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0.975.243.6

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica islamica dell’Iran concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

RU 2010 1635

Traduzione1

Concluso l’8 marzo 1998

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° novembre 2001

(Stato 1° novembre 2001)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica islamica dell’Iran,

in seguito denominati «le Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche ai sensi della lettera (a) o enti giuridici ai sensi della lettera (b).

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro relativo diritto come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari e usufrutti;
  2. le azioni e tutte le altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali), il know-how e la clientela;
  5. i diritti di prospezione, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali, nonché tutti gli altri diritti legati a un’attività economica conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, in applicazione della legge.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e comprende in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.

Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, comprese le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, nella misura in cui tale Stato può esercitare su di esse diritti sovrani o una giurisdizione in conformità al diritto internazionale.

Art. 2 Applicazione, invocazione di condizioni

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso. Tuttavia, esso non si applica né alle divergenze né alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo (1), ogni Parte contraente può, in relazione agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell’altra Parte contraente, vincolare il diritto di uno di tali investitori di far valere determinate pretese in virtù del presente Accordo alla condizione che l’investimento in questione sia stato approvato dalle sue autorità.

Art. 3 Promozione, autorizzazione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio e autorizza tali investimenti in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le autorizzazioni necessarie relative a tale investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione, trattamento

Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente in conformità alle sue leggi e ai suoi regolamenti e non intralcia, con misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo l’alienazione né, eventualmente, la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni richieste di cui all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo.

Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo. Tale trattamento non è meno favorevole di quello accordato da ciascuna Parte contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dai suoi propri investitori oppure di quello accordato agli investitori della nazione più favorita, qualora quest’ultimo trattamento sia più favorevole.

Se una Parte contraente accorda privilegi particolari agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale, di un mercato comune o di un’organizzazione regionale simile oppure in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento senza indugio, in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti, in particolare:

  1. dei redditi dell’investimento;
  2. degli importi legati ai prestiti o ad altri obblighi contratti per l’investimento;
  3. dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investimento, compreso l’eventuale apprezzamento del capitale.

In assenza di un altro accordo con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti regole di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente adotta, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente né altre misure aventi l’effetto di privare detti investitori dei loro investimenti, salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che esse non siano discriminatorie, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’indennizzo è versato senza indugio all’avente diritto.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti hanno subìto perdite a causa di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, di una rivoluzione, di uno stato di emergenza nazionale, di insurrezioni o di sommosse sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, nell’ambito di ciascun disciplinamento, di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficerebbe, nelle medesime circostanze, un investitore di quest’ultima Parte contraente o di uno Stato terzo qualsiasi.

Art. 7 Disposizioni più favorevoli

Nonostante le disposizioni del presente Accordo, sono applicabili eventuali condizioni più favorevoli che sono state o potrebbero essere concordate da una delle Parti contraenti con un investitore dell’altra Parte.

Art. 8 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se, in virtù di tale garanzia, è stato effettuato un pagamento dalla prima Parte contraente. Quest’ultima Parte contraente può tuttavia abilitare l’investitore a far valere nei confronti dell’altra Parte contraente i diritti surrogati.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione amichevole alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente concernenti un investimento coperto dal presente Accordo, e lasciando impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo («Controversie tra le Parti contraenti»), le Parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione, ciascuna Parte può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale costituito per ogni singolo caso (tribunale ad hoc). Salvo disposizione contraria delle Parti alla controversia, ognuna di esse designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano presidente un cittadino di uno Stato terzo, il quale intrattiene relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti. Gli arbitri sono designati entro due mesi dalla ricezione della domanda di arbitrato e il presidente è nominato entro i due mesi successivi. Il Regolamento d’arbitrato della Commissione della Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI) funge da regolamento a titolo suppletivo.

Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre le controversie sugli investimenti all’arbitrato internazionale.

La Parte contraente che è parte alla controversia non può avvalersi della propria immunità in nessun momento della procedura d’arbitrato o dell’esecuzione della sentenza.

Art. 10 Controversie tra le Parti contraenti

Se tra le Parti contraenti dovesse insorgere una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, esse si sforzano di risolverla dapprima mediante consultazioni e negoziazioni.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano presidente un cittadino di uno Stato terzo, il quale intrattiene relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se, nei casi previsti dai paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare tale funzione o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente e, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme procedurali.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per ciascuna Parte contraente.

Art. 11 Rispetto degli impegni assunti

Ciascuna Parte contraente garantisce in modo permanente il rispetto degli impegni assunti in relazione agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le due Parti contraenti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la sua conclusione e messa in vigore e rimane valido per dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni alle stesse condizioni.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli da 1 a 11 del presente Accordo continuano ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia. Fatto a Teheran, l’8 marzo 1998, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, persiana e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Nicolas Imboden

Per il Governo
della Repubblica islamica dell’Iran:

Ahmad Mortazavi

Protocollo

Firmando l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica islamica dell’Iran concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le seguenti precisazioni, che devono essere considerate parte integrante del suddetto Accordo.

Ad art. 1

  1. A un investitore ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (1) lettera (c) può essere richiesta la prova di un tale controllo affinché egli sia riconosciuto dalla Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato o sarà effettuato quale investitore dell’altra Parte contraente. Il controllo effettivo può risultare dal possesso di oltre la metà del capitale di una società o dalla detenzione della maggioranza dei relativi diritti di voto.
  2. Se una Parte contraente adotta misure che limitano il trasferimento di importi relativi agli investimenti di società situate in un Paese terzo, un investitore ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (1) lettera (c) non potrà chiedere di essere esonerato da tali misure.
  3. Un investitore ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (1) lettera (c) non potrà avvalersi delle procedure di composizione delle controversie previste dal presente Accordo per un caso già pendente davanti a un organo di composizione delle controversie previsto da un altro accordo di protezione degli investimenti concluso dalla Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato.

Ad art. 2

Per quanto concerne l’articolo 2 paragrafo (2), va inteso che, secondo la legislazione attualmente in vigore nella Repubblica islamica dell’Iran, gli investitori possono far valere determinate pretese in virtù del presente Accordo soltanto previa espressa approvazione degli investimenti stranieri da parte del Ministero degli affari economici e finanziari. Tale approvazione, suscettibile di essere vincolata a determinate condizioni, può essere richiesta in ogni momento dagli investitori svizzeri in relazione a qualsiasi investimento effettuato prima o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

Ad art. 9 e 10

È inteso che il diritto di una Parte contraente di sottoporre una controversia all’arbitrato internazionale, conformemente al presente Accordo, può essere vincolato a determinate condizioni in virtù delle sue leggi e dei suoi regolamenti.

Fatto a Teheran, l’8 marzo 1998, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, persiana e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Nicolas Imboden

Per il Governo
della Repubblica islamica dell’Iran:

Ahmad Mortazavi