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Convenzione d’assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese Conchiusa il 14 dicembre 1978 Approvata dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1979

RU 1979 2130; FF 1979 I 773

Traduzione1

Entrata in vigore con scambio di lettere il 1o gennaio 1980

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,

animati dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati nel settore dell’assicurazione‑disoccupazione e avendo risolto di concludere una convenzione al riguardo, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Per l’applicazione della presente convenzione:

  1. «Svizzera» designa il territorio della Confederazione svizzera, «Francia» designa i dipartimenti europei della Repubblica francese;
  2. «cittadini» designa per quanto concerne la Svizzera, le persone di cittadinanza svizzera, per quanto concerne la Francia, le persone di cittadinanza francese;
  3. «legislazioni» e «disposizioni legali» designano le leggi e ordinanze, come anche le disposizioni convenzionali approvate, vigenti in uno Stato contraente e concernenti i settori di cui all’articolo 2;
  4. «autorità competente» designa per quanto concerne la Svizzera: l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, per quanto concerne la Francia: il ministro incaricato dell’applicazione delle legislazioni di cui all’articolo 2 della presente convenzione.
  5. «frontalieri» designa i lavoratori che hanno il loro domicilio o che sono stati autorizzati ad avere la residenza nella zona di confine di uno dei due Stati contraenti, dove si recano ogni giorno, e che esercitano regolarmente un’attività salariata nella zona di confine dell’altro Stato.

Art. 2

La presente convenzione s’applica:

  1. in Svizzera, alle disposizioni del diritto federale sull’indennizzazione della disoccupazione.
  2. In Francia, alle disposizioni legali convenzionali che concernono l’indennizzazione della disoccupazione.

Art. 3

La presente convenzione s’applica a tutti i frontalieri secondo l’articolo 1 numero 5, come anche ai cittadini dei due Stati contraenti, nelle condizioni di cui all’articolo 7.

Art. 4

L’assoggettamento all’assicurazione e l’obbligo di contribuzione sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale è esercitata l’attività salariata.

Art. 5

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diversi ordinamenti o rami di sicurezza sociale.

Titolo II Disposizioni particolari

Art. 6

Il diritto alle prestazioni di cui all’articolo 2, come anche la procedura d’assegnazione, sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale ne è chiesta l’apertura.

Art. 7

Nel caso in cui cittadini degli Stati contraenti riprendono il domicilio nel loro paese d’origine, i periodi d’assicurazione compiuti nell’altro Stato contraente sono computati per determinare l’adempimento del periodo d’attesa e per stabilire la durata dell’indennizzazione.

Art. 8

Nel caso dì disoccupazione totale, i frontalieri possono pretendere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione‑disoccupazione secondo la legislazione dello Stato in cui hanno stabilito la loro residenza. Al momento della determinazione del periodo di attesa e della durata dei l’indennizzazione, è tenuto conto, nel paese di domicilio, dei periodi assicurativi compiuti nel territorio dell’altro Stato contraente.

Nel caso di disoccupazione parziale, le prestazioni sono assegnate ai frontalieri secondo la legislazione dello Stato in cui lavorano.

I periodi per i quali sono state versate prestazioni nell’altro Stato contraente sono computati nella durata d’indennizzazione, come se queste prestazioni fossero state accordate nello Stato in cui è esercitato il diritto.

Art. 9

Le Parti contraenti si obbligano a rifondersi mutualmente una parte dei contributi riscossi sui salari dei frontalieri per l’assicurazione‑disoccupazione. La somma globale di questa compensazione finanziaria tiene conto dell’effettivo annuo medio dei frontalieri, dell’ammontare dei salari riscossi da questi lavoratori, dell’aliquota di contribuzione all’assicurazione‑disoccupazione e delle indennità eventualmente pagate a titolo di disoccupazione parziale, da parte degli organismi dell’assicurazione-disoccupazione.

Titolo III Disposizioni diverse

Art. 10

Per l’applicazione della presente convenzione, le autorità dei due Stati si prestano i loro buoni uffici come se applicassero la loro legislazione.

Art. 11

L’esonero dai diritti di bollo e dalle tasse secondo le prescrizioni sull’assicurazione-disoccupazione e sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente si estende, se del caso, alle autorità e alle persone dell’altro Stato contraente.

Gli atti e gli altri documenti di qualsiasi natura, che devono essere presentati in virtù della presente convenzione, sono esonerati, se del caso, dal visto di legalizzazione.

Art. 12

È istituito un gruppo peritale che potrà riunirsi per esaminare i problemi posti dall’applicazione della presente convenzione.

Art. 13

Le autorità competenti dei due Stati stabiliscono direttamente fra di esse le disposizioni amministrative necessarie all’applicazione della presente convenzione. Esse si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l’applica-zione della presente convenzione, come anche le modificazioni e le revisioni delle loro legislazioni che possono influire sulla sua applicazione.

Art. 14

Le autorità e le istituzioni dei due Stati, incaricate dell’applicazione dell’assicura-zione-disoccupazione, sia a livello nazionale, sia a livello cantonale o dipartimen-tale, possono, per l’applicazione della presente convenzione, corrispondere direttamente tra di esse e con le persone interessate o con i loro rappresentanti.

Art. 15

La compensazione finanziaria è versata all’organismo dell’assicurazione-disoccu-pazione competente. Le modalità di pagamento sono stabilite di comune accordo tra gli organismi che amministrano l’assicurazione-disoccupazione nei due Stati.

L’autorità competente di ciascuno Stato indica all’altro, a domanda di questo, le basi di calcolo e l’ammontare della compensazione.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

La compensazione finanziaria giusta l’articolo 9 ha effetto a contare dal 1° aprile 1977. La presente convenzione non ha invece effetto retroattivo per quanto concerne le prestazioni.

Art. 17

Il governo di ciascuno dei due Stati contraenti notifica all’altro l’adempimento delle rispettive procedure costituzionali richieste per l’entrata in vigore della presente convenzione. Questa ha effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la data dell’ultima di queste notificazioni.

Art. 18

La presente convenzione è conclusa per un periodo di un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di uno o dell’altro degli Stati contraenti, che dovrà essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità in corso.

Nel caso di disdetta della convenzione, tutti i diritti acquisiti in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti, ma non oltre un anno a contare dal momento in cui la convenzione ha cessato d’essere vigente. Accordi tra le autorità competenti dei due Stati contraenti disciplineranno i diritti in corso d’acquisizione.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.

Fatta a Parigi, il 14 dicembre 1978, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica francese:

Jean‑Pierre Bonny

Robert Boulin

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