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Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati

RU1993 2445

Traduzione1

Concluso il 29 luglio 1991

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 1993

(Stato 1° luglio 1993)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,

vista la Convenzione del 20 giugno 1780 fra il Re di Francia e il Principe Vescovo e la Chiesa di Basilea concernente la delimitazione dei loro Stati rispettivi,

desiderosi di regolare le questioni relative alla pesca e alla protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica alla parte del Doubs che forma confine fra la Svizzera e la Francia e che comprende:

  1. il tratto che va da Villers‑le‑Lac al cippo 606 (Biaufond), detto in seguito «Doubs comune»;
  2. il tratto che va dal cippo 606 (Biaufond) al cippo 605 (Clairbief), detto in seguito «Doubs francese»;
  3. il tratto che va dal cippo 559 (Ocourt) al cippo 558 (La Motte), detto in seguito «Doubs svizzero».

Ai sensi del presente Accordo, il termine «pesci» comprende anche i gamberi.

Art. 2 Scopo

Il presente Accordo si prefigge:

  1. di armonizzare fra i due Stati le disposizioni concernenti l’esercizio della pesca nei tratti del Doubs designati all’articolo 1 del presente Accordo;
  2. di assicurare una protezione efficace dei pesci e del loro habitat.

Art. 3 Regolamento d’applicazione

Le disposizioni di carattere tecnico e finanziario relative alla pesca nei tratti del Doubs designati all’articolo 1 del presente Accordo costituiscono la materia del Regolamento d’applicazione allegato al presente Accordo 2 di cui è parte integrante. Le altre disposizioni relative all’esercizio della pesca, alla salvaguardia dell’ambiente acquatico e alla protezione del patrimonio ittico non previste nel Regolamento e in particolare quelle concernenti le infrazioni sono determinate dalla legislazione e dalla regolamentazione di ciascuno Stato sulle acque del suo territorio.

Senza pregiudizio per le disposizioni del presente Accordo, la Parti possono, previo parere della Commissione mista prevista all’articolo 9, apportare, se lo ritengono necessario, qualsiasi modificazione al regolamento di cui al paragrafo 1 mediante scambio di note.

Art. 4 Diritto di pesca

Chiunque intenda pescare nei tratti del Doubs designati all’articolo 1 del presente Accordo deve essere titolare di un diritto dì pesca valido per le acque in questione.

Le condizioni per l’ottenimento e l’esercizio dei diritti di pesca sono definite:

  1. dalle disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento d’applicazione3;
  2. dalle legislazioni e regolamentazioni rispettive di ciascuno Stato sulle acque del suo territorio, nella misura in cui dette disposizioni non contraddicono quelle del presente Accordo.

Il pescatore privato dei diritto di pesca da uno dei due Stati non può ottenere il diritto di pesca da parte dell’altro Stato.

Per il «Doubs francese», l’Associazione che accorda il diritto di pesca appartenente allo Stato francese è tenuta ad incassare direttamente in favore del Canton Giura un emolumento fissato ogni anno dalla Commissione mista ed approvato dalle autorità competenti, a titolo di indennizzo per i lavori di sistemazione e di ripopolamento ittico nonché per la sorveglianza esercitata dagli agenti svizzeri.

Art. 5 Protezione dell’habitat dei pesci

L’habitat dei pesci, segnatamente i luoghi che si prestano alla riproduzione e alla crescita, deve essere protetto da qualsiasi influenza nociva.

In concomitanza con lavori sulle rive o sul letto del Doubs, nonché di qualsiasi intervento che modifichi il regime o la qualità delle acque, le due Parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure utili per proteggere i pesci e il loro habitat.

Art. 6 Sorveglianza della pesca

Le autorità competenti di ciascuno Stato indicano all’altro Stato le categorie di agenti cui incombono la sorveglianza e la polizia della pesca nei tratti del Doubs designati all’articolo 1 del presente Accordo.

Detti agenti esercitano le loro funzioni unicamente sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia, in caso di infrazione flagrante e nei tratti «Doubs svizzero» e «Doubs francese» per accertare che i pescatori siano in possesso del diritto di pesca, possono esercitare le loro funzioni e in particolare stendere verbale sulla parte del Doubs appartenente all’altro Stato e sulla riva di detto Stato; per riva va intesa la zona necessaria all’esercizio della pesca, al passaggio dei pescatori e degli agenti di sorveglianza. Detti agenti non possono, però, né prendere misure coercitive né operare sequestri sul territorio dell’altro Stato.

