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0.916.051.41

Accordo
tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera

RU 2020 4907

Traduzione

Concluso il 28 settembre 2020
Entrato retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020

(Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,

nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,

riferendosi alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 1 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale);

tenuto conto in particolare dell’articolo 4 capoverso 2 del Trattato doganale;

per disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure della politica agricola svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e principio

Il presente Accordo mira a disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali volte ad assicurare condizioni di concorrenza paragonabili nello spazio economico comune Svizzera-Liechtenstein.

La partecipazione del Liechtenstein concerne le misure nei settori della produzione e dello smercio di prodotti agricoli nonché dell’allevamento, e inoltre le spese dell’Ufficio federale dell’agricoltura nel settore del miglioramento delle basi di produzione.

Quale contropartita, il Liechtenstein beneficia di parte dei proventi dell’Ufficio federale dell’agricoltura nel quadro della regolamentazione del mercato.

Capitolo secondo Partecipazione del Liechtenstein a misure
della politica agricola svizzera

Art. 2 Base legale

La base legale per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera è costituita dagli atti normativi svizzeri riportati nell’appendice e pubblicati nel Liechtenstein nel «Landesgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale). L’appendice costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 3 Partecipazione finanziaria del Liechtenstein

Le misure eseguite dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente e le corrispondenti voci di bilancio nonché le misure eseguite e finanziate dal Liechtenstein stesso risultano dall’allegato 1. L’allegato 1 costituisce parte integrante del presente Accordo.

Il genere e l’ammontare delle partecipazioni finanziarie del Liechtenstein sono disciplinati nei capitoli 3 (Spese), 4 (Proventi) e 5 (Calcolo delle quote) nonché nell’al-legato 1.

Art. 4 Equiparazione

Quanto alle suddette misure, le persone e i prodotti liechtensteinensi sono equiparati alle persone e ai prodotti svizzeri.

Art. 5 Svolgimento dal profilo amministrativo

Per lo svolgimento delle misure dal profilo amministrativo (procedura), in particolare il rilevamento dei dati nel Liechtenstein e la loro trasmissione ai servizi svizzeri, i processi concernenti la presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi e il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi nonché la trattazione di decisioni di autorità svizzere e la loro applicazione ai destinatari liechtensteinensi, si applicano i seguenti principi:

  1. le competenze sono sancite nell’allegato 2;
  2. le autorità competenti e i servizi incaricati si accordano reciprocamente l’accesso ai dati, sempre che ciò sia indispensabile all’esecuzione del presente Accordo;
  3. le decisioni delle autorità svizzere emanate sulla base del presente Accordo e delle disposizioni legali svizzere applicabili conformemente all’appendice di quest’ultimo sono riconosciute ed eseguite nel Liechtenstein;
  4. l’autorità liechtensteinense competente è previamente informata dei previsti atti d’ufficio di autorità svizzere sul territorio liechtensteinense risultanti in conformità della legislazione agricola applicabile con il presente Accordo. Essa è presente quando vengono compiuti questi atti d’ufficio.

Art. 6 Applicabilità della legge svizzera sull’agricoltura

Riguardo alla partecipazione del Liechtenstein alle misure di cui all’allegato 1, la legge federale sull’agricoltura 2 è applicabile nei limiti fissati nell’appendice.

L’articolo 166 capoverso 2 della legge federale sull’agricoltura non è applicabile, sempre che le autorità liechtensteinensi adottino proprie misure equivalenti. L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense adotta misure amministrative in virtù dell’articolo 169 della suddetta legge, sempre che il Liechtenstein non abbia proprie prescrizioni equivalenti.

Art. 7 Proprie misure del Liechtenstein

La partecipazione del Liechtenstein alle misure svizzere non esclude misure supplementari liechtensteinensi volte a garantire condizioni di concorrenza uguali, a condizione che il Liechtenstein consulti preventivamente la Svizzera e che le misure siano decise con l’accordo di entrambe le Parti contraenti, sulla base di un esame della loro necessità e di eventuali distorsioni della concorrenza.

Il Liechtenstein è libero di determinare la propria quantità di latte.

Capitolo terzo Partecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinate spese dell’Ufficio federale dell’agricoltura

Art. 8 Equiparazione

Riguardo all’accesso e al ricorso a prestazioni dei servizi svizzeri nelle voci di bilancio riportate nell’allegato 1, le persone, le organizzazioni o le amministrazioni pubbliche liechtensteinensi sono equiparate alle persone, alle organizzazioni o alle amministrazioni pubbliche svizzere.

