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Decisione n. 1/2018 del Comitato misto UE-Svizzera che reca modifica degli allegati e protocolli dell’accordo e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo Adottata il 3 luglio 2018

RU 2018 4081

Entrata in vigore per la Svizzera il 3 luglio 2018

(Stato 3 luglio 2018)

Testo originale

Il Comitato misto UE-Svizzera,

visti l’articolo 39 e l’articolo 40, paragrafo 3, dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita 1 («Accordo»);

vista la decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-Svizzera, del 18 luglio 2001 2 , che reca modifica degli allegati e protocolli dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo;

considerando quanto segue:

  1. all’Unione europea («Unione») hanno aderito nuovi Stati membri, la cui adesione impone talune modifiche tecniche dell’allegato III dell’Accordo;
  2. alcuni atti giuridici adottati dall’Unione e dalla Svizzera tra il 18 luglio 2001 e 3 luglio 2018 richiedono un adeguamento degli allegati e dei protocolli dell’Accordo;
  3. alcuni atti giuridici adottati dalla Svizzera non richiedono, sulla base di un’analisi, un adeguamento dell’Accordo,

ha adottato la presente decisione:

Art. 1

In seguito agli atti giuridici adottati dall’Unione e dalla Svizzera tra il 18 luglio 2001 e 3 luglio 2018 e per tener conto dell’adesione all’Unione di nuovi Stati membri, l’Accordo è così modificato: ... 3

Art. 2

I seguenti atti giuridici dell’Unione sono compatibili con l’Accordo:

  1. direttiva 2009/138/CE4;
  2. regolamento delegato 2015/35/UE della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 17 gennaio 20155;
  3. regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 20 marzo 20156;
  4. regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 20 marzo 20157;
  5. regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 20 marzo 20158;
  6. regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 25 marzo 20159;
  7. regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 25 marzo 201510;
  8. regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 25 marzo 201511;
  9. decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 24 settembre 201512;
  10. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201513;
  11. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201514;
  12. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201515;
  13. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201516;
  14. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201517;
  15. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201518;
  16. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 novembre 201519;
  17. decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 9 dicembre 201520;
  18. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 31 dicembre 201521;
  19. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 31 dicembre 201522;
  20. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 31 dicembre 201523;
  21. regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 9 febbraio 201624;
  22. decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 4 marzo 201625;
  23. decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 4 marzo 201626;
  24. regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 1° aprile 201627;
  25. regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 3 giugno 201628;
  26. regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 18 agosto 201629;
  27. regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 10 settembre 201630;
  28. regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 12 ottobre 201631;
  29. regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel 21 ottobre 201632;
  30. regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 16 novembre 201633;
  31. regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 28 febbraio 201734;
  32. regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 18 maggio 201735;
  33. regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 14 settembre 201736;
  34. regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeail 14 settembre 201737.

I seguenti atti giuridici della Confederazione Svizzera sono compatibili con l’Accordo:

  1. la legge sulla sorveglianza degli assicuratori38;
  2. ordinanza sulla sorveglianza39.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018.

Per il Comitato misto:

Il presidente, Nathalie Berger