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0.975.269.1

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 1998 2700

Traduzione1

Concluso il 9 novembre 1995

Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 marzo 1997

(Stato 20 marzo 1997)

Preambolo

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Slovenia,

detti qui di seguito «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. ogni persona fisica che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, è considerata sua cittadina;
  2. ogni persona giuridica che è costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che è vincolata da importanti attività economiche sul territorio di questa Parte contraente;
  3. ogni persona giuridica che non è costituita conformemente alla legislazione di questa Parte contraente, (i)qualora più del 50 per cento del suo capitale sociale appartenga in proprietà integrale a persone di questa Parte contraente; o(ii)qualora persone di questa Parte contraente abbiano la capacità di nominare una maggioranza dei propri amministratori o siano abilitati altrimenti per diritto a dirigere detti affari.

Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.

Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse diritti sovrani o una giurisdizione.

Art. 2 Applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.

Gli investitori di cui all’articolo 1 paragrafo (1) lettera (c) non possono, in virtù del presente Accordo, avanzare alcuna rivendicazione se, nello stesso affare, hanno precedentemente invocato disposizioni di un altro accordo di protezione degli investimenti.

Art. 3 Promozione, ammissione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le autorizzazioni necessarie legate a tali investimenti, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione, trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali nella zona dell’altra Parte contraente.

Nessuna Parte contraente applica, sul proprio territorio, agli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente o ai redditi provenienti da questi investimenti, un trattamento meno favorevole di quello ch’essa accorda agli investimenti dei suoi propri investitori o agli investimenti degli investitori di qualsiasi Stato terzo, o ai redditi provenienti da tali investimenti.

Nessuna Parte contraente applica, sul proprio territorio, agli investitori dell’altra Parte contraente, per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, un trattamento meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di qualsiasi Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale, di un mercato comune, o di un accordo per facilitare il commercio transfrontaliero, o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è obbligata ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi relativi a un investimento, segnatamente:

  1. i redditi;
  2. i rimborsi di prestiti;
  3. gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
  5. i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione e allo sviluppo degli investimenti;
  6. i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori;
  7. l’indennizzo di cui all’articolo 6 del presente Accordo.

Un trasferimento è considerato effettuato senza indugio se ha luogo entro i termini normalmente richiesti per l’adempimento delle formalità di trasferimento. Detto termine comincia a decorrere il giorno della presentazione della pertinente domanda; non può in tutti i casi eccedere due mesi.

Art. 6 Spoliazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione.

Art. 7 Altri obblighi

Se la legislazione di una Parte contraente accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale legislazione prevarrà su quest’ultimo in quanto essa sia più favorevole.

Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 8 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da uno dei propri investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non sfociano in alcuna soluzione entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di composizione, l’investitore può sottoporre la controversia:

  1. al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652 (detta qui di seguito «Convenzione»); o
  2. a un tribunale arbitrale ad hoc, salvo che le parti in causa non dispongano altrimenti, costituito secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre una controversia in merito a un investimento a un tribunale arbitrale internazionale o ad un organo di conciliazione internazionale.

La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura d’arbitrato, avvalersi della propria immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio della Parte contraente, e che prima dell’insorgere della controversia era controllata da investitori dell’altra Parte contraente, è considerata, conformemente all’articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione, come una società dell’altra Parte contraente.

Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrarà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità legali richieste per la sua messa in vigore e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunziato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di questo periodo, è considerato rinnovato alle stesse condizioni per un periodo successivo di cinque anni.

In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1–10 si applicheranno ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lubiana, il 9 novembre 1995, in due originali, ciascuno dei quali in lingua tedesca, slovena e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

Per la
Confederazione svizzera:

Jean-Pascal Delamuraz

Per la
Repubblica di Slovenia:

Janko Dezelak