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Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione Europea allargata

RU 2010 5133

Traduzione

Concluso il 7 settembre 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 ottobre 2010

(Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica di Bulgaria
(in seguito denominato «Bulgaria»)

in seguito congiuntamente denominati «Parti»,

consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea (in seguito denominata «UE») riveste per la stabilità e la prosperità in Europa,

a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’UE quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno;

facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione tra i due Paesi,

avendo riguardo ai rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi,

desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra i due Paesi,

volendo favorire la crescita sociale ed economica in Bulgaria,

considerando che nell’Addendum del 25 giugno 2008 (in seguito denominato «Addendum») al Memorandum d’intesa sottoscritto con la Comunità europea il 27 febbraio 2006 1 (in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di innalzare il suo contributo di 1 000 000 000 di franchi (un miliardo di franchi) per ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata di un ulteriore contributo sino a 257 000 000 franchi (duecentocinquantasette milioni di franchi) a favore di Bulgaria e Romania,

convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

  1. «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Bulgaria;
  2. «programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria»: programma bilaterale per l’applicazione del presente Accordo;
  3. «misure di sostegno»: un progetto, un fondo tematico, un meccanismo di finanziamento della preparazione di progetti, un fondo per l’assistenza tecnica o altre attività correlate;
  4. «progetto»: progetto o programma specifico. Un programma consiste in una serie di progetti accomunati da un tema comune o da obiettivi condivisi;
  5. «fondo tematico»: piano di sovvenzioni volte a finanziare attività destinate a specifici campi tematici o rivolte a specifici gruppi di beneficiari;
  6. «attività»: assistenza specifica fornita nel quadro di un fondo tematico a progetti, borse di studio, partenariati e misure di trasferimento delle conoscenze;
  7. «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a una misura di sostegno approvata dalle Parti;
  8. «accordo di progetto»: accordo tra le due parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti;
  9. «accordo di fondo tematico»: accordo tra le Parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente l’istituzione di un fondo tematico approvato dalle Parti;
  10. «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo bulgaro incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria;
  11. «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato designato dall’UCN che agisce sotto la responsabilità o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di organismi esecutori che realizzano progetti;
  12. «organismo intermediario svizzero»: qualsiasi ente legale pubblico o privato incaricato dalla Svizzera della gestione del fondo tematico;
  13. «autorità di pagamento»: ente istituito in seno al Ministero delle Finanze incaricato da parte bulgara di assicurare un controllo finanziario adeguato nell’ambito del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria;
  14. «autorità preposta all’audit»: ente istituito in seno al Ministero delle Finanze preposto da parte bulgara al controllo dell’impiego delle risorse finanziarie nell’ambito del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria;
  15. «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di attuare misure di sostegno;
  16. «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto;
  17. «accordo di mandato»: accordo tra la Svizzera, l’organismo intermediario svizzero e/o possibilmente l’organismo esecutore per l’attuazione di un fondo tematico;
  18. «meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti»: dispositivo che fornisce sostegno finanziario per l’allestimento delle proposte di progetto finale;
  19. «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità bulgare ed esclusivamente ai fini della gestione del contributo;
  20. «aiuto globale»: fondo istituito all’interno di un fondo tematico per uno scopo ben definito, destinato a finanziare piccole attività in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

Art. 2 Scopi

Le Parti intendono promuovere la riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata mediante misure di sostegno convenute di comune accordo tra le Parti e in linea con il Memorandum d’intesa e relativo Addendum nonché il Quadro concettuale per il Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria illustrato nell’Appendice 1 2 del presente Accordo.

Scopo del presente Accordo è di istituire un quadro di norme e procedure per la pianificazione e la realizzazione della cooperazione tra le Parti.

Art. 3 Entità del contributo

La Svizzera accetta di concedere alla Bulgaria, in vista della riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata, un contributo non rimborsabile di un importo sino a 76 000 000 di franchi (settantasei milioni di franchi) per un periodo di stanziamento di cinque anni e per un periodo di erogazione di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del contributo da parte del Parlamento svizzero, vale a dire dal 7 dicembre 2009 3 .

Le Parti accettano le proposte finali per le misure di sostegno presentate per lo stanziamento di fondi al più tardi prima dei due mesi finali del periodo di stanziamento.

