Il Cantone di Friburgo è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
È uno dei Cantoni della Confederazione Svizzera.
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Traduzione1
del 16 maggio 2004 (Stato 1° gennaio 2025)2
Noi, Popolo del Cantone di Friburgo,
credenti in Dio o attingendo ad altre fonti i nostri valori,
consci della nostra responsabilità verso le generazioni future,
animati dal desiderio di vivere la nostra multiculturalità nella comprensione reciproca,
risoluti a costruire una società aperta, prospera e solidale, garante dei diritti fondamentali e rispettosa dell’ambiente,
ci siamo dati la presente Costituzione.
Il Cantone di Friburgo è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
È uno dei Cantoni della Confederazione Svizzera.
Il Cantone comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione.
La capitale è la città di Friburgo (Fribourg in francese e Freiburg in tedesco).
Lo stemma è: «Troncato di nero e di argento».
Gli scopi dello Stato sono:
Lo Stato persegue questi scopi nel rispetto della libertà e della responsabilità dell’essere umano, nonché del principio di sussidiarietà.
Qualsivoglia attività dello Stato poggia sul diritto, corrisponde a un interesse pubblico ed è proporzionata allo scopo prefisso.
Il Cantone di Friburgo collabora con la Confederazione e con gli altri Cantoni, nonché con le organizzazioni regionali, nazionali e internazionali.
Esso favorisce la collaborazione intercantonale e interregionale.
Il francese e il tedesco sono le lingue ufficiali del Cantone.
Il loro uso è disciplinato nel rispetto del principio di territorialità: lo Stato e i Comuni badano alla ripartizione territoriale tradizionale delle lingue e prendono in considerazione le minoranze linguistiche autoctone.
La lingua ufficiale dei Comuni è il francese o il tedesco. Nei Comuni in cui vi è un’importante minoranza linguistica autoctona, il francese e il tedesco possono essere entrambi lingue ufficiali.
Lo Stato favorisce la comprensione, la buona intesa e gli scambi tra le comunità linguistiche cantonali. Promuove il bilinguismo.
Il Cantone favorisce le relazioni tra le comunità linguistiche nazionali.
Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri impostigli dalla Costituzione e dalla legislazione.
Ognuno assume la sua parte di responsabilità verso se stesso, verso gli altri, verso la collettività e verso le generazioni future.
Gli enti pubblici intervengono in favore dell’individuo, integrandone le capacità personali.
La dignità umana è intangibile.
Tutti gli esseri umani sono uguali dinanzi alla legge. Nessuno deve subire discriminazioni.
Donna e uomo hanno pari diritti. Hanno diritto in particolare a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Lo Stato e i Comuni provvedono all’uguaglianza di diritto e di fatto, segnatamente nell’ambito della famiglia, della formazione e del lavoro e, per quanto possibile, riguardo all’accesso alla funzione pubblica.
Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per compensare le disparità che colpiscono i disabili e per favorire la loro autonomia e la loro integrazione economica e sociale.
Ognuno ha il diritto di essere trattato in modo non arbitrario e secondo buona fede dagli organi dello Stato.
Ogni essere umano ha diritto alla vita.
Ognuno ha diritto alla libertà personale, segnatamente all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio, della sua corrispondenza e delle sue telecomunicazioni.
Ognuno ha il diritto di essere protetto dall’uso abusivo di dati che lo concernono.
Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.
La libertà di scegliere una forma di convivenza diversa dal matrimonio è riconosciuta.
Il diritto di farsi registrare come coppia omosessuale in unione domestica è garantito.
La libertà di coscienza e di credo è garantita.
Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e di forgiarsi convinzioni filosofiche, nonché di professarle individualmente o in comunità.
Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di appartenervi o di uscirne, e di seguire un insegnamento religioso.
Qualsiasi costrizione, qualsiasi abuso di potere e qualsiasi manipolazione sono vietati.
La libera scelta del domicilio e del luogo di dimora è garantita.
La libertà di lingua è garantita.
Chi si rivolge a un’autorità la cui competenza si estenda all’insieme del Cantone può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.
Il diritto a un’istruzione di base sufficiente e gratuita è garantito.
La libertà di opinione e la libertà d’informazione sono garantite.
Il diritto all’informazione è garantito. Chiunque può consultare i documenti ufficiali per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.
La libertà dei mezzi di comunicazione sociale e il segreto redazionale sono garantiti.
La censura è vietata.
La libertà dell’arte è garantita.
La libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici è garantita.
Gli operatori scientifici assumono la loro responsabilità verso gli esseri umani, la fauna, la flora e le loro basi vitali.
