In seguito agli atti giuridici adottati dall’Unione e dalla Svizzera tra il 18 luglio 2001 e 3 luglio 2018 e per tener conto dell’adesione all’Unione di nuovi Stati membri, l’Accordo è così modificato: ... 3
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Decisione n. 1/2018 del Comitato misto UE-Svizzera che reca modifica degli allegati e protocolli dell’accordo e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo Adottata il 3 luglio 2018
RU 2018 4081
Entrata in vigore per la Svizzera il 3 luglio 2018
(Stato 3 luglio 2018)
Testo originale
Il Comitato misto UE-Svizzera,
visti l’articolo 39 e l’articolo 40, paragrafo 3, dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita 1 («Accordo»);
vista la decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-Svizzera, del 18 luglio 2001 2 , che reca modifica degli allegati e protocolli dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo;
considerando quanto segue:
- all’Unione europea («Unione») hanno aderito nuovi Stati membri, la cui adesione impone talune modifiche tecniche dell’allegato III dell’Accordo;
- alcuni atti giuridici adottati dall’Unione e dalla Svizzera tra il 18 luglio 2001 e 3 luglio 2018 richiedono un adeguamento degli allegati e dei protocolli dell’Accordo;
- alcuni atti giuridici adottati dalla Svizzera non richiedono, sulla base di un’analisi, un adeguamento dell’Accordo,
ha adottato la presente decisione:
Art. 1
Art. 2
I seguenti atti giuridici dell’Unione sono compatibili con l’Accordo:
- direttiva 2009/138/CE4;
- regolamento delegato 2015/35/UE della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 17 gennaio 20155;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 20 marzo 20156;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 20 marzo 20157;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 20 marzo 20158;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 25 marzo 20159;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 25 marzo 201510;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 25 marzo 201511;
- decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 24 settembre 201512;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201513;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201514;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201515;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201516;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201517;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201518;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201519;
- decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 9 dicembre 201520;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 31 dicembre 201521;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 31 dicembre 201522;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 31 dicembre 201523;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 9 febbraio 201624;
- decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 4 marzo 201625;
- decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 4 marzo 201626;
- regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 1° aprile 201627;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 3 giugno 201628;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 18 agosto 201629;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 10 settembre 201630;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 ottobre 201631;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 21 ottobre 201632;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 16 novembre 201633;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 28 febbraio 201734;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 18 maggio 201735;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 14 settembre 201736;
- regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 14 settembre 201737.
I seguenti atti giuridici della Confederazione Svizzera sono compatibili con l’Accordo:
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018.
Per il Comitato misto: Il presidente, Nathalie Berger |