Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- ogni persona fisica che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, è considerata sua cittadina;
- ogni persona giuridica che è costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che è vincolata da importanti attività economiche sul territorio di questa Parte contraente;
- ogni persona giuridica che non è costituita conformemente alla legislazione di questa Parte contraente, (i)qualora più del 50 per cento del suo capitale sociale appartenga in proprietà integrale a persone di questa Parte contraente; o(ii)qualora persone di questa Parte contraente abbiano la capacità di nominare una maggioranza dei propri amministratori o siano abilitati altrimenti per diritto a dirigere detti affari.
Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse diritti sovrani o una giurisdizione.