Ognuno ha il diritto di costituire un’associazione, di farne parte e di partecipare alle sue attività. Nessuno può esservi costretto.
Ognuno ha il diritto di organizzare una riunione o una manifestazione e di parteciparvi. Nessuno può esservi costretto.
La legge può sottoporre a autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico.
Le riunioni e le manifestazioni devono essere autorizzate se non arrecano un pregiudizio sproporzionato agli interessi degli altri utenti e se ne è assicurato uno svolgimento ordinato.
Il diritto di petizione è garantito. L’autorità interpellata dà una risposta motivata.
La libertà economica è garantita.
Essa comprende segnatamente la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica lucrativa privata e il suo libero esercizio.
I lavoratori, i datori di lavoro e le loro organizzazioni hanno il diritto di organizzarsi in sindacati per la difesa dei loro interessi, di costituire associazioni e di aderirvi o no.
Per quanto possibile, i conflitti sono risolti con negoziati o con la mediazione.
Lo sciopero e la serrata sono leciti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di far capo a una conciliazione.
La legge può vietare lo sciopero a certe categorie di persone.
La proprietà è garantita.
In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.
Le parti hanno diritto che la loro causa sia trattata equamente e giudicata entro un termine ragionevole.
Esse hanno il diritto d’essere sentite.
Le decisioni devono essere motivate per scritto. La legge disciplina le eccezioni.
Chi non disponga di mezzi sufficienti ha diritto alla gratuità della procedura, eccetto che la sua causa non sembri priva di probabilità di successo. Egli ha inoltre diritto al gratuito patrocinio per quanto la salvaguardia dei suoi diritti lo richieda.
La situazione particolare dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani adulti dev’essere presa in considerazione.
Ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali la legge può escludere questo accesso alla giustizia.
Qualsiasi persona la cui causa debba essere giudicata in un procedimento giudiziario ha diritto che la stessa sia deferita a un tribunale stabilito dalla legge, competente, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.
I dibattimenti e la pronuncia della sentenza sono pubblici. La legge può prevedere eccezioni.
Ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia oggetto di una condanna passata in giudicato.
Ogni prevenuto ha il diritto di essere informato il più presto possibile e in modo circostanziato sui fatti che gli sono contestati. Deve avere la possibilità di fare valere i diritti di difesa.
Ogni condannato ha il diritto di impugnare la sentenza dinanzi a una giurisdizione superiore.
Ogni donna ha diritto a prestazioni che le garantiscano sicurezza materiale prima e dopo il parto.
Un’assicurazione maternità copre la perdita di guadagno.
Le madri senza attività lucrativa ricevono prestazioni almeno equivalenti all’importo base del minimo vitale; quelle con un’attività lucrativa a tempo parziale vi hanno diritto proporzionalmente.
L’adozione è equiparata alla nascita se l’adottato non è figlio del coniuge e se la sua età o la sua situazione lo giustificano.
I fanciulli e gli adolescenti hanno il diritto, sussidiariamente al ruolo della famiglia, di essere aiutati, incoraggiati e assistiti nel loro sviluppo al fine di divenire persone responsabili.
Essi hanno diritto a una protezione particolare della loro integrità fisica e psichica, anche all’interno della famiglia.
Per quanto capaci di discernimento, esercitano essi stessi i loro diritti.
Gli anziani hanno diritto alla partecipazione, all’autonomia, alla qualità di vita e al rispetto della loro personalità.
Ogni persona nel bisogno ha il diritto di essere alloggiata in modo appropriato, nonché di ottenere le cure mediche essenziali e gli altri mezzi indispensabili al mantenimento della sua dignità.
Ogni persona che venga a trovarsi in una situazione di bisogno in quanto vittima di un reato grave, di una catastrofe naturale o di altri simili eventi ha diritto a un sostegno appropriato.
I fanciulli e gli adolescenti vittime di reati hanno diritto a un aiuto speciale.
Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali e sociali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.
Qualsivoglia limitazione di un diritto fondamentale o sociale deve avere una base legale. Le limitazioni gravi devono essere previste da una legge. Sono fatti salvi i casi di pericolo serio, diretto e imminente.
Qualsivoglia limitazione di un diritto fondamentale o sociale dev’essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale o sociale altrui.
Essa dev’essere proporzionata allo scopo prefisso.
L’essenza dei diritti fondamentali e sociali è inviolabile.
Hanno il diritto di votare e di eleggere in materia cantonale, se maggiorenni:
La legge disciplina l’esclusione dal diritto di votare e di eleggere.
