventi assicurativi insorti anteriormente alla sua entrata in vigore.

La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Per la determinazione del diritto a una prestazione nato conformeniente alle disposizioni della presente Convenzione, è tenuto conto di qualsiasi periodo di assicurazione o periodo parificato a quest’ultimo, come anche di qualsiasi periodo di residenza compiuto in virtù della legislazione di una Parte contraente, innanzi la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

La presente Convenzione non si applica alle pretese soddisfatte mediante la concessione di un’indennità globale o il rimborso di contributi.

Art. 24

Le rendite ordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti svizzera sono concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione unicamente se l’evento assicurato è avvenuto dopo il 31 dicembre 1959 e purché i contributi non siano stati rimborsati in applicazione dell’articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi del 28 marzo 1958 4 . I diritti che i cittadini olandesi possono far valere per un evento assicurato insorto innanzi il primo gennaio 1960 permangono disciplinati dall’articolo 6 della suddetta Convenzione del 28 marzo 1958.

Art. 25

I diritti delle persone, le cui pensioni o rendite sono state stabilite innanzi l’entrata in vigore della presente Convenzione, sono riesaminati, a richiesta, tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione. Tali pretese possono pure essere riesaminate d’ufficio. In nessun caso, una siffatta revisione deve produrre l’effetto di ridurre i diritti anteriori degli interessati.

Art. 26

Nei casi in cui le disposizioni della legislazione applicabile ostano al conferimento di diritti, a cagione della nazionalità o della residenza dell’interessato, e nei quali la presente Convenzione sopprime un tale ostacolo, i termini per far valere i diritti come anche i termini di prescrizione previsti dalle legislazioni delle Parti contraenti cominciano a decorrere il più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 27

Il Protocollo finale allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 28

La presente Convenzione verrà ratificata e gli strumenti di ratificazione verranno scambiati all’Aja il più presto possibile.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese seguente quello durante il quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

La Convenzione tra la Svizzera e ì Paesi Bassi del 28 marzo 1958 5 e l’accordo completivo dei 14 ottobre 1960 6 sono abrogati a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, con riserva delle disposizioni menzionate all’articolo 24 della presente Convenzione e alla cifra 14 del Protocollo finale.

Art. 29

La presente Convenzione è conchiusa per il periodo di un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una Parte contraente, da notificarsi almeno tre mesi prima dello scadere del periodo di validità in corso.

In caso di disdetta della presente Convenzione, tutti i diritti acquisiti in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti. 1 diritti in corso d’acquisizione verranno disciplinati mediante accordo tra le autorità competenti delle due Parti contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tale riguardo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua francese, il 27 maggio 1970.

(Si omettono le firme)

Protocollo finale

Durante l’odierna firma della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi (chiamata qui appresso: «La Conven-zione»), i plenipotenziari sottoscritti hanno costatato l’accordo delle Parti contraenti sui punti seguenti:

