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0.975.223.4

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Capo Verde concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti

RU 1993 1253

Traduzione1

Concluso il 28 ottobre 1991

Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 maggio 1992

(Stato 6 maggio 1992)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Capo Verde,

intenzionati a creare e a mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte Contraente:(a)le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;(b)gli enti giuridici, comprese le società, le corporazioni, le unioni commerciali o altre organizzazioni costituite od organizzate altrimenti in conformità della legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;(c)gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte Contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di tale Parte Contraente.
  2. Il termine «investimenti» designa qualsiasi categoria di valori patrimoniali ed averi, segnatamente:(a)la proprietà di beni mobili ed immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, diritti di pegno e usufrutti;(b)le azioni, quote sociali ed altre forme di partecipazione a società;(c)i crediti e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;(d)i diritti d’autore, i diritti di Proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), know-how e clientela;(e)le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
  3. Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può esercitare su di esse la propria sovranità o giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

Art. 2 Promozione ed ammissione

Ciascuna Parte Contraente incoraggia nella misura del possibile gli investimenti fatti sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte Contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ciascuna Parte Contraente si adopera, ogni qualvolta risulti necessario, a rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività dei consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 3 Protezione e trattamento degli investimenti

Ciascuna Parte Contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti fatti, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte e non ostacola con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’incremento, la vendita e la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ciascuna Parte Contraente concederà le autorizzazioni di cui all’articolo 2 capoverso (2) del presente Accordo.

Ciascuna Parte Contraente garantisce, sul proprio territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte. Tale trattamento non sarà meno favorevole di quello accordato da ciascuna Parte agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai suoi propri investitori o di quello accordato da ciascuna Parte agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori della nazione più favorita, qualora tale trattamento fosse più favorevole.

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte Contraente accorda agli investimenti di uno Stato terzo in virtù della sua partecipazione o della sua associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un mercato comune.

Art. 4 Libero trasferimento

Ciascuna Parte Contraente, sul cui territorio sono effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte, accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei pagamenti relativi a detti investimenti, in particolare:

  1. gli interessi, dividendi, benefici e altri redditi correnti;
  2. i rimborsi di prestiti;
  3. gli ammontari destinati a coprire i costi relativi alla gestione degli investimenti;
  4. i canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti enumerati nell’articolo 1 capoverso (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo;
  5. gli apporti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
  6. il ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese eventuali plusvalenze.

Art. 5 Espropriazione e indennizzo

Nessuna Parte Contraente prenderà, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interessi compresi, è pagato nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza ritardo all’avente diritto, indipendentemente dal suo domicilio o dalla sua sede.

Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte Contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 capoverso (2) del presente Accordo. In ogni caso sono indennizzati.

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo

Il presente Accordo si applica parimenti agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte Contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Nonostante le condizioni previste dal presente Accordo, sono applicabili le condizioni più favorevoli che sono state o che fossero convenute da una delle Parti contraenti con investitori dell’altra Parte.

Art. 8 Surrogazione

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia accordato una qualsiasi garanzia finanziaria contro rischi non commerciali nei confronti di un investimento di uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore, se un pagamento è stato fatto in virtù di questa garanzia della prima Parte.

Art. 9 Controversie tra una Parte Contraente ed un investitore dell’altra Parte Contraente

Al fine di risolvere le controversie relative agli investimenti tra una Parte Contraente e un investitore dell’altra Parte Contraente ed impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (controversie tra Parti Contraenti) le parti interessate procederanno a consultazioni.

Se entro un termine di sei mesi a contare dalla data alla quale la controversia è insorta, tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione, la controversia è deferita, su richiesta dell’investitore, ad un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale, giusta il capoverso (2) del presente articolo, è costituito, di caso in caso, come segue:

  1. Salvo che le parti in causa dispongano altrimenti, ciascuna di esse designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano il presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri devono essere designati entro un termine di due mesi non appena ricevuta la richiesta di ricorso all’arbitrato e il presidente deve essere nominato nei due mesi successivi.
  2. Se i termini stabiliti nella lettera (a) non sono stati rispettati, ciascuna parte in causa può, in assenza di qualsiasi altro accordo, invitare il Presidente della Corte d’Arbitrato della Camera Internazionale del Commercio in Parigi a procedere alle designazioni.
  3. Se, nel caso previsto dalla lettera (b) del presente articolo, il Presidente della Corte d’Arbitrato è impedito di esercitare il mandato o se è cittadino di una delle Parti Contraenti, le nomine sono fatte dal Vicepresidente e, se quest’ultimo è impedito o è cittadino di una delle Parti, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di alcuna Parte.
  4. Ciascuna Parte Contraente riconosce e assicura l’esecuzione della sentenza arbitrale.

Nessuna delle Parti Contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia deferita ad arbitrato secondo il presente articolo, salvo il rifiuto dell’altra Parte di conformarsi alla sentenza resa da un tribunale arbitrale.

Qualora le due Parti Contraenti avessero aderito alla Convenzione del 18 marzo 1965 2 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, la controversia sarà sottoposta, su richiesta dell’investitore, al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), in sostituzione della procedura prevista al capoverso (3) del presente articolo.

Lo Stato Contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione di una controversia o di esecuzione di una sentenza, far valere il fatto che l’investitore ha ricevuto, in virtù d’un contratto d’assicurazione, un’indennità che copre tutto o una parte del danno causato.

Art. 10 Controversie tra Parti Contraenti

Le controversie tra Parti Contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno composte in via diplomatica.

Se le due Parti Contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere delle controversia, quest’ultima sarà sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte Contraente designerà un arbitro. I due arbitri così designati nomineranno un presidente, cittadino di uno Stato terzo.

Se una delle Parti Contraenti non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro sarà nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo sarà nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei capoversi (3) e (4) qui innanzi, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una delle due Parti Contraenti, le disposizioni dell’articolo 9 capoverso (3) lettera (c) del presente Accordo sono applicabili mutatis mutandis.

Salvo che le Parti Contraenti dispongano altrimenti, il tribunale fissa da sé la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte Contraente deve garantire costantemente l’osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte Contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui ciascun Governo avrà notificato all’altro l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà valido per un periodo di dieci anni. Si avrà per rinnovato negli stessi termini per un periodo di cinque anni e così di seguito, sempreché non venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi prima della scadenza.

In caso di denunzia, le disposizioni previste negli articoli 1–11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della denunzia medesima. Fatto a Berna, il 28 ottobre 1991, in quattro esemplari originali, di cui due in francese e due in portoghese, tutti i testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Blankart

Per il Governo
della Repubblica di Capo Verde:

Jorge Carlos A. Fonseca