Il Popolo elegge i membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato, i prefetti e i deputati friburghesi al Consiglio degli Stati.
I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti secondo il sistema maggioritario tra le persone domiciliate nel Cantone che hanno la cittadinanza attiva in materia cantonale; sono eletti simultaneamente ai membri del Consiglio nazionale e per la stessa durata.
L’elezione dei membri del Consiglio nazionale è disciplinata dal diritto federale.
L’iniziativa popolare può avere per oggetto:
L’iniziativa popolare può rivestire la forma di progetto elaborato o di proposta generica.
Essa dev’essere sottoscritta da almeno 6000 aventi diritto di voto. Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni.
Il Gran Consiglio dichiara interamente o parzialmente non valide le iniziative popolari che violano il diritto di rango superiore, non rispettano l’unità della forma o della materia o risultano inattuabili.
L’iniziativa popolare dev’essere trattata dal Gran Consiglio e sottoposta al Popolo senza indugio, se del caso simultaneamente al controprogetto del Gran Consiglio.
Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:
6000 aventi diritto di voto possono chiedere una votazione popolare su:
Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni.
300 aventi diritto di voto possono rivolgere una mozione al Gran Consiglio.
Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare al pari di una mozione di uno dei suoi membri.
Hanno il diritto di votare e di eleggere in materia comunale, se maggiorenni:
La legge disciplina l’esclusione dal diritto di votare e di eleggere.
Gli aventi diritto di voto eleggono i membri del Municipio e, se del caso, quelli del Consiglio comunale.
Nei Comuni senza Consiglio comunale, gli aventi diritto di voto esercitano i loro diritti politici nell’Assemblea comunale.
Nei Comuni in cui vi è un Consiglio comunale, gli aventi diritto di voto hanno il diritto d’iniziativa e di referendum.
Gli aventi diritto di voto dei Comuni membri di un’associazione intercomunale hanno il diritto d’iniziativa e di referendum. La legge determina l’oggetto del referendum finanziario obbligatorio.
Le associazioni intercomunali e i Comuni membri consultano e informano la popolazione.
L’attività dello Stato è retta dai principi di sussidiarietà, trasparenza e solidarietà.
Per adempiere i loro compiti, lo Stato e i Comuni dispongono di servizi pubblici di qualità e di prossimità.
La legge attribuisce i compiti all’ente pubblico che è meglio in grado di adempierli.
Lo Stato e i Comuni possono delegare compiti a terzi, a condizione che la delega sia prevista in una legge o in un regolamento comunale e sia giustificata da un interesse pubblico preponderante e la tutela giurisdizionale sia assicurata.
Gli organismi e le persone delegatari sottostanno alla vigilanza
dell’ente delegante.
Lo Stato e i Comuni possono partecipare a imprese o costituirne.
Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire le situazioni di precariato e approntano un aiuto sociale.
Essi prendono altresì provvedimenti per attenuare le conseguenze della disoccupazione, prevenire l’emarginazione sociale o professionale e favorire il reinserimento.
Lo Stato e i Comuni provvedono affinché ogni persona possa trovare un’abitazione adeguata.
Lo Stato promuove l’aiuto all’alloggio, la costruzione di abitazioni e l’accesso alla proprietà dell’abitazione.
Lo Stato crea condizioni quadro che favoriscano il pieno impiego, la diversificazione delle attività e l’equilibrio delle regioni, nel rispetto del principio della libertà economica.
Esso promuove l’innovazione e la creazione d’imprese.
Lo Stato e i Comuni possono istituire monopoli ove l’interesse pubblico lo esiga. Sono fatte salve le regalìe cantonali.
Lo Stato e i Comuni proteggono e sostengono le famiglie nella loro diversità.
Lo Stato attua una politica familiare globale. Crea condizioni quadro che consentano di conciliare vita professionale e vita familiare.
La legislazione deve rispettare gli interessi delle famiglie.
Lo Stato attua un sistema di prestazioni in favore di ogni figlio.
Esso accorda prestazioni complementari per i figli in tenera età delle famiglie che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti.
In collaborazione con i Comuni e i privati, lo Stato organizza strutture di accoglienza, dalla prima infanzia fino all’inizio della scuola
dell’obbligo, e può approntare strutture di accoglienza parascolastiche. Queste prestazioni devono essere finanziariamente accessibili a tutti.
Lo Stato e i Comuni favoriscono l’integrazione sociale e politica dei giovani.
Lo Stato e i Comuni favoriscono la comprensione e la solidarietà tra le generazioni.
