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Convenzione fra Svizzera e l’Italia relativa ad alcuni vini della Valtellina Conchiusa il 17 luglio 1969 Approvata dal Consiglio federale il 10 settembre 1969 Ratificata con strumenti scambiati il 10 marzo 1970

RU 1970 472

Testo originale

Entrata in vigore il 10 aprile 1970

(Stato 10 aprile 1970)

Il Governo svizzero
e
il Governo italiano,

in applicazione dell’articolo 5 del Trattato di commercio fra la Svizzera e l’Italia del 27 gennaio 1923 1 ;

tenuto conto delle disposizioni sia della Convenzione italo-svizzera del 2 luglio 1953 2 relativa al traffico di frontiera ed al pascolo, sia dell’Accordo del 25 aprile 1961 3 riguardante l’esportazione dei vini italiani in Svizzera;

preso atto da una parte del decreto del Presidente della Repubblica italiana 11 agosto 1968 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina superiore» nonché del relativo «Disciplinare di produzione» e dall’altra parte del decreto del Consiglio federale del 12 maggio 1959 4 nonché del Regolamento del 1 o luglio 1961 5 sul commercio dei vini;

ritenuta la necessità di dare pratica attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 5, terzo comma, del Disciplinare di produzione dei vini «Valtellina» e «Valtellina superiore», stabilendo di comune accordo le opportune cautele e modalità di controllo all’uopo previste.

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ferme restando le disposizioni previste dalla Convenzione italo-svizzera del 2 luglio 1953 6 riguardante il traffico di frontiera ed il pascolo, l’esportazione dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina superiore» – ottenuti dagli abitanti delle zone di frontiera (frontalieri) della valle di Poschiavo nei vigneti situati nella zona frontaliera della Valtellina (km 10) e ricadenti nella regione di produzione dei vini «Valtellina» e «Valtellina superiore» delimitata dal decreto 11 agosto 1968 indicato nelle premesse, coltivati e condotti dagli stessi come previsto dalla Convenzione sopra citata – è consentita per il prodotto che sia conforme alle norme che disciplinano la produzione dei vini di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina superiore». Le quantità che possono essere esportate sono fissate annualmente sulla base delle attestazioni delle autorità comunali, di cui ai moduli stabiliti all’allegato II della Convenzione sopra indicata, opportunamente controllate dagli esperti competenti dei due Paesi contraenti. In dette attestazioni, a cura delle stesse autorità comunali, devono essere riportati gli estremi della denuncia delle uve e della relativa ricevuta rilasciata a favore degli interessati dalla Camera di Commercio di Sondrio ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506.

Art. 2

All’atto dell’esportazione le partite di vino di cui trattasi devono essere accompagnate dalla ricevuta di produzione delle uve rilasciata dalla Camera di Commercio agli interessati, tramite i Comuni, ai termini dell’articolo 10 del citato decreto del 24 maggio 1967, n. 506. Detta ricevuta – che deve essere annullata all’atto dell’esportazione dalle competenti autorità doganali – sostituisce a tutti gli effetti il certificato di origine previsto dall’Accordo del 25 aprile 1961 7 per ciò che riguarda le partite di vino di pertinenza dei frontalieri.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del Disciplinare di produzione dei vini «Valtellina» e «Valtellina superiore», per le partite di prodotto che i frontalieri intendono sottoporre, in tutto o in parte, all’invecchiamento in Svizzera, sarà autorizzata dalle autorità italiane l’esportazione a condizione:

  1. che l’invecchiamento venga effettuato nella valle di Poschiavo rientrante nella rispettiva zona di frontiera;
  2. che nella ricevuta della Camera di Commercio che accompagna le singole partite in esportazione, sia apposta, a cura della Camera stessa, una dichiarazione indicante che il vino non può essere immesso in commercio se non dopo ultimato il periodo di invecchiamento, specificando a seconda dei tipi di vino «Valtellina» la data a partire dalla quale può essere immesso in commercio con le predette denominazioni di origine;
  3. che da parte dei frontalieri interessati sia presentata, tramite il Comune, domanda all’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Sondrio, che provvederà a rimettere agli interessati stessi la relativa autorizzazione tramite il Comune.

Art. 4

All’atto dell’importazione in Svizzera dei vini «Valtellina» e «Valtellina superiore» di pertinenza dei frontalieri le autorità doganali svizzere provvederanno al prelievo di campioni della merce, che verranno esaminati dal Laboratorio Chimico Cantonale di Coira, il quale provvederà al rilascio del certificato di analisi. Tale certificato dovrà riportare le medesime indicazioni previste nella ricevuta di cui al punto 2 del precedente articolo 3, per quanto attiene alle partite di vino da sottoporre all’invecchiamento in territorio svizzero. Le competenti autorità svizzere prendono a loro carico il controllo delle operazioni di invecchiamento previsto nella ricevuta della Camera di Commercio, che deve essere allegata al registro di carico e scarico delle aziende interessate. Le predette autorità si impegnano in particolare a che i vini in questione non siano messi in vendita al pubblico prima del compimento dei periodi di invecchiamento prescritti (1 anno per il «Valtellina», 2 anni per il «Valtellina superiore», 4 anni per il «Valtellina superiore riserva»).

Art. 5

Chiunque, ditta o persona, mette in vendita al pubblico in Svizzera con la denominazione di origine controllata «Valtellina» o «Valtellina superiore» vini non corrispondenti ai requisti prescritti dalla vigente legislazione in materia incorrerà nelle sanzioni penali della legge svizzera dell’8 dicembre 1905 8 sul commercio delle derrate alimentari, salvo il perseguimento penale in base alle disposizioni del Codice penale svizzero.

Art. 6

La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. In caso di denuncia, essa rimarrà in vigore per la durata di sei mesi a partire dal giorno della denuncia. Fatto a Roma in duplice esemplare, il 17 luglio 1969.

Per il Governo svizzero:

E. Moser

Per il Governo italiano:

P. Archi