Detti agenti possono chiedere alle autorità competenti dello Stato vicino di ricercare le persone o di sequestrare gli oggetti che hanno servito per commettere l’infrazione, se le persone o gli oggetti si trovano sul territorio di detto Stato, nonché di sequestrare i pesci catturati irregolarmente. Gli atti d’assistenza sono compiuti in conformità del diritto dello Stato sul territorio del quale vengono eseguiti.

Quando detti agenti esercitano le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato, devono portare le loro insegne. Possono vestire la loro uniforme e portare la loro arma di servizio. Quest’ultima può essere usata soltanto in caso di legittima difesa.

Art. 7 Infrazioni contro gli agenti

Quando, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 6 del presente Accordo, esercitano le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato, gli agenti beneficiano della stessa protezione e della stessa assistenza degli agenti di detto Stato.

In caso d’infrazione commessa contro agenti di uno dei due Stati nell’esercizio delle loro funzioni sul territorio dell’altro Stato, vengono applicate le disposizioni penali che reprimono atti simili ai danni di agenti di quest’ultimo Stato nell’eser-cizio di funzioni analoghe.

Art. 8 Perseguimento delle infrazioni

Ciascuno dei due Stati persegue penalmente le persone residenti sul suo territorio qualora abbiano commesso, sul territorio dell’altro Stato, un’infrazione agli articoli 4 e 7 del presente Accordo o al suo Regolamento d’applicazion 4 nello stesso modo e in applicazione delle stesse leggi come se dette persone avessero commesso l’infra-zione sul suo territorio.

L’azione giudiziaria viene avviata in seguito alla trasmissione ufficiale del verbale di constatazione dell’infrazione da parte delle autorità giudiziarie dello Stato nel quale è stata commessa l’infrazione alle autorità giudiziarie dello Stato competente per conoscere dell’infrazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia non sarà promossa alcuna azione giudiziaria qualora il contravventore dimostri che, per la stessa infrazione, nell’altro Stato è stato oggetto di una misura che ha messo fine definitivamente all’azione giudiziaria o è stato giudicato definitivamente e, in caso di condanna, ha scontato interamente la pena pronunciata, oppure che questa è caduta in prescrizione, oppure che ha beneficiato della grazia o dell’amnistia per la totalità o per la parte non scontata della pena.

Le spese di procedura non sono rimborsabili. Il montante delle multe e delle vendite incassate resta acquisito allo Stato nel quale è stata pronunciata la condanna. I danni e gli interessi vanno alla parte lesa.

Art. 9 Commissione mista

A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo viene costituita una Commissione mista.

Ciascuna Parte designa la sua delegazione composta al massimo di tre membri. La Commissione stabilisce il suo regolamento interno.

Ciascuna delegazione può avvalersi di esperti appositamente designati. Ogni membro della delegazione può farsi sostituire da un esperto.

La Commissione mista si riunisce una volta all’anno, alternativamente in territorio svizzero e francese. Inoltre essa può riunirsi, con preavviso di tre mesi, su domanda di una delle delegazioni.

La Commissione mista può inoltre essere chiamata ad occuparsi di qualsiasi difficoltà concernente l’applicazione del presente Accordo e del suo Regolamento d’applicazione al fine di proporre le misure atte a superarle.

La Commissione mista svolge i seguenti compiti:

  1. veglia all’applicazione del presente Accordo e a quella del suo Regolamento d’applicazione5,
  2. assicura l’informazione fra le Parti;
  3. fissa di anno in anno l’importo e le modalità di calcolo degli emolumenti previsti all’articolo 4, paragrafo 4, del presente Accordo;
  4. elabora e sottopone alle due Parti le proposte di modificazione del Regolamento d’applicazione conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del presente Accordo;
  5. facilita i rapporti fra le autorità incaricate dell’esecuzione del presente Accordo e di quella del suo Regolamento d’applicazione.

Art. 10 Informazione nei casi urgenti

In caso di inquinamento o di forte abbassamento delle acque dei tratti del Doubs designati all’articolo 1 del presente Accordo e più generalmente in caso di eventi suscettibili di pregiudicare l’ambiente acquatico e la popolazione ittica, le autorità competenti dei due Stati si informano mutualmente, il più presto possibile, circa le misure che esse prendono per proteggere i pesci e il loro habitat.

