Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte Contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le corporazioni, le unioni commerciali o altre organizzazioni costituite od organizzate altrimenti in conformità della legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
- gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte Contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di tale Parte Contraente.
Il termine «investimenti» designa qualsiasi categoria di valori patrimoniali ed averi, segnatamente:
- la proprietà di beni mobili ed immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, diritti di pegno e usufrutti;
- le azioni, quote sociali ed altre forme di partecipazione a società;
- i crediti e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), know-how e clientela;
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «reddito» designa gli importi derivanti da un investimento e comprende in particolare, ma non esclusivamente, utili, interessi, incrementi di capitale, dividendi, diritti di licenza e altri emolumenti.