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0.974.256.5

Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Moldova concernente l’aiuto umanitario e la cooperazione tecnica

RU 2003 2667

Traduzione1

Concluso il 20 settembre 2001

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 gennaio 2002

(Stato 1° gennaio 2013)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Moldova,

denominati in seguito le «Parti»,

nell’intento di rafforzare i legami d’amicizia che uniscono i loro due Paesi,

volendo consolidare le loro relazioni e sviluppare una cooperazione umanitaria, tecnica e finanziaria che sia fruttuosa per entrambi,

considerando che lo sviluppo di questa cooperazione tecnica e finanziaria contribuisce a un miglioramento delle condizioni economiche e sociali nella Repubblica di Moldova, che a sua volta contribuisce a promuovere un’economia di mercato e la democrazia,

coscienti che il Governo della Repubblica di Moldova si è impegnato a perseguire l’attuazione delle riforme, allo scopo di instaurare un’economia di mercato in un ambiente democratico,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Base della cooperazione

Il rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi della democrazia forma la base della cooperazione tra le Parti, nonché delle disposizioni del presente Accordo e costituisce un elemento essenziale dell’Accordo stesso.

Art. 2 Obiettivi

2.1. Le Parti incoraggeranno, entro i limiti della rispettiva legislazione nazionale, la realizzazione di progetti di aiuto umanitario, tecnico e finanziario nella Repubblica di Moldova. Tali progetti dovranno contribuire a sostenere il processo di riforma iniziato nella Repubblica di Moldova e ad attenuare i costi sociali ed economici della trasformazione. I progetti dovranno ugualmente contribuire a diminuire le difficoltà dei gruppi più vulnerabili della società moldava. 2.2. Il presente Accordo mira a stabilire un insieme di regole e procedure in vista dell’applicazione e della realizzazione di questi progetti.

Art. 3 Forme di cooperazione

Sezione 1: Forme 3.1 La cooperazione considerata può assumere la forma di aiuto umanitario, di assistenza tecnica o di cooperazione finanziaria. 3.2 Tale cooperazione può essere realizzata su base bilaterale o secondo una collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali. Sezione 2: Aiuto umanitario 3.3 L’aiuto umanitario fornito dalla Parte svizzera alla Parte moldava avverrà sotto forma di beni, di servizi, di consulenza e di contributi finanziari. 3.4 I progetti di aiuto umanitario saranno indirizzati ai gruppi più vulnerabili della società moldava e completeranno nello stesso tempo le misure prese per rafforzare la capacità delle organizzazioni umanitarie nazionali. 3.5 In materia di aiuto umanitario, la Svizzera sarà rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri. Sezione 3: Assistenza tecnica 3.6 L’assistenza tecnica fornita dalla Parte svizzera alla Parte moldava avverrà sotto forma di trasferimento del know-how tramite la formazione e la prestazione di consulenze, di servizi, nonché la fornitura dell’equipaggiamento e del materiale relativi a tali azioni e servizi, indispensabili per la buona esecuzione dei progetti. 3.7 I progetti che assumono la forma di assistenza tecnica faranno riferimento a problemi specifici che sono in stretto legame con il processo di trasformazione politica ed economica. 3.8 In materia di assistenza tecnica, la Svizzera sarà rappresentata dalla DSC. Sezione 4: Cooperazione finanziaria 3.9 Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate anche ai progetti di cooperazione finanziaria. 3.10 In materia di cooperazione finanziaria, la Svizzera sarà rappresentata dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco) del Dipartimento federale dell’economia 2 .

