Per quanto concerne i lavoratori salariati confinanti, la presente convenzione si applica:
- da parte svizzera, alla legislazione ginevrina sugli assegni familiari in favore dei lavoratori;
- da parte francese, alla legislazione francese sulle prestazioni in favore della famiglia.
La convenzione si applica parimente alle leggi e ai regolamenti che modificano o completano le legislazione menzionate nel capoverso 1.
Quanto alle leggi e regolamenti che istituiscano nuove prestazioni, la convenzione è applicabile soltanto se il Governo della Parte interessata non notifichi al Governo dell’altra Parte, entro quattro mesi dalla promulgazione o pubblicazione ufficiale di tali atti, il suo dissenso.