Nella presente Convenzione:
- «territorio» designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto riguarda la Repubblica Slovacca, il territorio della Repubblica Slovacca;
- «cittadini» designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda la Repubblica Slovacca, persone di nazionalità della Repubblica Slovacca;
- «norme giuridiche» designa le leggi ed ordinanze menzionate nell’articolo 2;
- «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne la Repubblica Slovacca, il Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica Slovacca;
- «istituzione» designa l’ente oppure l’autorità cui spetta interamente o parzialmente l’applicazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
- «risiedere» significa, per quanto riguarda la Svizzera, dimorare abitualmente;
- «domicilio» designa, in virtù del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «residenza» designa, per quanto riguarda la Repubblica Slovacca, il luogo in cui una persona dimora provvisoriamente oppure durevolmente;
- «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;
- «prestazione in contanti» oppure «rendita» designa una prestazione in contanti oppure una rendita, compresi tutti i supplementi, le sovvenzioni e gli aumenti;
- «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19513 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 19674;
- «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 19545;
- «familiari e superstiti» designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche di ognuno degli Stati contraenti.