Lexipedia

0.972.0

Accordo per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo Conchiuso a Roma il 13 giugno 1976 Approvato dall’Assemblea federale il 24 giugno 1977 Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 21 ottobre 1977 Entrato in vigore per la Svizzera il 30 novembre 1977

RU 1978 840; FF 1977 I 1137

Traduzione

(Stato 18 febbraio 2021)

Preambolo

Riconoscendo che il sussistere del problema alimentare mondiale colpisce duramente gran parte della popolazione dei Paesi in sviluppo e compromette i valori ed i principi fondamentali che vanno di pari passo con il diritto alla vita e la dignità
dell’uomo;

Considerando che occorre migliorare le condizioni di vita nei Paesi in sviluppo e promuovere il progresso socio‑economico nel contesto delle priorità e degli obiettivi di detti Paesi, tenendo debitamente conto dei benefici economici e nel contempo dei benefici sociali;

Tenendo conto che l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha la responsabilità, all’interno del sistema delle Nazioni Unite, di assistere i Paesi in sviluppo che cercano di incrementare la propria produzione alimentare ed agricola, e che essa possiede la competenza tecnica e l’esperienza richieste in tale campo;

Consapevoli degli obiettivi e degli scopi della strategia internazionale di sviluppo per il secondo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo, ed in particolar modo della esigenza di estendere a tutti i vantaggi dell’assistenza;

Avendo presente il paragrafo f) della seconda parte («Alimentazione») della sezione I della risoluzione 3202 (S.VI) dell’Assemblea generale, relativa al
Programma d’azione concernente l’istituzione di un nuovo ordine economico internazionale;

Tenendo inoltre presenti la necessità di attuare trasferimenti tecnologici per garantire lo sviluppo dell’alimentazione e dell’agricoltura, nonché la sezione V («Alimentazione ed agricoltura») della risoluzione 3362 (S‑VII) dell’Assemblea generale, relativa allo sviluppo ed alla cooperazione economica internazionale, ed in particolare il paragrafo 6 di detta sezione, riguardante la creazione di un Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo;

Riferendosi al paragrafo 13 della risoluzione 3348 (XXIX) dell’Assemblea generale, nonché alle risoluzioni I e II della Conferenza mondiale per l’alimentazione, relativa agli obiettivi ed alle strategie di produzione alimentare, ed alle priorità dello sviluppo agricolo e rurale;

Riferendosi alla risoluzione XIII della Conferenza mondiale per l’alimentazione, la quale ha riconosciuto:

  1. che occorre aumentare sostanzialmente gli investimenti agricoli al fine di incrementare la produzione alimentare ed agricola nei Paesi in sviluppo;
  2. che tutti i membri della comunità internazionale sono solidalmente tenuti ad assicurare disponibilità alimentari sufficienti e l’impiego razionale delle disponibilità stesse; e
  3. che le prospettive della situazione alimentare mondiale esigono disposizioni urgenti ed organiche da parte di tutti i Paesi;

e ha deciso:

  1. Che occorrerebbe istituire immediatamente un Fondo internazionale di sviluppo agricolo per finanziare progetti agricoli fondamentalmente centrati sulla produzione alimentare nei Paesi in sviluppo;

Le Parti Contraenti concordano di istituire un Fondo internazionale di sviluppo agricolo, il quale sarà regolato dalle seguenti disposizioni:

Art. 1 Definizioni

Salvo che il contesto vi si opponga, i termini di cui all’elenco seguente avranno, ai fini del presente Accordo, il significato sotto, indicato:

  1. il termine «Fondo» indica il Fondo internazionale di sviluppo agricolo;
  2. l’espressione «produzione alimentare» indica la produzione di alimenti, ivi compresi i prodotti della pesca e della zootecnica;
  3. il termine «Stato» indica qualsiasi Stato o gruppo di Stati che presentino i requisiti per essere ammessi come Membri del Fondo, in virtù della sezione 1 b) dell’articolo 3;
  4. l’espressione «valuta liberamente convertibile» designa:i)la valuta di un Membro che il Fondo, previa consultazione del Fondo monetario internazionale, consideri di una convertibilità sufficiente in valute di altri Membri ai fini delle proprie operazioni, oppureii)la valuta di un Membro che quest’ultimo accetta, a condizioni considerate soddisfacenti da parte del Fondo, di cambiare contro valute di altri Membri, ai fini delle operazioni del Fondo stesso.
  5. Qualora un Membro sia un gruppo di Stati, l’espressione «la valuta di un Membro» indica la moneta di uno qualsiasi degli Stati facenti parte del gruppo;
  6. il termine «governatore» indica una persona incaricata da un Membro di essere il suo principale rappresentante ad una sessione del Consiglio dei Governatori;
  7. l’espressione «voti espressi» indica i voti a favore e quelli contrari.

Art. 2 Finalità e funzioni

La finalità del Fondo è quella di mobilitare e di fornire a condizioni favorevoli risorse finanziarie supplementari per lo sviluppo agricolo degli Stati Membri in sviluppo. A tale scopo, il Fondo fornisce mezzi finanziari, principalmente per progetti e programmi espressamente intesi a creare, sviluppare o migliorare sistemi di produzione alimentare ed a rafforzare le politiche e gli istituti connessi nel quadro delle priorità e strategie nazionali, tenuto conto della necessità di incrementare detta produzione nei Paesi più poveri tra quelli che soffrono di un deficit alimentare, del potenziale aumento della produzione alimentare in altri Paesi in sviluppo e della importanza di migliorare il livello di nutrizione e le condizioni di vita delle popolazioni più povere nei Paesi in sviluppo.

Art. 3 Membri

Sezione 1 – Ammissione
  1. Può diventare Membro del Fondo qualsiasi Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membro delle sue istituzioni specializzate, oppure dell’Agenzia internazionale per l’energia nucleare.
  2. Può altresì diventare Membro del Fondo qualsiasi gruppo di Stati a cui i membri del gruppo stesso abbiano delegato poteri in settori di competenza del Fondo e che sia in condizioni di adempiere a tutti gli obblighi di un Membro del Fondo.
Sezione 2 – Membri originari e membri non originari
  1. Sono Membri originari del Fondo gli Stati elencati nell’Allegato I – parte integrante del presente Accordo – i quali divengono Parti del presente Accordo conformemente alla sezione 1 b) dell’articolo 13.
  2. Sono Membri non originari del Fondo gli altri Stati che, previa approvazione del Consiglio dei Governatori circa la loro ammissione in qualità di Membri, divengano Parti del presente Accordo, in conformità della sezione 1 c) dell’articolo 13.
Sezione 31 – Limitazione della responsabilità

Nessun Membro, in quanto tale, è responsabile degli atti e degli obblighi del Fondo.

Art. 4 Risorse

Sezione 12 – Risorse del Fondo

Le risorse del Fondo sono le seguenti:

  1. contributi iniziali;
  2. contributi supplementari;
  3. contributi speciali di Stati non membri e provenienti da altre fonti;
  4. 3 risorse che provengono che proverranno da operazioni del Fondo e da altre fonti, in particolare tramite prestiti da parte di Membri o da altre fonti.
Sezione 24 – Contributi iniziali
  1. Il contributo iniziale di ciascun Membro originario o non originario è pari all’ammontare specificato dal Membro medesimo nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da esso depositato conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 sezione 1 b) e c) del presente Accordo ed espresso nella valuta parimenti ivi specificata.
  2. Il contributo iniziale di ciascun Membro è esigibile e pagabile, come previsto nella sezione 5 b) e c) del presente articolo, sia sotto forma di versamento unico, sia in tre quote annuali di uguale importo, a discrezione del Membro stesso. Il versamento unico o il pagamento della prima annualità debbono essere effettuati entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per detto Membro; in caso di pagamento annuale, la seconda e la terza annualità sono dovute rispettivamente alla prima e alla seconda scadenza della data in cui doveva essere pagata la prima annualità.
Sezione 3 – Contributi supplementari

Al fine di garantire la continuità delle operazioni del Fondo, il Consiglio dei Governatori determina periodicamente, ad intervalli che ritiene adeguati, se le risorse di cui dispone il Fondo sono sufficienti, e procede a tale determinazione la prima volta tre anni dopo l’inizio delle operazioni del Fondo. Ove lo consideri necessario o auspicabile, il Consiglio dei Governatori può, in tal caso, invitare i Membri a versare al Fondo contributi supplementari, secondo le modalità e le condizioni compatibili con le disposizioni di cui alla sezione 5 del presente articolo. Le decisioni adottate conformemente alla presente sezione vengono prese con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.

Sezione 4 – Aumento di contributi

Il Consiglio dei Governatori può autorizzare, in qualsiasi momento, un Membro ad aumentare la quota dei propri contributi.