Art. 11 Misure di ripopolamento

Le autorità competenti dei due Stati gestiscono, fanno gestire o autorizzano di comune intesa l’esercizio di impianti per l’incubazione e l’allevamento dei pesci. Organizzano la cattura dei riproduttori necessari alla piscicoltura.

Art. 12 Ricerca

Le due Parti incoraggiano la ricerca applicata nei campi dell’idrobiologia e della pesca, in particolare per quanto concerne lo studio dell’ambiente acquatico naturale, delle malattie dei pesci e della lotta contro tali malattie, dell’economia della pesca e della sistemazione piscicola delle acque.

Art. 13 Corrispondenza fra le autorità

Ciascuna Parte designa le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo e del suo Regolamento d’applicazione6 e ne trasmette l’elenco all’altra Parte. Le autorità corrispondono direttamente fra loro e, il più presto possibile, si comunicano:

  1. l’elenco nominativo degli agenti incaricati della sorveglianza della pesca;
  2. il perimetro delle zone di protezione;
  3. le statistiche delle catture e delle immissioni;
  4. le deroghe autorizzate in virtù dell’articolo 8 del Regolamento d’applica-zione;
  5. i programmi e i risultati degli studi scientifici.

Art. 14 Abrogazione

Il presente Accordo sostituisce e abroga lo scambio di note fra la Svizzera e la Francia del 5 febbraio e del 15 giugno 1948 concernente l’esercizio della pesca nelle acque del Doubs che formano confine, fra la Francia e la Svizzera.

Art. 15 Clausola d’arbitrato

Salvo disposizione contraria delle Parti, le divergenze sull’interpretazione e sull’ap-plicazione del presente Accordo che non hanno potuto essere appianate in via di negoziato sono sottoposte, su richiesta di una delle due Parti, alle disposizioni relative all’arbitrato contenute nell’allegato del presente Accordo.

Art. 16 Revisione

Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione su domanda di una delle due Parti. Le due Parti si consultano sulle modificazioni che ritengono necessario apportare al presente Accordo.

Art. 17 Durata dell’Accordo

Il presente Accordo è concluso per una durata iniziale di cinque anni a partire dalla data dell’entrata in vigore. Se per quel momento, l’Accordo non viene denunciato da una delle due Parti, con un preavviso di sei mesi, esso si rinnova, per tacito consenso e alle stesse condizioni, di volta in volta, per un periodo di due anni.

Art. 18 Entrata in vigore

Ciascuna delle Parti notificherà all’altra il compimento delle formalità costituzionali richieste, per quanto la concerne, per l’entrata in vigore del presente Accordo. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la data dell’ultima notificazione.

In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Parigi il 29 luglio 1991 in doppio esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christian Dunant

Per il Governo della Repubblica francese:

Henri Vignal

Allegato

Allegato relativo all’arbitrato

1. A meno che le Parti in causa non dispongano altrimenti, la procedura d’arbitrato è retta dalle disposizioni del presente allegato.

2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri cosi nominati designano di comune intesa il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale.

Se due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non è ancora stato designato, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo procede alla sua designazione su richiesta della Parte più diligente.

3. Se due mesi dopo averne ricevuto la richiesta, una delle due Parti in causa non ha ancora proceduto alla nomina del membro del tribunale cui ha diritto, l’altra Parte può rivolgersi al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo affinché questi, entro un nuovo termine di due mesi, designi il Presidente del tribunale arbitrale. Quest’ultimo invita immediatamente la Parte che non ha nominato il suo arbitro a farlo entro un termine di due mesi. Se anche questo termine trascorre senza esito, si rivolge al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo affinché questi, entro un nuovo termine di due mesi, nomini detto arbitro.

4. Se, nei casi previsti ai paragrafi precedenti, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è impedito o connazionale di una delle Parti in causa, la designazione del Presidente del tribunale arbitrale o la nomina del secondo arbitro spetta al Vicepresidente della Corte sempreché non sia né impedito né connazionale di una delle Parti in causa.

5. Le disposizioni che precedono si applicano, secondo il caso, anche per la rielezione ai posti divenuti vacanti.

6. Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale e, in particolare, del presente Accordo.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto riguarda la procedura che per quanto riguarda il merito, sono prese a maggioranza dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce il tribunale stesso di statuire. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni del tribunale sono vincolanti per le Parti. Queste sopportano le spese dell’arbitro che hanno designato e si dividono in parti uguali le altre spese. Sugli altri punti, il tribunale arbitrale regola lui stesso la procedura.