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0.974.254.9

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Regno del Marocco concernente la cooperazione
tecnica e finanziaria e l’aiuto umanitario

RU 2013 3617

Traduzione1

Concluso il 6 settembre 2013

Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 6 settembre 2013

(Stato 6 settembre 2013)

Il Consiglio federale svizzero

(denominato qui di seguito «la Svizzera»)

e

il Governo del Regno del Marocco

(denominato qui di seguito «il Marocco»),

denominati qui di seguito «le Parti»,

considerando i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi;

desiderosi di rafforzare questi legami e di sviluppare tra i due Paesi una cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria proficua;

intenzionati a stabilire un quadro legale per la cooperazione attuale e futura tra i due Paesi;

apprezzando la cooperazione proficua stabilita dalla Dichiarazione d’intenti dell’11 maggio 2007 tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Ministero dell’interno del Regno del Marocco concernente la cooperazione tecnica in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi;

riconoscendo che lo sviluppo di questa cooperazione tecnica e finanziaria nonché dell’aiuto umanitario contribuirà a migliorare e a promuovere le condizioni economiche e sociali nonché le riforme politiche in Marocco;

consapevoli che il Governo del Marocco si è impegnato a proseguire le riforme volte a instituire un’economia di mercato efficiente e delle condizioni pienamente democratiche;

ribadendo il loro impegno a favore di una democrazia pluralista fondata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Basi della cooperazione

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dello Stato di diritto, dei principi democratici, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Le Parti accordano un’importanza fondamentale al rispetto di tali principi così come agli obiettivi del presente Accordo.

Art. 2 Obiettivi

  1. Le Parti promuovono, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e finanziaria in Marocco. Tali progetti mirano a sostenere le riforme politiche, economiche e sociali in Marocco nonché a ridurre i costi economici e sociali legati al processo di trasformazione. Inoltre, tali progetti contribuiscono ad alleviare la povertà a cui le popolazioni più povere del Marocco sono assoggettate e a porre le basi per uno sviluppo economico.
  2. L’Accordo definisce le norme e le procedure applicabili alla pianificazione e all’attuazione di tali progetti.
  3. L’Accordo agevola inoltre gli interventi di aiuto umanitario della Svizzera in Marocco richiesti da quest’ultimo.

Art. 3 Forme di cooperazione

Forme
  1. La cooperazione può assumere la forma di cooperazione tecnica e finanziaria nonché di aiuto umanitario.
  2. Tale cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali.
Cooperazione tecnica
  1. La cooperazione tecnica consiste nel trasferimento di know-how mediante programmi di formazione, prestazioni di consulenza o altri servizi, e nella fornitura di equipaggiamenti e materiale necessari alla realizzazione dei progetti.
  2. I progetti realizzati nell’ambito della cooperazione tecnica con il Marocco contribuiscono alla risoluzione di problemi specifici legati al processo di trasformazione politica, sociale ed economica. È accordata particolare attenzione ai seguenti settori:a)rafforzamento della democrazia e dei diritti dell’uomo;b)sostegno allo sviluppo economico e all’occupazione, prioritariamente nelle regioni sfavorite;c)gestione dei rischi di catastrofe, in particolare attraverso il sostegno alla costituzione e al consolidamento di capacità istituzionali, alla formazione del personale delle competenti autorità marocchine, nonché attraverso lo scambio di conoscenze specialistiche e tecniche in materia di equipaggiamento e tecnologie di punta;d)migrazione e protezione (rafforzamento della protezione delle persone vulnerabili e della gestione della migrazione, con particolare attenzione al contributo della migrazione allo sviluppo del Marocco, segnatamente:–sostegno alla preparazione di misure di protezione internazionali e all’elaborazione di una politica d’asilo del Marocco, sostegno alla protezione dei gruppi particolarmente vulnerabili conformemente al diritto internazionale umanitario, in particolare le vittime della tratta di esseri umani, le donne e i bambini,–sostegno al settore della gestione della migrazione, compresa la migrazione regolare,–sostegno a un impiego intensivo del contributo della migrazione allo sviluppo socioeconomico e politico del Marocco).
Cooperazione finanziaria
  1. La cooperazione finanziaria è fornita al Marocco su base non rimborsabile. Essa consiste nel finanziamento di beni, servizi, equipaggiamenti e di materiale destinati a progetti prioritari, e nel finanziamento di attività relative al trasferimento di know-how necessari ad una buona attuazione dei progetti.
Aiuto umanitario
  1. L’aiuto umanitario al Marocco, comprendente anche l’aiuto d’urgenza, è fornito dalla Svizzera sotto forma di materiale, servizi o contributi finanziari o attraverso l’invio di esperti.
  2. I progetti di aiuto umanitario sono destinati alle popolazioni più povere del Marocco e contribuiscono a rafforzare la capacità delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali.
  3. Le donazioni destinate all’aiuto umanitario sono concesse di volta in volta per affrontare situazioni di miseria riconosciute dalla comunità internazionale, che affliggono la popolazione in seguito a catastrofi naturali o interventi umani.

