I presenti statuti, modificati con la decisione del Consiglio n. 8 del 1985 rispettivamente con la decisione del Consiglio misto n. 4 del 1985 4 , si applicano al Fondo AELS di sviluppo industriale in favore li del Portogallo (chiamato qui di seguito Fondo), istituito dal Consiglio dell’Associazione europea di libero scambio in virtù della sua decisione n. 4 del 1976 e dal Consiglio misto dell’Associazione creato fra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio e la Repubblica di Finlandia in virtù della sua decisione n. 1 del 1976.
0.973.265.4
Decisione del Consiglio n. 4/1976 Fondo AELS di sviluppo industriale in favore del Portogallo Firmata il 7 aprile 1976 Approvata dall’Assemblea federale l’8 ottobre 1976 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1977
RU 1985 377; FF 1976 II 1139
Traduzione
(Stato 1° gennaio 1986)
Il Consiglio,
vista la domanda del governo portoghese presentata alla XVII riunione simultanea del 1975 del Consiglio e del Consiglio misto,
desideroso di ottenere il processo di democratizzazione nel Portogallo consolidando l’economia portoghese,
considerato l’accordo cui sono giunti il Consiglio e il Consiglio misto riuniti a livello ministeriale nella XXVI riunione simultanea del 1975,
considerato che gli sforzi dell’accordo di sede, del 10 agosto 1961 1 e il Protocollo sulla capacità giuridica, i privilegi e le immunità dell’Associazione europea di libero scambio, del 28 luglio 1960, s’applicano alle istituzioni dell’Associazione,
accertato che il Portogallo ha notificato al Consiglio di depositare successivamente lo strumento di ratifica di detto Protocollo e che, nel frattempo, il Portogallo tratterà il Fondo che dev’essere istituito con la presente decisione e i rispettivi avere al Portogallo come se il Protocollo fosse già stato ratificato,
visto il paragrafo 4 dell’articolo 1, l’articolo 2 (a) e i paragrafi 1 (c), 3 e 4 dell’articolo 32 della Convenzione, 2
decide:
- È istituito un Fondo AELS di sviluppo industriale in favore del Portogallo in quanto istituzione dell’Associazione europea di libero scambio.
- Gli statuti del Fondo sono quelli recati in allegato alla presente decisione; essi entrano in vigore contemporaneamente con la presente decisione.
- Gli Stati membri contribuiscono al Fondo e il Portogallo completerà, ove occorra, la somma necessaria al rimborso dei contributi e al pagamento degli interessi rispettivi, come previsto nello statuto.
- Gli averi e gli impegni del Fondo sono tenuti separatamente dagli altri averi e impegni dell’Associazione.
- Gli statuti del Fondo possono essere modificati come segue:a)Se il numero degli Stati membri o degli Stati associati cambia, il Consiglio decide circa gli emendamenti opportuni da apportarsi agli statuti emendati che non modificano il carattere del Fondo e non impongono nuovi obblighi finanziari lasciando immutati i diritti concernenti il rimborso dei contributi.b)Altri emendamenti al presente statuto se sono approvati dalla decisione del Consiglio, sono sottoposti all’accettazione degli Stati membri.
- In caso di mutamento fondamentale delle condizioni di funzionamento del Fondo, il Consiglio procede ad un esame della situazione. In mancanza di una soluzione soddisfacente e se cinque o più Stati contribuenti menzionati all’articolo 3 degli statuti avvertono il Consiglio che, a loro dire, si è creata una situazione tale da modificare fondamentalmente i presupposti aventi servito da base all’istituzione del Fondo, il Fondo sospende, sinché il Consiglio decide altrimenti, qualsiasi attività riferentesi a nuove operazioni finanziaria. All’occorrenza si potrà ricorrere al versamento delle rate o di parti di queste soltanto nella misura necessaria per onorare contratti di prestito o altri relativi a operazioni finanziarie conchiuse precedentemente.
