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0.832.329

Convenzione n. 139 concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali cagionati dalle sostanze e dagli agenti cancerogeni Adottata a Ginevra il 24 giugno 1974 Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 1976 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 28 ottobre 1976

RU 1977 1862; FF 1975 II 343

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 ottobre 1977

(Stato 12 aprile 2019)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 5 giugno 1974, nella sua cinquantanovesima sessione;

considerate le disposizioni della convenzione e della raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni, 1960 1 , e della convenzione e della raccomandazione sul benzene, 1971;

considerato che è auspicabile istituire norme internazionali concernenti la protezione contro le sostanze e gli agenti cancerogeni;

tenuto conto del lavoro pertinente d’altre organizzazioni internazionali, segnatamente dell’Organizzazione mondiale della Sanità e del Centro internazionale di ricerche sul cancro, con le quali l’Organizzazione internazionale del Lavoro collabora;

dopo aver deciso d’adottare diverse proposte inerenti alla prevenzione e al controllo dei rischi professionali cagionati dalle sostanze e dagli agenti cancerogeni, materia che costituisce il quinto punto dell’ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale, adotta, il ventiquattresimo giorno del giugno millenovecentosettantaquattro, la seguente convenzione, denominata Convenzione sul cancro professionale, 1974.

Art. 1

Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione deve determinare periodicamente le sostanze e gli agenti cancerogeni, riguardo ai quali l’esposizione professionale deve essere vietata o sottoposta ad autorizzazione oppure a controllo come anche quelli cui si applicano altre disposizioni della presente convenzione.

Una deroga al divieto può essere unicamente concessa mediante un atto d’autorizzazione individuale che specifica le condizioni da soddisfare.

Per stabilire, conformemente al paragrafo 1, le sostanze e gli agenti, occorre tener conto dei dati più recenti contenuti nelle raccolte di direttive pratiche o nelle guide che l’Ufficio internazionale del lavoro potrebbe elaborare, come anche delle informazioni provenienti da altri organismi competenti.

Art. 2

Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione deve adoperarsi per far sostituire le sostanze e gli agenti cancerogeni, cui i lavoratori possono essere esposti durante il loro lavoro, con sostanze o agenti non cancerogeni oppure con sostanze o agenti meno nocivi; nella scelta delle sostanze o degli agenti sostitutivi, occorre tener conto delle loro proprietà cancerogene, tossiche o diverse.

Il numero dei lavoratori esposti alle sostanze o agli agenti cancerogeni come anche la durata e il grado d’esposizione devono essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.

Art. 3

Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione deve prescrivere i provvedimenti adottabili per proteggere i lavoratori contro i rischi d’esposizione alle sostanze o agli agenti cancerogeni e deve istituire un sistema di registrazione dei dati.

Art. 4

Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione deve prendere provvedimenti affinché i lavoratori che sono esposti, che sono stati o che rischiano d’essere esposti a sostanze o agenti cancerogeni, ricevano qualsiasi informazione disponibile sui rischi connessi con queste sostanze e agenti e sui provvedimenti necessari.

Art. 5

Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione deve prendere i necessari provvedimenti affinché i lavoratori fruiscano, durante è dopo il loro impiego, di esami medici o biologici e di altri test o indagini necessari per valutare la loro esposizione e per sorvegliare il loro stato di salute riguardo ai rischi professionali.

Art. 6

Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione:

  1. deve prendere, in via legislativa o mediante qualsiasi altro metodo conforme alla prassi e alle condizioni nazionali, consultando le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, i provvedimenti necessari per applicare le disposizioni della presente convenzione;
  2. deve designare, conformemente alla prassi nazionale, le persone o gli organismi tenuti a osservare le disposizioni della presente convenzione;
  3. deve incaricare i servizi di ispezione adeguati del controllo dell’applicazione delle disposizioni della presente convenzione oppure verificare che sia assicurata un’ispezione adeguata.

Art. 7

Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da quest’ultimo registrate.

Art. 8

La presente convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, dei quali la ratificazione è stata registrata dal Direttore generale.

Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Art. 9

Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore originaria della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato da quest’ultimo. La disdetta prende effetto soltanto dopo un anno dalla sua registrazione.

Ciascun Membro avente ratificato la presente convenzione, il quale entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo decennale di cui al paragrafo precedente, non fa valere la facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo decennale alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di qualsiasi ratificazione e disdetta comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.

Il Direttore generale, notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, avverte i Membri dell’Organizzazione circa la data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 11

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, per la registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 2 , informazioni complete riguardo a qualsiasi ratificazione e qualsiasi atto di disdetta che ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 12

Ogni qualvolta lo giudica necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il tema della sua revisione totale o parziale.