Sezione 5 – Condizioni disciplinanti i contributi
  1. I contributi vengono versati senza restrizioni per quanto riguarda il loro impiego, e vengono rimborsati ai Membri contribuenti soltanto secondo quanto disposto dalla sezione 4 dell’articolo 9.
  2. 5 I contributi vengono versati in valuta liberamente convertibile.
  3. I contributi al Fondo vengono versati in contanti oppure, sino alla concorrenza di un ammontare che non sia immediatamente necessario alle operazioni del Fondo, sotto forma di buoni o di obbligazioni non negoziabili, irrevocabili e senza interessi, pagabili a vista. Per finanziare le proprie operazioni, il Fondo utilizza tutti i contributi, qualunque ne sia la forma di versamento, nel modo seguente:i)i contributi vengono utilizzati in proporzione al loro ammontare, ad intervalli ragionevoli, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione;ii)nel caso in cui una parte soltanto di un contributo sia versata in contanti, viene utilizzata detta parte, secondo il disposto del comma i), prima del resto del contributo. Salvo nella misura in cui detta quota versata in contanti sia in tal modo impiegata, il Fondo può depositarla o investirla in maniera da farle produrre un reddito che contribuisca a coprire le proprie spese amministrative e altre spese;iii)6i contributi iniziali, ivi compresi tutti gli aumenti, vengono utilizzati prima dei contributi supplementari. La stessa norma si applica ai futuri contributi supplementari.
  4. 7 Fatte salve le disposizioni della lettera c) della presente sezione, i contributi al Fondo possono anche prendere la forma di un elemento di liberalità in un prestito concesso da un partner a condizioni favorevoli; a tale scopo, con «prestito concesso da un partner a condizioni favorevoli» si intende qualsiasi prestito concesso da un Membro o da una delle istituzioni che beneficiano del suo appoggio che comporti un elemento di liberalità a vantaggio del Fondo e che sia inoltre compatibile con il quadro relativo ai prestiti concessi dai partner a condizioni favorevoli («Concessional Partner Loan Framework») approvato dal Consiglio di amministrazione, mentre con «istituzione che beneficia dell’appoggio di uno Stato» si intende qualsiasi impresa o istituto finanziario operante nell’ambito dello sviluppo, statale o sotto il controllo delle autorità statali di uno dei Membri, ad eccezione delle istituzioni multilaterali.
  5. 8 Fatte salve le disposizioni della lettera c) della presente sezione, i contributi al Fondo possono essere versati sotto forma di una riduzione o di un credito generato dalla riscossione anticipata dei contributi, conformemente al meccanismo approvato dal Consiglio dei Governatori.
Sezione 6 – Contributi speciali

Le risorse del Fondo possono essere aumentate mediante contributi speciali di Stati non membri o di altre fonti, secondo modalità e condizioni che siano compatibili con la sezione 5 del presente articolo e che siano approvate dal Consiglio dei Governatori, dietro raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

Sezione 79 – Attività di assunzione di prestiti

Il Fondo è autorizzato a prendere a prestito fondi dai suoi Stati Membri o da altre fonti, ad acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito e a esercitare, nel quadro delle sue attività di prestito, tutti i poteri necessari o auspicabili al fine di raggiungere i suoi obiettivi.

Art. 5 Valute

Sezione 1 – Impiego delle valute
  1. I Membri non hanno né impongono restrizione alcuna al possesso o all’impiego, da parte del Fondo, delle valute liberamente convertibili.
  2. 10 I contributi in valuta non convertibile che un Membro versa al Fondo prima del 26 gennaio 1995 a titolo di proprio contributo iniziale o di contributi supplementari possono essere utilizzati dal Fondo, previa consultazione del Membro stesso, per coprire le spese amministrative o altre spese del Fondo nei territori del Membro suddetto o, previa approvazione dello stesso, per pagare beni o servizi prodotti nei suoi territori e necessari per le attività finanziate dal Fondo in altri Stati.
Sezione 2 – Valutazione delle valute
  1. L’unità di conto del Fondo è il diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale.
  2. Ai fini del presente Accordo, il valore di una moneta in diritti speciali di prelievo è valutato secondo il metodo applicato dal Fondo monetario internazionale, con la riserva che:i)nel caso di valuta di un Membro del Fondo monetario internazionale per la quale tale valutazione non sia facilmente disponibile, il valore della valuta stessa venga calcolato previa consultazione del Fondo monetario internazionale;ii)nel caso di valuta di uno Stato non Membro del Fondo monetario internazionale, il valore della stessa in diritti speciali di prelievo venga calcolato dal Fondo in base ad un tasso di cambio conveniente tra la suddetta valuta e quella di un Membro del Fondo monetario internazionale il cui valore sia calcolato come sopra indicato.

Art. 6 Organizzazione ed amministrazione

Sezione 1 – Struttura del Fondo

Il Fondo è dotato:

  1. di un Consiglio dei Governatori;
  2. di un Consiglio di amministrazione;
  3. di un Presidente e del personale necessario al Fondo per adempiere alle sue funzioni.
Sezione 2 – Consiglio dei Governatori
  1. Ciascun Membro è rappresentato in seno al Consiglio dei Governatori e nomina un Governatore ed un supplente. Il supplente può votare soltanto in caso di assenza del titolare.
  2. Tutti i poteri del Fondo sono attribuiti al Consiglio dei Governatori.
  3. Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio di amministrazione uno qualsiasi dei propri poteri, ad eccezione di quelli di:i)adottare emendamenti al presente Accordo;ii)11approvare l’ammissione di Membri;iii)sospendere un Membro;iv)far cessare le operazioni del Fondo e ripartirne i beni;v)deliberare sui ricorsi contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo;vi)fissare la retribuzione del Presidente.
  4. Il Consiglio dei Governatori tiene una sessione all’anno e ogni altra sessione straordinaria da esso decisa, convocata dai Membri che dispongano di almeno un quarto del totale dei voti al Consiglio dei Governatori, o richiesta dal Consiglio di amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei voti.
  5. Il Consiglio dei Governatori può istituire, con un regolamento, una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere dallo stesso Consiglio dei Governatori, senza che esso si riunisca, una votazione su un dato argomento.
  6. Il Consiglio dei Governatori può adottare, con una maggioranza di due terzi del totale dei voti, norme e regolamenti compatibili con il presente Accordo, che appaiano opportuni per la gestione degli affari del Fondo.
  7. 12 Il «quorum», per ogni riunione del Consiglio dei Governatori, è costituito da un numero di Governatori che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri del Consiglio.
Sezione 3 – Votazione al Consiglio dei Governatori
  1. 13 Il totale dei voti di cui dispone il Consiglio dei Governatori si suddivide in voti originali e voti di ricostituzione. Tutti i Membri hanno uguale accesso a detti voti in base ai seguenti principi:i)i voti originali, in totale mille otto cento (1800), si suddividono in voti di Membro e voti di contributo:A)i voti di Membro sono ripartiti in egual misura tra tutti i Membri,B)14i voti di contributo sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra i contributi cumulativi forniti alle risorse totali del Fondo, autorizzati dal Consiglio dei Governatori prima del 26 gennaio 1995 e versati dai Membri conformemente alle sezioni 2, 3 e 4 dell’articolo 4 del presente Accordo, e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Membri;ii)i voti di ricostituzione si suddividono in voti di Membro e voti di contributo di cui il Consiglio dei Governatori stabilisce il totale ogni volta che invita al versamento di contributi supplementari in virtù della sezione 3 dell’articolo 4 del presente Accordo («una ricostituzione»), a partire dalla quarta ricostituzione. Salvo decisione contraria del Consiglio dei Governatori con una maggioranza dei due terzi del totale dei voti, a ogni ricostituzione vengono attribuiti cento (100) voti per l’equivalente di cento cinquant’otto milioni di dollari USA (158 000 000 USD) versati sul totale della ricostituzione o per una frazione di tale importo:15A)i voti di Membro sono parimenti ripartiti tra tutti i Membri in base ai principi già stabiliti al paragrafo i) lettera A),B)16i voti di contributo sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra il contributo che un Membro ha fornito alle risorse concesse al Fondo dai Membri per ogni ricostituzione e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Membri in occasione della ricostituzione in questione;iii)il Consiglio dei Governatori stabilisce il totale dei voti da ripartire come voti di Membro e come voti di contributo secondo quanto disposto ai paragrafi i) e ii) della presente sezione. Dopo ogni cambiamento del numero di Membri del Fondo, i voti di Membro e i voti di contributo ripartiti secondo quanto disposto ai paragrafi i) e ii) della presente sezione sono ridistribuiti in conformità ai principi enunciati in detti paragrafi. Nel ripartire i voti, il Consiglio dei Governatori si accerta che i Membri assegnati alla categoria III prima del 26 gennaio 1995 ricevano un terzo del totale dei voti sotto forma di voti di Membro.
  2. 17 Ai fini della presente sezione 3 lettera a) i) B) e ii) B), l’elemento di liberalità di qualsiasi prestito da parte di un partner concesso a condizioni favorevoli e la riduzione o il credito generato dalla riscossione anticipata dei contributi sono considerati «contributi versati» e i voti di contributo sono ripartiti di conseguenza;
Sezione 4 – Presidente del Consiglio dei Governatori

Il Consiglio dei Governatori elegge, tra i Governatori, un Presidente il cui mandato dura due anni.