Lo Stato e i Comuni prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili o affette da dipendenza.
Lo sviluppo armonioso di tali persone dev’essere sostenuto e favorita la loro integrazione sociale.
Lo Stato e i Comuni provvedono a un’istruzione di base obbligatoria e gratuita per tutti i fanciulli, tenendo conto delle attitudini di ciascuno.
La scuola assicura la formazione degli alunni in collaborazione con i genitori, che assiste nel loro compito educativo. Essa favorisce lo sviluppo personale e l’integrazione sociale degli alunni e procura loro senso di responsabilità verso se stessi, verso gli altri, verso la società e verso l’ambiente.
La prima lingua straniera insegnata è l’altra lingua ufficiale.
L’insegnamento è aconfessionale e apolitico. Le Chiese e le comunità religiose riconosciute hanno il diritto di organizzare un insegnamento religioso nell’ambito della scuola dell’obbligo.
Lo Stato assicura la formazione secondaria superiore, liceale e professionale. Queste formazioni sono accessibili a chiunque, in funzione delle attitudini individuali e indipendentemente dalla capacità finanziaria del singolo.
Lo Stato assicura la formazione in seno all’Università e alle scuole universitarie professionali.
Esso promuove la ricerca scientifica.
Accorda aiuti finanziari alle persone in formazione che dispongono soltanto di risorse limitate.
Lo Stato e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.
Lo Stato può sussidiare le scuole private la cui utilità sia riconosciuta.
Esso esercita la vigilanza su quelle che assicurano l’istruzione di base e su quelle che sussidia.
Lo Stato si adopera per la promozione della salute e provvede affinché ogni persona abbia accesso a cure qualitativamente equivalenti.
Garantisce la fornitura di cure urgenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in tutte le regioni del Cantone. 3
Esso prende provvedimenti per proteggere la popolazione dal fumo passivo. 4
Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per accogliere e integrare gli stranieri, nel mutuo riconoscimento delle identità e nel rispetto dei valori fondamentali dello Stato di diritto.
Lo Stato e i Comuni agevolano la naturalizzazione degli stranieri. La legge prevede un diritto di ricorso contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione.
Per il conferimento della cittadinanza, lo Stato e i Comuni riscuotono unicamente un emolumento amministrativo.
Lo Stato promuove l’aiuto umanitario, la cooperazione allo sviluppo e il commercio equo. Favorisce gli scambi tra i popoli.
Lo Stato e i Comuni provvedono alla salvaguardia dell’ambiente naturale e lottano contro ogni forma di inquinamento e di immissione nociva.
Essi favoriscono l’utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Lo Stato e i Comuni provvedono a un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e a un’occupazione razionale del territorio.
Lo Stato e i Comuni preservano la natura e il patrimonio culturale e proteggono la diversità della fauna e della flora, nonché i loro spazi vitali.
Essi provvedono a un assetto territoriale che salvaguardi i siti naturali o edificati.
Lo Stato e i Comuni favoriscono la conoscenza della natura e del patrimonio culturale, segnatamente mediante la formazione, la ricerca e l’informazione.
In collaborazione con la Confederazione, lo Stato promuove e sostiene l’agricoltura e la silvicoltura nelle loro funzioni protettiva, ecologica, economica e sociale.
Lo Stato e i Comuni prendono i provvedimenti necessari per prevenire e contrastare efficacemente le catastrofi e le situazioni di emergenza.
Lo Stato e i Comuni assicurano il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, nel rispetto dei diritti fondamentali.
Lo Stato detiene il monopolio della forza pubblica.
Lo Stato e i Comuni garantiscono l’approvvigionamento idrico ed energetico.
Lo Stato attua una politica coordinata dei trasporti e delle comunicazioni, tenendo conto delle regioni discoste.
Esso rivolge particolare attenzione alla sicurezza.
Favorisce i trasporti pubblici e il traffico non motorizzato.
Lo Stato e i Comuni promuovono e sostengono la vita culturale nella sua molteplicità, nonché la creazione artistica.
Essi promuovono la cooperazione e gli scambi culturali tra le regioni del Cantone e con l’esterno.
Lo Stato e i Comuni favoriscono le attività di tempo libero che contribuiscano all’equilibrio e allo sviluppo personali. Promuovono la pratica dello sport e le possibilità di ristoro.
Lo Stato e i Comuni riscuotono le imposte e gli altri tributi necessari all’esecuzione dei loro compiti.
Essi tengono conto dei principi di legalità, universalità, uguaglianza e capacità economica.