- La presente decisione entra in vigore non appena i rappresentanti al Consiglio di tutti gli Stati membri l’avranno accettata senza riserva in riunione del Consiglio o avranno avvisato successivamente il Segretario generale circa la loro accettazione, in ogni caso non prima che entri in vigore la decisione del Consiglio misto la quale rende la presente decisione applicabile parimente alla Finlandia.
- Il Segretario generale avvertirà in riunione del Consiglio i rappresentanti di tutti gli Stati membri circa la data dell’entrata in vigore della presente decisione.
- Il Segretario generale deposita il testo della presente decisione presso il governo della Svezia.
Statuti
Art. 13 Statuti
Art. 2 Finalità
Il Fondo si prefigge di contribuire allo sviluppo dell’industria portoghese mediante il finanziamento di determinati progetti intesi a ristrutturare o segnatamente a istituire piccole e medie aziende dei settori privato e pubblico.
Art. 3 Contributi al Fondo
La somma complessiva dei contributi degli Stati membri e del Portogallo 5 al Fondo corrisponde a 84 604 516 (ottantaquattro milioni seicentoquattromilacinquecentosedici) di diritti speciali d’emissione (DSE) così come sono calcolati conformemente al metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale a contare dal 1° luglio 1974.
Gli Stati membri e il Portogallo 6 (Stati contribuenti) partecipano nel modo seguente: Austria 15,128 %, ovverossia 12 798 972 DSE Finlandia 10,241 %, ovverossia 8 664 348 DSE Islanda 1,000 %, ovverossia 846 045 DSE Norvegia 12,003 %, ovverossia 10 155 080 DSE Portogallo 6,119 %, ovverossia 5 176 950 DSE Svezia 30,000 %, ovverossia 25 381 355 DSE Svizzera 25,509 %, ovverossia 21 581 766 DSE
I contributi sono messi a disposizione del Fondo in cinque rate annue uguali nella moneta dello Stato contribuente o in altra moneta accettabile dal Fondo. Il primo versamento è messo a disposizione quattro settimane dopo l’entrata in vigore del presente statuto e gli altri versamenti lo stesso giorno di ciascuno dei quattro anni seguenti.
Il Fondo fa appello ai versamenti annui dell’esercizio corrente e degli esercizi precedenti man mano che svolge le proprie operazioni. Salvo decisione contraria del Consiglio, qualsiasi appello di contributo è eseguito conformemente alla chiave di ripartizione menzionata al paragrafo 2 qualsiasi domanda di versamento o di versamenti parziali deve essere effettuata al più tardi entro il decimo anno di esistenza del Fondo.
Al fine del pagamento e del rimborso dei contributi, il primo anno d’esistenza del Fondo inizia il giorno dell’entrata in vigore degli statuti e ogni anno successivo alla stessa data dell’anno seguente.
Ogni Stato contribuente notifica al Consiglio l’organo nazionale responsabile del pagamento del contributo al Fondo. Il Fondo conclude con tali organi, con la Banca centrale del Portogallo e all’occorrenza, con altre banche centrali o istituzioni finanziarie un accordo disciplinante i particolari relativi al trasferimento dei contributi o di parti di quest’ultimo come anche alla loro conversione.
Art. 47 Sviluppo degli scambi
Il Fondo tiene debitamente conto del promovimento degli scambi fra gli Stati contribuenti.
Art. 5 Operazioni finanziarie del Fondo
Il Fondo persegue le proprie finalità:
- concedendo prestiti fondati su principi bancari usuali, per determinati progetti;
- concedendo mutui per determinati progetti a condizioni più vantaggiose di quelli concesse per i prestiti menzionati al capoverso a) e finanziando studi di progetti, assistenza tecnica o ricerca fino a concorrenza di una somma equivalente al 10 per cento del totale dei contributi.
NelIe operazioni finanziarie menzionate al paragrafo 1, il Fondo fa uso di tutti gli attivi a sua disposizione.
Il Fondo non assume per norma il finanziamento completo di un progetto. I prestiti consentiti sono per norma completati da contributi del mutuatario oppure da altra fonte segnatamente delle cerchie industriali della zona. Il Fondo può cooperare con altri istituti finanziari a programmi riguardanti progetti adeguati.