Sezione 5 – Consiglio di amministrazione
  1. 18 Il Consiglio di amministrazione conta diciotto (18) membri e al massimo diciotto (18) supplenti, eletti tra i Membri del Fondo in occasione della sessione annuale del Consiglio dei Governatori. I seggi in Consiglio di amministrazione sono ripartiti dal Consiglio dei Governatori a opportuni intervalli, specificati nell’Allegato II del presente Accordo. I membri del Consiglio di amministrazione e i loro supplenti, i quali possono votare solamente in assenza di un membro, sono eletti e nominati conformemente alle procedure enunciate nell’accluso Allegato II che costituisce parte integrante del presente Accordo.
  2. 19 I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti per un periodo triennale.
  3. Il Consiglio di amministrazione assicura la direzione degli affari generali del Fondo ed esercita, a tale scopo, i poteri che gli sono conferiti dal presente Accordo o delegati dal Consiglio dei Governatori.
  4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo richiedano gli affari del Fondo.
  5. I rappresentanti di un Membro o di un Membro‑supplente del Consiglio di amministrazione adempiono alle loro funzioni senza retribuzione da parte del Fondo. Tuttavia, il Consiglio dei Governatori può stabilire basi su cui possano essere concesse indennità ragionevoli per spese di viaggio e di sostentamento ad un rappresentante di ogni Membro e di ogni supplente.
  6. 20 Il «quorum», per ogni riunione del Consiglio di amministrazione, è costituito da un numero di membri che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri di tale Consiglio.
Sezione 6 – Votazione al Consiglio di amministrazione
  1. 21 A opportuni intervalli, il Consiglio dei Governatori stabilisce la ripartizione dei voti tra i membri del Consiglio di amministrazione, in conformità ai principi definiti alla sezione 3 a) del presente articolo.
  2. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono prese con la maggioranza dei tre quinti dei voti, a condizione che detta maggioranza rappresenti più della metà del totale dei voti di cui dispongono i Membri del Consiglio di amministrazione.
Sezione 7 – Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Fondo è Presidente del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.

Sezione 822 – Presidente e personale del Fondo
  1. Il Consiglio dei Governatori nomina il presidente con la maggioranza di due terzi del totale dei voti. Il presidente dura in carica quattro anni e può venire rieletto una volta sola. Il Consiglio dei Governatori può porre fine al mandato presidenziale con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti.
  2. Nonostante la predetta limitazione a quattro anni (lett. a), il Consiglio dei Governatori può, in circostanze speciali e su raccomandazione del Consiglio d’amministrazione, prorogare la durata in carica del presidente; tale proroga non può superare sei mesi.
  3. Il Presidente può nominare un Vicepresidente ed incaricarlo a svolgere i compiti da lui affidatigli.
  4. Il Presidente dirige il personale del Fondo e, sotto il controllo e la direzione del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di amministrazione, provvede alla direzione degli affari del Fondo. Il Presidente organizza i servizi del personale e nomina o licenzia i membri del personale, conformemente alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione.
  5. Nel reclutamento del personale e nella fissazione delle condizioni d’impiego, verranno prese in considerazione sia la necessità di garantire i servizi di persone che possiedano le più alte qualità di lavoro, di competenza e di onestà, sia l’importanza di rispettare il criterio di una equa distribuzione geografica.
  6. Il Presidente ed i membri del personale nell’esercizio delle loro funzioni dipendono esclusivamente dall’autorità del Fondo e non richiedono né accettano istruzioni da autorità estranea al Fondo. Ogni Membro del Fondo s’impegna a rispettare il carattere internazionale di tali funzioni e ad astenersi dall’influenzare il Presidente o i membri del personale, nell’adempimento dei loro compiti.
  7. Il Presidente ed i Membri del personale non intervengono negli affari politici di alcun Membro. Le loro decisioni si basano unicamente su considerazioni imparziali di politica di sviluppo tendenti a raggiungere l’obiettivo per il quale il Fondo è stato istituito.
  8. Il Presidente è il rappresentante legale del Fondo.
  9. Il Presidente o un rappresentante da lui designato possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio dei Governatori.
Sezione 9 – Sede del Fondo

Il Consiglio dei Governatori stabilisce con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti la sede permanente del Fondo. Provvisoriamente, il Fondo ha sede a Roma.

Sezione 10 – Bilancio amministrativo

Il Presidente elabora un bilancio amministrativo annuo, che sottopone al Consiglio di amministrazione. Quest’ultimo lo trasmette al Consiglio dei Governatori per l’approvazione, che deve avvenire con la maggioranza dei due terzi dei totale dei voti.

Sezione 11 – Pubblicazione di relazioni e comunicazione di informazioni

Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente il proprio bilancio di chiusura, nonché, a opportuni intervalli, un bilancio riassuntivo della propria situazione finanziaria e dei risultati delle proprie operazioni. Ogni Membro riceve copia dei bilanci di chiusura, nonché le pubblicazioni, presentati conformemente alla presente sezione.

Art. 7 Operazioni

Sezione 1 – Impiego delle risorse e condizioni di finanziamento
  1. Il Fondo impiega le proprie risorse per i fini di cui all’articolo 2.
  2. 23 Il Fondo concede mezzi finanziari soltanto agli Stati in sviluppo che sono Membri del Fondo. Questi finanziamenti possono essere concessi sia direttamente agli Stati Membri in sviluppo o alle loro suddivisioni politiche, sia tramite organizzazioni intergovernative ai cui lavori partecipano detti Membri, sia infine a, o tramite, banche nazionali di sviluppo, organismi e imprese del settore privato o altre entità scelte di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. In caso di prestito a un’entità diversa da uno Stato membro, il Fondo richiede, in linea di principio, una garanzia governativa o altre forme di garanzia appropriate, a meno che il Consiglio di amministrazione non decida altrimenti sulla base di una valutazione approfondita riguardante i rischi correlati e le misure di salvaguardia.
  3. Il Fondo adotta disposizioni per assicurare che le risorse provenienti da qualsiasi finanziamento vengano impiegate esclusivamente ai fini per i quali detto finanziamento è stato concesso, tenendo debitamente conto delle considerazioni di economia, di efficacia e di giustizia sociale.
  4. Per l’assegnazione delle proprie risorse, il Fondo si ispira ai seguenti concetti prioritari:i)esigenza di incrementare la produzione alimentare e di migliorare il livello di nutrizione delle popolazioni più povere nei Paesi più poveri tra quelli che soffrono di carenze alimentari;ii)potenziale d’incremento della produzione alimentare in altri Paesi in sviluppo. Del pari, verrà data particolare importanza al miglioramento del livello di nutrizione delle popolazioni più povere in tali Paesi e delle loro condizioni di vita.
  5. Nel quadro delle priorità suddette, la concessione di aiuti è in funzione di criteri economici e sociali obiettivi, ed in particolar modo delle necessità dei Paesi a basso reddito, nonché del loro potenziale d’incremento della produzione alimentare, tenuto debito conto altresì del criterio di un’equa distribuzione geografica delle risorse in questione.
  6. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la concessione di un finanziamento da parte del Fondo è regolata dalle politiche generali, dai criteri e regolamenti adottati di quando in quando dal Consiglio dei Governatori, con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
Sezione 2 – Modalità e condizioni di finanziamento
  1. 24 Il Fondo può concedere mezzi finanziari sotto forma di prestiti, di doni, di un meccanismo di sostenibilità del debito, di apporti di mezzi propri o di altri mezzi, secondo le modalità e le condizioni che esso giudica opportune, tenuto conto della situazione e delle prospettive economiche del Membro, nonché della natura e delle esigenze dell’attività prospettata. Il Fondo può anche concedere, previa decisione del Consiglio di amministrazione, mezzi finanziari supplementari per l’ideazione e l’esecuzione di progetti e programmi finanziati tramite i suoi prestiti, i suoi doni, il meccanismo di sostenibilità del debito, gli apporti di mezzi propri o di altri mezzi.
  2. 25 Il Consiglio di amministrazione stabilisce, a intervalli, la proporzione delle risorse del Fondo da impegnare nel corso dell’intero esercizio, per finanziare operazioni in una delle forme indicate nel paragrafo a), tenuto debito conto delle possibilità di vita del Fondo, a lunga scadenza, e della necessità di garantire la continuità delle sue operazioni. Il Consiglio di amministrazione definisce un meccanismo di sostenibilità del debito, nonché le relative procedure e condizioni, i cui contributi finanziari non saranno compresi nei limiti previsti per i doni. Una elevata proporzione dei prestiti è consentita a condizioni particolarmente favorevoli.
  3. Il Presidente sottopone progetti e programmi al Consiglio di amministrazione, per esame ed approvazione.
  4. Il Consiglio di amministrazione adotta le decisioni relative alla selezione ed all’approvazione dei progetti e programmi in base alle politiche generali, ai criteri e regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori.
  5. Per quanto riguarda l’esame dei progetti e programmi che gli vengono sottoposti ai fini del finanziamento, il Fondo ricorre, come regola generale, ai servizi di istituzioni internazionali e può, se del caso, rivolgersi ai servizi di altri enti specializzati competenti. Tali istituzioni ed enti sono scelti dal Consiglio d’amministrazione previa consultazione del beneficiario, e fanno direttamente capo al Fondo durante la loro «missione di esame».
  6. 26 L’accordo di prestito, o qualsiasi altro accordo ritenuto appropriato, avviene in ogni caso tra il Fondo e il beneficiario, quest’ultimo essendo responsabile dell’attuazione del progetto o del programma concordato.
  7. 27 Salvo che il Consiglio di amministrazione decida altrimenti, il Fondo affida la gestione dei prestiti ad istituzioni o entità nazionali, regionali, internazionali o di altro tipo competenti, affinché esse procedano all’esborso dei fondi provenienti da ciascun prestito e vigilino sull’esecuzione del progetto o programma concordato. Tali istituzioni o entità, a carattere mondiale, regionale o nazionale, vengono selezionate caso per caso, con l’approvazione del beneficiario. Prima di sottoporre un prestito all’approvazione del Consiglio di amministrazione, il Fondo si accerta che l’istituzione o l’entità a cui detta vigilanza verrà affidata approvi i risultati dell’esame relativo al progetto o programma. Le necessarie disposizioni a tal fine vengono adottate mediante un accordo tra il Fondo e l’istituzione o ente incaricato dell’esame, da un lato, e l’istituzione o l’entità a cui verrà affidata la sorveglianza, dall’altro.
  8. Ai fini dei paragrafi f) e g), tutto quanto si riferisce ai «prestiti» si applica anche ai «doni».
  9. Il Fondo può aprire ad un ente nazionale di sviluppo una «linea di credito» che gli consenta di concedere e di gestire prestiti sussidiari, per finanziare progetti e programmi conformemente alle clausole contrattuali inerenti al prestito ed alle modalità fissate dal Fondo. Prima che il Consiglio di amministrazione approvi tale decisione, l’ente nazionale di sviluppo ed il suo programma vengono esaminati, conformemente alle disposizioni del paragrafo e). L’attuazione del programma è sottoposta alla vigilanza delle istituzioni scelte secondo le disposizioni del paragrafo g).
  10. Per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi da finanziare con le risorse del Fondo, il Consiglio di amministrazione emana opportuni regolamenti, i quali sono generalmente conformi ai principi delle licitazioni internazionali, e concedono la giusta preferenza agli esperti, tecnici, e forniture di Paesi in sviluppo.
Sezione 3 – Operazioni varie