Art. 4 Condizioni

4.1 La Parte moldava si incaricherà dell’applicazione delle misure di
riconoscimento ufficiale in vista dell’istituzione e della messa in funzione di un ufficio della DSC a Chisinau. 4.2 Al fine di facilitare la realizzazione dei differenti progetti di cooperazione
previsti, la Parte moldava esenterà dal pagamento delle imposte, delle tasse doganali, dei diritti e da altre tasse obbligatorie la totalità dell’equipaggiamento, dei servizi, dei veicoli e del materiale forniti dalla Parte svizzera sotto forma di doni, nonché l’equipaggiamento importato temporaneamente in vista dell’attuazione dei progetti previsti nel quadro del nuovo Accordo, e autorizzerà la riesportazione dei suddetti beni alle stesse condizioni. 4.3 La Parte moldava concederà le autorizzazioni richieste per l’importazione temporanea dell’equipaggiamento necessario per la realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo. 4.4 La Parte moldava accetta che, per mezzo di un’intesa tra i partner di ogni progetto, possano essere designati, per le procedure di pagamento legate a progetti d’assistenza finanziaria, agenti finanziari operanti per conto dei partner moldavi dei progetti corrispondenti. Per il pagamento di somme nella valuta locale (il leu moldavo), potranno essere aperti conti speciali presso tali agenti finanziari conformemente alla legislazione moldava. I partner dei singoli progetti decideranno di comune intesa circa l’utilizzazione dei fondi in deposito. 4.5 Gli esperti e il personale estero incaricato della realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo, nonché i loro congiunti, saranno esentati dal pagamento di qualsiasi imposta sul reddito e sul patrimonio, così come da qualsiasi altra tassa, dalle tasse doganali, dai diritti e dagli altri costi imposti riferiti a beni personali. Saranno autorizzati a importare i loro beni (mobili e utensili domestici, automobile ed equipaggiamento, sia professionale che personale) e a riesportarli al termine della loro missione. La Parte moldava fornirà gratuitamente agli esperti e al personale estero nonché ai loro congiunti tutte le autorizzazioni di dimora e di lavoro richiesti dalle pertinenti legislazioni. 4.6 La Parte moldava accorderà all’ufficio della DSC e ai suoi rappresentanti, nel caso in cui essi non siano cittadini della Repubblica di Moldova, i privilegi e le immunità previste dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 3 sulle relazioni diplomatiche. 4.7 La Parte moldava è responsabile della sicurezza dei rappresentanti, degli esperti e del personale estero, nonché dei loro congiunti, ed è tenuta a facilitare il loro rimpatrio. 4.8 La Parte moldava è tenuta a fornire gratuitamente e per tempo, entro i limiti previsti dalla legislazione nazionale, i visti d’entrata per le categorie di persone menzionate agli articoli 4.5 e 4.6. 4.9 La Parte moldava aiuterà gli esperti e il personale estero nell’assolvimento dei loro compiti e procurerà loro tutta la documentazione e l’informazione necessarie. 4.10 La Parte moldava agevolerà le procedure relative ai trasferimenti internazionali di valute estere effettuati nel quadro dei progetti o dagli esperti esteri. 4.11 L’applicazione delle presenti disposizioni sarà assicurata dal Ministero degli affari esteri della Repubblica di Moldova. 4.12 I rappresentanti dell’ufficio della DSC, gli esperti e il personale estero nonché i loro congiunti, inviati per realizzare progetti nella Repubblica di Moldova nel quadro del presente Accordo, sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti interni della Repubblica di Moldova e a non intromettersi negli affari interni del Paese.

Art. 5 Clausola anticorruzione

Le Parti contraenti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che ostacola il buon governo, impedisce un’utilizzazione appropriata delle risorse necessarie allo sviluppo e compromette una concorrenza trasparente e leale, fondata sulla qualità e sui prezzi. Pertanto esse dichiarano la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e segnatamente dichiarano che in nessun caso hanno proposto o accettato, né proporranno o accetteranno, direttamente o indirettamente, in relazione con la conclusione o l’attuazione del presente Accordo, alcuna offerta né alcun regalo, pagamento, rimunerazione o privilegio di un genere tale da poter essere considerato un atto di corruzione o un atto illegale. Ogni atto di questo genere costituisce motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accordo, nonché delle acquisizioni e delle attribuzioni che ne sono risultate, o l’adozione delle misure correttive previste dalla legge.