Art. 6 Condotta di operazioni e responsabilità
Il Fondo conduce le proprie operazioni in modo da adempiere gli obblighi verso gli Stati contribuenti.
Eccettuate le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 7, la responsabilità finanziaria di ogni Stato contribuente in merito alle obbligazioni assunte dal Fondo si limita in ogni momento alle parti del contributo che detto Stato ha versato al Fondo e che non sono ancora state riportate.
L’Associazione europea di libero scambio non assume alcuna responsabilità finanziaria per gli obblighi assunti dal Fondo.
Art. 7 Rimborso dei contributi
Il Fondo rimborsa agli Stati contribuenti i contributi versatigli e il rimborso deve essere terminato al più tardi l’ultimo giorno del venticinquesimo anno d’esistenza del Fondo. Se, in circostanze eccezionali, il Consiglio non stabilisce un altro calendario, l’equivalente di un quindicesimo dei rispettivi contributi, espressi in DSE, è rimborsato al più tardi alla fine dell’undicesimo e di ogni anno dei quattordici anni seguenti del Fondo.
Ogni rimborso è effettuato nella moneta dello Stato contribuente o in qualsiasi altra moneta che esso ritiene accettabile. Se il Fondo monetario internazionale modifica il metodo di valutazione dei diritti d’emissione speciali applicata a contare dal 1° luglio 1974, il Consiglio decide se il Fondo adotterà il nuovo metodo.
Se una scadenza del rimborso delle parti dei contributi o del pagamento degli interessi il Fondo non dispone di attivi sufficienti per tali pagamenti, il governo portoghese fornisce divise accettabili sino a concorrenza della somma necessaria per colmare la differenza. Non appena il Fondo è di nuovo in possesso degli attivi necessari, rimborsa al governo portoghese la somma messa a disposizione.
Dopo il rimborso dei contributi agli Stati contribuenti e il pagamento dei rispettivi interessi, il Fondo cessa di esistere quanto istituzione dell’AELS. Le attività del Fondo sussistenti a tale data divengono proprietà del Portogallo o di un’istituzione designata dal governo portoghese che assume altrimente qualsiasi obbligo sussistente del Fondo.
Art. 8 Interessi fruttati dai contributi
Al sesto anno d’esistenza del Fondo ed ogni anno successivo, i contributi versati ma non ancora rimborsati fruttano interessi al tasso del 3 per cento annuo pagabile alla fine di ogni anno d’esistenza del Fondo a contare dal sesto.
Tenuto conto della situazione dell’economia portoghese, il Consiglio può decidere di riportare la data in cui l’interesse comincia a fruttare e può decidere del pagamento di un’aliquota d’interesse inferiore su tutte o parte delle contribuzioni. Organi del Fondo
Art. 9 Responsabilità del Consiglio
Spetta al Consiglio di vigilare sull’applicazione dei presenti statuti, di emanare direttive e di prendere le decisioni adeguate. 2. 8 Ogni qualvolta che il Consiglio esercita le sue funzioni a titolo dei presenti Statuti o a titolo della Decisione del Consiglio n. 4 del 1976, un rappresentante del Portogallo ha il diritto di partecipare alla relativa riunione; egli dispone, al riguardo, di un voto.
Art. 10 Responsabilità del Comitato di direzione
Spetta al Comitato di direzione di amministrare il Fondo nella misura in cui i presenti statuti non dispongano altrimenti. Segnatamente il Comitato:
- emana le direttive generali concernenti i termini e le condizioni delle operazioni finanziarie del Fondo; tali direttive sottostanno all’approvazione del Consiglio;
- decide, conformemente a tali direttive, circa i prestiti e le altre operazioni finanziarie del Fondo eccettuati quelli che sono decisi dalla Commissione esecutiva conformemente al paragrafo 1 c) dell’articolo 12;
- presenta al Consiglio due volte all’anno un rapporto sulle attività come anche qualsiasi rapporto addizionale chiesto dal Consiglio.
