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0.946.298.211

Accordo commerciale
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica dello Zaïre

RU 1973 979

Traduzione1

Concluso il 10 marzo 1972

Entrato in vigore per scambio di note il 10 maggio 1973

(Stato 10 maggio 1973)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica dello Zaïre,

animati dal desiderio di rafforzare i vincoli di tradizionale amicizia che uniscono i due Paesi, e allo scopo di sviluppare gli scambi commerciali tra i loro territori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I due Governi s’impegnano, giusta le rispettive legislazioni, a promuovere con tutti i mezzi appropriati lo sviluppo degli scambi dei prodotti originari dei loro rispettivi Paesi.

Art. 2

Al fine di stimolare ed agevolare il commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dello Zaïre, i due Governi convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita conformemente ai disposti dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commerciò 2 .

Tuttavia, sono esclusi dal trattamento della nazione più favorita i vantaggi, le concessioni e le esenzioni che ciascuna Parte contraente accorda o accorderà:

  1. ai Paesi limitrofi nel traffico frontaliero,
  2. ai Paesi partecipi di un’unione doganale o d’una zona di libero scambio istituita o istituenda.

Art. 3

I due Governi si riservano il diritto di subordinare l’importazione di talune merci alla presentazione del certificato d’origine. In questo senso, essi convengono parimente di riconoscere la validità del certificato d’origine prescritto nell’accordo internazionale sul caffé 3 .

Art. 4

Il Governo della Confederazione Svizzera continuerà ad accordare l’attuale ordinamento liberistico all’importazione in Svizzera di qualsiasi prodotto d’origine o provenienza zaïrese. Il Governo della Repubblica dello Zaïre autorizza l’esportazione verso la Confederazione Svizzera di qualsiasi prodotto o merce zaïrese, con riserva delle restrizioni che, senza discriminazione dei destinatari, sono o verranno stabilite per assicurare l’approvvigionamento della popolazione e delle industrie zaïresi.

Art. 5

Il Governo della Repubblica dello Zaïre accorda all’importazione dei prodotti d’origine e provenienza svizzera un ordinamento non meno favorevole di quello concesso a qualunque terzo Paese, nel quadro del disciplinamento vigente per il controllo delle divise nel commercio esterno.

Art. 6

Il pagamento delle merci scambiate nell’ambito del presente accordo avviene in divise convertibili. È retto da un ordinamento non meno favorevole di quello accordato a qualunque terzo Paese.

Art. 7

Le Parti contraenti accordano il diritto di transito attraverso i rispettivi territori alle merci provenienti da una di esse o loro destinate, nell’ambito delle prescrizioni sul transito commerciale.

Art. 8

I due Governi s’accordano l’esenzione dai diritti doganali d’importazione e d’esportazione, nel quadro delle loro vigenti leggi e prescrizioni rispettive, per:

  1. i campioni di merce e il materiale pubblicitario occorrente per le ordinazioni;
  2. gli articoli e gli oggetti destinati alle esposizioni e fiere, purché non siano venduti.

Art. 9

Le disposizioni del presente accordo si applicano a tutti i contratti concernenti gli scambi commerciali conchiusi durante la sua validità e non ancora adempiuti alla data della sua scadenza.

Art. 10

I servizi competenti dei due Governi si comunicano, vicendevolmente ed entro i debiti termini, ogni utile informazione sugli scambi commerciali e segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione. Ogni esame del traffico delle merci e della bilancia commerciale fra i due Paesi si fonda, per ambedue le Parti, sulle statistiche d’importazione.

Art. 11

A domanda di una Parte, una commissione mista, composta dei rappresentanti dei Governi firmatari del presente accordo, si adunerà in un luogo concordato, per esaminare le difficoltà eventualmente derivanti dall’applicazione del presente accordo. Essa è inoltre autorizzata a presentare ai Governi delle Parti contraenti ogni proposta atta a favorire lo sviluppo degli scambi commerciali.

Art. 12

Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che questo rimarrà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale 4 .

Art. 13

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui verranno scambiate le note confermanti la sua approvazione, giusta le rispettive procedure costituzionali, e avrà effetto per un anno. Esso sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle Parti tre mesi prima della sua scadenza. Fatto a Kinshasa, il 10 marzo 1972, in doppio originale in lingua francese. (Si omettono le firme)