Per l’applicazione della presente convenzione:
- «Svizzera» designa il territorio della Confederazione svizzera, «Francia» designa i dipartimenti europei della Repubblica francese;
- «cittadini» designa per quanto concerne la Svizzera, le persone di cittadinanza svizzera, per quanto concerne la Francia, le persone di cittadinanza francese;
- «legislazioni» e «disposizioni legali» designano le leggi e ordinanze, come anche le disposizioni convenzionali approvate, vigenti in uno Stato contraente e concernenti i settori di cui all’articolo 2;
- «autorità competente» designa per quanto concerne la Svizzera: l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, per quanto concerne la Francia: il ministro incaricato dell’applicazione delle legislazioni di cui all’articolo 2 della presente convenzione.
- «frontalieri» designa i lavoratori che hanno il loro domicilio o che sono stati autorizzati ad avere la residenza nella zona di confine di uno dei due Stati contraenti, dove si recano ogni giorno, e che esercitano regolarmente un’attività salariata nella zona di confine dell’altro Stato.