Oltre alle operazioni specificate in altre parti del presente Accordo, il Fondo può intraprendere qualsiasi attività accessoria ed esercitare, nel quadro delle proprie operazioni, tutti i poteri necessari al raggiungimento del proprio obiettivo.

Art. 8 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni o istituzioni ed altri enti

Sezione 1 – Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite

Il Fondo intraprenderà negoziati con l’Organizzazione delle Nazioni Unite in vista di un accordo che lo colleghi alla Organizzazione stessa, quale sua istituzione specializzata, come dall’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite 28 . Ogni accordo concluso conformemente all’articolo 63 della Carta deve essere approvato dal Consiglio dei Governatori, con una maggioranza dei due terzi sul totale dei voti, dietro raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

Sezione 2 – Relazioni con altre organizzazioni o istituzioni e con altri enti

Il Fondo coopera strettamente con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e con gli altri enti delle Nazioni Unite. Coopera altresì strettamente con altre organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed enti statali che si occupino di sviluppo agricolo. A tal fine, il Fondo ricerca, nelle sue attività, la collaborazione della FAO e degli altri enti summenzionati e può, su decisione del Consiglio di amministrazione, stipulare accordi o stabilire rapporti di lavoro con gli enti stessi.

Art. 9 Ritiro, sospensione dei Membri e cessazione delle operazioni

Sezione 1 – Ritiro
  1. Ad eccezione del caso di cui alla Sezione 4a) del presente articolo, qualsiasi Membro può ritirarsi dal Fondo depositando uno strumento di denunzia del presente Accordo presso il Depositario.
  2. Il ritiro di un Membro ha effetto dalla data indicata nel suo strumento di denunzia, e comunque non oltre sei mesi dal deposito di detto strumento.
Sezione 2 – Sospensione
  1. Qualora un Membro non osservi uno qualsiasi dei propri obblighi verso il Fondo, il Consiglio dei Governatori, deliberante alla maggioranza dei tre quarti del totale dei voti, può sospenderlo dalla sua qualifica di Membro del Fondo. Il Membro oggetto di tale deliberazione cessa automaticamente di essere Membro del Fondo un anno dopo la data della sospensione, salvo che il Consiglio decida, con la stessa maggioranza sul totale dei voti, di restituirgli tale qualifica.
  2. Durante il periodo di sospensione, un Membro del Fondo non può esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, eccetto quello di ritirarsi, ma rimane assoggettato a tutti i propri obblighi.
Sezione 3 – Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere Membri del Fondo

Quando uno Stato cessa di essere Membro per effetto del ritiro o in applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 2 del presente articolo, non gode di nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, eccettuati quelli previsti dalla presente sezione o dalla sezione 2 dell’articolo 11, ma rimane vincolato da tutti gli obblighi finanziari contratti verso il Fondo in qualità di Membro dello stesso, di beneficiario di prestiti, o a qualsiasi altro titolo.

Sezione 4 – Cessazione delle operazioni e ripartizione degli averi
  1. Il Consiglio dei Governatori può far cessare le operazioni del Fondo con una votazione della maggioranza dei tre quarti sul totale dei voti. Una volta che tale cessazione sia votata, il Fondo interrompe immediatamente ogni sua attività, ad eccezione di quelle riguardanti il realizzo metodico e la conservazione dei propri averi, nonché l’adempimento dei propri obblighi. Sino all’adempimento definitivo di detti obblighi ed alla ripartizione di detti averi, il Fondo sussiste, e tutti i diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dei suoi Membri, vigenti in virtù del presente Accordo, rimangono intatti; tuttavia, nessun Membro può essere sospeso o ritirarsi.
  2. Non verrà effettuata nessuna distribuzione tra i Membri sinché tutti gli obblighi verso i creditori non saranno stati soddisfatti o le disposizioni necessarie a tale soddisfazione non saranno state adottate. Il Fondo distribuirà i propri averi tra i Membri contribuenti in proporzione del contributo di ciascuno alle risorse del Fondo. Tale ripartizione verrà decisa dal Consiglio dei Governatori con una maggioranza di tre quarti sul totale dei voti e avverrà alle date e nelle valute, o altri averi, che il Consiglio dei Governatori considererà giuste ed eque.

Art. 10 Stato giuridico, privilegi ed immunità

Sezione 1 – Stato giuridico

Il Fondo ha la personalità giuridica internazionale.

Sezione 2 – Privilegi ed immunità
  1. Il Fondo gode, sul territorio di ogni suo Membro, dei privilegi ed immunità che gli sono necessari per esercitare le proprie funzioni e raggiungere il proprio obiettivo. I rappresentanti dei Membri, il Presidente ed il personale dei Fondo godono di quei privilegi ed immunità che sono loro necessari per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni relative al Fondo.
  2. I privilegi e le immunità di cui al paragrafo a) sono:i)sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito al Fondo, e alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, quelli definiti nelle clausole standard in detta Convenzione, modificate con allegato approvato dal Consiglio dei Governatori;ii)sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate soltanto per quanto riguarda istituzioni diverse dal Fondo, quelli che sono definiti nelle clausole standard della Convenzione stessa, salvo che il Membro notifichi al Depositario che dette clausole non si applicano al Fondo, o vi si applicano con riserva delle modifiche indicate nella notifica;iii)quelli definiti in altri accordi stipulati dal Fondo.
  3. Quando un Membro è costituito da un gruppo di Stati, questo garantisce l’applicazione, sul territorio di tutti gli Stati stessi, dei privilegi e delle immunità definiti dal presente articolo.
  4. 29 Fatte salve le sezioni 2 a)–2 c) del presente articolo, un’azione contro il Fondo per attività derivanti dai poteri che gli conferisce la sezione 7 dell’articolo 4 può essere intentata solo davanti a un tribunale competente per il territorio di un Membro, nel quale, a seconda dei casi, il Fondo:i)abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o notificazioni giudiziali, o abbia emesso o garantito titoli;ii)benché resti inteso che:A)nessun procedimento potrà essere intentato da Stati Membri o da persone che agiscono per conto di detti Stati o che fanno valere diritti da essi ceduti;B)i beni e gli altri attivi del Fondo, ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, saranno esenti da ogni misura di sequestro, pignoramento o esecuzione, fintanto che una sentenza definitiva non sia stata pronunciata contro il Fondo.