Art. 13

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione concernente la revisione totale o parziale della presente convenzione, e purché la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione concernente la revisione provocherebbe, di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 precedente, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione concernente la revisione sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione concernente la revisione, la presente convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente convenzione permane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione concernente la revisione.

Art. 14

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

Raccomandazione n. 147
concernente la prevenzione e il controllo dei rischi professionali cagionati da sostanze e agenti cancerogeni

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, ivi adunatasi il 5 giugno 1974, nella sua cinquantanovesima sessione;

considerate le disposizioni della convenzione e della raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, e della convenzione e della raccomandazione sul benzene, 1971;

considerato che è auspicabile istituire norme internazionali concernenti la protezione contro le sostanze e gli agenti cancerogeni;

tenuto conto del lavoro pertinente d’altre organizzazioni internazionali, segnatamente dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro internazionale delle ricerche sul cancro, con cui l’Organizzazione internazionale del lavoro collabora;

dopo aver deciso d’adottare diverse proposte inerenti alla prevenzione e al controllo dei rischi professionali cagionati dalle sostanze e dagli agenti cancerogeni, tema costituente il quinto punto all’ordine del giorno della sessione;

dopo aver risolto che queste proposte assumerebbero la forma di una raccomandazione;

adotta, il ventiquattresimo giorno di giugno millenovecentosettantaquattro, la seguente raccomandazione, che sarà designata Raccomandazione sul cancro professionale, 1974.

I. Disposizioni generali

1. Qualsiasi sforzo dovrebbe essere intrapreso per sostituire le sostanze o gli agenti cancerogeni, cui possono essere esposti i lavoratori durante il loro lavoro, con sostanze o agenti non cancerogeni o con sostanze o agenti meno nocivi; nella scelta di queste sostanze o agenti sostitutivi, occorrerebbe tener conto delle loro proprietà cancerogene, tossiche o altre.

2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come anche la durata e il grado d’esposizione dovrebbero essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.

  1. (1) L’autorità competente dovrebbe prescrivere i provvedimenti adottabili per proteggere i lavoratori contro i rischi d’esposizione alle sostanze o agli agenti cancerogeni.
  2. L’autorità competente dovrebbe aggiornare questi provvedimenti tenendo conto delle raccolte di direttive pratiche o delle guide che l’Ufficio internazionale del Lavoro potrebbe elaborare, delle conclusioni di adunate di periti che potrebbero essere convocate dall’Ufficio internazionale del Lavoro come anche di tutte le informazioni procedenti da altri organismi competenti.
  3. (1) I datori di lavoro dovrebbero adoperarsi per utilizzare procedimenti di lavoro che non diano origine alla formazione, né soprattutto all’emissione, nell’ambiente di lavoro, di sostanze o di agenti cancerogeni, sia come prodotto principale, prodotto intermedio, sottoprodotto, cascame o altro.
  4. Se l’eliminazione completa di una sostanza o di un agente cancerogeno non è possibile, i datori di lavoro dovrebbero, dopo consultazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni e tenuto conto dei pareri provenienti da fonti autorizzate – e segnatamente dai servizi di medicina del lavoro – intraprendere qualsiasi sforzo adeguato per sopprimere l’esposizione o per ridurre al minimo il numero delle persone esposte, la durata e il grado d’esposizione.
  5. I datori di lavoro dovrebbero, in casi da determinare dall’autorità competente, adottare le necessarie disposizioni per sorvegliare sistematicamente, nell’ambiente di lavoro, la durata e il grado d’esposizione alle sostanze o agli agenti cancerogeni.
  6. Nel caso in cui sostanze o agenti cancerogeni siano trasportati o depositati, dovrebbero essere presi tutti i provvedimenti adeguati per prevenire qualsiasi fuga o contaminazione.
  7. I lavoratori e tutte le altre persone, che partecipano ad attività professionali implicanti un rischio d’esposizione a sostanze o agenti cancerogeni, dovrebbero conformarsi alle norme di sicurezza prescritte e usare correttamente qualsiasi equipaggiamento fornito per la loro protezione o per la protezione di terzi.

II. Misure di prevenzione

6. L’autorità competente dovrebbe determinare periodicamente le sostanze e gli agenti cancerogeni riguardo ai quali l’esposizione professionale dovrebbe essere vietata o sottoposta ad autorizzazione o a controllo come quelli cui s’applicassero altre disposizioni della raccomandazione.

