Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia incoraggeranno e faciliteranno, nei limiti delle loro possibilità, la cooperazione tecnica fra i due Paesi, conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo.
0.974.281.81
Accordo di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia Conchiuso il 1° dicembre 1966
RU 1967 739
Traduzione1
Entrato in vigore il 1° dicembre 1966
(Stato 15 agosto 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
desiderosi di promuovere la cooperazione tecnica e di contribuire allo sviluppo delle rispettive economie nazionali,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Detta cooperazione potrà attuarsi nelle forme seguenti:
- scambio di borsisti e praticanti, affinchè vengano formati o specializzati mediante lavori pratici, corsi, cicli di studio od altri mezzi didattici, in istituti, laboratori, stabilimenti indipendenti od altri enti;
- scambio di periti, affinchè prestino la loro opera nella soluzione di problemi tecnologici ed organizzativi in aziende ed istituti e diano la loro consulenza per l’esecuzione di lavori nell’ambito dei progetti di sviluppo economico o di formazione dei quadri locali;
- ogni altro modo di cooperazione tecnica delle Parti definito di comune intesa.
Art. 3
Terminato che sia il periodo di lavoro, di pratica o di studio, i due Governi faranno del loro meglio per assicurare il rimpatrio dei periti, borsisti e praticanti.
Art. 4
Ciascuna Parte farà il possibile per garantire una scelta adeguata dei periti assunti dall’altra, giusta l’articolo 2, lettera b.
Art. 5
Ciascuna Parte procurerà d’assicurare al perito assunto le migliori condizioni di lavoro.
Art. 6
Ciascuna Parte provvederà integralmente alle spese cagionate dal soddisfacimento delle richieste da essa fatte in attuazione dell’accordo.
Art. 7
L’esecuzione dell’accordo sarà affidata, in nome del Governo jugoslavo, all’Istituto federale della cooperazione tecnica internazionale ed in nome del Governo svizzero, al Delegato del Consiglio federale alla cooperazione tecnica.
Art. 8
Il presente accordo sarà applicabile dall’atto della firma e resterà in vigore sino al 30 giugno 1967. Poscia sarà rinnovato d’anno in anno, per tacita intesa a meno che una Parte l’abbia disdetto per scritto con preavviso da dare non oltre il 31 marzo d’ogni anno, la prima volta il 31 marzo 1967. Fatto a Berna, il primo dicembre 1966, in due esemplari originali in lingua francese.
Per il A. R. Lindt | Per il Governo Mara Radic |