Art. 11 Interpretazione ed arbitrato

Sezione 1 – Interpretazione
  1. Qualsiasi problema d’interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo, che possa sorgere tra un Membro ed il Fondo o tra Membri stessi del Fondo, viene sottoposto alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se il problema interessa particolarmente un Membro del Fondo non rappresentato nel Consiglio di amministrazione, il Membro stesso ha il diritto di farsi rappresentare, conformemente alle norme da adottare da parte del Consiglio dei Governatori.
  2. Quando il Consiglio d’amministrazione ha deliberato conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo a), qualsiasi Membro può chiedere che il problema venga sottoposto al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. In attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, il Fondo può, nella misura in cui lo consideri opportuno, agire in base alla decisione del Consiglio di amministrazione.
Sezione 2 – Arbitrato

Le controversie sorte tra il Fondo ed uno Stato il quale abbia cessato di essere Membro, o tra il Fondo ed uno qualsiasi dei Membri, all’atto della cessazione delle operazioni del Fondo, vengono sottoposte ad un tribunale composto di tre arbitri. Uno di essi è nominato dal Fondo, un altro dal Membro o ex‑Membro interessato e tutte e due le Parti nominano il terzo arbitro, che sarà Presidente del Tribunale. Ove, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, l’una o l’altra delle parti non abbia nominato alcun arbitro, ovvero, se entro trenta giorni dalla nomina dei due primi arbitri, il terzo non sia stato nominato, l’una o l’altra parte può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o ad altra autorità che possa essere stata prescritta dai regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. di nominare un arbitro. La procedura arbitrale è fissata dagli arbitri, ma il Presidente del Tribunale ha pieni poteri per regolare tutte le questioni procedurali, in caso di disaccordo in materia delle stesse. Gli arbitri deliberano a maggioranza; le loro decisioni sono inappellabili ed hanno valore obbligatorio per le parti.

Art. 12 Emendamenti

  1. 30 Fatto salvo tutto quanto si riferisce all’Allegato II:i)ogni proposta di emendamento al presente Accordo formulata da un Membro o dal Consiglio di amministrazione viene comunicata al Presidente, il quale ne dà avviso a tutti i Membri. Il Presidente trasmette al Consiglio di amministrazione le proposte di emendamento al presente Accordo formulate da un Membro; il Consiglio di amministrazione sottopone le proprie raccomandazioni al riguardo al Consiglio dei Governatori;ii)Gli emendamenti vengono adottati dal Consiglio dei Governatori deliberante alla maggioranza dei quattro quinti del totale dei voti. Salvo decisione contraria del Consiglio dei Governatori, gli emendamenti entrano in vigore tre mesi dopo la loro adozione, rimanendo però inteso che qualsiasi emendamento che tenda a modificare:A)il diritto di ritirarsi dal Fondo,B)le condizioni di maggioranza fissate per le votazioni dal presente Accordo,C)la limitazione di responsabilità di cui alla sezione 3 dell’articolo 3,D)la procedura di emendamento del presente Accordo,[tab]entrerà in vigore solo quando il Presidente avrà ricevuto l’assenso scritto di tutti i Membri.
  2. Per quanto si riferisce alle varie parti dell’Allegato II, gli emendamenti sono proposti e adottati secondo le disposizioni previste nelle suddette parti.
  3. Il Presidente notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati, nonché la data in cui essi entreranno in vigore.

Art. 13 Disposizioni finali

Sezione 1 – Firma, ratifica ed accettazione, approvazione e adesione
  1. Il presente Accordo sarà parafato dagli Stati elencati nell’Allegato I di detto Accordo durante la Conferenza delle Nazioni Unite sulla istituzione del Fondo e sarà aperto alla firma degli Stati elencati in detto Allegato presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, non appena i contributi iniziali indicati in detto Allegato – i quali debbono essere versati in valute liberamente convertibili – raggiungeranno almeno l’equivalente di un miliardo di dollari USA (valore al 10 giugno 1976). Ove la condizione di cui sopra non sia stata realizzata entro il 30 settembre 1976, la Commissione preparatoria istituita da questa Conferenza riunirà, entro il 31 gennaio 1977, gli Stati elencati nell’Allegato I. Tale riunione potrà, con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi per ciascuna categoria, ridurre l’ammontare sopra specificato; essa potrà altresì stipulare altre condizioni per l’apertura del presente accordo alla firma.
  2. Gli Stati firmatari possono divenire Parti del presente Accordo depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; gli Stati non firmatari elencati nell’Allegato I possono divenire parti depositando uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati dagli Stati della categoria I o della categoria II stabiliranno l’ammontare della quota iniziale che lo Stato in causa s’impegna a versare. Le firme possono essere apposte e gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositati da detti Stati entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo.
  3. Gli Stati elencati nell’Allegato I che non siano divenuti Parti del presente Accordo entro un anno dalla sua entrata in vigore e gli Stati che non siano elencati nell’Allegato I possono divenire Parti al presente Accordo depositando uno strumento di adesione previa approvazione della loro ammissione quali Membri da parte del Consiglio dei Governatori.
Sezione 2 – Depositario
  1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è Depositario del presente Accordo.
  2. Il depositario invierà le notifiche relative al presente Accordo:i)entro un anno dalla sua entrata in vigore, agli Stati elencati nell’Allegato I, e, dopo la data di entrata in vigore, a tutti gli Stati Parti del presente Accordo, nonché a quelli la cui ammissione in qualità di Membri sarà stata approvata dal Consiglio dei Governatori;ii)alla Commissione preparatoria stabilita dalla Conferenza delle Nazioni Unite per la istituzione del Fondo, per tutta la durata della sua esistenza, e, in seguito, al Presidente.
Sezione 3 – Entrata in vigore
  1. 31 Il presente Accordo entrerà in vigore non appena il Depositario avrà ricevuto strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati da almeno sei Stati appartenenti alla categoria I, sei della categoria II e 24 della categoria III, a condizione che tali strumenti siano stati depositati da Stati delle categorie I e II i cui contributi iniziali, quali sono stati stabiliti in detti strumenti, rappresentino in totale almeno l’equivalente di 750 milioni di dollari USA (valore al 10 giugno 1976), e purché le condizioni di cui sopra siano osservate entro 18 mesi dalla data in cui il presente Accordo verrà aperto alla firma, o da qualsiasi data ulteriore eventualmente fissata dagli Stati che hanno effettuato il deposito di tali strumenti entro il suddetto termine, con maggioranza di due terzi dei Membri di ciascuna categoria, e notificata al Depositario.
  2. Per gli Stati che depositeranno uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo stesso entrerà in vigore alla data stessa del deposito.
  3. 32 Gli obblighi che i Membri originari e non originari si sono assunti anteriormente al 26 gennaio 1995 nel quadro del presente Accordo rimarranno intatti e continueranno a essere vincolanti per tutti i Membri del Fondo.
  4. 33 In tutte le parti del presente Accordo in cui si parla di categorie o delle categorie I, II e III, si fa riferimento alle categorie in cui i Membri erano suddivisi anteriormente al 26 gennaio 1995, quali sono indicate nell’Allegato III34 in appresso, il quale è parte integrante del presente Accordo.
Sezione 4 – Riserve

Possono essere formulate riserve unicamente per quanto riguarda la Sezione 2 dell’articolo 11 del presente Accordo.

Sezione 5 – Testi facenti fede

Il presente Accordo è redatto in inglese, arabo, spagnolo e francese, e ognuna delle versioni fa egualmente fede. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo in un unico esemplare, nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese.

( Seguono le firme )

Allegato I35

Parte prima – Paesi che possono divenire Membri originari

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Australia

Austria

Belgio

Canada

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Irlanda

Italia

Lussemburgo

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

  1. Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

Spagna

Stati Uniti d’America

Svezia

Svizzera

Algeria

Arabia Saudita

Emirati arabi uniti

Gabon

Indonesia

Irak

Iran

Kuwait

Libia

Nigeria

Qatar

Venezuela

Argentina

Bangladesh

Bolivia

Botswana

Brasile

Camerun

Capo Verde

Ciad

Cile

Colombia

Congo (Brazzaville)

Congo (Kinshasa)

Corea (Sud)

Costarica

Cuba

Ecuador

Egitto

El Salvador

Etiopia

Filippine

Ghana

Giamaica

Grecia

Guatemala

Guinea

Haiti

Honduras

India

Israele36

Kenya

Liberia

Mali

Malta

Marocco

Messico

Nicaragua

Pakistan

Panama

Papuasia-Nuova Guinea

Perù

Portogallo

Repubblica Dominicana

Romania

Rwanda

Senegal

Serbia

Sierra Leone

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudan

Swaziland

Tanzania

Thailandia

Tunisia

Turchia

Uganda

Uruguay

Zambia

Parte seconda – Annunci di contributi inizialia

(Le osservazioni si trovano alla fine di questa parte)

Stati

Unità monetaria

Ammontare

Equivalente in DSPb

Categoria I

Australia

Dollaro australiano

8 000 000

c

8 609 840

Austria

Dollaro S.U.

4 800 000

c

4 197 864

Belgio

Franco belga

Dollaro S.U.

500 000 000

1 000 000

c

11 930 855

Canada

Dollaro canadese

33 000 000

29 447 446

Danimarca

Dollaro S.U.

7 500 000

c

6 559 163

Finlandia

Marco finlandese

12 000 000

c

2 692 320

Francia

Dollaro S.U.

25 000 000

*

21 863 875

Germania

Dollaro S.U.

55 000 000

c d

48 100 525

Giappone

Dollaro S.U.

55 000 000

c

48 100 525

Irlanda

Lira sterlina

570 000

c

883 335

Italia

Dollaro S.U.