  1. La Convenzione non deroga alle disposizioni dell’Accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno conchiuso a Parigi il 27 luglio 19507 e riveduto a Ginevra il 13 febbraio 19618. Per quanto concerne il diritto ad una rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera, i cittadini svizzeri e olandesi, che erano occupati come battellieri renani su un natante svizzero e hanno dovuto abbandonare la loro attività a cagione di incapacità al lavoro, sono considerati assicurati ancora durante 12 mesi dopo la cessazione della foro attività.
  2. 2. a) Le disposizioni del titolo III della Convenzione s’applicano parimente alle legislazioni olandesi sull’assicurazione contro le malattie e l’assicurazione contro la disoccupazione; b)la legislazione sull’assicurazione contro le malattie di cui alla lettera a) comprende:–la «Ziektewet» (prestazioni pecuniarie)–la «Ziekenfondswet» (prestazioni in natura)–la «Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» (prestazioni in natura nel caso di rischi elevati);c)le prestazioni pecuniarie concesse in virtù della legislazione olandese sull’assicurazione contro le malattie sono pagate ai cittadini svizzeri residenti fuori dei Paesi Bassi alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini olandesi residenti fuori dei Paesi Bassi.
  3. La Convenzione è parimenti applicabile ai rifugiati conformemente alla Convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19519 e al Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 196710, qualora essi risiedano sul territorio di una delle Parti contraenti. La Convenzione si applica, alle stesse condizioni, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, purché giustifichino i loro diritti sui rifugiati suindicati. Restano riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
  4. In deroga all’articolo 4 della Convenzione, gli assegni per grandi invalidi della legislazione federale svizzera in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, non sono pagati agli aventi diritto residenti fuori della Svizzera. Tuttavia, le disposizioni del suddetto articolo 4 non ostano all’applicazione di disposizioni più favorevoli di una legislazione nazionale per quanto concerne il servizio delle prestazioni in natura.
  5. Nel caso dell’articolo 7 paragrafo 1 lettera c) della Convenzione, le aziende di trasporto di una Parte contraente designano all’organismo competente dell’altra Parte le persone che sono state inviate a titolo temporaneo.
  6. Sono parificate alle persone impiegate in un servizio amministrativo ufficiale, giusta l’articolo 7 paragrafo 1 lettera d) della Convenzione, le persone di nazionalità svizzera occupate nei Paesi Bassi dall’Ufficio nazionale svizzero del turismo.
  7. Sono considerati assicurati nell’assicurazione per l’invalidità svizzera i cittadini olandesi non domiciliati in Svizzera i quali, a cagione di una incapacità al lavoro, sono stati costretti ad abbandonare la loro attività in Svizzera, ma che soggiornano in detto Paese fino all’insorgere della invalidità.
  8. I periodi di contribuzione compiuti in virtù della legislazione olandese sull’assicurazione invalidità tra il 31 dicembre 1947 e la data dell’entrata in vigore della legislazione olandese sull’assicurazione per incapacità al lavoro sono parimente computati per l’applicazione dell’articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione.
  9. I cittadini olandesi risiedenti in Svizzera, che lasciano la Svizzera per un periodo di due mesi al massimo, non interrompono la loro residenza in Svizzera giusta l’articolo 11 paragrafo 2 della Convenzione.
  10. La durata di residenza prevista nell’articolo 12 della Convenzione è considerata ininterrotta, se il soggiorno fuori del territorio svizzero non eccede tre mesi durante un anno civile. I periodi di residenza in Svizzera, durante i quali una persona è stata esonerata dal l’assicurazione pensioni svizzera, non sono computati nella durata di residenza richiesta.
  11. I cittadini olandesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, senza tener conto della durata di residenza richiesta nell’articolo 12 della Convenzione, se sono divenuti invalidi in Svizzera durante l’anno seguente immediatamente la data in cui hanno cessato di essere sottoposti alla legislazione olandese sull’assicurazione per incapacità al lavoro e purché siano assicurati in Svizzera al momento dell’insorgere dell’evento assicurato. In tali casi, ove risulti possibile un’integrazione nella vita economica svizzera, i provvedimenti di integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera sono accordati ai cittadini olandesi alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, senza tener conto della durata di contribuzione richiesta nell’articolo 11 paragrafo 1 della Convenzione.
  12. In applicazione del principio della parità di trattamento, stabilito nell’articolo 3 della Convenzione, i superstiti di un cittadino olandese, morto fuori della Svizzera, hanno parimenti diritto alle prestazioni di superstite dell’assi-curazione per la vecchiaia e i superstiti svizzera, indipendentemente dal loro luogo di residenza e alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.