Lottano contro la frode e la sottrazione fiscali.
Lo Stato e i Comuni gestiscono le finanze pubbliche con oculatezza.
Essi verificano periodicamente che i compiti che adempiono e i sussidi che accordano siano sempre efficaci, necessari e sopportabili finanziariamente.
Lo Stato provvede all’equilibrio corrente delle proprie finanze.
Esso tiene conto tuttavia della situazione congiunturale e di eventuali fabbisogni finanziari eccezionali.
I disavanzi provocati da tali situazioni devono essere compensati negli anni seguenti.
Ognuno può consultare il bilancio di previsione e i conti degli enti pubblici e dei loro istituti, nonché i conti delle altre istituzioni statali.
La vigilanza sulle finanze dello Stato e dei Comuni è assicurata da un organo la cui indipendenza è garantita.
Le autorità sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.
Possono essere membri delle autorità le persone domiciliate nel Cantone che hanno la cittadinanza attiva in materia cantonale.
La legge può permettere che abbiano accesso alle funzioni dell’ordine giudiziario anche gli stranieri, se domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni e titolari di un permesso di domicilio.
Le funzioni seguenti sono tra loro incompatibili:
I membri del Consiglio di Stato e i prefetti non possono essere membri dell’Assemblea federale. Il cumulo con il mandato federale è tuttavia possibile sino alla fine del periodo del mandato cantonale in corso.
I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare un’attività lucrativa accessoria, né altra attività incompatibile con la loro funzione.
La legge può prevedere ulteriori incompatibilità.
Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.
I membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e i prefetti rendono pubblici tutti i legami particolari che hanno con interessi privati o pubblici.
I membri del Gran Consiglio e i membri del Consiglio di Stato non possono di norma essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto dichiarato in Parlamento e davanti agli organi parlamentari.
La legge stabilisce a quali condizioni questa immunità può essere levata.
Gli enti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro agenti nell’adempimento dei compiti pubblici.
La legge stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.
Gli atti legislativi del Gran Consiglio rivestono la forma della legge o dell’ordinanza parlamentare; gli altri atti, quella del decreto sottostante a referendum o del decreto semplice.
Gli atti legislativi delle altre autorità rivestono la forma dell’ordinanza o del regolamento.
Un atto del Gran Consiglio la cui entrata in vigore non possa essere ritardata può, per decisione presa a maggioranza dei deputati, essere dichiarato urgente e messo immediatamente in vigore. La sua durata di validità dev’essere limitata.
Se un tale atto sottostà obbligatoriamente a referendum o se il referendum è stato chiesto, l’atto di cui si tratta decade un anno dopo essere stato adottato dal Gran Consiglio se entro tale termine non è stato accettato dal Popolo.
Le competenze legislative possono essere delegate, salvo disposizione contraria del diritto di rango superiore. La norma di delega dev’essere sufficientemente precisa.
Le nome di diritto importanti devono tuttavia essere emanate sotto forma di legge.
Il Gran Consiglio può opporre il suo veto agli atti dell’autorità delegataria.
Il Gran Consiglio è l’autorità suprema del Cantone, fatti salvi i diritti del Popolo.
Il Gran Consiglio si compone di 110 deputati.
I membri del Gran Consiglio sono eletti dal Popolo per un quinquennio, secondo il sistema proporzionale.
La legge definisce al massimo otto circondari elettorali. Essa assicura un’equa rappresentanza alle regioni del Cantone.
Il Gran Consiglio si riunisce:
Le sedute plenarie sono pubbliche. La legge disciplina le eccezioni.
I membri del Gran Consiglio votano senza istruzioni.
Il Gran Consiglio può deliberare validamente soltanto se la maggioranza dei suoi membri sono presenti.
Il Gran Consiglio dispone di una propria segreteria, diretta dal segretario generale. Può avvalersi anche dei servizi dell’amministrazione.
Il Gran Consiglio può conferire al Consiglio di Stato il mandato di prendere provvedimenti in un campo di competenza governativa.
Il presidente del Gran Consiglio può in ogni tempo consultare i documenti del Consiglio di Stato su oggetti che concernono il Gran Consiglio.
La Segreteria, in collaborazione con la Cancelleria dello Stato, assicura i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.
Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo.
Esso può proporre la revisione della Costituzione.
Un quarto dei deputati può chiedere un referendum finanziario (art. 46 cpv. 1 lett. b). La legge fissa il termine per il deposito della relativa domanda.
Il Gran Consiglio approva l’adesione del Cantone ai trattati intercantonali e internazionali.