7. Per determinare queste sostanze, l’autorità competente dovrebbe tener conto dei dati più recenti contenuti nelle raccolte di direttive pratiche o nelle guide che l’Ufficio internazionale del Lavoro potrebbe elaborare e nelle conclusioni di adunate di periti che l’Ufficio internazionale dei Lavoro potrebbe convocare come anche delle informazioni procedenti da altri organismi competenti.

8. L’autorità competente può accordare deroghe al divieto mediante un atto d’autorizzazione individuale che precisa:

  1. i provvedimenti tecnici, i provvedimenti igienici e i provvedimenti protettivi individuali d’applicare;
  2. la sorveglianza richiesta e gli esami o le indagini da eseguire;
  3. i dati da registrare;
  4. le qualificazioni professionali richieste dalle persone incaricate di sorvegliare l’esposizione a dette sostanze o a detti agenti.
  5. (1) Per le sostanze e gli agenti sottoposti ad autorizzazione o a controllo, l’autorità competente dovrebbe:a)ottenere i pareri necessari segnatamente riguardo all’esistenza di prodotti o metodi sostitutivi, ai provvedimenti tecnici, ai provvedimenti igienici e ai provvedimenti protettivi individuali nonché alla sorveglianza medica o agli esami o indagini da eseguire prima, durante e dopo l’attribuzione dei lavoratori a compiti implicanti l’esposizione a sostanze o ad agenti in questione;b)esigere che siano presi provvedimenti adeguati.
  6. L’autorità competente dovrebbe inoltre istituire i criteri che consentano di determinare il grado di esposizione alle sostanze o agli agenti di cui si tratta e, in casi adeguati, stabilire i livelli indicativi per la sorveglianza dell’ambiente di lavoro in connessione con i necessari provvedimenti tecnici di prevenzione.

10. L’autorità competente dovrebbe provvedere affinché le decisioni riguardo alle sostanze e agli agenti cancerogeni, che essa avesse preso in virtù della presente parte della raccomandazione, siano costantemente aggiornate.

III. Sorveglianza della salute dei lavoratori

11. Dovrebbe essere previsto, in via legislativa interna o mediante qualsiasi altro metodo conforme alla prassi e alle condizioni nazionali, che ogni lavoratore adibito a un lavoro implicante l’esposizione alle sostanze o agli agenti cancerogeni specificati dovrebbe essere sottoposto, secondo le necessità:

  1. a un esame medico prima dell’attribuzione;
  2. a esami medici periodici ad intervalli adeguati;
  3. a esami o a indagini di natura biologica o diversa, necessari per valutare la sua esposizione e per sorvegliare il suo stato di salute per quanto concerne i rischi professionali.

12. L’autorità competente dovrebbe agire in modo che siano istituite disposizioni affinché i lavoratori continuino a fruire di esami medici, biologici o altri test o indagini adeguate dopo la cessazione dell’attribuzione di cui al paragrafo 11 della presente raccomandazione.

13. Gli esami medici e gli altri esami o analisi previsti nei paragrafi 11 e 12 della presente raccomandazione dovrebbero aver luogo, per quanto possibile, durante le ore di lavoro e non dovrebbero provocare alcuna spesa per i lavoratori.

14. Se, in seguito a un qualsiasi intervento intrapreso in virtù della presente raccomandazione, apparisse inopportuno di continuare a esporre un lavoratore a sostanze o agenti cancerogeni nel suo impiego normale, dovrebbe essere applicata qualsiasi misura ragionevole per trasferire detto lavoratore a un altro posto di lavoro conveniente.

  1. L’autorità competente dovrebbe, non appena possibile, elaborare e mantenere, in collaborazione con i singoli datori di lavoro e con i rappresentanti dei lavoratori, un sistema di prevenzione del cancro professionale comprendente:a)la registrazione dei dati, il loro aggiornamento, la loro conservazione e ritrasmissione;b)lo scambio d’informazioni.
  2. Per istituire un siffatto sistema di registrazione dei dati e di scambio d’informazioni, occorrerebbe tener conto dell’aiuto che potrebbero fornire le organizzazioni internazionali e nazionali, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come anche singoli datori di lavoro.
  3. In caso di chiusura d’azienda, i dati e le informazioni raccolti in applicazione del presente paragrafo dovrebbero essere trattati secondo le direttive dell’autorità competente.
  4. In qualsiasi Paese, in cui l’autorità competente non istituisse un siffatto sistema di registrazione dei dati e delle informazioni, i datori di lavoro dovrebbero, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori, adoperarsi per applicare il presente paragrafo.