Art. 6 Portata e applicazione

Le disposizioni del seguente accordo si applicano:

  1. ai progetti decisi di comune accordo dal Governo svizzero (Direzione dello sviluppo e della cooperazione/Dipartimento federale degli affari esteri, o Segretariato di Stato dell’economia/Dipartimento federale dell’economia) da una parte, e dal Governo della Repubblica di Moldova e/o dalle autorità centrali, regionali o municipali competenti all’interno del territorio della Repubblica di Moldova, dall’altra parte;
  2. ai progetti decisi di comune accordo dal Governo svizzero (Direzione dello sviluppo e della cooperazione/Dipartimento federale degli affari esteri, o Segretariato di Stato dell’economia/Dipartimento federale dell’economia) e dalle organizzazioni o istituzioni residenti in Moldova, alle quali le due Parti o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 4;
  3. ai progetti la cui realizzazione è affidata ad organizzazioni o istituzioni di diritto pubblico o privato di uno dei due Paesi, ai quali le due Parti o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 4 del presente Accordo;
  4. ai progetti concordati, che erano già in fase di attuazione o di preparazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 7 Coordinazione e procedura

7.1 Ogni progetto sarà oggetto, sulla base del presente Accordo, di una convenzione particolare tra i partner del progetto; tale convenzione contemplerà ed enuncerà in dettaglio i diritti e i doveri dei singoli partner del progetto. 7.2 Allo scopo di evitare inutili doppioni all’interno di un progetto o rispetto a progetti messi in atto da altri donatori, e al fine di assicurare ai progetti la massima efficacia, le Parti forniranno e condivideranno tutte le informazioni necessarie per garantire una coordinazione efficace. 7.3 Da parte moldava, la coordinazione sarà assicurata dalla Commissione per l’aiuto umanitario e dal Ministero dell’economia e delle riforme. 7.4 Da parte svizzera, la coordinazione sarà assicurata dalle autorità svizzere menzionate agli articoli 3.5, 3.8 e 3.10 del presente Accordo. L’ufficio della DSC di Chisinau assicurerà il collegamento con le autorità moldave per quanto riguarda l’attuazione e il monitoraggio dei progetti. 7.5 Le Parti si terranno reciprocamente informate in merito ai progetti intrapresi in virtù del presente Accordo. Esse si comunicheranno a intervalli regolari e a tutti i livelli i propri pareri sull’attuazione dei progetti finanziati in virtù del presente Accordo, durante tutto il tempo richiesto per la loro attuazione.

Art. 8 Durata

8.1 Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui le Parti si saranno reciprocamente informate del fatto che esse hanno pienamente rispettato le condizioni costituzionali relative alla conclusione e all’entrata in vigore di accordi internazionali. L’Accordo resterà in vigore per una durata di cinque anni, sempreché una delle due Parti non notifichi all’altra, per scritto e con un preavviso di almeno sei mesi, la disdetta. Dopo la scadenza di tale periodo di cinque anni, il presente Accordo sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, sempreché non sia disdetto da una delle due Parti per scritto e con un preavviso di almeno sei mesi. 8.2 In caso di disdetta dell’Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno a essere applicate a tutti i progetti convenuti prima della disdetta. 8.3 Il presente Accordo sostituisce con effetto retroattivo le convenzioni concluse tra le Parti che si riferiscono a progetti in fase di attuazione e/o di preparazione. 8.4 In caso di mancato rispetto dei principali elementi ai quali si riferisce l’articolo 1, entrambe le Parti hanno il diritto di prendere misure appropriate. Salvo casi d’urgenza particolare, la Parte che intende prendere tali misure è tenuta a fornire preventivamente all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, allo scopo di trovare una soluzione. Nella scelta delle misure da prendere, la priorità va data a quelle che perturberanno il meno possibile l’applicazione del presente Accordo. Tali misure dovranno essere immediatamente portate a conoscenza dell’altra Parte.

Art. 9 Modifiche dell’Accordo e controversie

9.1 Il presente Accordo potrà essere modificato o emendato soltanto per scritto e previo consenso di entrambe le Parti. 9.2 Qualsiasi controversia generata dal presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

Fatto a Chisinau il 20 settembre 2001 in due esemplari originali nelle lingue moldava e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazione divergente sarà determinante la versione inglese.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Jean-François Kammer

Per il Governo
della Repubblica di Moldova:

Andrei Cucu

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