Art. 9 Base di calcolo

La base di calcolo per i singoli pagamenti è costituita dalle spese delle misure elencate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1.

A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.

Capitolo quarto Partecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinati proventi dell’Ufficio federale dell’agricoltura

Art. 10 Base di calcolo

La base di calcolo per i singoli pagamenti è costituita dai proventi per le misure elencate nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1.

A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.

È esclusa dal presente Accordo la partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali, che è disciplinata in un accordo separato.

Capitolo quinto Calcolo delle quote e modalità di pagamento

Art. 11 Calcolo delle quote in caso di partecipazione effettiva

Il calcolo effettivo si applica se è misurabile l’ammontare delle spese o dei proventi della Svizzera attribuibili a una prestazione richiesta o fornita dal Liechtenstein.

Le tabelle 1 e 3 dell’allegato 1 elencano le misure per cui è applicabile il calcolo effettivo.

Art. 12 Calcolo delle quote in caso di partecipazione forfettaria

Il calcolo forfettario si applica se non è misurabile l’ammontare delle spese o dei proventi della Svizzera attribuibili a una prestazione richiesta o fornita dal Liechtenstein.

La base per il calcolo forfettario è costituita dalle spese e dai proventi della Svizzera per le misure elencate nelle tabelle 2 e 4 dell’allegato 1.

La quota che incombe al Liechtenstein corrisponde alla proporzione tra il numero dei suoi abitanti e il numero totale degli abitanti dei due Paesi.

La quota che incombe al Liechtenstein è moltiplicata per i tassi di partecipazione di cui all’allegato 1. Questi sono stati definiti tenendo conto delle diverse condizioni nei due Paesi.

Il numero degli abitanti è rilevato annualmente sulla base della popolazione residente media dell’anno precedente.

Art. 13 Somma forfettaria per le spese amministrative

In relazione con l’attuazione del presente Accordo, il Liechtenstein paga una somma forfettaria annua per le spese amministrative, la quale è definita nell’allegato 1.

L’ammontare della somma forfettaria è verificato periodicamente, di norma ogni quattro anni, dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense e ridefinita secondo l’onere effettivo. Essa è confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 14 Modalità di pagamento

Ogni anno i contributi sono versati integralmente entro il 10 febbraio dell’anno successivo.

Capitolo sesto Modifica ed evoluzione

Art. 15 Modifica dell’appendice

L’appendice può essere modificata di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 16 Modifica dell’allegato 1

L’allegato 1 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 17 Modifica dell’allegato 2

L’allegato 2 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 18 Consultazioni

L’Ufficio federale dell’agricoltura informa l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense al più presto, tuttavia non più tardi della procedura di consultazione in Svizzera, delle modifiche e dei complementi previsti alla legislazione agricola svizzera determinanti ai fini del presente Accordo e alle voci di bilancio svizzere determinanti ai fini del presente Accordo.

L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense informa tempestivamente l’Ufficio federale dell’agricoltura sugli sviluppi della politica agricola nel Liechtenstein che sono determinanti ai fini del presente Accordo.

Capitolo settimo Evoluzione della politica agricola

Art. 19 Partecipazione del Liechtenstein

Il Liechtenstein parteciperà fondamentalmente anche alle future misure di sostegno del mercato e dei prezzi, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali, della politica agricola svizzera. Nel quadro dell’evoluzione di quest’ultima, le Parti contraenti convengono di verificare periodicamente il genere e l’entità di un’eventuale partecipazione liechtensteinense.

Art. 20 Scambio d’informazioni

In relazione con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti intrattengono uno scambio di informazioni regolare, in particolare riguardo alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi previste, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali.

Capitolo ottavo Disposizioni finali

Art. 21 Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di un anno.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020, con riserva della conclusione dei procedimenti di diritto interno del Liechtenstein necessari alla sua entrata in vigore. Il Principato del Liechtenstein notifica per via diplomatica alla Confederazione svizzera la conclusione dei procedimenti.

Con la sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l’Accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 2003 3 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera. Fatto a Berna, il 28 settembre 2020, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christian Hofer

Per il
Governo del Principato del Liechtenstein:

Doris Frick

Appendice4

Atti normativi federali che costituiscono la base giuridica per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera5

Allegato 16

Il presente allegato elenca le misure attuate dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente nonché le misure attuate e finanziate dal Liechtenstein stesso.

1. Misure che attua la Svizzera

Tabella 1: Spese, partecipazione secondo il calcolo effettivo

Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica gli importi.

