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Accordo d’assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein Conchiuso il 15 gennaio 1979 Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1979 Ratificato con scambio di strumenti l’11 dicembre 1979

RU 1979 2135; FF 1979 I 773

Traduzione1

Entrato in vigore il 1° gennaio 1980

Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,

animati dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati nel settore dell’assicura-zione-disoccupazione hanno risolto di concludere un accordo e hanno nominato, al riguardo, i loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:
il signor Jean‑Pierre Bonny, direttore dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro;

Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein:
il signor Hans Brunhart, capo del Governo del Principato del Liechtenstein.

Dopo aver scambiato i loro poteri in buona e debita forma, i plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Nel presente Accordo, i termini sono definiti nel modo seguente:

  1. «Svizzera» designa la «Confederazione svizzera»; «Liechtenstein» designa il «Principato del Liechtenstein»;
  2. «Cittadini» designa per quanto concerne la Svizzera, i cittadini svizzeri; per quanto concerne il Liechtenstein, i cittadini di questo Stato;
  3. «Legislazione» e «disposizioni legali» designano le leggi e le ordinanze vigenti in uno Stato contraente, concernenti i settori indicati nell’articolo 2 paragrafo 1;
  4. «Autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro; per quanto concerne il Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein;
  5. «Frontalieri» designa i lavoratori che hanno il loro domicilio sul territorio di uno degli Stati contraenti e che esercitano regolarmente un’attività salariata sul territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 2

Il presente Accordo s’applica, nei due Stati contraenti, alle disposizioni legali sull’assicurazione-disoccupazione, compresa quella parziale.

Nelle relazioni fra i due Stati contraenti, non è tenuto conto delle disposizioni legali risultanti da convenzioni internazionali, concluse con Stati terzi, o di diritto sovrannazionale, ovvero che servono alla loro applicazione.

Art. 3

Il presente Accordo s’applica ai cittadini dei due Stati contraenti, come anche a tutti i frontalieri giusta l’articolo 1 numero 5, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Art. 4

L’obbligo di contribuzione e l’assoggettamento all’assicurazione-disoccupazione sono determinati secondo le disposizioni legali dello Stato contraente nel quale il lavoratore è sottoposto all’obbligo di contribuire secondo il tenore vigente dell’Ac-cordo sull’assicurazione-vecchiaia, superstiti e invalidità concluso tra gli Stati contraenti. Per i frontalieri cittadini né dell’uno né dell’altro dei due Stati contraenti, l’obbligo di contribuire è determinato secondo le disposizioni legali dello Stato con-traente sul territorio del quale è esercitata l’attività salariata.

Se le disposizioni legali applicate subordinano la possibilità di assicurarsi o l’obbligo di contribuzione al domicilio del lavoratore dello Stato in questione, i frontalieri domiciliati nell’altro Stato contraente sono assicurabili e sottoposti all’ob-bligo di contribuire, come se avessero il domicilio nel primo Stato contraente, sempreché siano adempiute tutte le altre condizioni.

Qualora, in uno degli Stati contraenti, i lavoratori non assoggettati all’assicura-zione-disoccupazione abbiano la possibilità di assicurarsi facoltativamente, la stessa possibilità è data ai frontalieri dell’altro Stato contraente.

Chiunque paga contributi obbligatori in uno degli Stati contraenti non può in più assicurarsi facoltativamente nell’altro Stato contraente.

Titolo II Disposizioni particolari

Art. 5

Il diritto alle prestazioni e la procedura sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale è chiesto l’esercizio di tale diritto, nella misura in cui le disposizioni seguenti non prevedano un disciplianamento diverso.

Art. 6

Se dei cittadini rimpatriano nel loro Stato d’origine, i periodi assicurativi e i periodi d’attività sottoposta a contribuzione, compiuti nell’altro Stato contraente, sono computati per determinare l’adempimento delle condizioni richieste per far valere un diritto e per stabilire la durata d’indennizzazione, come se questi periodi fossero stati compiuti nello Stato d’origine.