Esso può delegare questa competenza al Consiglio di Stato per gli strumenti denunciabili a breve termine o di secondaria importanza.
Può invitare il Consiglio di Stato ad avviare negoziati per la conclusione di un trattato o a denunciare un trattato esistente.
Il Gran Consiglio esamina il programma di legislatura e il piano finanziario del Consiglio di Stato.
Il Gran Consiglio approva il bilancio di previsione e il conto di Stato annuale.
Esso stabilisce le imposte cantonali, nonché le condizioni e i limiti di un nuovo indebitamento.
Il Gran Consiglio elegge:
La legge può affidare al Gran Consiglio ulteriori competenze elettorali.
Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza su:
Il Gran Consiglio:
Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.
Esso è eletto dal Popolo, secondo il sistema maggioritario, contemporaneamente al Gran Consiglio. Il circondario elettorale è il Cantone.
I membri del Consiglio di Stato sono eletti per un quinquennio e non possono rimanere in funzione per più di tre legislature complete.
Il presidente del Consiglio di Stato è eletto dal Gran Consiglio per un anno. Non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio di Stato dispone di una propria segreteria, diretta dal cancelliere dello Stato.
Il Consiglio di Stato informa ogni anno il Gran Consiglio sulle sue attività e sull’avanzamento dei lavori di realizzazione del programma di legislatura. Lo fa parimenti ogni qual volta il Gran Consiglio glielo chieda.
I membri del Consiglio di Stato rispondono dinanzi al Gran Consiglio della loro gestione e degli atti delle persone sottoposte allo loro vigilanza.
La Cancelleria dello Stato, in collaborazione con la Segreteria del Gran Consiglio, assicura i rapporti tra il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio.
Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo, dirige l’amministrazione e sovrintende alla politica del Cantone.
Il Consiglio di Stato prepara i disegni di atti legislativi a destinazione del Gran Consiglio.
Esso emana norme di diritto laddove la Costituzione o la legge lo autorizzino a farlo, nonché disposizioni di esecuzione di leggi cantonali o federali, per quanto esse non debbano essere emanate sotto forma di legge.
Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio il programma di legislatura e il piano finanziario.
Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il bilancio di previsione e il conto di Stato annuale.
Esso decide circa le spese, nonché circa gli acquisti e le alienazioni del demanio pubblico, nei limiti fissati dalla legge.
Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone.
Esso negozia e firma i trattati intercantonali e internazionali, fatti salvi i diritti del Gran Consiglio. Informa regolarmente il Gran Consiglio sui negoziati in corso.
Risponde alle procedure di consultazione federali.
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.
Il Consiglio di Stato procede alle nomine che non siano riservate a un’altra autorità.
Il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari per far fronte ai pericoli seri, diretti e imminenti. Questi provvedimenti decadono appena il pericolo venga meno o allorché non siano approvati dal Gran Consiglio nel termine di un anno.
Il Consiglio di Stato organizza l’amministrazione in modo appropriato.
Esso provvede affinché l’amministrazione sia efficace e assicuri un servizio di prossimità.
Il Consiglio di Stato istituisce, in materia amministrativa, un organo di mediazione indipendente.
La giustizia è amministrata dalle autorità previste a tal fine dalla Costituzione e dalla legge.
La legge può prevedere modi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Il Gran Consiglio accorda al potere giudiziario i mezzi necessari per assicurare la celerità e la qualità della giustizia.
L’indipendenza del potere giudiziario è garantita.
I membri del potere giudiziario e del Ministero pubblico sono eletti per un tempo indeterminato. Possono essere revocati dall’autorità eleggente nei soli casi previsti dalla legge.
Le autorità delle giurisdizioni civile, penale e amministrativa non danno attuazione alle disposizioni contrarie al diritto di rango superiore.
La giurisdizione civile è esercitata da:
La giurisdizione penale è esercitata da:
Il Tribunale cantonale è l’autorità ordinaria della giurisdizione amministrativa.
La legge può istituire autorità giudiziarie speciali.
Il Tribunale cantonale è l’autorità superiore in materia civile, penale e amministrativa.
Esso giudica in ultima istanza cantonale le contestazioni amministrative che la legge non dichiari di competenza definitiva di un’altra autorità.
Il presidente del Tribunale cantonale è eletto dal Gran Consiglio per un anno. Non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio della magistratura è un’autorità indipendente di vigilanza sul potere giudiziario. Dà il suo preavviso in occasione delle elezioni giudiziarie.
