La fondazione Fondo di garanzia LPP assume i compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein.
Gli istituti di previdenza ai sensi della legge sulla previdenza del personale aziendale (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG), LGBl 1988 n. 12, LR 831.40, nonché della legge sull’assicurazione pensionistica per il personale statale (Gesetz über die Pensionsversicherung für dal Staatspersonal, PVG), LGBl 1989 n. 7, LR 174.40, vengono affiliati alla fondazione Fondo di garanzia LPP alla stregua degli istituti di previdenza svizzeri. Il presente Accordo riconosce il diritto a prestazioni del fondo di garanzia unicamente alle persone che sottostanno alla BPVG del Liechtenstein.
La procedura e le competenze per l’esecuzione secondo il capoverso 1, compresi i rimedi giuridici, sono determinate in base al diritto svizzero. L’autorità svizzera cui compete la decisione sente in precedenza l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari del Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht, FMA).
Il foro competente per le controversie tra la fondazione Fondo di garanzia LPP e l’istituto di previdenza del Liechtenstein o i datori di lavoro, gli aventi diritto alle prestazioni, le persone cui è imputabile l’insolvenza dell’istituto di previdenza o del collettivo d’assicurati è la sede della fondazione Fondo di garanzia LPP.