  13. Le disposizioni della legislazione olandese disciplinanti i casi di cumulo di una prestazione per incapacità al lavoro o di una pensione vedovile e di una prestazione analoga, dovuta in virtù di una legislazione straniera, non sono applicabili, nella misura in cui il diritto alla rendita svizzera sia stato acquisito in virtù di periodi di contribuzione compiuti nell’assicurazione facoltativa.
  14. La Convenzione si applica pure alle leggi olandesi concernenti lo scioglimento dell’assicurazione infortuni legale e dell’assicurazione invalidità legale in previsione dell’introduzione dell’assicurazione per incapacità al lavoro. Le rendite concesse in virtù di tali leggi ed i complementi a tali prestazioni sono pertanto pagati anche in Svizzera, conformemente all’articolo 4 della Convenzione. Inoltre, le disposizioni degli articoli 12 e 13 della Convenzione del 28 marzo 195811 permangono applicabili alle prestazioni che, secondo la legge di scioglimento delle leggi sull’assicurazione infortuni – sono ancora dovute in virtù d’eventi anteriori al 1o luglio 1967.
  15. Le disposizioni della Convenzione concernenti l’assistenza amministrativa e medica come anche l’articolo 20 si applicano pure nei Paesi Bassi agli infortuni professionali e non‑professionali secondo la legislazione svizzera.
  16. Il beneficiario di una pensione accordata in virtù delle legislazioni olandesi su l’assicurazione vecchiaia o l’assicurazione delle vedove e degli orfani, o di una prestazione concessa in applicazione della legislazione olandese sull’assicurazione per incapacità al lavoro e calcolata per una incapacità di almeno il 45%, ha diritto, se risiede in Svizzera, agli assegni familiari conformemente alla legislazione olandese. Qualora, in tale caso, venissero cumulate una pensione completa di vedova secondo la legislazione olandese e una rendita straordinaria secondo la legislazione svizzera, quest’ultima non pregiudicherebbe il diritto agli assegni familiari.
  17. L’ammissione all’assicurazione contro le malattie svizzera è agevolata nel modo seguente:a)il cittadino di una Parte contraente, se trasferisce la residenza dai Paesi Bassi in Svizzera ed abbandona pertanto l’assicurazione contro le malattie olandese, dev’essere ammesso, indipendentemente dalla sua età, da una delle casse malati svizzere, riconosciute come tali dall’autorità competente svizzera, e può assicurarsi tanto per una indennità giornaliera, quanto per le cure mediche e farmaceutiche, purché–soddisfi le altre prescrizioni statutarie d’ammissione,–sia stato affiliato ad un istituto d’assicurazione contro le malattie olandese prima del trasferimento della residenza,–domandi d’essere ammesso ad una cassa svizzera entro tre mesi a contare dalla cessazione dell’affiliazione nei Paesi Bassi, e–non muti residenza all’unico scopo di seguire un trattamento medico o curativo;b)la moglie ed i figli in età inferiore a vent’anni di un cittadino di una Parte fruiscono dei medesimo diritto all’ammissione in una cassa malati riconosciuta, per le cure mediche e farmaceutiche, qualora soddisfino alle condizioni suindicate, tenendo conto che la coassicurazione è parificata all’affiliazione;c)per il conferimento del diritto alle prestazioni, è tenuto conto dei periodi assicurativi compiuti nell’assicurazione contro le malattie olandese, a condizione però, per quanto concerne le prestazioni di maternità, che l’assicurata sia stata affiliata da almeno tre mesi alla cassa malati svizzera.
  18. L’ammissione all’assicurazione malattie olandese facoltativa (prestazioni in natura e pecuniarie) è agevolata nel modo seguente:a)Il cittadino di una delle Parti contraenti, se trasferisce la residenza dalla Svizzera ai Paesi Bassi e abbandona pertanto l’assicurazione contro le malattie svizzera, dev’essere ammesso, indipendentemente dall’età, da una delle casse malati olandesi e può assicurarsi tanto per un’indennità giornaliera, quanto per le cure mediche e farmaceutiche, purché:–soddisfi le altre prescrizioni statutarie d’ammissione;–sia stato affiliato a una cassa malati svizzera riconosciuta prima del trasferimento della residenza;–domandi l’ammissione in una cassa olandese entro tre mesi a contare dalla cessazione dell’affiliazione in Svizzera;–non muti la residenza all’unico scopo di seguire un trattamento medico o curativo;b)La moglie e i figli di un cittadino di una delle Parti contraenti fruiscono del medesimo diritto all’ammissione in una cassa malati, per le cure mediche e farmaceutiche, purché soddisfino alle condizioni suindicate.

Il presente Protocollo finale, costituente parte integrante della Convenzione, produrrà i suoi effetti alle stesse condizioni e per la stessa durata della Convenzione stessa.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua francese, il 27 maggio 1970.

(Si omettono le firme)

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera ed il Regno dei Paesi Bassi Conchiusa a Berna il 27 maggio 1970 Approvata dall’Assemblea federale il 2 marzo 1971 Ratificata con strumenti scambiati il 26 maggio 1971 Entrata in vigore il 1o luglio 1971 | Lexipedia | Lexipedia