Il Consiglio della magistratura comprende:
I membri del Consiglio della magistratura sono eletti dal Gran Consiglio. I primi sette citati qui sopra sono eletti su proposta dell’autorità o del gruppo di persone cui appartengono; gli altri due, su proposta del Consiglio della magistratura.
I membri del Consiglio della magistratura sono eletti per un quinquennio e non possono rimanere in funzione per più di due periodi consecutivi.
Il Consiglio della magistratura è incaricato della vigilanza amministrativa e disciplinare sul potere giudiziario e sul Ministero pubblico.
Esso può delegare al Tribunale cantonale la vigilanza amministrativa sulle autorità giudiziarie di primo grado.
Il Consiglio della magistratura informa annualmente il Gran Consiglio sulla sua attività. Lo fa parimenti ogni qualvolta il Gran Consiglio glielo chieda.
Il Consiglio della magistratura preavvisa a destinazione del Gran Consiglio le candidature ai posti del potere giudiziario e del Ministero pubblico, fondandosi sulla formazione, l’esperienza professionale e le qualità personali dei candidati.
I Comuni sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
L’autonomia comunale è garantita nei limiti fissati dal diritto cantonale. Può essere invocata dalle associazioni intercomunali nel loro ambito di competenza.
I Comuni adempiono i compiti affidati loro dalla Costituzione e dalla legge.
Essi provvedono al benessere della popolazione, le assicurano una qualità di vita duratura e dispongono di servizi di prossimità.
Possono essere membri delle autorità comunali le persone che hanno la cittadinanza attiva in materia comunale.
Ogni Comune ha un’Assemblea comunale o un Consiglio comunale, nonché un Municipio.
Gli articoli 85, 88 capoverso 1 e 90 si applicano per analogia ai Comuni.
I Comuni dispongono di autonomia nel determinare e riscuotere tasse e imposte comunali, nei limiti fissati dalla legislazione.
Essi approntano un piano finanziario.
Lo Stato prende provvedimenti per attenuare gli effetti delle disparità tra i Comuni; instaura segnatamente una perequazione finanziaria.
Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale.
I Comuni possono associarsi per adempiere uno o più compiti. Devono però aderire a tutti gli scopi dell’associazione.
Lo Stato può obbligare determinati Comuni a far parte di un’associazione o a costituirne una.
I Comuni possono creare strutture amministrative regionali.
Lo Stato promuove e favorisce le aggregazioni di Comuni.
Un’aggregazione può essere proposta dalle autorità comunali, mediante un’iniziativa popolare o dallo Stato.
Gli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti si pronunciano sull’aggregazione. Rimane salvo il capoverso 4.
Laddove interessi comunali, regionali o cantonali lo esigano, lo Stato può ordinare un’aggregazione. I Comuni coinvolti devono essere sentiti.
Il territorio cantonale è suddiviso in distretti amministrativi.
A capo di ogni distretto vi è un prefetto eletto dal Popolo. Egli adempie i compiti attribuitigli dalla legge.
Lo Stato e i Comuni possono, per motivi d’interesse pubblico, sostenere le organizzazioni della società civile. Possono parimenti consultarle.
Lo Stato e i Comuni assicurano, in particolare presso i fanciulli e gli adolescenti, la promozione del civismo e dello spirito di cittadinanza.
Lo Stato e i Comuni riconoscono l’importanza della vita associativa; possono accordare un sostegno alle associazioni e delegare loro certi compiti.
Essi promuovono il volontariato.
I partiti politici contribuiscono in maniera importante al funzionamento della democrazia; lo Stato e i Comuni possono sostenerli finanziariamente.
I partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne e le organizzazioni che partecipano a campagne in vista di elezioni o votazioni devono pubblicare i loro conti. Devono in particolare essere pubblicati:
All’inizio dell’anno civile i membri eletti nelle autorità cantonali pubblicano il reddito conseguito con il loro mandato e con le attività a esso correlate.
I dati pubblicati secondo i capoversi 1 e 2 sono verificati dall’amministrazione o da un ente indipendente. Una volta verificati, questi dati sono messi a disposizione su Internet o su carta.
Per il resto la legge disciplina l’applicazione. Le disposizioni d’applicazione tengono conto in particolare del segreto professionale.
Lo Stato e i Comuni riconoscono il ruolo importante delle Chiese e delle comunità religiose nella società.
Le Chiese e le comunità religiose si organizzano liberamente nel rispetto dell’ordinamento giuridico.
Lo Stato accorda uno statuto di diritto pubblico alle Chiese cattolica romana e evangelica riformata.
Le Chiese riconosciute sono autonome. La loro organizzazione richiede l’approvazione dello Stato.