IV. Informazione ed educazione

  1. L’autorità competente dovrebbe promuovere studi epidemiologici e altri come anche raccogliere e diffondere informazioni concernenti i rischi del cancro professionale, con la collaborazione, se necessario, delle organizzazioni nazionali e internazionali, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  2. Essa dovrebbe adoperarsi per istituire criteri atti a determinare il potere cancerogeno di una sostanza o di un agente.

17. L’autorità competente dovrebbe elaborare, per i datori di lavoro e i lavoratori, manuali d’educazione adeguati concernenti le sostanze e gli agenti che possono provocare il cancro professionale.

18. Qualora sostanze o agenti siano o debbano essere lavorati nell’azienda, i datori di lavoro dovrebbero informarsi, segnatamente presso l’autorità competente, circa i rischi di cancro che possono manifestarsi; se vi è presunzione di un rischio di cancro, essi dovrebbero decidere, previa consultazione dell’autorità competente, circa gli studi completivi da eseguire.

19. I datori di lavoro dovrebbero assicurarsi che, in tutti i casi in cui siano utilizzati sostanze o agenti cancerogeni, il rischio derivante sia segnalato adeguatamente, nel luogo di lavoro, a qualsiasi lavoratore che può esservi esposto.

20. I datori di lavoro dovrebbero istruire i lavoratori, prima della loro attribuzione e, in seguito, regolarmente, come anche al momento dell’introduzione di una nuova sostanza o di un nuovo agente cancerogeno, riguardo ai rischi inerenti all’esposizione a queste sostanze o agenti cancerogeni nonché circa i provvedimenti necessari.

21. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbero prendere provvedimenti concreti per applicare programmi d’informazione e d’educazione inerenti ai rischi di cancro professionale e dovrebbero incoraggiare i loro membri a partecipare integralmente ai programmi di prevenzione e di controllo.

V. Provvedimenti d’applicazione

22. Ciascun Membro dovrebbe:

  1. adottare, in via legislativa o mediante qualsiasi altro metodo conforme alla prassi e alle condizioni nazionali, i provvedimenti necessari, compresa l’adozione di sanzioni adeguate, per applicare le disposizioni della presente raccomandazione;
  2. designare, conformemente alla prassi nazionale, le persone o gli organismi tenuti ad osservare le disposizioni della presente raccomandazione;
  3. incaricare i servizi d’ispezione adeguati del controllo dell’applicazione delle disposizioni della presente raccomandazione oppure verificare che sia assicurata un’ispezione adeguata.

23. Applicando le disposizioni della presente raccomandazione, l’autorità competente dovrebbe consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

0.832.329

Campo d’applicazione il 12 aprile 20193

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

16 maggio

1979

16 maggio

1980

Argentina

15 giugno

1978

15 giugno

1979

Belgio

11 ottobre

1996

11 ottobre

1997

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Brasile

27 giugno

1990

27 giugno

1991

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Corea del Sud

7 novembre

2011

7 novembre

2012

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Danimarca a

6 giugno

1978

6 giugno

1979

Ecuador

27 marzo

1975

10 giugno

1976

Egitto

25 marzo

1982

25 marzo

1983

Finlandia

4 maggio

1977

4 maggio

1978

Francia

24 agosto

1994

24 agosto

1995

Germania

23 agosto

1976

23 agosto

1977

Giappone

26 luglio

1977

26 luglio

1978

Guinea

20 aprile

1976

20 aprile

1977

Guyana

10 gennaio

1983 S

10 gennaio

1983

Iraq

31 marzo

1978

31 marzo

1979

Irlanda

4 aprile

1995

4 aprile

1996

Islanda

21 giugno

1991

21 giugno

1992

Italia

23 giugno

1981

23 giugno

1982

Libano

23 febbraio

2000

23 febbraio

2001

Lussemburgo

8 aprile

2008

8 aprile

2009

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Nicaragua

1° ottobre

1981

1° ottobre

1982

Norvegia

14 giugno

1977

14 giugno

1978

Paesi Bassi

8 giugno

2017

8 giugno

2017

Perù

16 novembre

1976

16 novembre

1977

Portogallo

3 maggio

1999

3 maggio

2000

Russia

30 maggio

2017

30 maggio

2017

Serbia

24 novembre

2000 S

19 agosto

1978

Siria

1° febbraio

1979

1° febbraio

1980

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Svezia

23 settembre

1975

23 settembre

1976

Svizzera

28 ottobre

1976

28 ottobre

1977

Ucraina

17 giugno

2010

17 giugno

2011

Ungheria

10 giugno

1975

10 giugno

1976

Uruguay

31 luglio

1980

31 luglio

1981

Venezuela

5 luglio

1983

5 luglio

1984

  1. La conv. non si applica alla Groenlandia e alle Isole Färöer.