Lexipedia

0.975.252.31

Protocollo d’applicazione dell’accordo del 17 marzo 1964 concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Malgascia, riguardo alla cooperazione tecnica Firmato l’11 dicembre 1968

RU 1971 1197

Traduzione1

Entrato in vigore il 30 giugno 1971

(Stato 30 giugno 1971)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Malgascia,

visto l’articolo 1 dell’Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Malgascia, firmato a Berna il 17 marzo 1964 2 ,

desiderosi di completare le disposizioni del detto articolo con un Protocollo d’applicazione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano:

  1. ai progetti e programmi di cooperazione tecnica fra i due Paesi;
  2. ai progetti di cooperazione tecnica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private e oggetto di un accordo fra i due Governi.

Art. 2

Nell’ambito della rispettiva legislazione nazionale e conformandosi al diritto internazionale e alle pratiche in uso, le Parti contraenti possono decretare di comune accordo programmi inerenti a precisi progetti di cooperazione tecnica.

Art. 3

Il Consiglio federale svizzero concederà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica, sul posto, in Svizzera o in Paesi terzi, a candidati designati di comune intesa dai due Governi. Il Governo Malgascio utilizzerà appieno i servizi dei borsisti, secondo le conoscenze da essi acquisite. Il Governo Malgascio avrà la priorità quanto all’utilizzazione dei servizi degli interessati.

La cooperazione tecnica può essere operata segnatamente nelle forme seguenti:

  1. invio di periti o di personale tecnico;
  2. concessione di borse di studio o di formazione professionale.
  1. sussidio a istituzioni parastatali o private per l’attuazione di un progetto di sviluppo;
  2. qualsiasi altra forma di cooperazione che potrà essere prevista di comune accordo fra le Parti.

Art. 4

I progetti di cooperazione tecnica e la loro attuazione saranno oggetto di Accordi particolari. Ciascun Governo assumerà un’equa parte delle spese ingenerate dall’esecuzione dei progetti, tenuto conto dei mezzi finanziari o altri, di cui dispone ogni Parte.

Art. 5

Il Consiglio federale svizzero s’impegna a:

  1. pagare le spese di viaggio, dalla Svizzera al Madagascar e ritorno, del personale svizzero messo a disposizione del Governo Malgascio;
  2. pagare i salari e ogni altra spesa o rimunerazione del personale svizzero durante il soggiorno nel Madagascar;
  3. assicurare sulla vita e contro gli infortuni, segnatamente quelli sul lavoro, i membri del personale svizzero;
  4. esaminare qualsiasi domanda delle autorità competenti intese alla formazione di borsisti e praticanti malgasci in Svizzera.

Art. 6

Il Governo Malgascio s’impegna a:

  1. pagare i salari o rimunerazioni del personale malgascio e, all’occorrenza, le spese mediche, conformemente alla legislazione applicabile a Madagascar;
  2. procurare al personale svizzero i locali e i servizi necessari allo svolgimento della loro missione;
  3. provvedere all’alloggio del personale svizzero della cooperazione tecnica;
  4. assumere le spese di trasporto in caso di spostamento del perito o tecnico svizzero all’interno del Paese per ragioni di servizio. In merito gli sarà pagata un’indennità giornaliera di spostamento corrispondente alle aliquote vigenti per i funzionari malgasci di 1.a categoria;
  5. continuare a pagare ai borsisti e ai praticanti malgasci del Governo svizzero le prestazioni sociali dovute alle rispettive famiglie.

Art. 7

Nell’ambito del presente Protocollo, il Governo Malgascio s’impegna inoltre a:

  1. accordare la franchigia doganale, tasse ed altri oneri compresi, per l’importazione temporanea di materiali e attrezzature introdotti nel Madagascar dal Governo svizzero, nel quadro della cooperazione tecnica;
  2. ammettere in franchigia doganale, tasse ed altri oneri compresi, gli effetti e gli oggetti personali usuali del personale inviato nel Madagascar dal Governo svizzero come anche quelli dei membri delle loro famiglie. Gli interessati potranno riesportare in franchigia tutti gli oggetti importati a tal titolo in territorio malgascio;
  3. concedere gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e d’uscita richiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti a Madagascar per dette persone e le loro famiglie;
  4. assumere la responsabilità per i danni cagionati da tali persone nell’adempimento della loro missione, salvo che i danni siano stati provocati internazionalmente o risultino da grave negligenza.

Art. 8

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano parimente alle persone inviate dalla Svizzera, come anche alle loro famiglie, che già esercitano la loro attività a Madagascar sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Stati, a tenore dell’articolo 1 lettere a e b qui sopra.

Art. 9

Le Parti contraenti prendono periodicamente contatto per analizzare i risultati ottenuti nell’attuazione dei progetti di cooperazione eseguiti nel quadro del presente Protocollo.

Art. 10

Nel caso in cui una Parte contraente dovesse concludere ulteriormente con Paesi terzi o Organizzazioni Internazionali accordi bilaterali più favorevoli, i due Governi si consulteranno per determinare le modalità di una eventuale applicazione di disposizioni siffatte in luogo di quelle del presente Protocollo.

Art. 11

Il presente Protocollo si applica, a titolo provvisorio, dal momento della firma; entrerà in vigore definitivamente qualora ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra ch’essa si è conformata alle norme costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli Accordi internazionali. Esso è conchiuso per tre anni, a contare dal giorno della firma. Sei mesi prima dello spirare di questo termine, le Parti contraenti si concerteranno per esaminare le modalità di un’eventuale riconduzione del Protocollo per un biennio al massimo, tenuto conto dei risultati ottenuti. Ogni Parte contraente può disdire il presente Protocollo per la fine di ogni anno civile, con preavviso scritto di tre mesi. Fatto a Tananarive, l’undici dicembre millenovecentosessantotto in due originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Claude Ochsenbein

Per il
Governo della Repubblica Malgascia:

Jasques Rabenananjara

Protocollo d’applicazione dell’accordo del 17 marzo 1964 concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Malgascia, riguardo alla cooperazione tecnica Firmato l’11 dicembre 1968 | Lexipedia | Lexipedia