Voce di bilancio
(C = Conto; MI = mandato interno;
CC = centro di costo)

Misura

Allevamento del bestiame

Allevamento del bestiame; misure

C 3643080840

Libro genealogico
(tutte le razze riconosciute)

C 3643080841

Esami funzionali

C 3643080842

Conservazione delle razze svizzere

Economia lattiera

Amministrazione latte; misure

C 3119501000; MI 6200053

Amministrazione Sostegno del prezzo del latte

Sostegno del prezzo del latte; misure

C 3643080890; MI 6200400 fino MI 6200406

Supplemento per il latte trasformato in formaggio

C 3643080890; MI 6200407

Supplemento per il foraggiamento senza insilati

Produzione animale

Aiuti per la produzione animale

Produzione animale; misure

C 3643080803; MI 6200056

Aiuti all’interno del Paese per il bestiame da macello e la carne

C 3643080803; MI 6200272

Aiuti per le uova indigene

Tabella 2: Spese, partecipazione secondo il calcolo forfettario

Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 12.

Voce di bilancio

Misura

Tasso di partecipazione in percentuale

Produzione animale

Organizzazione privata; misure

C 3119501000; MI 6200055

Compiti esecutivi in relazione all’ordinanza sul bestiame da macello OBM

100

Consulenza

Consulenza; misure

C 3633180810
C 3643080810

Consulenza

25

Protezione dei vegetali

Protezione dei vegetali; misure di lotta

C 3632080860
C 3643080860; escl. MI 6200291 e 6200295

Misure di lotta

25

Protezione dei vegetali; prestazioni di terzi

C 3643080860; MI 6200291

Controlli sulla salute dei vegetali e certificazioni

100

Protezione dei vegetali; uscite per beni e servizi e uscite d’esercizio Servizio fitosanitario federale

Diversi C; MI 6200415
C 3119600010 – 3119600050;
CC 3115

Uscite per beni e servizi e uscite d’esercizio Servizio fitosanitario federale

100

Promozione dello smercio

Promozione dello smercio; misure

C 3633180850
C 3643080850

Promozione della qualità e dello smercio

25

Valorizzazione della frutta

Valorizzazione della frutta; misure

C 3643080870; MI 6200073

Servizio Assicurazione della qualità

6

C 3643080870; MI 6200076, 6200078, 6200079, 6200150, 6200170, 6200230; 6200284 fino 6200288

Valorizzazione della frutta

6

Tabella 3: Proventi, partecipazione secondo il calcolo effettivo

Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica gli importi.

Voce di bilancio

Misura

Nessuna

Tabella 4: Proventi, partecipazione secondo il calcolo forfettario

Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 12.

Voce di bilancio

Misura

Tasso di partecipazione in percentuale

Nessuna

2. Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia

Tabella 5: Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia

Le misure elencate nella tabella seguente sono attuate e finanziate integralmente dal Liechtenstein stesso.

Voce di bilancio liechtensteinense

Misura

Supplementi vincolati a un prodotto7

Supplemento per il latte commerciale

805.366.00.01

Supplemento per il latte commerciale

Supplemento per i cereali

805.366.00.02

Supplemento per i cereali

3. Somma forfettaria per le spese amministrative

La somma forfettaria annuale che il Liechtenstein è tenuto a versare in relazione all’esecuzione del presente Accordo ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 è stata fissata, in virtù dell’articolo 13 paragrafo 2, a CHF 40 000 a partire dall’anno civile 2022.

Allegato 2

1. Rilevamento dei documenti e dei dati necessari e loro trasmissione

L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense acquisisce i documenti e i dati necessari a emanare le decisioni relative alla concessione dei contributi e li trasmette all’Ufficio federale dell’agricoltura.

2. Presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi

Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati devono essere presentate al servizio d’amministrazione conformemente agli articoli 3 e 4 a OSL 8 .

Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per il latte commerciale devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense.

Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per i cereali devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense entro i termini di cui all’articolo 24 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.

3. Pagamento di contributi ai richiedenti liechtensteinensi

Il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi può essere effettuato dall’Ufficio federale dell’agricoltura o dall’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense:

  1. l’Ufficio federale dell’agricoltura effettua il pagamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati (art. 5 OSL);
  2. l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supplemento per il latte commerciale (analogamente all’art. 5 OSL);
  3. l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supplemento per i cereali (analogamente all’art. 11 OCSC9 ) entro i termini di cui all’articolo 26 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.
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