Art. 4 Campo d’applicazione

  1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano:a)ai progetti convenuti dalle Parti;b)ai progetti che coinvolgono società, istituzioni, organizzazioni, partenariati, istituti o altri enti di diritto pubblico e privato di ciascun Paese, per i quali le Parti hanno convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 5 del presente Accordo;c)alle attività nazionali originate dai progetti regionali di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica cofinanziati dalla Svizzera o ai progetti cofinanziati dalla Svizzera attraverso istituzioni multilaterali, a condizione che facciano esplicito riferimento al presente Accordo.
  2. Il presente Accordo si applica anche ai progetti in corso e ai progetti futuri. In caso di divergenze tra gli accordi di progetto e il presente Accordo, prevale quest’ultimo.

Art. 5 Obblighi

  1. Allo scopo di agevolare l’attuazione dei progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo, il Marocco esonera, conformemente alla legislazione fiscale in vigore, da qualsiasi imposta, imposta sul valore aggiunto nonché dazi e tasse all’importazione la totalità degli equipaggiamenti, dei veicoli e del materiale forniti gratuitamente dalla Svizzera a favore dello Stato marocchino. Gli equipaggiamenti importati temporaneamente per attuare progetti nell’ambito del presente Accordo beneficiano del regime di ammissione temporanea in sospensione dai dazi e dalle tasse esigibili, previo espletamento delle formalità doganali in vigore. I dazi e le tasse sospesi sono garantiti mediante una cauzione bancaria o qualsiasi altra forma di cauzione approvata dall’Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.
  2. Il Marocco provvede a fornire gratuitamente tutti i permessi necessari all’importazione e all’esportazione degli equipaggiamenti necessari all’attuazione dei progetti.
  3. Il Marocco accorda all’Ufficio di cooperazione dell’Ambasciata svizzera in Marocco e ai suoi membri che non sono cittadini marocchini i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche.
  4. Il personale e gli esperti stranieri (esclusi i membri all’Ufficio di cooperazione dell’Ambasciata svizzera in Marocco di cui all’articolo 5.3) coinvolti nei progetti che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo sono assoggettati all’imposta sul reddito conformemente alla legislazione fiscale in vigore, fatte salve le disposizioni della Convenzione per evitare le doppie imposizioni firmata tra il Marocco e il Paese di residenza del personale e degli esperti stranieri. Gli effetti personali (effetti e oggetti usati che compongono il mobilio personale, esclusi i mezzi di trasporto) del personale e degli esperti stranieri coinvolti nei progetti che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo nonché dei loro familiari sono ammessi in franchigia dai dazi e dalle tasse all’importazione su presentazione di un certificato di cambiamento di residenza rilasciato dall’autorità municipale del luogo di partenza o di qualsiasi altro documento ammesso dall’Amministrazione (p. es. contratto di lavoro) e di un inventario dettagliato degli oggetti importati, datato e firmato dal richiedente.
  5. Gli autoveicoli da turismo importati dal personale e dagli esperti stranieri coinvolti nei progetti avviati nell’ambito del presente Accordo possono essere ammessi in regime di ammissione temporanea e immatricolati con targa gialla limitatamente a un autoveicolo per famiglia per la durata del contratto del cooperante. L’importazione di tali veicoli deve avvenire entro sei mesi dalla data di invio del cooperante in Marocco.
  6. La concessione di queste facilitazioni è subordinata all’autorizzazione preliminare da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione.
  7. Il Marocco garantisce la sicurezza dei rappresentanti della Svizzera, del personale e degli esperti stranieri nonché dei loro familiari e ne facilita il rimpatrio.
  8. Il Marocco rilascia gratuitamente e senza indugio i visti di entrata per le categorie di persone di cui agli articoli 5.3 e 5.4.
  9. Il Marocco assiste il personale e gli esperti stranieri nello svolgimento dei loro compiti e procura loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
  10. Il Marocco agevola le procedure di trasferimento internazionale di valuta estera operate nel quadro dei progetti realizzati da esperti stranieri.
  11. Fatte salve le disposizioni del diritto internazionale pubblico, i membri dell’Ufficio di cooperazione dell’Ambasciata svizzera in Marocco, il personale e gli esperti stranieri nonché i loro familiari inviati in Marocco per attuare progetti nell’ambito del presente Accordo sono tenuti a rispettare le leggi e normative interne del Marocco e a non interferire negli affari interni del Paese.