I fondi non stanziati durante il periodo di stanziamento non saranno più a disposizione per il programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria.

Art. 4 Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle misure di sostegno nazionali e transnazionali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme ad altre istituzioni multilaterali e ad altri donatori, e realizzati da un organismo esecutore approvato di comune accordo dalle Parti.

Art. 5 Destinazione del contributo

Il contributo deve essere destinato al finanziamento di misure di sostegno e può assumere una delle forme seguenti:

  1. sostegno finanziario, in particolare sovvenzioni, linee di credito, forme di garanzia, assunzione di partecipazioni e mutui;
  2. assistenza tecnica.

Il contributo deve essere impiegato conformemente agli scopi, ai principi, alle strategie e alle priorità geografiche e tematiche definiti nel Quadro concettuale figurante nell’Appendice 1.

Il 5 per cento del contributo è impiegato dalla Svizzera per coprire i costi amministrativi del presente Accordo. Essi comprendono, tra l’altro, le spese per il personale e i consulenti, l’infrastruttura amministrativa, le missioni, il monitoraggio e le valutazioni.

Il contributo, sotto forma di sovvenzione, non deve superare il 60 per cento del totale dei costi ammissibili di una misura di sostegno, ad eccezione delle misure di sostegno che beneficiano di un finanziamento supplementare sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali; in tali casi, il contributo svizzero non deve superare l’85 per cento del totale dei costi ammissibili. Le misure di sostegno per il consolidamento istituzionale e l’assistenza tecnica o realizzate da organizzazioni non governative e il sostegno finanziario concesso a beneficio del settore privato (linee di credito, garanzie, partecipazione al capitale e al debito) possono esser finanziate integralmente con il contributo svizzero.

Le spese seguenti non sono ammissibili per la concessione di aiuti: spese incorse da tutte le parti prima della firma dell’accordo per le misure di sostegno, interessi su debiti, acquisto di immobili, tasse sul valore aggiunto recuperabili, come specificato nell’articolo 7 del presente Accordo.

Art. 6 Coordinamento e procedure

Per garantire che le misure di sostegno abbiano il massimo impatto possibile ed evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti finanziati mediante fondi strutturali e/o di coesione o con fondi provenienti da qualsiasi altra fonte, le Parti assicurano un coordinamento efficace e si scambiano le informazioni necessarie a tal fine.

Tutta la corrispondenza tra le Parti, rapporti e documentazione di progetto inclusi, deve essere redatta in lingua inglese.

Ogni progetto deve essere assoggettato a un accordo di progetto (p. es. accordo di progetto, accordo di fondo tematico) che definisca sia le condizioni della concessione degli aiuti, sia i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti.

In linea di massima, la Bulgaria è responsabile dell’individuazione dei progetti da finanziare con il contributo, mentre i fondi tematici sono elaborati dalla Svizzera. La Svizzera può presentare proposte alla Bulgaria per i progetti da finanziare con il contributo, tra cui progetti di istituzioni multilaterali, nazionali e transnazionali. Le norme e procedure applicabili alla selezione e alla realizzazione dei progetti sono definite nelle Appendici da 1 a 5 del presente Accordo.

Tutte le misure di sostegno devono essere promosse dalla Bulgaria e approvate dalla Svizzera. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit delle misure di sostegno e del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione di misure di sostegno finanziate con il contributo. La Bulgaria è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste o utili e a intraprendere o a fare intraprendere tutti i passi necessari per consentire la regolare attuazione di tali mandati.

All’entrata in vigore del presente Accordo, la Bulgaria aprirà un conto bancario separato sul quale saranno depositati i fondi provenienti dal contributo svizzero. Gli interessi netti accumulati sono comunicati annualmente alla Svizzera. I mezzi per il fondo tematico gestiti direttamente da un organismo intermediario svizzero o da un organismo esecutore come pure i costi amministrativi della Svizzera di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo non sono gestiti attraverso questo conto.

Le procedure di pagamento per progetti e il fondo tematico sono definite rispettivamente nelle Appendici 3 e 4.

L’UCN istituisce un Comitato di monitoraggio che assicura l’osservazione dell’attuazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria.

Art. 7 Imposta sul valore aggiunto e altre tasse o emolumenti

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere considerata come spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dell’organismo esecutore. L’IVA che sia in qualche modo recuperabile non deve essere considerata spesa ammissibile, nemmeno se non viene effettivamente recuperata dall’organismo esecutore o dai beneficiari finali.