25 000 000

c

21 863 875

Lussemburgo

DTS

320 000

c

320 000

Norvegia

Corona norvegese

Dollaro S.U.

75 000 000

9 981 851

c**

20 612 228

Nuova Zelanda

Dollaro neozelandese

2 000 000

c

1 721 998

Paesi Bassi

Fiorino

Dollaro S.U.

100 000 000

3 000 000

34 594 265

  1. Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

Lira sterlina

18 000 000

27 894 780

Spagna

Dollaro S.U.

2 000 000

e

1 749 110

Stati Uniti d’America

Dollaro S.U.

200 000 000

174 911 000

Svezia

Corona svedese

Dollaro S.U.

100 000 000

3 000 000

***

22 325 265

Svizzera

Franco svizzero

22 000 000

c

7 720 790

Totale parziale

496 149 059

Categoria II

Algeria

Dollaro S.U.

10 000 000

8 745 550

Arabia Saudita

Dollaro S.U.

105 500 000

92 265 553

Emirati arabi uniti

Dollaro S.U.

16 500 000

14 430 158

Gabon

Dollaro S.U.

500 000

437 278

Indonesia

Dollaro S.U.

1 250 000

1 093 194

Irak

Dollaro S.U.

20 000 000

17 491 100

Iran

Dollaro S.U.

124 750 000

109 100 736

Kuwait

Dollaro S.U.

36 000 000

31 483 980

Nigeria

Dollaro S.U.

26 000 000

22 738 430

Qatar

Dollaro S.U.

9 000 000

7 870 995

Libia

Dollaro S.U.

20 000 000

17 491 100

Venezuela

Dollaro S.U.

66 000 000

57 720 630

Ammontare parziale

380 868 704

Stati

Unità monetaria

Ammontare

Equivalente in DSPb)

Moneta liberamente convertibile

Moneta non liberamente convertibile

Categoria III

Argentina

Peso argentino

240 000 000

f

1 499 237

Bangladesh

Taka

Equivalente di 500 000 dollari S.U.

437 278

Cile

Dollaro S.U.

50 000

43 728

Egitto

Lira egiziana

Equivalente di 300 000 dollari S.U.

262 367

Ecuador

Dollaro S.U.

25 000

21 864

Ghana

Dollaro S.U.

100 000

87 456

Guinea

Syli

25 000 000

c

1 012 145

Honduras

Dollaro S.U.

25 000

21 864

India

Dollaro S.U.

Rupia indiana

2 500 000

Equivalente di 2 500 000 dollari S.U.

2 186 388

2 186 388

Israele

Lira israeliana

Equivalente di 150 000 dollari S.U.

c g

131 183

Kenya

Scellino keniota

Equivalente di 1 000 000 dollari S.U.

874 555

Messico

Dollaro S.U.

5 000 000

4 372 775

Nicaragua

Cordoba

200 000

24 894

Uganda

Scellino ugandese

200 000

20 832

Pakistan

Dollaro S.U.

Rupia pakistana

500 000

Equivalente di 500 000 dollari S.U.

437 278

437 278

Filippine

Dollaro S.U. h

250 000

h

43 728

174 911

Siria

Lira siriana

500 000

111 409

Corea (Sud)

Dollaro S.U.

Won

100 000

Equivalente di 100 000 dollari S.U.

87 456

87 456

Tanzania

Scellino tanzaniano

300 000

31 056

Camerun

Dollaro S.U.

10 000

8 746

Romania

Leu

Equivalente di 1 000 000 dollari S.-U.

874 555

Sierra Leone

Leone

20 000

15 497

Sri Lanka

Dollaro S.U.

Rupia dello Sri Lanka

500 000

Equivalente di 500 000 dollari S.U.

437 278

437 278

Thailandia

Dollaro S.U.

100 000

87 456

Tunisia

Dinaro tunisino

50 000

100 621

Turchia

Lira turca

Equivalente di 100 000 dollari S.U.

87 456

Jugoslavia

Dinaro jugoslavo

Equivalente di 300 000 dollari S.U.

262 367

Totale parziale

7 836 017

9 068 763

Totale, moneta liberamente convertibile

884 853 780

i

Totale generale (moneta liberamente convertibile e non liberamente convertibile)

893 922 543

Osservazioni

  1. Con riserva dell’approvazione legislativa eventualmente necessaria.
  1. Diritti speciali di prelievo (DSP) del Fondo monetario internazionale al valore del 10 giu. 1976. Tali equivalenti sono indicati unicamente per informazione, conformemente alla Sez. 2a) dell’art. 5 dell’Acc., restando inteso che i contributi (quote) iniziali annunciati saranno pagabili, conformemente alle disposizioni della Sez. 2a) dell’art. 4 dell’Acc., secondo l’ammontare e nella valuta specificati dagli Stati.
  1. Pagabili in tre quote.
  1. Compreso un contributo suppletivo di 3 milioni di dollari S.U. annunciato con riserva dei provvedimenti di bilancio necessari per l’esercizio 1977.
  1. Pagabili in due quote.
  1. Da utilizzare sul territorio argentino per il pagamento di beni e servizi occorrenti al Fondo.
  1. Utilizzabili per l’assistenza tecnica.
  1. Di cui 200 000 dollari S.U. annunciati con riserva di conferma; devono parimente essere confermate le modalità di pagamento e la valuta impiegata. Tale somma è stata provvisoriamente registrata nella colonna delle valute non liberamente convertibili.
  1. Equivalente a 1 011 776 023 dollari S.U. il 10 giu. 1976.
  1. La somma effettivamente pagata è di 127 500 000 franchi francesi.
  1. La somma effettivamente pagata è di 130 000 000 corone norvegesi.
  1. La somma effettivamente pagata è di 115 000 000 corone svedesi.

Allegato II37

Ripartizione dei voti ed elezione dei membri
del Consiglio di amministrazione

1. A opportuni intervalli, e osservando le procedure definite al paragrafo 29 del presente allegato, il Consiglio dei Governatori stabilisce la ripartizione tra i Membri del Fondo dei seggi di membro e di supplente in seno al Consiglio di amministrazione tenendo conto: i) della necessità di rafforzare e salvaguardare la mobilizzazione di risorse per il Fondo; ii) della necessità di garantire una ripartizione geografica equa dei seggi in questione; e iii) del ruolo dei Paesi Membri in sviluppo nella conduzione del Fondo.

2. Ripartizione dei voti nel Consiglio di amministrazione. Ogni membro del Consiglio di amministrazione dispone dei voti attribuiti a tutti i Membri (del Fondo) che rappresenta. Qualora un membro del Consiglio di amministrazione rappresenti più Membri (del Fondo), siffatto membro può utilizzare separatamente i voti dei suddetti.

  1. a) Liste dei Paesi Membri. A opportuni intervalli, i Paesi Membri vengono ripartiti nelle liste A, B e C ai fini del presente allegato. Al momento della sua adesione al Fondo, un nuovo Membro sceglie la lista sulla quale desidera essere iscritto e, previa intesa con i Membri figuranti in detta lista, notifica per scritto la propria scelta al Presidente del Fondo. Ogni volta che vengono eletti membri e supplenti che rappresentano la lista di Paesi alla quale appartiene, un Membro può decidere di ritirarsi da detta lista e di farsi iscrivere su un’altra, con l’approvazione dei Membri che ne fanno parte. In tal caso, il Membro in questione notifica il cambiamento per scritto al Presidente del Fondo, il quale a opportuni intervalli informa tutti i Membri in merito alla composizione di tutte le liste dei Paesi Membri.
  2. Ripartizione dei seggi nel Consiglio di amministrazione. I diciotto (18) membri e al massimo diciotto (18) supplenti del Consiglio di amministrazione vengono eletti o nominati tra i Membri del Fondo nel modo seguente:i)otto (8) membri e al massimo otto (8) supplenti vengono eletti o nominati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista A dei Paesi Membri, la quale viene allestita a opportuni intervalli;ii)quattro (4) membri e al massimo quattro (4) supplenti vengono eletti o nominati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista B dei Paesi Membri, la quale viene allestita a opportuni intervalli;iii)sei (6) membri e al massimo sei (6) supplenti vengono eletti o nominati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista C dei Paesi Membri, la quale viene allestita a opportuni intervalli.

4. Procedure per l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione . Per l’elezione o la nomina dei membri e dei supplenti ai seggi vacanti nel Consiglio di amministrazione, si applicano le procedure definite in appresso per i Membri rispettivi di ciascuna lista di Paesi Membri.

A. Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti

Parte prima Paesi Membri iscritti sulla lista A

5. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista A dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni.

6. I Membri figuranti sulla lista A si organizzano in collegi elettorali e, sulla base delle procedure concordate tra detti Membri e dei loro collegi elettorali, nominano otto (8) membri in Consiglio di amministrazione e al massimo otto (8) supplenti.

7. Modifiche. I Governatori rappresentanti di Paesi Membri della lista A possono modificare all’unanimità le disposizioni della Parte prima del presente allegato (paragrafi 5 e 6). Salvo diversa decisione, la modifica entra in vigore con effetto immediato. Il Presidente (del Fondo) viene informato di ogni modifica apportata alla Parte prima del presente allegato.

