Lexipedia

0.946.295.231

Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Malgascia Conchiuso a Berna il 17 marzo 1964

RU 1966 1443

Traduzione1

Entrato in vigore definitivamente il 31 marzo 1966

(Stato 31 marzo 1966)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Malgascia,

desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia e di sviluppare la cooperazione economica e tecnica e gli scambi commerciali tra due Paesi,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1 Cooperazione economica e tecnica

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Malgascia si obbligano a cooperare e ad aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.

Art. 2 Trattamento della nazione più favorita

Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente riguardo ai diritti e alle formalità doganali, il trattamento della nazione più favorita.

Questo trattamento, tuttavia, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni o alle esenzioni che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:

  1. ai paesi limitrofi, nel traffico di confine;
  2. ai paesi che con esso partecipino a un’unione doganale o a una zona di libero scambio già istituite o istituibili.

Art. 3 Ordinamento delle importazioni in Svizzera

Il Governo della Confederazione Svizzera continuerà ad accordare un immutato trattamento liberale all’importazione in Svizzera dei prodotti originari, provenienti dalla Repubblica Malgascia, in particolare di quelli menzionati nell’elenco M allegato.

Art. 4 Ordinamento delle importazioni nella Repubblica Malgascia

Il Governo della Repubblica Malgascia autorizza l’importazione dei prodotti originari, provenienti dalla Confederazione Svizzera, in particolare di quelli menzionati nell’elenco S allegato, nell’ambito dei valori indicati per ciascuna posta. Esso accorderà parimente ai prodotti svizzeri le liberazioni d’importazione o i contingenti complessivi aperti all’importazione dei prodotti esteri.

Art. 5 Informazioni commerciali

I servizi competenti dei due Governi si comunicano vicendevolmente, per tempo, ogni utile informazione concernente gli scambi commerciali, segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e lo stato dell’impiego dei contingenti indicati nell’accordo. In particolare, le autorità svizzere comunicano almeno una volta l’anno alle autorità malgasce il totale e la composizione delle importazioni svizzere di prodotti originari della Repubblica Malgascia. Dal canto loro, le autorità malgasce comunicheranno alle autorità svizzere il totale e la composizione delle importazioni malgasce di prodotti originari della Confederazione Svizzera. Ogni esame del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i due paesi si fonda, per le due Parti, sulla statistica delle importazioni.

Art. 6 Ordinamento dei pagamenti

I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Malgascia, compreso lo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo sono operati secondo l’ordinamento in vigore tra la zona del franco e la Svizzera.

Art. 7 Protezione degli investimenti

Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi dei cittadini e delle fondazioni, associazioni o società dell’una delle alte Parti contraenti godranno, sul territorio dell’altra Parte, d’un trattamento giusto ed equo, almeno uguale a quello riconosciuto da ciascuna di esse ai propri cittadini. Ciascuna Parte può, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, decidere circa l’ammissione di nuovi investimenti, nel quale caso la protezione dell’accordo sarà assicurata a detti investimenti dal momento della loro ammissione. Tutti i beni già investiti nel territorio d’una Parte dai cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, godranno della protezione dell’accordo. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul suo territorio dai cittadini e dalle fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, nonché il libero trasferimento di interessi, dividendi, diritti, proventi, ammortamenti e ricavi di eventuali liquidazioni parziali o totali. Nel caso d’espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’una Parte o di altri provvedimenti diretti o indiretti di spoglio, per opera dell’altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto delle genti. L’ammontare di questa indennità, da stabilirsi al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o dello spoglio, sarà pagato in moneta trasferibile, e senza ritardo ingiustificato, all’avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno essere discriminanti né contrari a un’obbligazione specifica.

Art. 8 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti

Le controversie, fra le alte Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, non potute comporre in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d’un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorché l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescano, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.

Art. 9 Commissione mista

A richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, va adunata una commissione mista. Essa vigila sull’applicazione del presente accordo e conviene circa ogni disposizione diretta a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi.

