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Accordo di commercio, di promovimento e protezione degli investimenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Centro Africana Conchiuso il 28 febbraio 1973

RU 1973 1275

Traduzione1

Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 luglio 1973

(Stato 4 luglio 1973)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Centro Africana,

desiderosi di rafforzare i vincoli d’amicizia esistenti tra i due Paesi, preoccupati di sviluppare gli scambi commerciali tra i due territori e auspicando l’istituzione di condizioni favorevoli per gli investimenti di capitali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Trattamento della nazione più favorita

Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi e le formalità doganali.

Nondimeno, il trattamento della nazione più favorita non s’applica ai vantaggi, alle concessioni e agli esoneri che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:

  1. ai Paesi limitrofi nel traffico frontaliero;
  2. ai Paesi partecipi di un’unione doganale o di una zona di libero scambio già istituite o che potranno essere costituite in futuro.

Art. 2 Ordinamento delle importazioni in Svizzera

Il Governo della Confederazione Svizzera continua ad accordare l’attuale ordinamento liberistico all’importazione in Svizzera dei prodotti d’origine e di provenienza dalla Repubblica Centro Africana.

Art. 3 Ordinamento delle importazioni nella Repubblica Centro Africana

Il Governo della Repubblica Centro Africana accorda all’importazione dei prodotti d’origine e provenienza svizzera un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi Paese terzo.

Art. 4 Informazioni commerciali

I competenti servizi dei due Governi si comunicano vicendevolmente, nei termini più brevi, qualsiasi informazione utile riguardo agli scambi commerciali, segnatamente alle statistiche d’importazione e d’esportazione. Qualsiasi analisi del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i due Paesi si fonda, per ambedue le Parti, sulle statistiche d’importazione.

Art. 5 Ordinamento dei pagamenti

I pagamenti tra Confederazione Svizzera e Repubblica Centro Africana, compresi quelli delle merci scambiate nel quadro del presente accordo, s’operano in divise convertibili.

Art. 6 Promovimento e protezione degli investimenti

Nel limite delle sue possibilità, ciascuna Parte contraente promuove, sul suo territorio, l’investimento di capitali provenienti da cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte contraente ed ammette detti investimenti conformemente alle disposizioni della sua legislazione. Gli investimenti, i beni, diritti e gli interessi appartenenti a cittadini, fondazioni, associazioni o società di una delle alte Parti contraenti, nel territorio dell’altra, o posseduti indirettamente da detti cittadini, fondazioni, associazione o società, beneficiano di un trattamento equo, almeno pari a quello riconosciuto da ciascuna Parte ai suoi cittadini oppure, ove fosse più favorevole, del trattamento accordato ai cittadini, alle fondazioni, alle associazioni o società della nazione più favorita. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento dei proventi del lavoro o dell’attività esplicati sul suo territorio da cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, come anche il libero trasferimento degli utili, degli interessi, dei dividendi, delle tasse e d’altri redditi, degli ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del ricavo da quest’ultima. Una Parte, nel caso in cui espropriasse o nazionalizzasse beni, diritti o interessi appartenenti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, o posseduti indirettamente da detti cittadini, fondazioni, associazioni o società, od adottasse riguardo a detti cittadini, fondazioni, associazioni o società qualsiasi altro provvedimento di spodestamento diretto o indiretto, dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva ed adeguata, conformemente al diritto delle genti. L’ammontare di questa indennità, determinabile al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione e dello spodestamento, verrà corrisposto in valuta trasferibile e pagato senza indugio ingiustificabile all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di residenza, rispettivamente dalla sua sede. Nondimeno, i provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spodestamento non devono essere discriminanti, né contrari a un impegno specifico.

Art. 7 Clausola arbitrale intesa alla protezione degli investimenti

Le vertenze, che dovessero sorgere tra le alte Parti contraenti circa l’interpretazione o l’esecuzione delle disposizioni previste nell’articolo 6 precedente e che non potessero essere composte entro un termine di sei mesi, in modo soddisfacente, per via diplomatica, sono sottoposte, a domanda di una Parte, a un tribunale arbitrale trimembre. Ciascuna Parte designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un superarbitro, che dovrà essere cittadino di un terzo Stato. Se una Parte non ha designato il suo arbitro e non ha soddisfatto l’invito trasmessole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro verrà nominato, a domanda di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non giungono ad un accordo, entro i due mesi seguenti la loro designazione, riguardo alla cooptazione, il superarbitro verrà designato, a domanda di una delle Parti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Se, nei casi previsti nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito o è cittadino di una delle due Parti, le nomine verranno eseguite dal Vicepresidente. Se anche quest’ultimo è impedito o è cittadino di una delle Parti, le designazioni verranno eseguite dal membro più anziano della Corte non cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria della Parti, il tribunale stabilisce la propria procedura. Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.

Art. 8 Applicazione dell’accordo al Liechtenstein

Gli articoli 1 a 5 del presente accordo sono applicabili al Principato del Liechtenstein fintanto che questo permarrà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale. 2

Art. 9 Entrata in vigore e rinnovo

Il presente accordo è applicabile provvisoriamente dal momento della firma. Esso entrerà in vigore non appena ciascuna della alte Parti contraenti avrà notificato all’altra l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di trattati internazionali. Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte non l’abbia disdetto per scritto, con un preavviso di tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta, le disposizioni previste negli articoli 6 e 7 precedenti s’applicano ancora durante dieci anni agli investimenti attuati prima della disdetta.

Fatto a Bangui, il 28 febbraio 1973, in doppio esemplare.

(Si omettono le firme)