Parte seconda Paesi Membri iscritti sulla lista B

8. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista B dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni.

9. I Membri figuranti sulla lista B si organizzano in un numero di collegi elettorali uguale al numero di seggi attribuiti alla lista; ogni collegio è rappresentato da un membro del Consiglio di amministrazione e da un supplente. Il Presidente del Fondo viene informato in merito alla composizione di ogni collegio elettorale e a ogni cambiamento talora addotto dai Membri della lista B.

10. I Membri della lista B definiscono le procedure applicabili all’elezione o alla nomina dei membri e dei supplenti ai seggi vacanti del Consiglio di amministrazione e consegnano un esemplare del documento al Presidente del Fondo.

11. Modifiche . Le disposizioni della Parte seconda del presente allegato (paragrafi 8 a 10) possono essere modificate per voto di Governatori rappresentanti i due terzi dei Paesi Membri iscritti sulla lista B e aventi fornito contributi (versati rispettando le disposizioni della sezione 5 c) dell’articolo 4) corrispondenti al settanta per cento (70%) di tutti i contributi versati da tutti i Paesi Membri iscritti sulla lista B. Il Presidente (del Fondo) viene informato di ogni modifica apportata alla Parte seconda del presente allegato.

Parte terza Paesi Membri iscritti sulla lista C

12. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista C dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni.

13. Salvo diversa decisione da parte dei Membri iscritti sulla lista C, due (2) membri e due (2) supplenti tra i sei (6) membri e sei (6) supplenti eletti o nominati in Consiglio di amministrazione dai Paesi Membri di detta lista provengono da ciascuna delle regioni elencate in appresso, quali sono indicate in ciascuno dei vari sottoelenchi di Paesi Membri della lista C:

  1. Africa (sottoelenco C1);
  2. Europa, Asia e Pacifico (sottoelenco C2);
  3. America latina e Caraibi (sottoelenco C3).
  4. Conformemente a quanto disposto ai paragrafi 1 e 27 del presente allegato, i Paesi Membri della lista C eleggono tra i Paesi di ogni sottoelenco due (2) membri e due (2) supplenti che rappresentino gli interessi dei Paesi del loro sottoelenco, tra cui almeno un membro o un supplente dei Paesi del sottoelenco che forniscono i contributi più consistenti alle risorse del Fondo.
  5. Fino alla Sesta ricostituzione delle risorse del Fondo (FISA), i Paesi Membri iscritti sulla lista C possono rivedere in qualsiasi momento le disposizioni di cui sopra alla lettera a) alla luce dell’esperienza acquisita da ciascun sottoelenco riguardo alla loro applicazione e, se del caso, emendare la lettera a) senza tuttavia perdere di vista i pertinenti principi contemplati dalla Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori.

15. Si procede dapprima all’elezione di tutti i membri di ogni sottoelenco in cui è vacante un mandato per il quale i Paesi di ogni sottoelenco presentano dei candidati. Per ogni seggio, l’elezione si svolge tra i Membri della lista C.

16. Eletti tutti i membri, si procede all’elezione dei supplenti nell’ordine già specificato al paragrafo 15.

17. L’elezione avviene alla maggioranza semplice dei voti validi espressi, senza considerare le astensioni.

18. Se al primo scrutinio nessuno dei candidati ottiene la maggioranza indicata al paragrafo 17, si organizzano successivi scrutini eliminando ogni volta il candidato che al turno precedente ha riportato il minor numero di voti.

19. A parità di voti si procede, se del caso, a una seconda votazione, e se anche questa e la successiva si concludono a parità di voti, l’elezione avviene per sorteggio.

20. Se in qualsiasi momento vi fosse un solo candidato per un mandato vacante, detto candidato può essere eletto senza votazione, purché nessun Governatore vi si opponga.

21. Per l’elezione o la nomina di membri e supplenti in seno al Consiglio di amministrazione, i Paesi Membri della lista C si riuniscono a porte chiuse. I Paesi Membri iscritti sulla lista C nominano per consenso un presidente incaricato di presiedere dette riunioni.

22. I Membri di ogni sottoelenco nominano per consenso il presidente della riunione del rispettivo sottoelenco.

23. I nominativi dei membri e dei supplenti eletti, i loro rispettivi mandati e l’elenco dei titolari e dei supplenti vengono comunicati al Presidente del Fondo.

Votazione in seno al Consiglio di amministrazione

24. Per il conteggio dei voti in seno al Consiglio di amministrazione, il totale dei voti dei Paesi di ogni sottoelenco è ripartito in egual misura tra i Membri del sottoelenco interessato.

Modifiche

25. La Parte terza del presente allegato (paragrafi 12 a 24) può essere talora modificata con la maggioranza dei due terzi dei Paesi Membri della lista C. Il Presidente del Fondo è informato di ogni modifica apportata alla Parte terza del presente allegato.

B. Disposizioni generali applicabili alle liste A, B e C

26. I nominativi dei membri e dei supplenti eletti o nominati dai Paesi Membri rispettivi delle liste A, B e C vengono comunicati al Presidente del Fondo.

27. Per incoraggiare i Membri a contribuire alle risorse del Fondo, a ogni elezione i Membri di una lista di Paesi Membri, o i membri di un collegio elettorale all’interno di una lista, possono decidere, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria eventualmente contemplata dai paragrafi 5 a 25 di cui sopra, di nominare come membro o supplente in seno al Consiglio di amministrazione un determinato numero di Membri della lista tra quelli che forniscono al Fondo i contributi più consistenti. In tal caso, l’esito della decisione viene notificato per scritto al Presidente del Fondo.

28. Dopo l’adesione di un nuovo Paese Membro a una lista di Paesi Membri, il Governatore per il nuovo Paese Membro può designare un membro del Consiglio di amministrazione già in carica per detta lista affinché rappresenti il nuovo Paese Membro e utilizzi i voti di cui questo dispone fino alla prossima elezione di membri di tale lista in seno al Consiglio di amministrazione. Durante tale periodo, il membro in tal modo prescelto è considerato eletto o nominato dal Governatore che lo ha designato, mentre il nuovo Paese Membro è assegnato al collegio elettorale del membro designato.

29. Modifica dei paragrafi 1–4, 7, 11 e 25–29. Le procedure definite nei paragrafi 1–4, 7, 11 e 25–29 del presente allegato possono talora essere modificate con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti del Consiglio dei Governatori. Salvo diversa decisione, tutte le modifiche relative ai paragrafi 1–4, 7, 11 e 25–29 entrano in vigore con effetto immediato al momento stesso dell’adozione.

0.972.0

Campo d’applicazione l’8 luglio 202038

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

13 dicembre

1978 A

13 dicembre

1978

Albania

3 novembre

1992 A

3 novembre

1992

Algeria

26 maggio

1978

26 maggio

1978

Angola

24 aprile

1985 A

24 aprile

1985

Antigua e Barbuda

21 gennaio

1986 A

21 gennaio

1986

Arabia Saudita

15 luglio

1977

30 novembre

1977

Argentina

11 settembre

1978

11 settembre

1978

Armenia

23 marzo

1993 A

23 marzo

1993

Austria

12 dicembre

1977

12 dicembre

1977

Azerbaigian

11 aprile

1994 A

11 aprile

1994

Bahama

28 febbraio

2008 A

28 febbraio

2008

Bangladesh

9 maggio

1977

30 novembre

1977

Barbados

13 dicembre

1978 A

13 dicembre

1978

Belgio

9 dicembre

1977

9 dicembre

1977

Belize

15 dicembre

1982 A

15 dicembre

1982

Benin

28 dicembre

1977 A

28 dicembre

1977

Bhutan

13 dicembre

1978 A

13 dicembre

1978

Bolivia

30 dicembre

1977

30 dicembre

1977

Bosnia e Erzegovina

18 marzo

1994 A

18 marzo

1994

Botswana

21 luglio

1977 A

30 novembre

1977

Brasile

2 novembre

1978

2 novembre

1978

Burkina Faso

14 dicembre

1977 A

14 dicembre

1977

Burundi

13 dicembre

1978 A

13 dicembre

1978

Cambogia

25 agosto

1992 A

25 agosto

1992

Camerun

20 giugno

1977 A

30 novembre

1977

Canada

28 novembre

1977

30 novembre

1977

Capo Verde

12 ottobre

1977 A

30 novembre

1977

Ciad

3 novembre

1977

30 novembre

1977

Cile

2 giugno

1978

2 giugno

1978

Cina

15 gennaio

1980 A

15 gennaio

1980

Cipro

20 dicembre

1977 A

20 dicembre

1977

Colombia

16 luglio

1979 A

16 luglio

1979

Comore

13 dicembre

1977 A

13 dicembre

1977

Congo (Brazzaville)

27 luglio

1978

27 luglio

1978

Congo (Kinshasa)

12 ottobre

1977

30 novembre

1977

Corea (Nord)

23 febbraio

1987 A

23 febbraio

1987

Corea (Sud)