Le altre Chiese e comunità religiose sono rette dal diritto privato.
Se la loro importanza sociale lo giustifica e se rispettano i diritti fondamentali, esse possono ottenere prerogative di diritto pubblico o fruire di uno statuto di diritto pubblico.
La riscossione delle imposte di culto è disciplinata dalla legge.
La revisione totale della Costituzione può essere chiesta dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare.
Se è chiesta la revisione totale, il Popolo decide:
Se la revisione è affidata a una Costituente, questa è eletta per un quinquennio secondo le modalità previste per il Gran Consiglio. Non vi sono tuttavia incompatibilità.
Se il Popolo respinge il progetto di nuova Costituzione, l’organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. Se si tratta di una Costituente, i suoi poteri sono prorogati per due anni.
La revisione parziale della Costituzione può essere proposta dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare.
Essa dev’essere conforme al diritto di rango superiore, rispettare l’unità della forma e della materia ed essere attuabile.
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2005. A tale data è abrogata la Costituzione del Cantone di Friburgo del 7 maggio 1857. Sono fatte salve le disposizioni qui appresso.
Il diritto vigente dev’essere adattato senza indugio alla presente Costituzione. Gli adattamenti devono entrare in vigore il più tardi il 1° gennaio 2009.
Nei campi in cui le norme della presente Costituzione richiedano disposizioni di applicazione, il diritto vigente rimane applicabile fino all’emanazione di tali disposizioni.
Le prestazioni cantonali dovute in caso di nascita e di adozione sono versate durante almeno quattordici settimane.
Il loro versamento deve iniziare il più tardi il 1° gennaio 2008.
Qualora venga attuata un’assicurazione maternità federale, le prestazioni cantonali non saranno più versate se corrispondenti a quelle previste dal diritto federale (madre con o senza attività lucrativa [rispettivamente art. 33 cpv. 2 e 33 cpv. 3], adozione [art. 33 cpv. 4]).
Gli Svizzeri all’estero e gli stranieri possono esercitare i loro diritti politici a partire dal 1° gennaio 2006.
Gli stranieri sono eleggibili a partire dalla stessa data.
Il Gran Consiglio adatta formalmente alla presente Costituzione il testo delle iniziative costituzionali pendenti.
Le nuove norme relative al Gran Consiglio, segnatamente alla sua Segreteria (art. 97), hanno effetto in considerazione della legislatura 2007– 2011.
Ne va del pari per le nuove norme relative al Consiglio di Stato.
Il Consiglio della magistratura entra in funzione il 1° luglio 2007. Inizia tuttavia la sua attività di vigilanza soltanto il 1° gennaio 2008.
Il Tribunale cantonale unificato inizia anch’esso la sua attività il 1° gennaio 2008.
Le norme seguenti si applicano all’elezione e alla durata delle funzioni dei membri del potere giudiziario e del Ministero pubblico:
Le nuove norme relative ai Comuni, eccettuato l’articolo 133 (perequazione finanziaria), hanno effetto in considerazione del periodo amministrativo 2006–2011.
I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione
Aggregazioni 135
Amministrazione 118
Amnistia e grazia
Associazione 23, 27, 138
Autorità
Bilancio
Cantone
Chiesa (e) 140 ss
Cittadinanza
Commissione (i)
Compito/i
Comune (i) 129 ss
Comunità religiose 140 ss
Confederazione
Consiglio degli Stati
Consiglio della magistratura 125 ss
Consiglio di Stato 106 ss
Consiglio Nazionale
Costituente
Costituzione
Dignità umana
Diritti
Disposizioni finali 146 ss
Durata
Eleggibilità 86
Elezioni
Espropriazione
Finanze 81 ss
Giudice/i
Gran Consiglio 94 ss
Imposta (e)
Indennità
Iniziativa
Istruzione
Interesse pubblico
Legge/i
Libertà
Lingua
Maggioritario
Municipio
Nomine
Ordinanza/e
Ordine pubblico
Organizzazione/i
Pace
Partiti 139
Periodo amministrativo 153
Perequazione finanziaria 133
Petizione
Popolo
Progetti
Proposta generica
Proporzionale
Proprietà 28
Pubblicità
Referendum
Responsabilità ingresso, 90
Revisione della Costituzione 144 ss
Scuola (e)
Sesso
Sistema
Società civile 137 ss
Stato
Stemma 2
Territorio
Trasparenza
Tribunale (i)
Uguaglianza 9
Vigilanza
Vita privata 12
Votazioni
Voto