Art. 7

Nel caso di disoccupazione completa, i frontalieri ricevono un’indennità di disoccupazione dello Stato contraente sul territorio del quale hanno il loro domicilio. Al fine di determinare se le condizioni richieste per far valere il diritto sono soddisfatte e stabilire la durata d’indennizzazione, i periodi assicurativi e i periodi d’attività sottoposta a contribuzione, compiuti nell’altro Stato contraente, sono computati nel Paese di domicilio; questa prassi s’applica parimente ai periodi d’assicurazione facoltativa.

Le prestazioni in caso di disoccupazione parziale sono concesse ai frontalieri dallo e secondo la legislazione dello Stato contraente in cui sono sottoposti all’assicurazione o soggiaciono al’obbligo di contribuzione, ovvero hanno pagato contributi facoltativi.

Art. 8

I periodi per i quali sono state versate prestazioni nell’altro Stato contraente sono computati nella durata d’indennizzazione, come se queste prestazioni fossero state concesse nello Stato in cui è esercitato il diritto.

Art. 9

Fino a nuovo ordine, i due Stati contraenti rinunciano a restituire allo Stato di domicilio la parte dei contributi d’assicurazione‑disoccupazione dei frontalieri riscossa, nel Paese in cui l’attività salariata è esercitata, per coprire i rischi della disoccupazione completa.

Nel caso di mutamento considerevole della situazione, i governi dei due Stati contraenti possono convenire di pagare indennità compensative.

Titolo III Disposizioni diverse

Art. 10

Per l’applicazione del presente Accordo, le autorità degli Stati contraenti si prestano i loro buoni uffici come se applicassero la loro legislazione. L’assistenza è gratuita, con riserva delle spese in contanti che provoca.

Art. 11

L’esonero dai diritti di bollo e dalle tasse secondo le prescrizioni sull’assicura-zione‑disoccupazione di uno Stato contraente s’estende alle persone e alle autorità dell’altro Stato contraente.

Gli atti e gli altri documenti di qualsiasi natura, che devono essere presentati in virtù del presente Accordo, sono esonerati dal visto di legalizzazione.

Art. 12

Le autorità dei due Stati contraenti, incaricate dell’applicazione dell’assicurazione-disoccupazione, corrispondono, per l’applicazione del presente Accordo, direttamente fra di esse e con gli assicurati o i loro rappresentanti.

Art. 13

Le autorità competenti dei due Stati contraenti convengono circa l’interpretazione del presente Accordo e stabiliscono direttamente fra di esse i particolari dei provvedimenti necessari all’applicazione del medesimo, purchè sia necessario un consenso reciproco. Esse si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l’applicazione del presente Accordo, come anche le modificazioni e i complementi delle loro legislazioni concernenti la sua esecuzione.

Per agevolare l’applicazione del presente Accordo, sono istituiti gli organismi di collegamento seguenti:

  1. in Svizzera l’Ufficio cantonale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, San Gallo,
  2. nel Liechtenstein l’Ufficio dell’economia pubblica.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 14

Il presente Accordo non giustifica alcuna pretesa al versamento di prestazioni per periodi precedenti la sua entrata in vigore.

Art. 15

Il presente Accordo dev’essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.

Il presente Accordo entra in vigore il 1 o gennaio dell’anno seguente quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione. Ove s’avverasse urgente, i governi dei due Stati contraenti potranno, di comune intesa, stabilire un’altra data per l’entrata in vigore.

Art. 16

Il presente Accordo è concluso per un periodo di un anno a contare dal giorno della sua entrata in vigore; la sua validità è successivamente rinnovata tacitamente di anno in anno, a meno che una Parte contraente lo disdica per scritto almeno tre mesi prima della fine dell’anno di validità in corso.

Se l’Accordo cessa di produrre i suoi effetti in seguito a disdetta, le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai diritti a prestazioni acquisiti fino a quel momento, ma non oltre un anno a contare dal momento in cui ha cessato d’essere vigente.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo, compilato in doppio esemplare e redatto in lingua tedesca, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Vaduz, il 15 gennaio 1979.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per il
Principato del Liechtenstein:

Bonny

Brunhart

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