Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania si obbligano a cooperare e ad aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro Paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.
0.946.295.581
Accordo di commercio, promovimento e protezione degli investimenti e di cooperazione economica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica di Mauritania Conchiuso il 9 settembre 1976
RU 1978 1197
Traduzione1
Entrato in vigore con scambio di note il 30 maggio 1978
(Stato 30 maggio 1978)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania,
desiderosi di stringere i legami d’amicizia tra i due Paesi, solleciti di sviluppare la cooperazione economica e tecnica come anche gli scambi commerciali, auspicando l’istituzione di condizioni favorevoli per gli investimenti di capitali,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Cooperazione economica e tecnica
Art. 2 Trattamento della nazione più favorita
Le Parti Contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente, riguardo ai diritti e alle formalità doganali, il trattamento della nazione più favorita.
Questo trattamento, tuttavia, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni o alle esenzioni che ciascuna Parte accorda o accorderà:
- ai Paesi limitrofi, nel traffico di confine;
- ai Paesi partecipi di un’unione doganale o di una zona di libero scambio, istituite o istituibili.
Art. 3 Ordinamento delle importazioni in Svizzera
Il Governo della Confederazione Svizzera accorderà all’importazione in Svizzera dei prodotti originari dalla Repubblica Islamica di Mauritania, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Paese terzo, con riserva delle disposizioni di cui all’articolo 2.
Art. 4 Ordinamento delle importazioni nella Repubblica Islamica di Mauritania
Il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania accorderà all’importazione dei prodotti d’origine svizzera un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Paese terzo, con riserva delle disposizioni di cui all’articolo 2.
Art. 5 Ordinamento dei pagamenti
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica di Mauritania, compresi quelli delle merci scambiate nel quadro del presente accordo, s’operano in divise convertibili.
Art. 6 Promovimento e protezione degli investimenti
Ciascuna Parte Contraente, nel limite delle sue possibilità, promuove, sul suo territorio, l’investimento di capitali da parte di cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte e ammette detti investimenti conformemente alla sua legislazione. Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi appartenenti a cittadini, fondazioni, associazioni o società di una delle Parti Contraenti nel territorio dell’altra, o posseduti indirettamente da detti cittadini, fondazioni, associazioni o società, beneficeranno di un trattamento giusto ed equo, almeno pari a quello riconosciuto da ciascuna Parte ai suoi cittadini, oppure, ove fosse più favorevole, a quello accordato ai cittadini, alle fondazioni, associazioni o società della nazione più favorita. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare, conformemente alla propria legislazione in vigore, il trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul suo territorio dai cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, nonché il trasferimento degli utili, interessi, dividendi, diritti e altri redditi, degli ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del ricavo della medesima. Nel caso d’espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi posseduti, immediatamente o mediatamente da cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’una Parte, o di altri provvedimenti diretti o indiretti di spossessamento, per opera dell’altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto internazionale. L’ammontare di questa indennità, da stabilirsi al momento dell’espropriazione, nazionalizzazione o spossessamento, sarà regolato in moneta trasferibile, e pagato, in Svizzera o Mauritania, senza ritardo ingiustificato all’avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spossessamento non dovranno risultare discriminanti né contrari a un’obbligo specifico.
Art. 7 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti
Le controversie fra le Parti Contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6, non soddisfacentemente composte, per via diplomatica, nel termine di sei mesi, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d’un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, né lo designi ancorché l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescono, entro due mesi dalla loro designazione, ad accordarsi sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia risulti impedito, o cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine verranno fatte dal membro anziano della Corte che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce da sé la sua procedura. Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.
Art. 8 Applicazione dell’accordo al Liechtenstein
Gli articoli 2 a 5 del presente accordo sono applicabili al Principato del Liechtenstein, fintanto che questo rimarrà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale. 2
Art. 9 Entrata in vigore e rinnovo
Il presente accordo è applicabile provvisoriamente dal momento della firma. Esso entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la vigenza dei trattati internazionali. Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte non l’abbia disdetto per scritto tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 6 e 7 rimarranno applicabili ancora per sei anni agli investimenti attuati prima della stessa. Fatto a Nouakchott, il 9 settembre 1976, in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il Governo E. Moser | Per il Governo Hasni Ould Didi |