Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
- gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche ai sensi della lettera (a) o enti giuridici ai sensi della lettera (b).
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro relativo diritto come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari e usufrutti;
- le azioni e tutte le altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali), il know-how e la clientela;
- i diritti di prospezione, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali, nonché tutti gli altri diritti legati a un’attività economica conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, in applicazione della legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e comprende in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, comprese le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, nella misura in cui tale Stato può esercitare su di esse diritti sovrani o una giurisdizione in conformità al diritto internazionale.