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0.974.257.5

Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica dell’Unione di Myanmar concernente
la cooperazione tecnica e finanziaria e l’aiuto umanitario

RU 20154865

Traduzione1

Concluso il 2 giugno 2015

Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 ottobre 2015

(Stato 20 ottobre 2015)

Il Consiglio federale svizzero

(qui di seguito denominato «Svizzera»)

e
il Governo della Repubblica dell’Unione di Myanmar

(qui di seguito denominato «Myanmar»),

qui di seguito denominati «Parti contraenti»,

nell’intento di rinsaldare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi;

desiderosi di rafforzare tali relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione umanitaria, tecnica e finanziaria tra i due Paesi;

riconoscendo che lo sviluppo di questa cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria contribuirà a migliorare la situazione economica e sociale nel Myanmar al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo della democrazia e di un’economia di mercato socialmente ed ecologicamente sostenibile;

consapevoli che la Repubblica dell’Unione di Myanmar si impegna a perseguire le riforme destinate a instaurare una società democratica che includa il rispetto dei diritti dell’uomo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Base della cooperazione

Il rispetto dello Stato di diritto, dei principi democratici, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come espresso in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira la politica interna e la politica estera delle Parti contraenti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo quadro (qui di seguito denominato «Accordo») al pari degli obiettivi di quest’ultimo.

Art. 2 Obiettivi

2.1 Le Parti contraenti promuovono, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e finanziaria nonché di aiuto umanitario nel Myanmar. Detti progetti contribuiscono a sostenere il processo di riforma nel Myanmar e ad attenuare i costi sociali ed economici che ne derivano. Contribuiscono inoltre a uno sviluppo inclusivo a favore di tutta la popolazione nel Myanmar. 2.2 Il presente Accordo fissa le regole e le procedure per la gestione e la realizzazione dei succitati progetti.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo se diversamente richiesto dal contesto:

  1. l’acronimo «DSC» designa la Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione (aiuto umanitario incluso) del Dipartimento federale degli affari esteri;
  2. l’acronimo «SECO» designa la Segreteria di Stato dell’economia del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca;
  3. progetti/programmi specifici e altre attività connesse realizzati nel quadro del presente Accordo qui di seguito sono definiti «progetti»;
  4. il termine «Agenzia di implementazione» designa qualsiasi autorità pubblica ed ente di diritto pubblico o privato nonché organizzazione, sia essa nazionale, internazionale o multilaterale, ammessi da ambedue le Parti contraenti e incaricati dalla Svizzera di implementare i progetti specifici di cui all’articolo 8.4 del presente Accordo;
  5. il termine «beni» designa merci, materiale, veicoli, macchinari, equipaggiamenti e altri beni messi a disposizione dalla Svizzera o dall’Agenzia di implementazione per progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo o forniti al Myanmar nel quadro di accordi specifici relativi ai progetti.

Art. 4 Forme di cooperazione

Forme 4.1 La cooperazione può assumere la forma di cooperazione tecnica, scientifica e culturale, cooperazione finanziaria ed economica o aiuto umanitario. Dette forme possono aver luogo in parallelo o in successione. 4.2 La cooperazione e/o aiuto possono essere realizzati su base bilaterale o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni nazionali, internazionali o multilaterali. Cooperazione tecnica, scientifica e culturale 4.3 La cooperazione tecnica, scientifica e culturale è fornita sotto forma di trasferimento di know-how mediante formazione, consulenza o altri servizi, come pure sotto forma di fornitura di beni necessari alla realizzazione dei progetti. 4.5 I progetti di cooperazione tecnica, scientifica e culturale si concentrano in via prioritaria sul sostegno allo sviluppo sostenibile, ovvero (i) sulla promozione di un’economia di mercato aperta; (ii) sulla promozione di una gestione delle risorse naturali rispettosa dell’ambiente; e (iii) sul rafforzamento delle riforme dell’Amministrazione pubblica e dell’equità sociale. Cooperazione finanziaria ed economica 4.6 La cooperazione finanziaria ed economica assume la forma di finanziamento di beni e prestazioni in capitale, per esempio a intermediari finanziari. Forme alternative sono prese in considerazione caso per caso. 4.7 A seconda della situazione, la cooperazione finanziaria ed economica è fornita sotto forma di sovvenzioni, prestiti o sotto qualsiasi altra forma convenuta tra le due Parti contraenti. Aiuto umanitario 4.8 L’aiuto umanitario, incluso l’aiuto d’emergenza a favore del Myanmar da parte della Svizzera, consiste nella messa a disposizione di beni, di servizi, di contributi finanziari o nell’invio di specialisti. 4.9 I progetti nell’ambito dell’aiuto umanitario sono destinati alle categorie più vulnerabili della società del Myanmar e contribuiscono a rafforzare simultaneamente la capacità d’azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali. 4.10 I doni per gli interventi d’aiuto umanitario sono concessi caso per caso per affrontare situazioni di bisogno, riconosciute dal Myanmar e dalla Svizzera, che affliggono la popolazione in seguito a calamità naturali o a disastri provocati dall’uomo.

4.4 La cooperazione tecnica, scientifica e culturale può assumere le seguenti forme:

  1. contributi sotto forma di sovvenzioni;
  2. fornitura di beni e servizi;
  3. messa a disposizione di personale internazionale o locale;
  4. borse di studio per studi o formazione professionale nel Myanmar, in Svizzera o in un Paese terzo; oppure
  5. qualsiasi altra forma convenuta tra le due Parti contraenti.