Art. 6 Clausola anticorruzione

Le Parti condividono la preoccupazione comune di lottare contro la corruzione che pregiudica la good governance e l’uso corretto delle risorse destinate allo sviluppo e compromette l’imparzialità e la trasparenza di una concorrenza fondata sui prezzi e sulla qualità. Esse esprimono pertanto l’intenzione di unire i propri sforzi nella lotta contro la corruzione e dichiarano in particolare che nessuna offerta, donazione, pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsiasi natura considerato come un atto illecito o una pratica di corruzione, è stato né sarà accordato, direttamente o indirettamente, in cambio dell’attribuzione di mandati o dell’esecuzione del presente Accordo. Qualsiasi atto di tale natura costituisce un motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accordo nonché di appalti, aggiudicazioni o contratti derivanti da esso come pure l’adozione di qualsiasi altra misura correttiva prevista dal diritto applicabile.

Art. 7 Autorità competenti, coordinamento e procedure

  1. Il programma svizzero in Marocco è attuato in modo coordinato, coerente e complementare da vari servizi federali, segnatamente:1)la Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri;2)la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri;3)la Segreteria di stato dell’economia del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca; e4)l’Ufficio federale della migrazione3 del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
  2. Nel settore dell’aiuto umanitario la Svizzera è rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri.
  3. Le autorità marocchine in carica sono competenti per l’attuazione della cooperazione tecnica e finanziaria e dell’aiuto umanitario.
  4. Le richieste del Marocco sono trasmesse alle autorità competenti in Svizzera dall’Ufficio di cooperazione dell’Ambasciata svizzera in Marocco con sede a Rabat, che assicura anche il coordinamento tra le autorità marocchine e le autorità svizzere per l’attuazione e il monitoraggio dei progetti.
  5. Ciascun progetto che rientra nel campo d’applicazione del presente Accordo è oggetto di un accordo specifico tra i partner del progetto, che stabilisce e definisce i diritti e gli obblighi rispettivi.
  6. Allo scopo di evitare doppioni o sovrapposizioni con progetti realizzati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti forniscono tutti gli strumenti e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace.
  7. Le Parti s’impegnano a informarsi reciprocamente in modo esaustivo sui progetti che rientrano nel campo d’applicazione del presente Accordo. Si scambiano opinioni e concordano incontri periodici allo scopo di discutere e valutare i programmi di cooperazione tecnica e finanziaria e dell’aiuto umanitario nonché apportare i miglioramenti necessari. Tenuto conto dei risultati della valutazione, in queste occasioni le Parti possono suggerire modifiche dei settori di cooperazione menzionati e delle procedure corrispondenti.

Art. 8 Disposizioni finali

Fatto a Rabat, il 6 settembre 2013, in due esemplari originali, in francese e in arabo, le due versioni facenti parimenti fede.

  1. Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a partire dalla sua firma ed entra in vigore alla data in cui entrambe le Parti si saranno notificate vicendevolmente l’adempimento delle procedure nazionali richieste nei rispettivi Paesi.
  2. Il presente Accordo sostituisce la Dichiarazione d’intenti dell’11 maggio 2007 tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Ministero dell’interno del Regno del Marocco concernente la cooperazione tecnica in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi.
  3. Il presente Accordo può essere disdetto in qualsiasi momento da ambo le Parti con un preavviso scritto di sei mesi.
  4. In caso di disdetta dell’Accordo, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi a tutti i progetti convenuti prima della sua risoluzione.
  5. Ogni emendamento o modifica del presente Accordo richiede la forma scritta e il consenso di ambo le Parti. Gli emendamenti o le modifiche sono formulati in un protocollo separato, che entra in vigore conformemente alla procedura di cui all’articolo 8.1.
  6. Le controversie risultanti dal presente Accordo sono risolte per via diplomatica.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Didier Burkhalter

Per il
Governo del Regno del Marocco:

Saad Dine El Otmani