Altri tributi, tasse o emolumenti, in special modo le imposte dirette e i contributi a favore delle assicurazioni sociali su salari e compensi, saranno considerati spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dall’organismo esecutore o dall’organismo intermediario.

Art. 8 Incontri annuali e rapporti

Per garantire l’efficace attuazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria, le Parti convengono di tenere incontri annuali. Il primo incontro deve aver luogo entro 18 mesi dalla firma del presente Accordo.

La Bulgaria organizza gli incontri in cooperazione con la Svizzera. Un mese prima dell’incontro, l’UCN presenta un rapporto annuale consolidato concernente l’intero Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria. Il rapporto deve contenere segnatamente almeno gli oggetti elencati nell’Appendice 2.

Entro tre mesi dopo l’ultimo pagamento secondo il presente Accordo, la Bulgaria presenta alla Svizzera un rapporto finale contenente una valutazione sulla realizzazione dello scopo del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria e un conto finanziario finale sull’impiego del contributo, basato sulle revisioni contabili delle misure di sostegno.

Art. 9 Autorità competenti

La Bulgaria ha autorizzato il Monitoring of EU Funds Directorate, Consiglio dei Ministri, ad agire per suo conto come UCN ai fini del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria. L’UCN si assume la responsabilità ultima per la gestione del contributo in Bulgaria. La Bulgaria ha autorizzato il Ministero delle Finanze ad agire per suo conto come autorità di pagamento e autorità preposta all’audit.

ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria. Le misure di sostegno sono assegnate all’uno o all’altro ente secondo i rispettivi ambiti di competenza.

La Svizzera ha autorizzato:

  1. il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)
  2. e
  3. il Dipartimento federale dell’economia4, rappresentato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO)

L’Ambasciata svizzera in Sofia funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguarda l’informazione ufficiale sul Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria. Le autorità competenti possono mantenere contatti diretti per le comunicazioni correnti.

Art. 10 Intenti comuni

Le Parti condividono intenti comuni in materia di lotta contro la corruzione, la quale compromette il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e inoltre mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata su prezzo e qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione. Dichiarano in particolare che sarà considerato inaccettabile ogni atto volto a farsi promettere o ad accettare un vantaggio per compiere un’azione o un’omissione nel contesto di un mandato o di un contratto nell’ambito del presente Accordo. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la disdetta del presente Accordo o dei rispettivi accordi di misure di sostegno, l’annullamento dell’assegnazione del conseguente aiuto, oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile.

Art. 11 Disposizioni finali

Le Appendici da 1 a 5 costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Il presente Accordo entra in vigore alla data della notifica, da parte di ambedue le Parti, dell’avvenuto completamento delle rispettive procedure di approvazione. L’Accordo copre un periodo di stanziamento di cinque anni e un periodo di erogazione di dieci anni. Si applica fino alla presentazione da parte della Bulgaria del rapporto finale sul conseguimento degli scopi in esso previsti conformemente all’articolo 8 paragrafo 3. Il periodo di stanziamento inizia al momento stabilito dall’articolo 3 paragrafo 1. Le Parti applicano l’Accordo a titolo provvisorio già a partire dalla data della firma.

Ogni modifica del presente Accordo deve rivestire la forma scritta ed essere adottata di reciproco accordo tra le Parti seguendo le loro rispettive procedure. Le modifiche delle Appendici da 1 a 5 del presente Accordo devono rivestire la forma scritta ed essere adottate di reciproco accordo tra le autorità competenti della Svizzera di cui all’articolo 9 e un’autorità designata dal Governo della Bulgaria.

Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento, per scritto e indicando i motivi, da una delle Parti con preavviso di sei mesi. Prima di prendere tale decisione, le Parti devono intrattenere un dialogo volto a garantire che la decisione sia fondata su fatti concreti e veritieri. In caso di denuncia, le disposizioni dell’Accordo continueranno a essere applicabili agli accordi di misure di sostegno conclusi prima della denuncia dell’Accordo. Le Parti decideranno di reciproco accordo in merito alle altre conseguenze della denuncia. Fatto a Berna, il 7 settembre 2010, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Doris Leuthard
Micheline Calmy-Rey

Per il
Governo della Repubblica di Bulgaria:

Tomislav Donchev