26 gennaio

1978

26 gennaio

1978

Costa Rica

16 novembre

1978

16 novembre

1978

Côte d’Ivoire

19 gennaio

1982 A

19 gennaio

1982

Croazia

24 marzo

1997 A

24 marzo

1997

Cuba*

15 novembre

1977

30 novembre

1977

Danimarca

28 giugno

1977

30 novembre

1977

Dominica

29 gennaio

1980 A

29 gennaio

1980

Ecuador

19 luglio

1977

30 novembre

1977

Egitto

11 ottobre

1977

30 novembre

1977

El Salvador

31 ottobre

1977

30 novembre

1977

Emirati Arabi Uniti

28 dicembre

1977

28 dicembre

1977

Eritrea

31 marzo

1994 A

31 marzo

1994

Estonia

5 dicembre

2012 A

5 dicembre

2012

Eswatini

18 novembre

1977

30 novembre

1977

Etiopia

7 settembre

1977

30 novembre

1977

Figi

28 marzo

1978 A

28 marzo

1978

Filippine

4 aprile

1977

30 novembre

1977

Finlandia

30 novembre

1977

30 novembre

1977

Francia*

12 dicembre

1977

12 dicembre

1977

Gabon

5 giugno

1978 A

5 giugno

1978

Gambia

13 dicembre

1977 A

13 dicembre

1977

Georgia

1° febbraio

1995 A

1° febbraio

1995

Germania

14 ottobre

1977

30 novembre

1977

Ghana

5 dicembre

1977

5 dicembre

1977

Giamaica

13 aprile

1977

30 novembre

1977

Giappone

25 ottobre

1977

30 novembre

1977

Gibuti

14 dicembre

1977 A

14 dicembre

1977

Giordania

15 febbraio

1979 A

15 febbraio

1979

Grecia

30 novembre

1978

30 novembre

1978

Grenada

25 luglio

1980 A

25 luglio

1980

Guatemala

30 novembre

1978 A

30 novembre

1978

Guinea

12 luglio

1977

30 novembre

1977

Guinea equatoriale

29 luglio

1981 A

29 luglio

1981

Guinea-Bissau

25 gennaio

1978 A

25 gennaio

1978

Guyana

13 dicembre

1977 A

13 dicembre

1977

Haiti

19 dicembre

1977 A

19 dicembre

1977

Honduras

13 dicembre

1977

13 dicembre

1977

India

28 marzo

1977

30 novembre

1977

Indonesia

27 settembre

1977

30 novembre

1977

Iran

12 dicembre

1977 A

12 dicembre

1977

Iraq

13 dicembre

1977

13 dicembre

1977

Irlanda

14 ottobre

1977 A

30 novembre

1977

Islanda

8 agosto

2001 A

8 agosto

2001

Isole Cook

25 marzo

1993 A

25 marzo

1993

Israele

10 gennaio

1978 A

10 gennaio

1978

Italia

10 dicembre

1977

10 dicembre

1977

Kazakstan

25 settembre

1998 A

25 settembre

1998

Kenya

10 novembre

1977

30 novembre

1977

Kirghizistan

10 settembre

1993 A

10 settembre

1993

Kiribati

23 febbraio

2005 A

23 febbraio

2005

Kuwait

29 luglio

1977

30 novembre

1977

Laos

13 dicembre

1978 A

13 dicembre

1978

Lesotho

13 dicembre

1977 A

13 dicembre

1977

Libano

20 giugno

1978 A

20 giugno

1978

Liberia

11 aprile

1978 A

11 aprile

1978

Libia

15 aprile

1977 A

30 novembre

1977

Lussemburgo

9 dicembre

1977

9 dicembre

1977

Macedonia del Nord

26 gennaio

1994 A

26 gennaio

1994

Madagascar

12 gennaio

1979 A

12 gennaio

1979

Malawi

13 dicembre

1977 A

13 dicembre

1977

Malaysia

23 gennaio

1990 A

23 gennaio

1990

Maldive

15 gennaio

1980 A

15 gennaio

1980

Mali

30 settembre

1977

30 novembre

1977

Malta

23 settembre

1977

30 novembre

1977

Marocco

16 dicembre

1977

16 dicembre

1977

Marshall, Isole

18 febbraio

2009 A

18 febbraio

2009

Mauritania

26 giugno

1979 A

26 giugno

1979

Maurizio

29 gennaio

1979 A

29 gennaio

1979

Messico

31 ottobre

1977

30 novembre

1977

Micronesia

16 febbraio

2015 A

16 febbraio

2015

Moldova

17 gennaio

1996 A

17 gennaio

1996

Mongolia

9 febbraio

1994 A

9 febbraio

1994

Montenegro

16 febbraio

2015 A

16 febbraio

2015

Mozambico

16 ottobre

1978 A

16 ottobre

1978

Myanmar

23 gennaio

1990 A

23 gennaio

1990

Namibia

16 ottobre

1992 A

16 ottobre

1992

Nauru

13 febbraio

2013 A

13 febbraio

2013

Nepal

5 maggio

1978 A

5 maggio

1978

Nicaragua

28 ottobre

1977

30 novembre

1977

Niger

13 dicembre

1977 A

13 dicembre

1977

Nigeria

25 ottobre

1977

30 novembre

1977

Niue

20 luglio

2006 A

20 luglio

2006

Norvegia

8 luglio

1977

30 novembre

1977

Nuova Zelanda

10 ottobre

1977

30 novembre

1977

Oman

19 aprile

1983 A

19 aprile

1983

Paesi Bassi a

29 luglio

1977

30 novembre

1977

Aruba

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Pakistan

9 marzo

1977

30 novembre

1977

Palau

16 febbraio

2015 A

16 febbraio

2015

Panama

13 aprile

1977

30 novembre

1977

Papua Nuova Guinea

11 maggio

1978

11 maggio

1978

Paraguay

23 marzo

1979 A

23 marzo

1979

Perù

6 dicembre

1977

6 dicembre

1977

Polonia

29 gennaio

2020 A

29 gennaio

2020

Portogallo

30 novembre

1978

30 novembre

1978

Qatar

13 dicembre

1977 A

13 dicembre

1977

Regno Unito*

9 settembre

1977

30 novembre

1977

Rep. Centrafricana

11 dicembre

1978 A

11 dicembre

1978

Repubblica Dominicana

29 dicembre

1977 A

29 dicembre

1977

Romania*

25 novembre

1977

30 novembre

1977

Ruanda

29 novembre

1977

30 novembre

1977

Russia

19 febbraio

2014 A

19 febbraio

2014

Saint Kitts e Nevis

21 gennaio

1986 A

21 gennaio

1986

Saint Lucia

9 ottobre

1980 A

9 ottobre

1980

Saint Vincent e Grenadine

8 marzo

1990 A

8 marzo

1990

Salomone, Isole

13 marzo

1981 A

13 marzo

1981

Samoa

13 dicembre

1977 A

13 dicembre

1977

São Tomé e Príncipe

22 aprile

1978 A

22 aprile

1978

Seicelle

13 dicembre

1978 A

13 dicembre

1978

Senegal

13 dicembre

1977

13 dicembre

1977

Sierra Leone

14 ottobre

1977

30 novembre

1977

Siria

29 novembre

1978

29 novembre

1978

Somalia

8 settembre

1977

30 novembre

1977

Spagna

27 novembre

1978

27 novembre

1978

Sri Lanka

23 marzo

1977

30 novembre

1977

Stati Uniti

4 ottobre

1977

30 novembre

1977

Sudafrica

14 febbraio

1997 A

14 febbraio

1997

Sudan

12 dicembre

1977

12 dicembre

1977

Sudan del Sud

22 febbraio

2012 A

22 febbraio

2012

Suriname

15 febbraio

1983 A

15 febbraio

1983

Svezia

17 giugno

1977

30 novembre

1977

Svizzera

21 ottobre

1977

30 novembre

1977

Tagikistan

26 gennaio

1994 A

26 gennaio

1994

Tanzania

25 novembre

1977

30 novembre

1977

Thailandia

30 novembre

1977

30 novembre

1977

Timor-Leste

4 marzo

2003 A

4 marzo

2003

Togo

26 aprile

1979 A

26 aprile

1979

Tonga

12 aprile

1982 A

12 aprile

1982

Trinad e Tobago

24 marzo

1988 A

24 marzo

1988

Tunisia

23 agosto

1977

30 novembre

1977

Turchia

14 dicembre

1977

14 dicembre

1977

Tuvalu

13 febbraio

2013 A

13 febbraio

2013

Uganda

31 agosto

1977

30 novembre

1977

Ungheria

13 luglio

2011 A

13 luglio

2011

Uruguay

16 dicembre

1977

16 dicembre

1977

Uzbekistan*

19 febbraio

2011 A

19 febbraio

2011

Vanuatu

13 febbraio

2013 A

13 febbraio

2013

Venezuela*

13 ottobre

1977

30 novembre

1977

Vietnam

13 dicembre

1977 A

13 dicembre

1977

Yemen

13 dicembre

1977 A

13 dicembre

1977

Zambia

16 dicembre

1977 A

16 dicembre

1977

Zimbabwe

22 gennaio

1981 A

22 gennaio

1981

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): http://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Per il Regno in Europa.