Art. 5 Obblighi

5.1 Le unità di progetto dell’Ambasciata di Svizzera a Yangon, gli uffici distaccati laddove necessario nonché i rispettivi membri del personale che sono di nazionalità svizzera e non sono cittadini del Myanmar, godono dei privilegi e delle immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche. 5.2 Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti di cooperazione, il Myanmar esonera da tutte le imposte, dazi doganali e altri oneri obbligatori tutti i beni e servizi forniti gratuitamente dalla Svizzera nonché i beni importati temporaneamente necessari alla realizzazione dei progetti contemplati nell’ambito del presente Accordo e ne autorizza la riesportazione alle stesse condizioni. 5.3 Il Myanmar provvede a fornire gratuitamente tutti i permessi indispensabili all’importazione e all’esportazione dei beni necessari alla realizzazione dei progetti. 5.4 Il Myanmar esonera gli specialisti stranieri e il personale straniero assunti per la realizzazione dei progetti contemplati nell’ambito del presente Accordo, nonché i loro familiari che non sono cittadini oppure che non risiedono in modo permanente nel Myanmar, dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa sul reddito, come anche da altre tasse, dazi doganali, imposte e oneri obbligatori sui loro beni personali. Tutte queste persone sono autorizzate a importare e riesportare liberamente i loro beni personali (mobilio e suppellettili, autoveicoli ed equipaggiamento professionale e privato). Il ministero responsabile provvede affinché agli specialisti stranieri, al personale straniero e ai loro familiari, siano rilasciati gratuitamente la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno, i certificati d’immatricolazione per stranieri e i documenti affini. 5.5 Il Myanmar è responsabile della sicurezza dei rappresentanti, degli specialisti stranieri e del personale straniero nonché dei loro familiari e, se necessario, accorda a queste persone agevolazioni di rimpatrio. 5.6 In conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure in vigore, il Myanmar rilascia gratuitamente e senza indugio i visti di entrata per le categorie di persone di cui agli articoli 5.1 e 5.4. 5.7 Il Myanmar coadiuva gli specialisti stranieri e il personale straniero nello svolgimento dei loro compiti e procura loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie. 5.8 In conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure in vigore, il Myanmar agevola le procedure di trasferimento internazionale di valuta estera operate nel quadro dei progetti e per il tramite di specialisti stranieri.

Art. 6 Clausola anticorruzione

Le Parti contraenti condividono un interesse comune nella lotta contro la corruzione che compromette la buona gestione degli affari pubblici e l’adeguata utilizzazione delle risorse necessarie allo sviluppo oltre a mettere a repentaglio una concorrenza trasparente e aperta fondata sul prezzo e sulla qualità. Le due Parti si impegnano pertanto a unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione e dichiarano in particolare che nessuna offerta, nessun regalo, pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsivoglia natura, considerato come atto illecito o di corruzione, è stato o sarà accordato a chicchessia, in maniera diretta o indiretta, come contropartita per l’aggiudicazione o l’esecuzione di progetti disciplinati dal presente Accordo. Ogni atto di siffatta natura costituisce motivo sufficiente a giustificare l’annullamento del presente Accordo, dell’appalto o della conseguente aggiudicazione di progetti disciplinati dal presente Accordo, oppure per l’adozione di qualsiasi altra misura di coercizione prevista dalla legge.

Art. 7 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano a:

  1. progetti convenuti tra le Parti contraenti o/e le rispettive autorità centrali, regionali e statali all’interno del territorio del Myanmar;
  2. progetti concordati con società, istituzioni, organizzazioni o altri enti di diritto pubblico e privato di ogni Paese o organizzazione internazionale o multilaterale per i quali le due Parti contraenti o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto di applicare, per analogia, le disposizioni del presente Accordo;
  3. attività nazionali derivanti da progetti regionali di cooperazione allo sviluppo cofinanziati dalla Svizzera, a condizione che facciano esplicito riferimento al presente Accordo;
  4. il presente Accordo si applica inoltre ai progetti in corso o a progetti in preparazione prima dell’entrata in vigore dell’Accordo già convenuti tra le due Parti contraenti.

Art. 8 Autorità competenti, coordinamento e procedure

8.1 Nel Myanmar le autorità svizzere competenti per la realizzazione dei progetti di cooperazione tecnica e finanziaria e di aiuto umanitario sono rappresentate dall’Ambasciata di Svizzera a Yangon. 8.2 Da parte del Myanmar, il coordinamento generale per l’implementazione del presente Accordo è assicurato dal competente Ministero incaricato dal Myanmar per ogni specifico progetto. 8.3 Ciascun progetto contemplato nell’ambito del presente Accordo è oggetto di un accordo specifico tra i partner del progetto nel quale sono disciplinati nel dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner del progetto stesso. 8.4 Allo scopo di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti realizzati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti contraenti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace, conformemente all’Accordo di Nay Pyi Taw per una cooperazione allo sviluppo efficace, adottato il 20 gennaio 2013 in occasione del primo Forum del Myanmar sulla cooperazione allo sviluppo. 8.5 Le Parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo dettagliato sui progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo. A tal fine, nella fase di realizzazione si scambiano opinioni a tutti i livelli, a intervalli regolari, in merito all’avanzamento dei progetti.

Art. 9 Disposizioni finali

9.1 Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente l’adempimento delle procedure costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali. L’Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ambo le Parti contraenti previo preavviso scritto di sei mesi. 9.2 In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno ad applicarsi a tutti i progetti convenuti prima della sua denuncia. 9.3 Ogni modifica del presente Accordo richiede il consenso di entrambe le Parti contraenti mediante scambio di lettere. 9.4 Eventuali controversie risultanti dal presente Accordo saranno risolte per via diplomatica. Fatto a Berna, il 2 giugno 2015 in due esemplari originali in lingua Myanmar, in tedesco, e in inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze prevale la versione inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Manuel Sager

Per il Governo
della Repubblica dell’Unione di Myanmar:

Kan Zaw