Ai fini del presente Accordo:
- Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte Contraente:(a)le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;(b)gli enti giuridici, comprese le società, le corporazioni, le unioni commerciali o altre organizzazioni costituite od organizzate altrimenti in conformità della legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;(c)gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte Contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di tale Parte Contraente.
- Il termine «investimenti» designa qualsiasi categoria di valori patrimoniali ed averi, segnatamente:(a)la proprietà di beni mobili ed immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, diritti di pegno e usufrutti;(b)le azioni, quote sociali ed altre forme di partecipazione a società;(c)i crediti e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;(d)i diritti d’autore, i diritti di Proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), know-how e clientela;(e)le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
- Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può esercitare su di esse la propria sovranità o giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.