Art. 10 Applicazione dell’accordo al Liechtenstein

Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein, fin tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 2 .

Art. 11 Entrata in vigore e proroga

Il presente accordo ha effetto a contare dalla firma fino al 31 dicembre 1965. Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza. Esso è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore definitivamente dopo che ciascuna Parte avrà comunicato all’altra d’essersi conformata alle disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali. In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 7 e 8 rimarranno applicabili ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della stessa. Fatto a Berna, in due esemplari, il 17 marzo 1964.

Per il
Governo svizzero:

E. Moser

Per il Governo malgascio:

J. Rabemananjara

Allegato

Elenco M

Prodotti malgasci importabili in Svizzera senza limitazioni contingentarie nell’ambito dell’ordinamento in vigore in Svizzera3

Piselli secchi del Capo Grafite

Fagioli secchi Quarzo

Caffè Mica

Vaniglia Essenza di garofano

Cannella Olii essenziali

Chiodi di garofano Velli greggi o conciati

Zenzero Cuoi conciati

Pepe Rabanes

Fecola di manioca Sisal

Riso Cappelli di paglia

Arachidi Acconciature intrecciate

Ricino Granato industriale greggio

Tapioca Altre pietre fini gregge

Allegato

Elenco S

Importazioni di prodotti svizzeri nella Repubblica Malgascia4

Numero d’ordine

Designazione della merce

Contingenti annuali in 1000 fr. S.

1

Latte medicinale, latte concentrato, sterilizzato, pastorizzato, ecc.

50

2

Formaggi

86

3

Prodotti chimici diversi, di cui sostanze coloranti e medicamenti

45 + s.b.5

4

Prodotti tessili diversi, di cui tessuti stampati di cotone e fazzoletti da naso

100

5

Materiale meccanico ed elettrico diverso (eccetto il materiale d’equipaggiamento che fa parte del piano)

s.b.6

6

Macchine per cucire d’uso domestico

55

7

Macchine per scrivere e macchine calcolatrici

100

8

Apparecchi fotografici e accessori, fonografi lettori di suono, motori, giradischi, cambiadischi, ecc. di cui almeno il 40% per apparecchi cinematografici (proiettori e camere)

100

9

Orologi e forniture per riparazioni comprese le pendolette e svegliette con movimento di orologio

290

10

Diversi, compresi i pezzi di ricambio

400

Scambio di lettera del 17 marzo 1964

Il Presidente

della Delegazione Malgascia

Berna, 17 marzo 1964

Signor Emilio Moser

Presidente della Delegazione svizzera

Berna

Signor Presidente,

Ho l’onore d’accusare ricevuta della vostra lettera in data odierna con la quale mi comunicate quanto segue:

  1. «Riferendomi all’Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica, firmato in data odierna fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Malgascia, ho l’onore di confermare a Vostra Eccellenza che i nostri due Governi hanno convenuto che i cittadini di ogni Parte Contraente possono, sul territorio dell’altra Parte, alle condizioni stabilite da leggi e regolamenti vigenti o promulgati posteriormente a quest’Accordo dall’altra Parte Contraente, e sotto riserva di stretta reciprocità, entrare, viaggiare, soggiornare, acquistare, possedere, alienare, dare e ricevere in pegno dei beni mobili ed immobili, dedicarsi al commercio, all’industria e ad altre attività legalmente ammesse.
  2. È inteso, inoltre, che le domande di visto presentate dai cittadini di una Parte contraente per entrare o soggiornare sul territorio dell’altra, o per uscirne, saranno trattate nel più breve tempo possibile.
  3. Vi sarei grato di volermi confermare il vostro consenso su quanto precede».

Ho l’onore di confermare l’accordo del mio Governo circa il tenore della lettera sopra menzionata.

Vogliate gradire, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.

J. Rabemananjara