Art. 11 Composizione e procedure del Comitato di direzione
Il Comitato di direzione consta di un membro di ciascun Stato contribuente designato dal governo interessato e assistito da un supplente che lo sostituisce in caso d’assenza. Il Segretario dell’AELS o il suo rappresentante assiste a tutte le riunioni del Comitato di direzione e può partecipare alle deliberazioni.
Ciascun membro del Comitato di direzione dispone di un voto. Tutte le decisioni riguardanti l’approvazione di prestiti e altre operazioni finanziarie per una somma massima equivalente a 3 milioni di DSE nel singolo caso possono essere adottate da una maggioranza di cinque voti a condizione che il voto portoghese figuri fra questi. Le altre decisioni sono adottate all’unanimità. La decisione è considerata unanime se nessun membro emette voto negativo. Se il Comitato di direzione presenta un rapporto al Consiglio, ogni membro non consenziente può chiedere che sia espresso il proprio parere.
Un rappresentante della Commissione esecutiva è invitato ad assistere alle riunioni del Comitato di direzione e può partecipare alle deliberazioni a meno che detto comitato non decida altrimenti. Il Comitato può istituire gruppi speciali e invitare periti ad aiutarlo nella valutazione di progetti e nelle proprie decisioni.
Il Comitato di direzione decreta il proprio regolamento interno che è sottoposto all’approvazione del Consiglio. Il regolamento interno prevede che una maggioranza di cinque voti è sufficiente per le decisioni concernenti le decisioni procedurali.
Il Consiglio convoca la prima riunione del Comitato di direzione non appena possibile dopo l’entrata in vigore dei presenti statuti.
Art. 12 Commissione esecutiva nel Portogallo
Il Consiglio di gestione del Banco de Fomento Nacional (Banca dello sviluppo nazionale) a Lisbona agisce in qualità di commissione esecutiva del Fondo nel Portogallo ed esercita le funzioni seguenti:
- informare le imprese interessate circa le possibilità di ricevere un’assistenza finanziaria del Fondo e circa le condizioni di tale assistenza;
- aiutare eventuali mutuatari a preparare i progetti e a ricevere le domande;
- decidere conformemente alle direttive emanate dal Comitato di direzione fino a concorrenza della metà del totale degli attivi disponibili dal Fondo in un anno, (i)le domande di prestito al paragrafo 1 a) dell’articolo 5 non superanti nel singolo caso l’equivalente di 1,2 milioni di DSE;(ii)circa le domande concernenti le operazioni finanziarie menzionate al paragrafo 1 b) dell’articolo 5 non superanti nel singolo caso l’equivalente di 200 000 DSE; la somma totale di tali operazioni finanziarie non può superare la metà della somma menzionata a detto paragrafo;
- presentare al Comitato direttivo altre domande di finanziamento da parte del Fondo corredato di una raccomandazione;
- concludere contratti di prestito riguardanti i mutui decisi dal Comitato di direzione o dalla Commissione esecutiva stessa conformemente al capoverso c), garantire l’allestimento del titolo prescritto, versare la somma mutuata, controllare il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, prendere provvedimenti in caso di mancato pagamento e vigilare alla buona esecuzione dei progetti;
- prendere qualsiasi altro provvedimento necessario al compimento delle proprie funzioni al Portogallo;
- presentare al Comitato di direzione i rapporti periodici, e altri che potessero essergli chiesti.
L’accettazione delle funzioni da parte del Consiglio di gestione del Banco de Fomento Nacional è l’oggetto di un contratto scritto.
Art. 13 Funzioni del Segretario generale e servizi di segreteria
Il Segretario generale esegue le decisioni prese dal Consiglio in merito al Fondo e aiuta il Comitato di direzione nei propri compiti. Il Segretariato dell’AELS garantisce i servizi di segreteria.
Art. 14 Verifica dei conti
Il Consiglio adotta disposizioni occorrenti per una verifica annuale dipendente dai costi del Fondo.
Art. 15 Rendiconto annuo
Il Comitato di direzione, per il tramite del Segretario generale, presenta al Consiglio, per approvazione e pubblicazione con il consenso del Consiglio, un rapporto annuo in cui sono descritte le operazioni e sono presentati i conti annui del Fondo.